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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 676/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 676/2020 R.G., passata in decisione all'udienza del 12.11.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. L. Putignano
ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Faggiano
CONVENUTO
All'udienza del 12.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
_________________________
Con atto di citazione del 13.01.2020, la SI.ra , premesso che Parte_1 il giorno 26.3.2018 all'interno del cimitero comunale, mentre si dirigeva presso una fontana presente all'interno dell'area cimiteriale, per riempire di acqua un contenitore, era inciampata in un pozzetto in plastica sconnesso (“non integro”) e non segnalato ed era rovinosamente caduta per terra, riportando alla spalla sinistra la frattura del collo omerale con distacco del trochite;
riferiva che le lesioni erano state immediatamente diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ostuni;
lamentava che, in conseguenza delle suddette lesioni, aveva subito danno biologico consistito in 60 gg di ITT, 90 gg. di ITP al 50% e invalidità permanente del 6%, da liquidarsi in base alle tabelle, nella misura di euro 14.509,96. Deduceva che la responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente al quale ente proprietario Controparte_1 della strada interna al cimitero, lungo la quale si era verificato il sinistro, non avendo detto ente provveduto alla necessaria manutenzione della strada e in particolare alla riparazione del pozzetto sconnesso e non avendolo segnalato. Tanto premesso, citava a comparire dinanzi a questo Tribunale il chiedendone Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni dedotti, nella misura di complessivi euro 14.509,96, nonché alla rifusione delle spese processuali. Con comparsa del 20.04.2020, si costituiva in giudizio il Controparte_1
impugnando e contestando, nell'an e nel quantum, il contenuto dell'atto di
[...] citazione concludendo per il rigetto della domanda con la condanna alle spese processuali. Prodotta varia documentazione;
esperiti mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, da ultimo all'udienza del 12.11.2024 la causa era trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Giova in primo luogo richiamare i principi di diritto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, regolano la materia in esame. E' illuminante la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, n. 11802 del 09/06/2016 (Rv. 640205), così massimata: “In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia”. La Corte di Cassazione, nella parte motiva della citata pronuncia, ha affermato i seguenti principi di diritto: “Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c., in riferimento all'art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.. Si duole che, dopo avere ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c. laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto viceversa applicabile l'art. 2043 c.c., e pur riconoscendo che non hanno provveduto a tenere la strada libera e pulita da otturazioni e cumuli di fogliame e detriti, il giudice dell'appello abbia poi finito per escludere la responsabilità da custodia del e della società ., che come indicato nell'impugnata CP_1 CP_2 sentenza Per conto dell'ente territoriale gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua, compresa la raccolta, il colletta mento, la depurazione ed il riuso delle acque reflue, per ritenuta mancata prova da parte sua del nesso di causalità, con inversione a tale stregua dell'onere probatorio previsto per legge, incombendo a queste ultime dare la prova liberatoria del fortuito. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia ( v. Cass. 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass. 13/1/2003, n. 298). Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito ( v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, n. 13087 ), e che (comma 4 ) per le strade vicinali di cui all'art. 2, coma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal CP_1
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651 ).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass. 20/2/2006, n. 3651 ). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata) Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ( nel caso, art. 14 Cd ), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/10/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2/2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897 ). Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. L'insidia o trabocchetto, quale "figura sintomatica di colpa" (v. Cass.,
25/6/1997, n. 5670; Cass., 24/1/1995, n. 809 ), è stata ritenuta segnare invero il limite dell'agire discrezionale della P.A., frutto dell'elaborazione giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio (v. Corte Cost., 10/5/1999, n. 156 ). Onere probatorio che nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era peraltro finito per addossare al danneggiato. Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. (v., Cass.,14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass.,
13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051 ), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222.
E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v.Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390 ). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi ( v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651 ).”
Più di recente la Corte di Cassazione, con le sentenze Cass. n. 2480/2018, Cass. n. 2481/2018, Cass. n. 2482/2018, all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha ribadito i seguenti principi di diritto:
a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell';art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere». Sotto quest'ultimo profilo (sub c), si è, peraltro, precisato (sempre dalle sentenze sopra citate) "che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell';assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati". Sicché, "può rilevarsi come l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva". ________________
Nel caso in esame, l'attrice ha fornito la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. E precisamente, i testimoni escussi sulla dinamica del sinistro ( Testimone_1
e hanno confermato in pieno la dinamica come
[...] Testimone_2 ricostruita nell'atto di citazione di cui in premessa. La teste ha riferito: “mi trovavo in quella circostanza presso il Testimone_2 cimitero di e ho visto la signora che è inciampata su un CP_1 Parte_1 pozzetto presente sul vialetto in posizione centrale;
preciso che pioveva e che il pozzetto non era visibile perché era tutto coperto da aghi di pino. Preciso che ero vicina al luogo del sinistro, a circa 3/4 metri. Il pozzetto di cui trattasi non era segnalato”. La teste ha riferito: “il 27.3.2018 ero con mia suocera Testimone_1
(l'attrice) nel cimitero di e mia suocera scivolò sul vialetto, vicino al pozzetto CP_1 di cui alle foto presenti nel fascicolo di parte attrice che la S.V. mi mostra. Preciso che il pozzetto era rotto ed era coperto da aghi di pino. Mia suocera inciampò sul pozzetto
e cadde di lato sulla spalla sinistra. Dopo la caduta ho aiutato mia suocera da alzarsi e siamo andate via. Poi, poiché i dolori aumentavano, ho accompagnato mia suocera al pronto soccorso di Ostuni, dove hanno diagnosticato la rottura del braccio sinistro. Il pozzetto non era segnalato”. A ciò si deve aggiungere che dalle foto allegate in atti - pacificamente raffiguranti il pozzetto di plastica sconnesso sul quale inciampò l'attrice – emerge in modo assolutamente chiaro che detto pozzetto si presentava rotto e sconnesso. Inoltre, come riferito dai testimoni, nessun segnale era presente sul posto ad indicare la pericolosità del pozzetto. Pertanto, alle luce dei principi di diritto innanzi richiamati, stante la non equivoca ricostruzione dell'evento (caduta e lesioni) e del nesso di causalità (contatto del piede del pedone con il pozzetto sconnesso presente sulla sede stradale e reso non visibile dagli aghi di pino che lo ricoprivano, conseguente perdita dell'equilibrio e successiva caduta per terra del pedone) il custode della strada è tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto;
deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'ente convenuto. Dal canto suo l'attrice, oltre a fornire la prova del nesso di causalità nei termini innanzi evidenziati, ha anche fornito la prova della colpa dell'ente proprietario della strada, per omessa manutenzione e specificamente per l'omesso intervento di riparazione e ripristino delle sbarre deformate della griglia e conseguentemente degli interspazi pericolosamente allargati. Proprio l'omessa riparazione della rottura e della sconnessione del pozzetto (reso non visibile dalla presenza degli aghi di pino che lo coprivano) era stata infatti la causa diretta del rovinoso inciampo dell'attrice.
Come già detto, non ha in alcun modo dimostrato Controparte_1 che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Nessuna circostanza è stata allegata a tale riguardo dall'ente convenuto. Sul punto appare evidente che nel caso in esame non si può affermare che il danno poteva essere evitato solo con l'impiego di “mezzi straordinari” non esigibili a carico dell' convenuto, tenuto conto che tutti i cimiteri (dunque, presumibilmente CP_3 anche quello di ) hanno in organico personale dipendente che è stabilmente CP_1 addetto alla custodia e alle piccole manutenzioni (quale era quella del tombino sconnesso che fu causa del sinistro). Da ciò derivando una chiara responsabilità del per “culpa in eligendo” sulla scelta del personale addetto alla custodia e CP_1 manutenzione dei vialetti del cimitero e per “cupla in vigilando” sull'efficienza di detto personale.
In conclusione, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. CP_ dell' convenuto.
Quanto al danno biologico, le lesioni denunciate dall'attore nell'atto di citazione, ricostruite anche sulla base della certificazione medica allegata (frattura del collo omerale con distacco del trochide), sono risultate compatibili con la dinamica del sinistro e pienamente riscontrate alla luce della CTU medico legale (a cura del dott.
, dalla quale sono emersi i seguenti danni non patrimoniali: Persona_1
1) ITT pari a 30 giorni
2) ITP al 75% pari a 30 giorni;
3) ITP al 50% pari a 30 giorni;
4) ITP al 25% pari a 60 giorni;
5) Postumi permanenti del 5%.
Nulla deve essere liquidato a titolo di danni morali, non essendo stata fornita nessuna specifica allegazione a tale riguardo, né tanto meno essendo stata fornita alcuna prova. In conclusione, deve essere riconosciuto all'attrice il diritto al risarcimento dei danni da lesioni alla persona che, in base alle tabelle di liquidazione delle lesioni micro- permanenti, vanno liquidati come segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.866,75
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 828,60 Totale danno biologico temporaneo € 4.557,30
TOTALE GENERALE: € 9.424,05
A ciò si aggiungono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo. Alla soccombenza segue la condanna del al Controparte_1 pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice nella misura di complessivi euro 5.377,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 5.077,00 per onorari oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro il in parziale accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle domande di parte attrice, dichiara la responsabilità esclusiva del
[...] nel sinistro dedotto;
per l'effetto, condanna il Controparte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore di
[...] Parte_1 dei danni alla persona, nella misura di complessivi euro 9.424,05, oltre alla
[...] rivalutazione monetaria e agli interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, nella misura di complessivi euro 5.377,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 5.077,00 per onorari oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 19.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo