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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1989/2018
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Milazzo, via Tre Monti
– Pal. Oliva 40, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
(P.I. con sede in Trieste, Largo Irneri n.1, in persona del CP_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Previti ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale in Terme Vigliatore, via Benedettina inf. 57 (c/o studio dell'Avv. Carmen Genovese);
- Convenuta-
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Quasimodo n. 1;
- Convenuto contumace-
avente per OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 1.12.2018 il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Ill.mo Tribunale, la – società assicurativa del veicolo CP_1
coinvolto nel sinistro - nonché il Sig. in qualità di proprietario del suddetto Controparte_2
veicolo, premettendo di essere stato coinvolto in un sinistro in data 12.03.2017, alle ore 01:20 circa in Milazzo (Me), mentre percorreva la via Gramsci con direzione centro città a bordo della propria autovettura Seat Cordoba tg. AK672YF.
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, in tali circostanze di tempo e di luogo il conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. EB543CZ, perdendo il controllo del proprio mezzo, investiva la invadendo la sede stradale sulla quale transitava. CP_3
A seguito dell'occorso, l'attore veniva soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Fogliani” di Milazzo, ove gli veniva diagnosticato:
“trauma cranico non commotivo, trauma toracico con infrazione X costa sinistra, trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo spalla sinistra e gomito sinistro, trauma chiuso addominale e frattura malleolo tibiale. In virtù di tale diagnosi, il deducente veniva ricoverato per essere operato (intervento chirurgico di osteosintesi con vite cannulata malleolare con confezionamento di stivaletto gessato) a cui seguiva un ricovero presso la Casa di Cura Carmona di Messina per accertamento artroscopico alla spalla sinistra. L'attore effettuava molteplici controlli clinici e strumentali fino al 24.08.2017, epoca della dichiarata guarigione clinica.
compagnia assicuratrice dell'autovettura Fiat Punto tg. EB543CZ al tempo del CP_4 sinistro, risarciva integralmente il danno a cose, mentre in ordine al risarcimento dei danni da lesioni formulava offerta per euro 15.277,94 oltre ad euro 1.322,06 per spese mediche riconosciute, senza corrispondere gli onorari stragiudiziali quantificati in euro 1.650,00.
Tutto ciò premesso, l'odierno attore - detratto il percepito acconto – chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Dichiarare l'esclusiva responsabilità in ordine alla causazione del sinistro in capo al conducente dell'autovettura Fiat Punto tg.EB543CZ; condannare per l'effetto,
i convenuti, solidalmente, con sentenza esecutiva come per legge, per la causale di cui in narrativa,
a risarcire all'attore il danno nella misura di euro 49.872,06 di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo ed interessi ex art. 1284 с.c. comma IV ed oltre onorari stragiudiziali dovuti e non corrisposti, nella misura di euro 1.650,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non percepito i compensi.”
Con comparsa di risposta, si costituiva la chiedendo venisse darsi atto CP_1
dell'offerta, formulata ex art. 1220 c.c. e art. 2054 comma 2 c.c., di € 16.600,00, con rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie, in quanto infondate e non provate, con vittoria di spese e compensi.
Importo (€.16.600,00) che, in fase stragiudiziale, veniva incassata dal sig. a titolo di Pt_1
acconto (di cui euro 1.322,06 per spese mediche riconosciute).
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 1989/2018 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con ordinanza del 18.06.2020 concedeva i termini ex art. 183
c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 14.12.2020 ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto contumace - sig. sentito all'udienza del 25.05.2021 – e del teste sig. Controparte_2
, escusso all'udienza del 12.10.2021. Testimone_1
Con ordinanza del 13.10.2021 il GI ammetteva CTU medico legale, nominando il dott. Per_1
che accettava l'incarico depositando nei termini la relazione peritale.
[...]
