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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/11/2024, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1287/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Stefania EI Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1287/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCHI LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIA SERGIO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 3.07.2024: l'avv. Secchi [per la ricorrente] insiste per la conferma dei provvedimenti provvisori, l'avv. Pinna [per il resistente] insiste per l'affidamento pagina 1 di 12 congiunto e la collocazione di con il padre e di con la madre, circa la casa _1 Persona_2
coniugale (di proprietà esclusiva del sig. EI) precisa che la signora non ci sta abitando e il mutuo non lo sta pagando nessuno.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.04.2022, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Sassari la separazione PT
personale dal coniuge sig. EI, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori _1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], il loro collocamento presso di sè Persona_2
con assegnazione della casa coniugale di – di proprietà esclusiva del coniuge), proponendo la Per_3
quantificazione del contributo del padre al mantenimento dei figli in 500,00 euro mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie;
ha precisato che nelle more della presentazione del ricorso, si è dovuta allontanare con i figli dalla casa coniugale a causa del comportamento inappropriato del coniuge, che non vuole accettare la separazione, e che il figlio è scappato da lei, rifugiandosi dal padre. _1
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.06.2022, il sig. EI ha contestato i motivi dedotti dalla coniuge a sostegno della dissoluzione del nucleo familiare (che attribuisce ai comportamenti prevaricatori di lui) e ha precisato che la fine del matrimonio risiederebbe invece nel comportamento disinteressato alla famiglia di lei, che preferirebbe dedicarsi ad uscire con le amiche piuttosto che di curare i figli e la casa;
quanto al figlio ha allegato la volontà di quest'ultimo di vivere con _1
lui e la sua disaffezione nei confronti della madre, ritenuta poca attenta alle sue necessità; sulla base di queste premesse, ha chiesto l'affidamento esclusivo di entrambi i figli, la collocazione presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale (della quale sta provvedendo a pagare il mutuo).
Comparse personalmente le parti davanti al Presidente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo.
Il Presidente, con l'ordinanza prevista dall'articolo 709 del c.p.c., ha così disposto: “1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Assegna la casa coniugale, ed il pagina 2 di 12 conseguente diritto di abitazione nel suddetto immobile, ubicato in nella via Pietro Nenni n.1 Per_3
alla sig.ra con cui vivranno i minori figli e Il sig. Parte_1 _1 Persona_2
dovrà pertanto lasciare definitivamente la casa coniugale e portare via tutti i suoi CP_1
effetti personali entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (ex art. 170 CPC) del presente provvedimento. 3) I minori figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso;
avranno quale genitore collocatario la madre;
il padre li potrà vedere e tenere con sé, quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere i figli. 4) In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé
tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle
21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato
(eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandoli direttamente a scuola. 5) Potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive. 6) In
alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio. 7) In considerazione dell'attuale difficoltà del minore di rapportarsi con la _1
madre, impone la presa in carico dell'intero nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali del Comune
di i quali dovranno individuare un percorso progressivo di riavvicinamento del minore alla Per_3
madre, attraverso un programma che verrà trasmesso al Tribunale entro 15 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, a cura della Cancelleria, ed al quale le parti, in assenza di indicazioni diverse dal Tribunale, dovranno attenersi. 8) Fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre non collocatario, l'assegno mensile di € 450,00 complessive rivalutabile annualmente secondo gli pagina 3 di 12 indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità
concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.); il genitore obbligato al mantenimento verserà
altresì, in aggiunta, al genitore collocatario l'intero importo degli assegni familiari, dell'assegno unico universale al 100% e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo dei figli. 9) Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori” (provvedimento che non è stato reclamato).
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti (è stata rigettata la richiesta di effettuazione di CTU psicologica sul nucleo familiare richiesta dalla sig.ra , in quanto non ritenuto uno strumento utile ai fini della PT
definizione del procedimento, essendo prioritario e preliminare tentare di abbassare il livello della conflittualità degli adulti, prima di intervenire sul bambino, già sufficientemente seguito da professionisti di settore (operatori del servizio sociale, educatore, ) e la richiesta di prova orale CP_2
formulata dal sig. EI in quanto avente ad oggetto valutazioni non demandabili ai testimoni – v.
ordinanza del 16.05.2023) e plurime udienze di comparizione personale delle parti finalizzate a monitorare l'andamento della situazione familiare;
è stata attivata altresì la collaborazione dei Servizi
sociali del Comune di che sono stati incaricati di fornire supporto psicologico al minore (il Per_3
quale ha svolto anche un breve percorso presso l' ) e di sostegno alla genitorialità ai genitori CP_2
(percorsi più volte proposti alle parti, ma mai avviati a causa della mancata concreta adesione di questi ultimi).
