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Articolo 3 della Legge 5 luglio 1962, n. 992
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Legge 5 luglio 1962, n. 992
Articolo 3 della Legge 5 luglio 1962, n. 992
Versione
17 agosto 1962
Art. 3.
I benefici fiscali di cui all'articolo 1 devono intendersi limitati al dazio doganale.
Entrata in vigore il 17 agosto 1962
Vedi fonte istituzionale
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