All'udienza del 14.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione il giudice rinviava all'udienza del 04.02.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione del termine fino al 20.01.2025 per il deposito di note conclusive. I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono ammissibili e vanno accolte seppur nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del proprietario del veicolo assicurato – sig.
– non costituitosi nonostante sia stato regolarmente citato. Controparte_2
Nel merito, l'esposizione dei fatti, così come descritti e comprovati nel corso dell'espletata istruttoria, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
In ordine all'an debeantur, risulta provata la responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat
Punto tg. EB543CZ, sig. nato a [...] il [...], figlio del proprietario sig. CP_5
. Controparte_2
La dinamica del sinistro per cui è causa trova riscontro nella testimonianza del teste oculare – presente sul luogo al momento del sinistro - sig. nato a [...] il [...], Testimone_1
escusso all'udienza del 12.10.2021, il quale ha dichiarato: “D.R. [...] mi trovano a percorrere la via
Gramsci verso Milazzo-centro ed avevo appena fatto rifornimento di carburante diesel per la mia barca da pesca, quando prima della curva, all'altezza della caserma dei pompieri di Milazzo, ho visto che una Punto di colore grigio, che proveniva da Milazzo centro, in direzione opposta alla mia, invadeva la corsia opposta e si scontrava con una Seat Cordoba di colore nero con direzione Milazzo centro;
dopo aver fermato e posteggiato in sicurezza la mia autovettura, mi sono avvicinato alla macchina nera per soccorrere, ma, a quel punto, dalla vicina caserma dei pompieri, è uscito un pompiere, che si subito prodigato a soccorrere il conducente della e subito dopo sono CP_3
intervenuti gli altri suoi colleghi che hanno estratto lo stesso dall'abitacolo. Entrambe le autovetture, che si sono scontrate frontalmente, hanno riportato danni consistenti. Non conoscevo i conducenti. Il conducente della CP_3
non è uscito da solo dall'autovettura. Il conducente della Punto è sceso e si è avvicinato alla per vedere la CP_3
situazione.”
La deposizione resa dal teste è attendibile perché rispondente a quella descritta nella denuncia del sinistro alla Società di Assicurazione, e la stessa non risulta smentita da altro elemento probatorio il cui onere grava su parte convenuta.
Il teste ha, difatti, confermato l'assunto attoreo e della sua attendibilità non è dato dubitare avendo riferito circostanze precise e circostanziate.
Tale dinamica trova conferma nel verbale dei Carabinieri del Comando di Milazzo, intervenuti per i rilievi sul luogo del sinistro e dalla lettura del quale si ricava che l'incidente si è verificato intorno alle ore 1:00 del 12.03.2017 in Milazzo (Me), Viale Antonio Gramsci, in corrispondenza del civico n.1.
Dai rilievi tecnici e descrittivi espletati emerge che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il conducente del veicolo Fiat Punto tg. EB543CZ - sig. - CP_5
nel procedere lungo Viale Antonio Gramsci di Milazzo con direzione di marcia mare-monte, giunto in corrispondenza del civico n. 1 (ingresso sede Vigili del Fuoco) invadeva la corsia di marcia opposta, andando ad urtare con la parte anteriore sinistra la tg. AK672YF CP_3
condotta dall'odierno attore.
In sede di verbalizzazione, presso gli uffici del Comando dei Carabinieri di Milazzo, a conferma di quanto accaduto, il sig. dichiarava spontaneamente: “ero a bordo della fiat punto tg CP_5
EB543CZ quale conducente e percorrevo la via Acqueviole del Comune di Milazzo, quando giunto alla fine della stessa, nell'immettermi in Viale Antonio Gramsci, prendevo la curva larga e invadevo di poco, forse soltanto con la ruota anteriore sx la carreggiata opposta, andando a collidere immediatamente con un'autovettura che proveniva nel senso opposto di marcia.” Dinamica peraltro illustrata già nel modulo di denuncia di sinistro a firma congiunta dai conducenti, nell'ambito del quale il conducente della Fiat Punto tg.
