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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 11889/18, riunita con i procedimenti n. 11908/2018
e n. 11991/2018, vertente tra:
(Avv. GIANPAOLO SALERNO), Parte_1 Controparte_1
(Avv. GIANNI DI PIERRI), (Avv. GIUSEPPE A. MAURO) Controparte_2
-OPPONENTI-
E
Controparte_3 Controparte_4
(Avv. GIUSEPPE MITIDIERI)
[...] Controparte_3
-OPPOSTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo n. 2241/2018 (n. R.G. 6657/2018) emesso da questo Tribunale, la
Parte_2
(d'ora in avanti anche solo la ) otteneva ingiunzione di
[...] CP_3
pagamento per l'importo pari ad € 97.266,11, oltre interessi maturati e maturandi ai tassi ed alle scadenze contrattuali nonché spese e competenze della procedura monitoria, nei confronti di debitrice principale, e Controparte_5 Controparte_2 Parte_3
[..
[...] in qualità di fideiussori della detta società, giuste distinte fideiussioni del 16.4.2018 fino ad €
[...]
150.000,00, a titolo di saldo debitore del mutuo chirografario n. 12/22847 (€ 20.507,93), di saldo debitore al 11/06/2010 del c/c n. 12/180778, comprensivo (€ 75.782,42), di saldo debitore alla data del 11/06/2010 del c/c n. 12/180634 (€ 91,39).
Con distinti atti di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, gli odierni opponenti hanno chiesto, quanto a di: “in via preliminare 1. accertare il difetto di Parte_1
legittimazione passiva, per i motivi indicati, e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 2241/2018, R.G.N. 6657/2018 emesso dal Tribunale di Bari;
nel merito, in via
principale 2. Accertare l'applicabilità degli artt. 1956 comma I c.c. e dell'art. 1957 c.c., per evidente
nullità della clausola che dispone la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. per i motivi anzidetti,
oltre che la nullità della fideiussione “omnibus” per indeterminabilità della garanzia ex art. 1346
c.c. e per l'effetto dichiarare estinta ogni obbligazione della Sig.ra nei confronti della Pt_1
opposta;
3. Accertare la mancata dazione delle somme riportate dal prestito per il quale è stato
emesso decreto ingiuntivo;
4. accertare la fondatezza dell'opposizione per tutti i motivi e per l'effetto
revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2241/2018, R.G.N. 6657/2018 emesso dal Tribunale
di Bari siccome infondato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva”;
con vittoria di spese e compensi di lite;
quanto a (n. R.G. 11991/2018): “1. Controparte_2
Accertare il difetto di legittimazione passiva, per i motivi indicati, e per l'effetto revocare e/o
annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2241/2018, R.G. n. 6657/2018 emesso dal Tribunale di Bari;
nel
merito, in via principale.
2. Accertare l'applicabilità degli artt. 1956 comma I c.c. e dell'art. 1957
c.c. oltre che la nullità della fideiussione “omnibus” per indeterminabilità della garanzia ex art.
1346 c.c. e per l'effetto dichiarare estinta ogni obbligazione del Sig. nei confronti Controparte_2
della opposta;
3. Accertare la mancata dazione delle somme riportate dal prestito per il quale è stato
emesso decreto ingiuntivo;
4. Accertare l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e/o il
superamento del tasso soglia ex L. 108/96 a seguito dell'addebito delle spese, competenze ed interessi
2 sulle somme realmente prestate alla provvedendo all'imputazione degli Controparte_5
interessi versati a capitale;
5. Accertare la fondatezza dell'opposizione per tutti i motivi e per l'effetto
revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2241/2018, R.G.N. 6657/2018 emesso dal Tribunale
di Bari siccome infondato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva”;
con vittoria di spese e compensi di lite;
quanto a (n. R.G. Controparte_5
11908/2018): “Preliminarmente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversa procedura
monitoria; 1) Nel merito dichiarare non dovuta alcuna somma all'opposto e dunque accogliere la
spiegata opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine accertare
il minore importo che risulterà dovuto alla opposta;
”; con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la
[...]
Controparte_6
chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di
[...]
spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 4.12.2018 è stata disposta la riunione al presente giudizio dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 11991/2018 e 11908/2018 per connessione oggettiva e, con successivo provvedimento del 25.5.209, è stata concessa la parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti della , limitatamente alle somme Parte_4
di € 75.782,42 e di € 91,39, oltre interessi come da domanda, in relazione ai soli due rapporti di conto corrente di cui al ricorso monitorio nonché assegnato alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, conclusasi poi negativamente.
Con ordinanza del 14.7.2020 sono stati concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c. e,
successivamente, a seguito del disconoscimento da parte degli opponenti delle firme apposte sulle fideiussioni e sul documento di sintesi del mutuo in oggetto è stata disposta la CTU grafologica con provvedimento del 20.5.2021.
Depositata la CTU grafologica, con ordinanza dell'1.2.2022 è stata disposta la CTU contabile con
3 formulazione dei relativi quesiti.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti, la CTU
grafologica e la CTU contabile.
Con provvedimento dell'11.2.2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. L'opposizione va parzialmente accolta per quanto di seguito esposto.
2.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del saldo dare-avere dei rapporti bancari intercorsi tra la e la Controparte_5 [...]
segnatamente il mutuo chirografario Controparte_7
dell'8.10.2007 per l'importo pari ad € 25.000,00, il conto corrente ordinario n. 304012180778-67
collegato al contratto di apertura di credito per l'importo pari ad € 50.000,00, con saldo debitore pari ad € 75.782,42 alla data dell'11.06.2010, il conto corrente ordinario n. 12/180634, con saldo debitore all' 11.06.2010 pari ad € 91,39, garantiti da due distinte fideiussioni omnibus rilasciate entrambe in data 16.4.2018 da e fino ad € 150.000,00, rapporti Controparte_2 Parte_1
rispetto ai quali gli odierni opponenti hanno lamentato la mancanza di prova del credito azionato in via monitoria, l'illegittimità degli importi addebitati a titolo di interessi ultra legali non pattuiti,
commissione di massimo scoperto, anatocismo, l'usura nonché l'apocrfia delle firme apposte dai detti fideiussori sulle fideiussioni e sul documento di sintesi del mutuo de quo, la violazione dell'art. 1957
c.c., la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e la declaratoria di nullità ex art. 1346 c.c. delle fideiussioni in parola.
Con riferimento all'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte della odierna BA opposta, si rileva che per costante orientamento giurisprudenziale formatosi in seno alla Suprema Corte, di cui non v'è motivo di discostarsi: “(…) l'esibizione dell'estratto conto
certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per
decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (…). In sede di opposizione al decreto
4 ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la
conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità
di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto
in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo
passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito,
risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel
giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto,
documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cfr.
ex multis, Cass. n. 1892/2023; Cass. n. 23852/2020).
Nel caso di specie considerato che il CTU nominato, esaminando la documentazione prodotta dalla ha rilevato che “In atti sono presenti, tutti gli estratti conto ed i riassunti scalare del conto CP_3
corrente n.778, dalla prima operazione del 16/04/2008 all'ultima del 31/03/2010, mentre per il conto
n.634, citato dalle Parti, non si riscontra in atti alcun documento. (…) Per quanto riguarda il mutuo
chirografario è presente il contratto di accensione ed il relativo piano di ammortamento e lettera
raccomandata a.r. dell'11/06/2010” (v. pagg. 12 e 13 perizia), la doglianza degli opponenti è fondata limitatamente al rapporto di conto corrente ordinario n. 12/180634, con saldo debitore all' 11.06.2010
pari ad € 91,39, importo che giocoforza va espunto dal ricalcolo, mentre l'eccezione in parola è
infondata sia rispetto al mutuo chirografario n. 12/22847 dell'8.10.2007 che al conto corrente ordinario n. 304012180778-67, salvo quanto si dirà nel prosieguo con riferimento alla collegata apertura di credito ed alla circostanza che nonostante gli estratti conto e scalare decorrano dal
16.04.2008 il contratto del rapporto de quo riporta la data del 23.12.2009.