E' stato inoltre effettuata l'audizione del minore (v. udienza del 10.11.2022, ove nel verbale _1
si legge: “Viene sentito , il quale si mostra chiuso, nervoso, reticente. Dichiara che con sua _1
madre non vuole stare, che lei lo ha picchiato, che non vuole parlarle né starle vicino. Che finché la famiglia era unita andava tutto bene, ma poi con la separazione lui ha deciso di stare con il padre. Se
venisse stabilito che lui debba stare con la madre allora scapperebbe o si toglierebbe la vita), al quale è
pagina 4 di 12 seguita l'ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali nei termini che seguono: “preso atto delle dichiarazioni delle parti assunte all'udienza del 10.11.2022 e dell'esito dell'audizione del minore,
al fine di abbassare la tensione, nell'interesse del minore, che allo stato non appare in grado di comprendere una diversa soluzione, dispone il temporaneo collocamento del minore presso il _1
padre nell'attuale domicilio, con la previsione a carico delle parti dell'obbligo di reciproco versamento di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (in capo a ciascun genitore per il contributo al mantenimento del figlio non collocato presso di sé), ferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ivi andrà a vivere con la figlia e le tempistiche di visita PT Persona_2
del padre nei confronti di quest'ultima già stabilite” (v. ordinanza del 14.11.2022).
All'udienza del 3.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
*
Tutto ciò premesso, il Collegio, previa sintesi dei fatti di causa come segue:
• i sig.ri e EI si sono sposati ad ottobre 2010 e hanno avuto due figli: PT _1
(nato il [...]) e (nata il [...]); Persona_2
• fin dal momento della decisione della sig.ra di separarsi dal sig. EI, il figlio PT
(11 anni) si è polarizzato con il padre e con la sua sofferenza e ha posto dinanzi alla madre un _1
muro di incomunicabilità, rifiutandosi di parlarle, di vederla, di incontrarla (tale sua posizione è emersa fin dall'udienza presidenziale del giugno 2022)
• il primo provvedimento provvisorio sulle condizioni della separazione (quello del Presidente – a giugno 2022) aveva previsto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale di di proprietà del Per_3
sig. EI, con affidamento ai Servizi sociali del Comune di dell'incarico di lavorare per Per_3
riavvicinare il figlio alla madre (l'incarico veniva recepito dal Centro per la famiglia del Plus di IA –
pagina 5 di 12 dott.sse e – ed inizialmente pareva trovare l'adesione dei genitori, Persona_4 Persona_5
che partecipavano agli incontri);
• il sopra citato provvedimento del Tribunale non è stato rispettato dal sig. EI, che ha portato a vivere con sé presso i nonni paterni;
parallelamente i primi tentativi di incontri _1
protetti tra madre/figlio organizzati dai Servizi sono falliti, per l'assoluto rifiuto di di aderirvi _1
(v. relazione di aggiornamento dell'ottobre 2022);
• con provvedimento del 24.10.2022 il Giudice istruttore invitava il sig. EI a favorire immediatamente il trasferimento di presso la madre, con adeguate modalità di convincimento _1
(eventualmente, se ritenuto necessario nell'interesse del minore, con il supporto dell'equipe Centro per la famiglia, messo in campo dai Servizi sociali di – prescrizione rimasta inascoltata e Per_3
inadempiuta;
• a novembre 2022 il Giudice istruttore procedeva all'ascolto di (il quale dichiarava di _1
voler vivere con il padre) e di conseguenza veniva disposto il mutamento dei provvedimenti provvisori sulle condizioni di separazione prevedendo la collocazione di quest'ultimo presso il padre;
nell'occasione, veniva sollecitato all' la presa in carico del ragazzino e il rinnovo da parte dei CP_2
Servizi di dell'impegno nell'organizzazione degli incontri protetti madre/figlio; Per_3
• a marzo 2023, i Servizi sociali di auto-dimettevano l'incarico, dichiarando che non vi Per_3
erano le condizioni per aiutare questo nucleo familiare;
nel frattempo, veniva preso in carico _1
dall' , che non ha mai fatto pervenire al Tribunale alcun aggiornamento / relazione scritta (i CP_2
genitori hanno riferito al Giudice istruttore che ha svolto qualche incontro, seppur sporadico, _1
con la dott.ssa – intervento definito “non incisivo” dai Servizi stessi); Per_6
• ad aprile 2023, veniva attivato il servizio educativo domiciliare per _1
• la coppia genitoriale è stata stimolata dai Servizi e dal Tribunale più volte a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità e un percorso di mediazione familiare, ma i signori non hanno pagina 6 di 12 aderito o comunque non si sono attivati per far partire concretamente questi strumenti;
• ad agosto 2023 sono stati interrotti gli incontri di all' , su iniziativa del sig. _1 CP_2
EI che non vi ha più portato il bambino;
• nel frattempo, la figlia collocata presso la madre, ha smesso di incontrare il padre Persona_2
e il fratello, e si è polarizzata con la madre, con conseguente deterioramento oltre che nei rapporti
“verticali” genitori/figli anche nei rapporti “orizzontali” di fratellanza;
• nel mese di maggio 2024 è stato riattivato il servizio SET plus da parte dei Servizi del Comune
di su sollecitazione del Giudice istruttore, e sono ripresi gli incontri tra e Per_3 _1 Per_2
con l'intermediazione dell'educatrice e ciò fino alla fine della scuola;
[...]