EB543CZ, in ordine alla causazione del sinistro sottoscriveva la propria esclusiva responsabilità.
Circostanza confermata, inoltre, in sede di interrogatorio formale dal sig. - Controparte_2
proprietario della Fiat Punto – relativamente alla compilazione e sottoscrizione del modulo di denuncia effettuata, in sua presenza, dal proprio figlio conducente del suddetto veicolo e dallo stesso attore sig. Parte_1
Il verbale della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 9037). Invero nel caso in esame il verbale delle autorità, intervenute successivamente al sinistro de quo, attestano analiticamente i danni riportati dai veicoli, le lesioni subite delle persone coinvolte nel sinistro, ovvero le dichiarazioni dei conducenti in merito alla dinamica del sinistro.
Tanto premesso, giova ricordare che la Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (v. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884; cfr. nel medesimo senso Cass. n. 26004 del 05/12/2011).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, per attribuire ad uno dei conducenti la causa determinante ed esclusiva dell'incidente occorre anche accertare che l'altro conducente abbia osservato pedissequamente le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza;
quest'ultimo dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso. La stessa Corte, in più occasioni, ha, inoltre, stabilito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente.
Nel caso di specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro stradale con conseguente esclusione del concorso di colpa. Il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo opposto non ha incidenza causale nell'incidente, poiché il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente può unicamente compiere una manovra d'emergenza, frenare per tentare di evitare lo scontro (Corte di Cassazione, Sez.VI Civile,
Ordinanza 15.09.2020, n. 19115).
Orbene, nel caso di specie dall'istruttoria espletata sono emersi con chiarezza sia l'effettiva dinamica del sinistro, sia sufficienti elementi per ravvisare l'esclusiva responsabilità del CP_6
nella causazione del sinistro per cui è causa.
Deve ritenersi dimostrato, dunque, il pieno diritto al risarcimento dei danni con superamento della presunzione di corresponsabilità e senza che alcuna colpa possa imputarsi alla condotta tenuta dall'attore, conducente della CP_3
Accertato il diritto al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeantur, i danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi al sinistro de quo.
Sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita sul sig. dal CTU – dott. Parte_1 Per_1
- nominato nell'ambito del presente giudizio.
[...]
La suddetta consulenza tecnica ha giudicato le patologie del periziato compatibili con i traumi subiti, riconoscendo il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il CTU ha diagnosticato esiti di “lesione del tendine del sopraspinato spalla sin. e di frattura del malleolo tibiale mediale caviglia sin.”, ritenendo che tali lesioni abbiano determinato un periodo di: inabilità temporanea assoluta (ITA) di gg (10) dieci;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di gg (70) settanta;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di gg (30) trenta;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di gg (50) cinquanta;
cui sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 9 (nove)% sul totale (tabella di legge del 03/07/2003) oltre spese mediche documentate giudicate congrue pari ad Euro 13.22,06.
Alla luce di ciò appare chiaro l'obbligo gravante sui convenuti di risarcire il danno subito da
Parte_1
Sulla quantificazione del danno è necessario fare delle premesse.
La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (52), è pari a complessivi € 20.462,80, comprensivo di danno biologico permanente e temporaneo.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Quindi, essendo stati già corrisposti €.16.600,00 (al netto delle spese legali), all'attore va riconosciuta l'ulteriore somma di €.3.862,80 oltre interessi legali fino al soddisfo.
In definitiva, pertanto, si condannano i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.3.862,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal momento del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1989/2018
R.G., così provvede: - Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto detratto l'importo già versato da condanna i convenuti , in CP_1 CP_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di Parte_1
€.3.862,80 a titolo di risarcimento del danno biologico, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati;
- Condanna i convenuti , in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2
delle spese di giudizio che si liquidano in €.2.552,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e
CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Russo, procuratore distrattario.
