Articolo 14 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 13Articolo 15
Versione
2 agosto 1956
Art. 14.
Gli impiegati locali di 4ª categoria che abbiano appartenuto almeno per un anno ad altra categoria e che abbiano sempre svolto mansioni superiori a quelle della 4ª categoria, possono essere inquadrati nel gruppo degli aggiunti di cancelleria con le modalita' e alle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956