• successivamente, con l'inizio del nuovo ciclo scolastico, si è trasferito con il padre ad _1
IA (il ragazzo è iscritto all'Istituto tecnico A. DEFFENU ad IA – trasferimento approvato dalla sig.ra , la quale all'udienza del 3.07.2024 ha dichiarato “sono felice che sia fuori dal PT _1
paese, da e che abbia scelto quella scuola. Sono felice anche se stia vivendo a San Teodoro”) Per_3
e i rapporti con la sorella si sono nuovamente interrotti;
Persona_2
• entrambi i genitori, nelle proprie conclusioni, hanno chiesto che venga disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento di presso il padre e di _1 Per_2
presso la madre, con ammissione in capo a ciascun genitore di non essere attualmente nella
[...]
condizione di incontrare né sentire regolarmente il figlio/a non collocato/a presso di lui/lei;
prende atto del fallimento di ogni tentativo posto in essere per arrivare alla ricostruzione del rapporto tra la madre e il figlio minore di mantenimento di un rapporto tra il padre e la figlia minore _1
e di tutela di un sano rapporto di fratellanza tra e (fallimento cui Persona_2 _1 Persona_2
entrambe le parti danno conto nelle proprie memorie conclusionali), stante la perdurante non fattiva collaborazione di entrambi i genitori (benché ognuno dei quali abbia tentato fino all'esito del procedimento di attribuire la responsabilità esclusiva di tale incresciosa situazione all'altro,
pagina 7 di 12 accusandosi reciprocamente di manipolare i figli – v. ultima relazione di aggiornamento dei Servizi
sociali).
Di tal ché, le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
I figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] vengono _1 Persona_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e manterranno l'attuale collocazione: presso il _1
padre nel suo nuovo domicilio, e presso la madre, alla quale viene assegnata la casa Persona_2
coniugale ubicata in nella via Pietro Nenni n.1 dove le stesse stanno vivendo (la circostanza Per_3
che la casa coniugale sarebbe disabitata, introdotta dalla difesa del sig. con la comparsa Pt_2
conclusionale, non può essere presa in considerazione perché indimostrata e tardiva).
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con la Persona_2
volontà della figlia, previo accordo con la madre, mediante contatto telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere la figlia;
in caso di mancato accordo, il padre ha diritto di vedere la figlia,
compatibilmente con la volontà di quest'ultima, almeno due giorni alla settimana secondo il calendario standard di seguito indicato: il martedì e il giovedì con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30; weekend alternati con pernottamento dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20:30.
In modo speculare, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, _1
compatibilmente con la volontà del figlio, previo accordo con il padre, mediante contatto telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere il figlio;
in caso di mancato accordo, la madre ha diritto di vedere il pagina 8 di 12 figlio, compatibilmente con la volontà di quest'ultimo, almeno due giorni alla settimana secondo il calendario standard di seguito indicato: il lunedì e il mercoledì con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30; weekend alternati con pernottamento dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20:30.