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1989/2018
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Milazzo, via Tre Monti
– Pal. Oliva 40, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
(P.I. con sede in Trieste, Largo Irneri n.1, in persona del CP_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Previti ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale in Terme Vigliatore, via Benedettina inf. 57 (c/o studio dell'Avv. Carmen Genovese);
- Convenuta-
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Quasimodo n. 1;
- Convenuto contumace-
avente per OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 1.12.2018 il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Ill.mo Tribunale, la – società assicurativa del veicolo CP_1
coinvolto nel sinistro - nonché il Sig. in qualità di proprietario del suddetto Controparte_2
veicolo, premettendo di essere stato coinvolto in un sinistro in data 12.03.2017, alle ore 01:20 circa in Milazzo (Me), mentre percorreva la via Gramsci con direzione centro città a bordo della propria autovettura Seat Cordoba tg. AK672YF.
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, in tali circostanze di tempo e di luogo il conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. EB543CZ, perdendo il controllo del proprio mezzo, investiva la invadendo la sede stradale sulla quale transitava. CP_3
A seguito dell'occorso, l'attore veniva soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Fogliani” di Milazzo, ove gli veniva diagnosticato:
“trauma cranico non commotivo, trauma toracico con infrazione X costa sinistra, trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo spalla sinistra e gomito sinistro, trauma chiuso addominale e frattura malleolo tibiale. In virtù di tale diagnosi, il deducente veniva ricoverato per essere operato (intervento chirurgico di osteosintesi con vite cannulata malleolare con confezionamento di stivaletto gessato) a cui seguiva un ricovero presso la Casa di Cura Carmona di Messina per accertamento artroscopico alla spalla sinistra. L'attore effettuava molteplici controlli clinici e strumentali fino al 24.08.2017, epoca della dichiarata guarigione clinica.
compagnia assicuratrice dell'autovettura Fiat Punto tg. EB543CZ al tempo del CP_4 sinistro, risarciva integralmente il danno a cose, mentre in ordine al risarcimento dei danni da lesioni formulava offerta per euro 15.277,94 oltre ad euro 1.322,06 per spese mediche riconosciute, senza corrispondere gli onorari stragiudiziali quantificati in euro 1.650,00.
Tutto ciò premesso, l'odierno attore - detratto il percepito acconto – chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Dichiarare l'esclusiva responsabilità in ordine alla causazione del sinistro in capo al conducente dell'autovettura Fiat Punto tg.EB543CZ; condannare per l'effetto,
i convenuti, solidalmente, con sentenza esecutiva come per legge, per la causale di cui in narrativa,
a risarcire all'attore il danno nella misura di euro 49.872,06 di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo ed interessi ex art. 1284 с.c. comma IV ed oltre onorari stragiudiziali dovuti e non corrisposti, nella misura di euro 1.650,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non percepito i compensi.”
Con comparsa di risposta, si costituiva la chiedendo venisse darsi atto CP_1
dell'offerta, formulata ex art. 1220 c.c. e art. 2054 comma 2 c.c., di € 16.600,00, con rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie, in quanto infondate e non provate, con vittoria di spese e compensi.
Importo (€.16.600,00) che, in fase stragiudiziale, veniva incassata dal sig. a titolo di Pt_1
acconto (di cui euro 1.322,06 per spese mediche riconosciute).
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 1989/2018 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, con ordinanza del 18.06.2020 concedeva i termini ex art. 183
c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 14.12.2020 ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto contumace - sig. sentito all'udienza del 25.05.2021 – e del teste sig. Controparte_2
, escusso all'udienza del 12.10.2021. Testimone_1
Con ordinanza del 13.10.2021 il GI ammetteva CTU medico legale, nominando il dott. Per_1
che accettava l'incarico depositando nei termini la relazione peritale.
[...]