Difatti, il perito ha esposto che “Per quanto riguarda i contratti di apertura del conto corrente
n.778 è presente un documento composto da 16 pagine riportante la dicitura “lettera di apertura di
conto corrente - benestare”, datato 23/12/2009, mentre, come già indicato, l'operatività del conto
5 ha inizio il 16/04/2008. Infine, sempre per il solo conto corrente n.778, la nella propria CP_3
comparsa di costituzione e risposta, a pagina 6 indica che: “è stata concessa una apertura di credito
(fido) per la somma di € 50.000/00”. Orbene, mentre in atti non ci sono contratti di aperture di
credito, nei riassunti scalare viene indicato come importo concesso a fido € 75.000, come da scalare
del 30/06/2008.”, ragion per cui, condivisibilmente, il CTU ha utilizzato l'affidamento risultante dalla documentazione depositata in atti, “mentre per l'ultimo trimestre di revoca del fido la punta massima
del saldo debitore.” (v. pag. 13 perizia).
Inoltre, quanto alla doglianza inerente all'illegittima applicazione di importi non pattuiti sul rapporto di corrente ordinario n. 304012180778-67, considerata l'assenza di una valida pattuizione scritta relativamente alle condizioni economiche applicate fino alla sottoscrizione del contratto avvenuta il 23.12.2009, come invece espressamente richiesto ad substantiam dall'art. 117 del D.lgs.
n.385 del 1993 (TUB) a mente del quale i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (comma 4), il perito incaricato ha correttamente ricalcolato il conto corrente in esame utilizzando i tassi sostitutivi ex art. 117, 7 co. TUB, ovvero i tassi B.O.T. variati annualmente, minimi per i debitori e massimi per quelli creditori, ordinando correttamente le operazioni per data contabile e non per data valuta (secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di revocatoria di rimesse in conto corrente), fino alla data di sottoscrizione del contratto, come visto avvenuta il
23.12.2009, per poi applicare da tale data fino alla chiusura del rapporto le condizioni economiche validamente pattuite tra le parti.
Quanto alla doglianza riguardante l'anatocismo, il perito ha correttamente espunto gli importi addebitati a tale titolo in assenza di valida pattuizione scritta fino alla data di sottoscrizione del contratto (23.12.2009), data da cui, invece, la capitalizzazione degli interessi è stata validamente pattuita tra la correntista, , e la segnatamente nella clausola contemplata all'art. 4 CP_5 CP_3
del contratto di c/c n. 304012180778-67, poiché la stessa ha pienamente soddisfatto le condizioni
6 essenziali previste ex art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, stante l'approvazione specifica della stessa ex art. 1341 c.c., la previsione della medesima periodicità (trimestre) nel conteggio degli interessi attivi e passivi.
Per ciò che concerne l'eccepita illegittimità degli importi addebitati dalla a titolo di CP_3
commissione di massimo scoperto (C.M.S.), nonostante la previsione della stessa nel documento contrattuale del 23.12.2009, si rieleva tuttavia che la clausola de qua non può ritenersi valida poiché,
come pure riscontrato dal CTU, non vi è alcuna indicazione “dell'esplicito criterio di calcolo e della
periodicità”, motivo per cui gli importi addebitati a tale titolo devono essere espunti dal ricalcolo per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418 c.c.
Con riferimento poi all'eccepita usura il CTU, applicando correttamente la metodologia di calcolo della BA d'LI, ovvero le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, prima edizione 30 settembre 1996, ha concluso per l'assenza della stessa atteso che il “risultato di tale verifica (usura originaria, l'unica rilevante cfr. SS.UU. 24675/2017) è stato
negativo, ovvero al primo estratto conto del II trimestre 2008 con competenze passive, il TEG
calcolato non ha evidenziato il superamento del relativo tasso soglia.”, così come la verifica della c.d. “usura sopravvenuta” (cfr. SS.UU. 19597/2020) ha ugualmente dato esito negativo (durante il
corso del rapporto per quanto riguarda il tasso applicato trimestralmente, riscontrando il mancato
superamento del tasso soglia per tutti i trimestri) come da tabella redatta dal CTU a pag. 13 perizia;
Ne discende che la doglianza inerente all'usura è infondata.