Sempre sul presupposto della compatibilità con la volontà dei figli, i periodi di vacanza di Natale
(compreso il Capodanno) e Pasqua (compreso il Lunedì dell'Angelo) vedranno i due genitori annualmente occuparsi dei figli secondo il principio dell'alternanza, con i medesimi orari, quindi, dalle ore 9.00 alle ore 20.30 il giorno di Natale e dalle ore 9.00 alle ore 20.30 il giorno di Capodanno, con i medesimi orari per le giornate di Pasqua e Pasquetta;
durante la chiusura estiva delle scuole (luglio e agosto), ciascun figlio dovrà stare con il genitore non collocatario per almeno 15 giorni anche non consecutivi per ciascun mese.
Circa il tema della contribuzione al mantenimento dei figli da parte del genitore non collocatario,
preme evidenziare che ai fini della sua quantificazione occorre valutare la capacità economica
(reddituale, patrimoniale e capacità di produrre reddito) del soggetto obbligato:
considerato che
il sig.
EI (che si dichiara disoccupato) è operaio edile, dotato quindi di una professionalità spendibile nel mondo del lavoro, appare corretto che lo stesso contribuisca al mantenimento della figlia Per_2
con la corresponsione a favore della sig.ra di euro 400,00 mensili da rivalutarsi
[...] PT
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF (tenuto conto altresì della circostanza che l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta nel caso specifico un valore economico, considerato che il sig. EI ha dichiarato in atti di aver sospeso il pagamento da due anni il pagamento del mutuo – circostanza che rende prevedibile il prossimo pignoramento); considerato che la sig.ra (che si dichiara disoccupata) PT
non ha titolo di studio né possiede specifica professionalità, appare corretto che la stessa contribuisca al mantenimento del figlio con la corresponsione a favore del sig. EI di euro 300,00 _1
pagina 9 di 12 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF, cifra ritenuta “minima” da questo Tribunale se parametrata alle esigenze quotidiane basilari di un minore.
Le spese di lite vengono compensate stante la reciproca soccombenza rispetto alle domande originarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12.07.1991 C.F. e , nato a [...] il [...], CF: C.F._1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di alla C.F._3 Per_3
relativa trascrizione (atto di matrimonio del Comune di - Nr.3 Parte I. Serie anno 2010 Per_3
di ; Per_3
2. dispone l'affidamento condiviso dei figli nato a [...] il [...] e _1 Persona_2
nata a Nuoro il [...] ad [...] i genitori, mantenendo l'attuale collocazione: _1
presso il padre nel suo nuovo domicilio (in Nuracheddu, Via Uttaru Pisanu snc, frazione di San
Teodoro), e presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale ubicata Persona_2
in nella via Pietro Nenni n.1; Per_3
3. dispone che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia CP_1 Per_2
versando alla sig.ra l'assegno mensile di € 400,00 rivalutabile
[...] Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità tracciabili concordate con quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
4. dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
versando al sig. l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente _1 CP_1
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità tracciabili concordate con quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
pagina 10 di 12 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con Persona_2
la volontà della figlia, previo accordo con la madre, mediante contatto telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere la figlia;
in caso di mancato accordo, il padre ha diritto di vedere la figlia, compatibilmente con la volontà di quest'ultima, almeno due giorni alla settimana secondo il calendario standard di seguito indicato: il martedì e il giovedì con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30;
weekend alternati con pernottamento dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera alle ore
20:30. In modo speculare, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando _1
vorrà, compatibilmente con la volontà del figlio, previo accordo con il padre, mediante contatto telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere il figlio;
in caso di mancato accordo, la madre ha diritto di vedere il figlio, compatibilmente con la volontà di quest'ultimo, almeno due giorni alla settimana secondo il calendario standard di seguito indicato: il lunedì e il mercoledì
con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30; weekend alternati con pernottamento dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20:30. Sempre sul presupposto della compatibilità con la volontà dei figli, i periodi di vacanza di Natale (compreso il Capodanno) e Pasqua (compreso il Lunedì dell'Angelo)
vedranno i due genitori annualmente occuparsi dei figli secondo il principio dell'alternanza, con i medesimi orari, quindi, dalle ore 9.00 alle ore 20.30 il giorno di Natale e dalle ore 9.00 alle ore
20.30 il giorno di Capodanno, con i medesimi orari per le giornate di Pasqua e Pasquetta;
durante la chiusura estiva delle scuole (luglio e agosto), ciascun figlio dovrà stare con il genitore non collocatario per almeno 15 giorni anche non consecutivi per ciascun mese;
6. compensa le spese di lite.