All'udienza del 14.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione il giudice rinviava all'udienza del 04.02.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione del termine fino al 20.01.2025 per il deposito di note conclusive. I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono ammissibili e vanno accolte seppur nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del proprietario del veicolo assicurato – sig.
– non costituitosi nonostante sia stato regolarmente citato. Controparte_2
Nel merito, l'esposizione dei fatti, così come descritti e comprovati nel corso dell'espletata istruttoria, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
In ordine all'an debeantur, risulta provata la responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat
Punto tg. EB543CZ, sig. nato a [...] il [...], figlio del proprietario sig. CP_5
. Controparte_2
La dinamica del sinistro per cui è causa trova riscontro nella testimonianza del teste oculare – presente sul luogo al momento del sinistro - sig. nato a [...] il [...], Testimone_1
escusso all'udienza del 12.10.2021, il quale ha dichiarato: “D.R. [...] mi trovano a percorrere la via
Gramsci verso Milazzo-centro ed avevo appena fatto rifornimento di carburante diesel per la mia barca da pesca, quando prima della curva, all'altezza della caserma dei pompieri di Milazzo, ho visto che una Punto di colore grigio, che proveniva da Milazzo centro, in direzione opposta alla mia, invadeva la corsia opposta e si scontrava con una Seat Cordoba di colore nero con direzione Milazzo centro;
dopo aver fermato e posteggiato in sicurezza la mia autovettura, mi sono avvicinato alla macchina nera per soccorrere, ma, a quel punto, dalla vicina caserma dei pompieri, è uscito un pompiere, che si subito prodigato a soccorrere il conducente della e subito dopo sono CP_3
intervenuti gli altri suoi colleghi che hanno estratto lo stesso dall'abitacolo. Entrambe le autovetture, che si sono scontrate frontalmente, hanno riportato danni consistenti. Non conoscevo i conducenti. Il conducente della CP_3
non è uscito da solo dall'autovettura. Il conducente della Punto è sceso e si è avvicinato alla per vedere la CP_3
situazione.”
La deposizione resa dal teste è attendibile perché rispondente a quella descritta nella denuncia del sinistro alla Società di Assicurazione, e la stessa non risulta smentita da altro elemento probatorio il cui onere grava su parte convenuta.
Il teste ha, difatti, confermato l'assunto attoreo e della sua attendibilità non è dato dubitare avendo riferito circostanze precise e circostanziate.
Tale dinamica trova conferma nel verbale dei Carabinieri del Comando di Milazzo, intervenuti per i rilievi sul luogo del sinistro e dalla lettura del quale si ricava che l'incidente si è verificato intorno alle ore 1:00 del 12.03.2017 in Milazzo (Me), Viale Antonio Gramsci, in corrispondenza del civico n.1.
Dai rilievi tecnici e descrittivi espletati emerge che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il conducente del veicolo Fiat Punto tg. EB543CZ - sig. - CP_5
nel procedere lungo Viale Antonio Gramsci di Milazzo con direzione di marcia mare-monte, giunto in corrispondenza del civico n. 1 (ingresso sede Vigili del Fuoco) invadeva la corsia di marcia opposta, andando ad urtare con la parte anteriore sinistra la tg. AK672YF CP_3
condotta dall'odierno attore.
In sede di verbalizzazione, presso gli uffici del Comando dei Carabinieri di Milazzo, a conferma di quanto accaduto, il sig. dichiarava spontaneamente: “ero a bordo della fiat punto tg CP_5
EB543CZ quale conducente e percorrevo la via Acqueviole del Comune di Milazzo, quando giunto alla fine della stessa, nell'immettermi in Viale Antonio Gramsci, prendevo la curva larga e invadevo di poco, forse soltanto con la ruota anteriore sx la carreggiata opposta, andando a collidere immediatamente con un'autovettura che proveniva nel senso opposto di marcia.” Dinamica peraltro illustrata già nel modulo di denuncia di sinistro a firma congiunta dai conducenti, nell'ambito del quale il conducente della Fiat Punto tg.