Quanto alle spese, il CTU ha eseguito il ricalcolo secondo i criteri testé esposti sviluppando due ipotesi alternative tra loro (Tavola A e Tavola B), ovvero con e senza spese così come richiesto dal quesito;
considerando che le stesse sono state pattuite tra le parti in causa solo a far data dalla sottoscrizione del contratto, 23.12.2009, e si è concluso in data 11.06.2010, gli importi addebitati dalla a tale titolo vanno espunti dal ricalcolo, così come risultanti dalla Tavola B, con saldo CP_3
debitore pari ad € 71.967,89 a debito per la correntista al 31.03.2010, importo di poco CP_5
7 inferiore rispetto a quello azionato dalla in sede monitoria ( € 75.782,42). CP_3
Permane, pertanto, il saldo a debito per l'importo pari ad € 71.967,89, oltre interessi convenzionali dal 29.6.10 sino al soddisfo, a carico della titolo di saldo del conto corrente Controparte_1
ordinario n. 304012180778-67.
2.2. Le difese degli odierni opponenti hanno, inoltre, richiesto la declaratoria di nullità del mutuo chirografario n. 12/22847 dell'8.10.2007 dell'importo pari ad € 25.000,00 e delle due distinte fideiussioni omnibus rilasciate entrambe in data 16.4.2018 da e Controparte_2 Parte_1
fino all'importo pari ad € 150.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...]
, sul presupposto che le firme apposte sul documento di sintesi del finanziamento de quo CP_5
e sulle fideiussioni fossero apocrife.
Tuttavia, la doglianza si è rivelata infondata nel corso del presente giudizio atteso che è emerso dalla espletata CTU grafologica che“le sottoscrizioni disconosciute da Parte_1
apposte sulla lettera di fideiussione e sul documento di sintesi del 16.04.2008, sono autentiche di
; le sottoscrizioni disconosciute da apposte sulla Parte_1 Controparte_2
lettera di fideiussione e sul documento di sintesi del 16.04.2008, sono autentiche di CP_2
”(v. pag. 74 perizia grafologica).
[...]
Ciò posto, in risposta ai quesiti formulati il perito contabile ha preliminarmente elencato le condizioni economiche pattuite tra le parti nel finanziamento in esame (capitale mutuato pari ad €
25.000,00; Durata: 5 anni, tramite 10 rate semestrali posticipate;
tasso debitore fisso del 8,35%
nominale annuo;
ISC: pari al 9,019%; tasso nominale di mora: pari al tasso contrattuale maggiorato di 4 punti percentuali ovvero al 12,35% (8,35 + 4,00); spese di istruttoria: pari ad € 187,50; spese incasso rata: € 4,00; compenso per anticipata estinzione: 2,00%, v. pag. 19 perizia contabile) per poi procedere con il calcolo del TEG ai fini della verifica usura.
Dalla suddetta verifica è emerso che “il T.E.G. c.d. “ordinario” nell'ipotesi di normale attuazione
del piano di ammortamento concordato, il quale è risultato pari al 8,929% è inferiore al tasso soglia
8 di riferimento di 9,945%” e che “il T.E.G. nell'ipotesi di risoluzione alla prima rata è risultato pari
al 10,25%, mentre alla seconda rata pari al 9,74% con tendenza a diminuire nelle rate successive,
contro un tasso soglia “moratorio” del 13,095%.”(v. pag. 30 perizia contabile) ragion per cui anche con riferimento al finanziamento in esame va esclusa l'usura.
Quanto alla somma residua ancora dovuta dalla , il CTU contabile ha CP_5
condivisibilmente concluso che “Poiché non vi è chiarezza su quante rate siano state effettivamente
pagate, se due o tre, la scrivente, sulla base di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo dall'Istituto
ovvero € 20.507,93 e la somma riscontrata dalla CTU nello scenario 2) rate insolute n.4 e 5 e rate
pagate 1, 2 e 3 pari ad € 20.530,38, ritiene che in realtà le rate pagate siano state la n.1, 2 ed anche
la 3” da cui ne discende che “gli interessi di mora dovuti sulle rate insolute e gli interessi sul capitale
residuo alla data di attivazione della decadenza del beneficio del termine, sono rispettivamente, in €
326,61 ed € 201,67.”.
Ne discende che, in assenza di osservazioni dei CTP alla perizia, l'importo totale ancora dovuto dalla in favore della odierna BA opposta è pari ad € 20.530,38 a titolo di saldo del CP_5
mutuo chirografario n. 12/22847 dell'8.10.2007 come da tabella redatta dal CTU a pag. 31 della perizia, importo di poco superiore rispetto a quello azionato in sede monitoria dalla BA pari invece a € 20.324,30.
3.1. Con riferimento alle due distinte fideiussioni omnibus rilasciate entrambe in data 16.4.2018
da e fino ad € 150.000,00 a garanzia delle obbligazioni Controparte_2 Parte_1
assunte dalla , esclusa l'invalidità delle stesse a causa dell'apocrifia delle firme apposte CP_5
sul documento di sintesi (come visto in precedenza, v. pag. 74 perizia grafologica) e, quindi,
l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalle difese degli opponenti, si rileva che anche le restanti doglianze avanzate dalle difese degli opponenti sono infondate.
Difatti, quanto all'eccepita scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c. richiesta dagli opponenti, a mente del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
9 dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro
il debitore e le abbia con diligenza continuate”, si osserva che in entrambe le fideiussioni in parola le odierne parti in causa hanno pattiziamente derogato ex art. 1322 c.c. il disposto della norma in oggetto, nello specifico all' art. 6 di entrambe le fideiussioni, a mente del quale “I diritti derivanti
alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro
coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, la cui circostanza rende irrilevante l'aspetto temporale evidenziato dalla difesa degli opponenti.
Sul punto, si registra che secondo l'orientamento prevalente formatosi in seno alla Suprema Corte,
qui condiviso, “La decadenza sancita dall' art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle
azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore,
trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cfr.
di recente, Cass. civ. n. 3989/2025).
Con riferimento, poi, alla richiesta di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., sul presupposto che la BA opposta avrebbe concesso credito alla nonostante fosse a conoscenza del CP_5
peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultima, si rileva che la stessa va rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. essendo rimasto indimostrata, da parte degli opponenti, l'asserita condotta contra legem posta in essere dalla BA.
Inoltre, come correttamente dedotto dalla difesa della BA, essendo “la sig.ra e Pt_1
sono madre-figlio e la sig.ra moglie del sig. il quale è subentrato quale CP_2 Pt_1 CP_8
amministratore della ,” deve presumersi un interesse convergente tra i detti fideiussori e la CP_5
tale da escludere che gli stessi non fossero a conoscenza della situazione economica della CP_5
società garantita al momento delle erogazioni di credito, sicché è verosimile che fossero a conoscenza dei rapporti tra la società e la banca, dovendo, quindi, presumersi la loro implicita autorizzazione, in
10 qualità di fideiussore, alla concessione del credito in favore della società debitrice principale.
Priva di pregio è, poi, la doglianza inerente alla nullità per indeterminatezza/ indeterminabilità ex art. 1346 c.c. delle fideiussioni in esame considerata l'assoluta genericità dell'eccezione sollevata dagli opponenti.
3.2. La difesa degli opponenti ha eccepito solamente con le memorie n.2 ex art. 183, 6 co., c.p.c.,
la violazione della normativa antitrust da parte dei negozi fideiussori in questione, invocando appunto gli elementi fattuali della loro conformità allo schema ABI del 2003, censurato dalla BA d'LI
con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
L'eccezione è infondata.
Infatti, ferma la tardività della sollevata eccezione perché formulata per la prima volta solo con le memorie n.2 ex art. 183, 6 co. c.p.c. quindi oltre il limite delle preclusioni assertive, si osserva che l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita in violazione della disciplina sulla concorrenza all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni grava sulla parte che ne ha eccepito la nullità (art. 2697 co. 2 c.c.).
Nel caso che ci occupa, le fideiussioni prestate dai due opponenti risalgono al 2008, ma gli stessi non hanno fornito la prova dell'esistenza in tale epoca di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) l. n. 287/1990 per le fideiussioni omnibus.
Difatti, si osserva che la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 41994/2021, resa a Sezioni
Unite, ha sì ammesso la sanzione della nullità del negozio fideiussorio “omnibus”, da aggiungersi alla già prevista tutela risarcitoria per equivalente, ma, al contempo, ha precisato che trattasi di nullità
parziale (in virtù del principio generale di conservazione del negozio giuridico), limitata cioè alle singole clausole contrattuali oggetto dell'intesa anticoncorrenziale (le cc.dd. clausola di reviviscenza,
clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., la clausola di sopravvivenza) e, quindi, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Inoltre, si rileva che l'istruttoria del provvedimento testé citato svolta ha interessato l'arco
11 temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005, da cui ne discende che il provvedimento n. 55/2005
vale come prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo oggetto di esame della BA d'LI (così anche, Cass. n. 1170/2025 cit. per cui “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
”).
Tuttavia, nel caso in esame risulta ex actis che le fideiussioni in esame sono state rilasciate nel
2018, quindi ben oltre il periodo oggetto di istruttoria.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che l'uniforme (e non occasionale)
applicazione delle clausole illecite rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di nullità (e quindi anche dell'eccezione) promossa dal garante (tra le altre, Cass. n. 30818/2018; Cass. n.
29810/2017), sicché l'onere di provare la sussistenza di tale elemento non può che gravare su chi lo deduce (Cfr. Cass. n. 13846/2019).
Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova né depositato alcun documento da parte degli odierni opponenti, atto a dimostrare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale avvenuta nel 2008
(data di stipula delle fideiussioni) di cui avrebbe fatto parte la
[...]
ed avente ad oggetto quello di Controparte_7
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, la relativa eccezione va respinta per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
12 4. Stante la parziale soccombenza della opposta, le spese di lite vanno compensate per un CP_3
quinto. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 per lo scaglione da € 52.000,1 e fino a € 260.000,00. (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è
esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Considerati gli esiti delle risultanze istruttorie tutti favorevoli all'odierna BA opposta, pone le spese della CTU contabile e della CTU grafologica definitivamente a carico degli opponenti, in solido fra loro, così come liquidate in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2241/2018 (n. R.G.
6657/2018);
2) condanna, in solido fra loro, e Controparte_1 Parte_1
, in qualità di fideiussori della prima fino alla concorrenza dell'importo pari ad € Controparte_2
150.000,00, al pagamento di € 71.967,89, oltre interessi convenzionali di mora dal 29.6.10 sino al soddisfo, a titolo di saldo del conto corrente ordinario n. 304012180778-67 e al pagamento di €
20.530,38 a titolo di saldo del mutuo chirografario n. 12/22847, oltre interessi convenzionali di mora dal 12/06/2010 fino al soddisfo, in favore della
[...]
; Parte_2
3) pone le spese della CTU contabile e della CTU grafologica definitivamente a carico di e , in solido fra loro, così CP_5 CP_1 Parte_1 Controparte_2
come liquidate in corso di causa;
4) condanna al Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
pagamento di 4/5 delle spese processuali del giudizio di merito in favore della Controparte_7
13 Parte_2
che, in detta ridotta misura, liquida in € 11.282,40 per compenso professionale,
[...]
oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%
sull'importo del compenso;
Così deciso in Bari, il 12.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Michele De Palma
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