pagina 11 di 12 Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 7.11.2024
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania EI Marta Guadalupi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Stefania EI Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1287/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCHI LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIA SERGIO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 3.07.2024: l'avv. Secchi [per la ricorrente] insiste per la conferma dei provvedimenti provvisori, l'avv. Pinna [per il resistente] insiste per l'affidamento pagina 1 di 12 congiunto e la collocazione di con il padre e di con la madre, circa la casa _1 Persona_2
coniugale (di proprietà esclusiva del sig. EI) precisa che la signora non ci sta abitando e il mutuo non lo sta pagando nessuno.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.04.2022, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Sassari la separazione PT
personale dal coniuge sig. EI, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori _1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], il loro collocamento presso di sè Persona_2
con assegnazione della casa coniugale di – di proprietà esclusiva del coniuge), proponendo la Per_3
quantificazione del contributo del padre al mantenimento dei figli in 500,00 euro mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie;
ha precisato che nelle more della presentazione del ricorso, si è dovuta allontanare con i figli dalla casa coniugale a causa del comportamento inappropriato del coniuge, che non vuole accettare la separazione, e che il figlio è scappato da lei, rifugiandosi dal padre. _1
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.06.2022, il sig. EI ha contestato i motivi dedotti dalla coniuge a sostegno della dissoluzione del nucleo familiare (che attribuisce ai comportamenti prevaricatori di lui) e ha precisato che la fine del matrimonio risiederebbe invece nel comportamento disinteressato alla famiglia di lei, che preferirebbe dedicarsi ad uscire con le amiche piuttosto che di curare i figli e la casa;
quanto al figlio ha allegato la volontà di quest'ultimo di vivere con _1
lui e la sua disaffezione nei confronti della madre, ritenuta poca attenta alle sue necessità; sulla base di queste premesse, ha chiesto l'affidamento esclusivo di entrambi i figli, la collocazione presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale (della quale sta provvedendo a pagare il mutuo).
Comparse personalmente le parti davanti al Presidente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo.
Il Presidente, con l'ordinanza prevista dall'articolo 709 del c.p.c., ha così disposto: “1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Assegna la casa coniugale, ed il pagina 2 di 12 conseguente diritto di abitazione nel suddetto immobile, ubicato in nella via Pietro Nenni n.1 Per_3
alla sig.ra con cui vivranno i minori figli e Il sig. Parte_1 _1 Persona_2
dovrà pertanto lasciare definitivamente la casa coniugale e portare via tutti i suoi CP_1
effetti personali entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (ex art. 170 CPC) del presente provvedimento. 3) I minori figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso;
avranno quale genitore collocatario la madre;
il padre li potrà vedere e tenere con sé, quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere i figli. 4) In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé
tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle
21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato
(eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandoli direttamente a scuola. 5) Potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive. 6) In
alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio. 7) In considerazione dell'attuale difficoltà del minore di rapportarsi con la _1
madre, impone la presa in carico dell'intero nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali del Comune
di i quali dovranno individuare un percorso progressivo di riavvicinamento del minore alla Per_3
madre, attraverso un programma che verrà trasmesso al Tribunale entro 15 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, a cura della Cancelleria, ed al quale le parti, in assenza di indicazioni diverse dal Tribunale, dovranno attenersi. 8) Fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre non collocatario, l'assegno mensile di € 450,00 complessive rivalutabile annualmente secondo gli pagina 3 di 12 indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità
concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.); il genitore obbligato al mantenimento verserà
altresì, in aggiunta, al genitore collocatario l'intero importo degli assegni familiari, dell'assegno unico universale al 100% e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo dei figli. 9) Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori” (provvedimento che non è stato reclamato).
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti (è stata rigettata la richiesta di effettuazione di CTU psicologica sul nucleo familiare richiesta dalla sig.ra , in quanto non ritenuto uno strumento utile ai fini della PT
definizione del procedimento, essendo prioritario e preliminare tentare di abbassare il livello della conflittualità degli adulti, prima di intervenire sul bambino, già sufficientemente seguito da professionisti di settore (operatori del servizio sociale, educatore, ) e la richiesta di prova orale CP_2
formulata dal sig. EI in quanto avente ad oggetto valutazioni non demandabili ai testimoni – v.
ordinanza del 16.05.2023) e plurime udienze di comparizione personale delle parti finalizzate a monitorare l'andamento della situazione familiare;
è stata attivata altresì la collaborazione dei Servizi
sociali del Comune di che sono stati incaricati di fornire supporto psicologico al minore (il Per_3
quale ha svolto anche un breve percorso presso l' ) e di sostegno alla genitorialità ai genitori CP_2
(percorsi più volte proposti alle parti, ma mai avviati a causa della mancata concreta adesione di questi ultimi).