EB543CZ, in ordine alla causazione del sinistro sottoscriveva la propria esclusiva responsabilità.
Circostanza confermata, inoltre, in sede di interrogatorio formale dal sig. - Controparte_2
proprietario della Fiat Punto – relativamente alla compilazione e sottoscrizione del modulo di denuncia effettuata, in sua presenza, dal proprio figlio conducente del suddetto veicolo e dallo stesso attore sig. Parte_1
Il verbale della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 9037). Invero nel caso in esame il verbale delle autorità, intervenute successivamente al sinistro de quo, attestano analiticamente i danni riportati dai veicoli, le lesioni subite delle persone coinvolte nel sinistro, ovvero le dichiarazioni dei conducenti in merito alla dinamica del sinistro.
Tanto premesso, giova ricordare che la Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (v. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884; cfr. nel medesimo senso Cass. n. 26004 del 05/12/2011).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, per attribuire ad uno dei conducenti la causa determinante ed esclusiva dell'incidente occorre anche accertare che l'altro conducente abbia osservato pedissequamente le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza;
quest'ultimo dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso. La stessa Corte, in più occasioni, ha, inoltre, stabilito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente.
Nel caso di specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro stradale con conseguente esclusione del concorso di colpa. Il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo opposto non ha incidenza causale nell'incidente, poiché il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente può unicamente compiere una manovra d'emergenza, frenare per tentare di evitare lo scontro (Corte di Cassazione, Sez.VI Civile,
Ordinanza 15.09.2020, n. 19115).
Orbene, nel caso di specie dall'istruttoria espletata sono emersi con chiarezza sia l'effettiva dinamica del sinistro, sia sufficienti elementi per ravvisare l'esclusiva responsabilità del CP_6
nella causazione del sinistro per cui è causa.
Deve ritenersi dimostrato, dunque, il pieno diritto al risarcimento dei danni con superamento della presunzione di corresponsabilità e senza che alcuna colpa possa imputarsi alla condotta tenuta dall'attore, conducente della CP_3
Accertato il diritto al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeantur, i danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi al sinistro de quo.
Sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita sul sig. dal CTU – dott. Parte_1 Per_1
- nominato nell'ambito del presente giudizio.
[...]
La suddetta consulenza tecnica ha giudicato le patologie del periziato compatibili con i traumi subiti, riconoscendo il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il CTU ha diagnosticato esiti di “lesione del tendine del sopraspinato spalla sin. e di frattura del malleolo tibiale mediale caviglia sin.”, ritenendo che tali lesioni abbiano determinato un periodo di: inabilità temporanea assoluta (ITA) di gg (10) dieci;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di gg (70) settanta;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di gg (30) trenta;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di gg (50) cinquanta;
cui sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 9 (nove)% sul totale (tabella di legge del 03/07/2003) oltre spese mediche documentate giudicate congrue pari ad Euro 13.22,06.
Alla luce di ciò appare chiaro l'obbligo gravante sui convenuti di risarcire il danno subito da
Parte_1
Sulla quantificazione del danno è necessario fare delle premesse.
La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (52), è pari a complessivi € 20.462,80, comprensivo di danno biologico permanente e temporaneo.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Quindi, essendo stati già corrisposti €.16.600,00 (al netto delle spese legali), all'attore va riconosciuta l'ulteriore somma di €.3.862,80 oltre interessi legali fino al soddisfo.
In definitiva, pertanto, si condannano i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.3.862,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal momento del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1989/2018
R.G., così provvede: - Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto detratto l'importo già versato da condanna i convenuti , in CP_1 CP_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di Parte_1
€.3.862,80 a titolo di risarcimento del danno biologico, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati;
- Condanna i convenuti , in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2
delle spese di giudizio che si liquidano in €.2.552,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e
CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Russo, procuratore distrattario.
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola