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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2024, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1364 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1364 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1
( LETTI CodiceFiscale_2
CH (C.F. ) C.F._3
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_4
ER BI ( CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 09/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie , a EL (RN), in data 24.07.2008 e a Per_ Per_2
Rimini (RN), il 6.03.2013;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2024 e 21.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Le figlie minori estano affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, con collocazione stabile presso la casa coniugale insieme al padre, in Via dei Laboratori n. 2 a
Pennabilli (RN);
2) I genitori esercitano la potestà sulle figlie separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza delle stesse presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, ed alla salute delle figlie minori e i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni;
Persona_3 Persona_4
3) I genitori convengono sull'affidamento paritario delle figlie, non ancora maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le quali trascorreranno un week end alternato con ciascun genitore e, durante la settimana, un eguale periodo con la madre e con il padre, tenuto conto delle necessità e della volontà delle figlie e delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
Trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali;
durante l'estate potranno trascorrere con ciascuno di loro periodi continuativi di vacanza, rispettando la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, da comunicarsi con congruo preavviso, e che tengano conto anche delle ferie di costoro.
I coniugi potranno avere un periodo di ferie personali ogni anno di 15 (quindici) giorni e in quel periodo sarà onere dell' altro genitore occuparsi delle figlie e dietro preavviso di 15 Per_ Per_2
( quindici) giorni.
4) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie, tenuto conto del tempo paritario con ciascuna di esse trascorso, coprendo ogni spesa legata alla convivenza;
pagina 2 di 4 5) Sono a carico dei genitori il 50% di tutte le spese straordinarie, affrontate nell' interesse delle figlie, per cure medico -sanitarie, per i futuri ed eventuali corsi scolastici ed attività sportive e ricreative.
Dette spese straordinarie devono essere documentate (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) ed il pagamento della quota del 50% dovrà essere effettuato in favore del coniuge che ha sostenuto l'intera spesa entro il 15 (quindici) del mese successivo dalla richiesta.
Si precisa che per spese straordinarie, secondo le Linee guida del CNF, sono da intendersi: le spese mediche comprese visite specialistiche, prestazioni sanitarie ( comprese TAC, risonanze magnetiche ecc.) non coperte dal SSN, odontoiatriche e farmaceutiche e comunque relative alla salute (esclusi i farmaci da banco); le spese scolastiche ( ossia rette, tasse d' iscrizione, comprese quelle relative al centro estivo, libri di testo, corredo d' inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa scolastica, viaggi di studio ed istruzione, gite scolastiche, ripetizioni ( che dovranno essere previamente concordate), alloggio e relative utenze nella sede universitaria scelta dalle figlie e spese di trasporto;
spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative (es. scoutismo, punti verdi ecc.), comprese le spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature (ad es empio strumenti musicali) necessarie;
spese di custodia minori (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Le spese di abbigliamento, qualora a ciò provveda separatamente ciascun genitore, dovranno essere previamente concordate nell'importo massimo e rimborsate al 50 % al genitore che le ha sostenute.
6) L' assegno unico familiare relativo alle figlie e continuerà ad essere percepito Per_ Persona_4
al 50% come previsto per legge;
7) La signora è proprietaria di un immobile sito in Talamello (RN), Via Aldo Moro n. Parte_1
11/5 categoria A/2, piano2, cl.U, cons. vani 6, superficie catastale totale mq 107 (appartamento) e un garage categoria C/2, cl.1, cons.10 mq, superficie catastale totale mq 12,R.C. Euro 9,30(ripostiglio) e cantina C/2, CL.1, CONS. MQ7, superficie catastale totale mq 10. R.C. 6,51 e il signor Controparte_1
della casa coniugale sita in Pennabilli (RN), Via Dei Laboratori n. 2 costituita da un fabbricato indipendente, con circostante scoperto esclusivo, censito al Catasto Fabbricati di Pennabilli al Foglio
29, particella n. 305, Piani S1,T e 1, Cat. A/3, classe U, vani 9, superficie catastale totale mq. 231, totale escluso aree scoperte mq.201, rendita catastale euro 464,81.;
8 ) La signora è titolare di un conto corrente n. 77056/1000/00001134 acceso presso Parte_1
Intesa San Paolo sede di Pennabilli e il signor del conto corrente n.203443 presso Controparte_1
Riviera Banca sede di EL;
pagina 3 di 4 9) La signora è proprietaria dell'autovettura targata GH774KN SKODA “KAMIQ” mentre il Pt_1
signor è proprietario di un'autovettura modello AUDI A4 targata GE700PN; Per_3
10) I coniugi rinunciano a pretendere reciprocamente assegni alimentari e di mantenimento;
11) I coniugi prestano fin d' ora il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o carte d' identità valide per l'espatrio e/o la propria firma per il rilascio di qualsivoglia documento per cui ciò sia richiesto;
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 2.05.2004 in Pennabilli (RN) alle condizioni di cui sopra da Pt_1 Controparte_1
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pennabilli (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 2004 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1364 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1
( LETTI CodiceFiscale_2
CH (C.F. ) C.F._3
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_4
ER BI ( CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 09/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie , a EL (RN), in data 24.07.2008 e a Per_ Per_2
Rimini (RN), il 6.03.2013;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2024 e 21.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Le figlie minori estano affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, con collocazione stabile presso la casa coniugale insieme al padre, in Via dei Laboratori n. 2 a
Pennabilli (RN);
2) I genitori esercitano la potestà sulle figlie separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza delle stesse presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, ed alla salute delle figlie minori e i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni;
Persona_3 Persona_4
3) I genitori convengono sull'affidamento paritario delle figlie, non ancora maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le quali trascorreranno un week end alternato con ciascun genitore e, durante la settimana, un eguale periodo con la madre e con il padre, tenuto conto delle necessità e della volontà delle figlie e delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
Trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali;
durante l'estate potranno trascorrere con ciascuno di loro periodi continuativi di vacanza, rispettando la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, da comunicarsi con congruo preavviso, e che tengano conto anche delle ferie di costoro.
I coniugi potranno avere un periodo di ferie personali ogni anno di 15 (quindici) giorni e in quel periodo sarà onere dell' altro genitore occuparsi delle figlie e dietro preavviso di 15 Per_ Per_2
( quindici) giorni.
4) Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie, tenuto conto del tempo paritario con ciascuna di esse trascorso, coprendo ogni spesa legata alla convivenza;
pagina 2 di 4 5) Sono a carico dei genitori il 50% di tutte le spese straordinarie, affrontate nell' interesse delle figlie, per cure medico -sanitarie, per i futuri ed eventuali corsi scolastici ed attività sportive e ricreative.
Dette spese straordinarie devono essere documentate (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) ed il pagamento della quota del 50% dovrà essere effettuato in favore del coniuge che ha sostenuto l'intera spesa entro il 15 (quindici) del mese successivo dalla richiesta.
Si precisa che per spese straordinarie, secondo le Linee guida del CNF, sono da intendersi: le spese mediche comprese visite specialistiche, prestazioni sanitarie ( comprese TAC, risonanze magnetiche ecc.) non coperte dal SSN, odontoiatriche e farmaceutiche e comunque relative alla salute (esclusi i farmaci da banco); le spese scolastiche ( ossia rette, tasse d' iscrizione, comprese quelle relative al centro estivo, libri di testo, corredo d' inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa scolastica, viaggi di studio ed istruzione, gite scolastiche, ripetizioni ( che dovranno essere previamente concordate), alloggio e relative utenze nella sede universitaria scelta dalle figlie e spese di trasporto;
spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative (es. scoutismo, punti verdi ecc.), comprese le spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature (ad es empio strumenti musicali) necessarie;
spese di custodia minori (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Le spese di abbigliamento, qualora a ciò provveda separatamente ciascun genitore, dovranno essere previamente concordate nell'importo massimo e rimborsate al 50 % al genitore che le ha sostenute.
6) L' assegno unico familiare relativo alle figlie e continuerà ad essere percepito Per_ Persona_4
al 50% come previsto per legge;
7) La signora è proprietaria di un immobile sito in Talamello (RN), Via Aldo Moro n. Parte_1
11/5 categoria A/2, piano2, cl.U, cons. vani 6, superficie catastale totale mq 107 (appartamento) e un garage categoria C/2, cl.1, cons.10 mq, superficie catastale totale mq 12,R.C. Euro 9,30(ripostiglio) e cantina C/2, CL.1, CONS. MQ7, superficie catastale totale mq 10. R.C. 6,51 e il signor Controparte_1
della casa coniugale sita in Pennabilli (RN), Via Dei Laboratori n. 2 costituita da un fabbricato indipendente, con circostante scoperto esclusivo, censito al Catasto Fabbricati di Pennabilli al Foglio
29, particella n. 305, Piani S1,T e 1, Cat. A/3, classe U, vani 9, superficie catastale totale mq. 231, totale escluso aree scoperte mq.201, rendita catastale euro 464,81.;
8 ) La signora è titolare di un conto corrente n. 77056/1000/00001134 acceso presso Parte_1
Intesa San Paolo sede di Pennabilli e il signor del conto corrente n.203443 presso Controparte_1
Riviera Banca sede di EL;
pagina 3 di 4 9) La signora è proprietaria dell'autovettura targata GH774KN SKODA “KAMIQ” mentre il Pt_1
signor è proprietario di un'autovettura modello AUDI A4 targata GE700PN; Per_3
10) I coniugi rinunciano a pretendere reciprocamente assegni alimentari e di mantenimento;
11) I coniugi prestano fin d' ora il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o carte d' identità valide per l'espatrio e/o la propria firma per il rilascio di qualsivoglia documento per cui ciò sia richiesto;
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 2.05.2004 in Pennabilli (RN) alle condizioni di cui sopra da Pt_1 Controparte_1
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pennabilli (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno 2004 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4