E' stato inoltre effettuata l'audizione del minore (v. udienza del 10.11.2022, ove nel verbale _1
si legge: “Viene sentito , il quale si mostra chiuso, nervoso, reticente. Dichiara che con sua _1
madre non vuole stare, che lei lo ha picchiato, che non vuole parlarle né starle vicino. Che finché la famiglia era unita andava tutto bene, ma poi con la separazione lui ha deciso di stare con il padre. Se
venisse stabilito che lui debba stare con la madre allora scapperebbe o si toglierebbe la vita), al quale è
pagina 4 di 12 seguita l'ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali nei termini che seguono: “preso atto delle dichiarazioni delle parti assunte all'udienza del 10.11.2022 e dell'esito dell'audizione del minore,
al fine di abbassare la tensione, nell'interesse del minore, che allo stato non appare in grado di comprendere una diversa soluzione, dispone il temporaneo collocamento del minore presso il _1
padre nell'attuale domicilio, con la previsione a carico delle parti dell'obbligo di reciproco versamento di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (in capo a ciascun genitore per il contributo al mantenimento del figlio non collocato presso di sé), ferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ivi andrà a vivere con la figlia e le tempistiche di visita PT Persona_2
del padre nei confronti di quest'ultima già stabilite” (v. ordinanza del 14.11.2022).
All'udienza del 3.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
*
Tutto ciò premesso, il Collegio, previa sintesi dei fatti di causa come segue:
• i sig.ri e EI si sono sposati ad ottobre 2010 e hanno avuto due figli: PT _1
(nato il [...]) e (nata il [...]); Persona_2
• fin dal momento della decisione della sig.ra di separarsi dal sig. EI, il figlio PT
(11 anni) si è polarizzato con il padre e con la sua sofferenza e ha posto dinanzi alla madre un _1
muro di incomunicabilità, rifiutandosi di parlarle, di vederla, di incontrarla (tale sua posizione è emersa fin dall'udienza presidenziale del giugno 2022)
• il primo provvedimento provvisorio sulle condizioni della separazione (quello del Presidente – a giugno 2022) aveva previsto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale di di proprietà del Per_3
sig. EI, con affidamento ai Servizi sociali del Comune di dell'incarico di lavorare per Per_3
riavvicinare il figlio alla madre (l'incarico veniva recepito dal Centro per la famiglia del Plus di IA –
pagina 5 di 12 dott.sse e – ed inizialmente pareva trovare l'adesione dei genitori, Persona_4 Persona_5
che partecipavano agli incontri);
• il sopra citato provvedimento del Tribunale non è stato rispettato dal sig. EI, che ha portato a vivere con sé presso i nonni paterni;
parallelamente i primi tentativi di incontri _1
protetti tra madre/figlio organizzati dai Servizi sono falliti, per l'assoluto rifiuto di di aderirvi _1
(v. relazione di aggiornamento dell'ottobre 2022);
• con provvedimento del 24.10.2022 il Giudice istruttore invitava il sig. EI a favorire immediatamente il trasferimento di presso la madre, con adeguate modalità di convincimento _1
(eventualmente, se ritenuto necessario nell'interesse del minore, con il supporto dell'equipe Centro per la famiglia, messo in campo dai Servizi sociali di – prescrizione rimasta inascoltata e Per_3
inadempiuta;
• a novembre 2022 il Giudice istruttore procedeva all'ascolto di (il quale dichiarava di _1
voler vivere con il padre) e di conseguenza veniva disposto il mutamento dei provvedimenti provvisori sulle condizioni di separazione prevedendo la collocazione di quest'ultimo presso il padre;
nell'occasione, veniva sollecitato all' la presa in carico del ragazzino e il rinnovo da parte dei CP_2
Servizi di dell'impegno nell'organizzazione degli incontri protetti madre/figlio; Per_3
• a marzo 2023, i Servizi sociali di auto-dimettevano l'incarico, dichiarando che non vi Per_3
erano le condizioni per aiutare questo nucleo familiare;
nel frattempo, veniva preso in carico _1
dall' , che non ha mai fatto pervenire al Tribunale alcun aggiornamento / relazione scritta (i CP_2
genitori hanno riferito al Giudice istruttore che ha svolto qualche incontro, seppur sporadico, _1
con la dott.ssa – intervento definito “non incisivo” dai Servizi stessi); Per_6
• ad aprile 2023, veniva attivato il servizio educativo domiciliare per _1
• la coppia genitoriale è stata stimolata dai Servizi e dal Tribunale più volte a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità e un percorso di mediazione familiare, ma i signori non hanno pagina 6 di 12 aderito o comunque non si sono attivati per far partire concretamente questi strumenti;
• ad agosto 2023 sono stati interrotti gli incontri di all' , su iniziativa del sig. _1 CP_2
EI che non vi ha più portato il bambino;
• nel frattempo, la figlia collocata presso la madre, ha smesso di incontrare il padre Persona_2
e il fratello, e si è polarizzata con la madre, con conseguente deterioramento oltre che nei rapporti
“verticali” genitori/figli anche nei rapporti “orizzontali” di fratellanza;
• nel mese di maggio 2024 è stato riattivato il servizio SET plus da parte dei Servizi del Comune
di su sollecitazione del Giudice istruttore, e sono ripresi gli incontri tra e Per_3 _1 Per_2
con l'intermediazione dell'educatrice e ciò fino alla fine della scuola;
[...]
• successivamente, con l'inizio del nuovo ciclo scolastico, si è trasferito con il padre ad _1
IA (il ragazzo è iscritto all'Istituto tecnico A. DEFFENU ad IA – trasferimento approvato dalla sig.ra , la quale all'udienza del 3.07.2024 ha dichiarato “sono felice che sia fuori dal PT _1
paese, da e che abbia scelto quella scuola. Sono felice anche se stia vivendo a San Teodoro”) Per_3
e i rapporti con la sorella si sono nuovamente interrotti;
Persona_2
• entrambi i genitori, nelle proprie conclusioni, hanno chiesto che venga disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento di presso il padre e di _1 Per_2
presso la madre, con ammissione in capo a ciascun genitore di non essere attualmente nella
[...]
condizione di incontrare né sentire regolarmente il figlio/a non collocato/a presso di lui/lei;
prende atto del fallimento di ogni tentativo posto in essere per arrivare alla ricostruzione del rapporto tra la madre e il figlio minore di mantenimento di un rapporto tra il padre e la figlia minore _1
e di tutela di un sano rapporto di fratellanza tra e (fallimento cui Persona_2 _1 Persona_2
entrambe le parti danno conto nelle proprie memorie conclusionali), stante la perdurante non fattiva collaborazione di entrambi i genitori (benché ognuno dei quali abbia tentato fino all'esito del procedimento di attribuire la responsabilità esclusiva di tale incresciosa situazione all'altro,
pagina 7 di 12 accusandosi reciprocamente di manipolare i figli – v. ultima relazione di aggiornamento dei Servizi
sociali).
Di tal ché, le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
I figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] vengono _1 Persona_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e manterranno l'attuale collocazione: presso il _1
padre nel suo nuovo domicilio, e presso la madre, alla quale viene assegnata la casa Persona_2
coniugale ubicata in nella via Pietro Nenni n.1 dove le stesse stanno vivendo (la circostanza Per_3
che la casa coniugale sarebbe disabitata, introdotta dalla difesa del sig. con la comparsa Pt_2
conclusionale, non può essere presa in considerazione perché indimostrata e tardiva).
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con la Persona_2
volontà della figlia, previo accordo con la madre, mediante contatto telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere la figlia;
in caso di mancato accordo, il padre ha diritto di vedere la figlia,
compatibilmente con la volontà di quest'ultima, almeno due giorni alla settimana secondo il calendario standard di seguito indicato: il martedì e il giovedì con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30; weekend alternati con pernottamento dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20:30.
In modo speculare, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, _1
compatibilmente con la volontà del figlio, previo accordo con il padre, mediante contatto telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere il figlio;
in caso di mancato accordo, la madre ha diritto di vedere il pagina 8 di 12 figlio, compatibilmente con la volontà di quest'ultimo, almeno due giorni alla settimana secondo il calendario standard di seguito indicato: il lunedì e il mercoledì con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30; weekend alternati con pernottamento dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20:30.
Sempre sul presupposto della compatibilità con la volontà dei figli, i periodi di vacanza di Natale
(compreso il Capodanno) e Pasqua (compreso il Lunedì dell'Angelo) vedranno i due genitori annualmente occuparsi dei figli secondo il principio dell'alternanza, con i medesimi orari, quindi, dalle ore 9.00 alle ore 20.30 il giorno di Natale e dalle ore 9.00 alle ore 20.30 il giorno di Capodanno, con i medesimi orari per le giornate di Pasqua e Pasquetta;
durante la chiusura estiva delle scuole (luglio e agosto), ciascun figlio dovrà stare con il genitore non collocatario per almeno 15 giorni anche non consecutivi per ciascun mese.
Circa il tema della contribuzione al mantenimento dei figli da parte del genitore non collocatario,
preme evidenziare che ai fini della sua quantificazione occorre valutare la capacità economica
(reddituale, patrimoniale e capacità di produrre reddito) del soggetto obbligato:
considerato che
il sig.
EI (che si dichiara disoccupato) è operaio edile, dotato quindi di una professionalità spendibile nel mondo del lavoro, appare corretto che lo stesso contribuisca al mantenimento della figlia Per_2
con la corresponsione a favore della sig.ra di euro 400,00 mensili da rivalutarsi
[...] PT
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF (tenuto conto altresì della circostanza che l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta nel caso specifico un valore economico, considerato che il sig. EI ha dichiarato in atti di aver sospeso il pagamento da due anni il pagamento del mutuo – circostanza che rende prevedibile il prossimo pignoramento); considerato che la sig.ra (che si dichiara disoccupata) PT
non ha titolo di studio né possiede specifica professionalità, appare corretto che la stessa contribuisca al mantenimento del figlio con la corresponsione a favore del sig. EI di euro 300,00 _1
pagina 9 di 12 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF, cifra ritenuta “minima” da questo Tribunale se parametrata alle esigenze quotidiane basilari di un minore.
Le spese di lite vengono compensate stante la reciproca soccombenza rispetto alle domande originarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12.07.1991 C.F. e , nato a [...] il [...], CF: C.F._1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di alla C.F._3 Per_3
relativa trascrizione (atto di matrimonio del Comune di - Nr.3 Parte I. Serie anno 2010 Per_3
di ; Per_3
2. dispone l'affidamento condiviso dei figli nato a [...] il [...] e _1 Persona_2
nata a Nuoro il [...] ad [...] i genitori, mantenendo l'attuale collocazione: _1
presso il padre nel suo nuovo domicilio (in Nuracheddu, Via Uttaru Pisanu snc, frazione di San
Teodoro), e presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale ubicata Persona_2
in nella via Pietro Nenni n.1; Per_3
3. dispone che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia CP_1 Per_2
versando alla sig.ra l'assegno mensile di € 400,00 rivalutabile
[...] Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità tracciabili concordate con quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
4. dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
versando al sig. l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente _1 CP_1
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità tracciabili concordate con quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
pagina 10 di 12 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con Persona_2
la volontà della figlia, previo accordo con la madre, mediante contatto telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere la figlia;
in caso di mancato accordo, il padre ha diritto di vedere la figlia, compatibilmente con la volontà di quest'ultima, almeno due giorni alla settimana secondo il calendario standard di seguito indicato: il martedì e il giovedì con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30;
weekend alternati con pernottamento dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera alle ore
20:30. In modo speculare, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando _1
vorrà, compatibilmente con la volontà del figlio, previo accordo con il padre, mediante contatto telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere il figlio;
in caso di mancato accordo, la madre ha diritto di vedere il figlio, compatibilmente con la volontà di quest'ultimo, almeno due giorni alla settimana secondo il calendario standard di seguito indicato: il lunedì e il mercoledì
con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30; weekend alternati con pernottamento dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20:30. Sempre sul presupposto della compatibilità con la volontà dei figli, i periodi di vacanza di Natale (compreso il Capodanno) e Pasqua (compreso il Lunedì dell'Angelo)
vedranno i due genitori annualmente occuparsi dei figli secondo il principio dell'alternanza, con i medesimi orari, quindi, dalle ore 9.00 alle ore 20.30 il giorno di Natale e dalle ore 9.00 alle ore
20.30 il giorno di Capodanno, con i medesimi orari per le giornate di Pasqua e Pasquetta;
durante la chiusura estiva delle scuole (luglio e agosto), ciascun figlio dovrà stare con il genitore non collocatario per almeno 15 giorni anche non consecutivi per ciascun mese;
6. compensa le spese di lite.
pagina 11 di 12 Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 7.11.2024
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania EI Marta Guadalupi
pagina 12 di 12