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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1591/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Siviglia Parte_1
opponente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari dott.
Vincenzo Parrello e dott.ssa Rosaria Leuzzi ex art. 417-bis c.p.c.
opposto
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.06.2025.
Con ricorso depositato il 15.07.2023, deduceva di essere Parte_1 dipendente del con qualifica di Dirigente Controparte_2 scolastico e sede di titolarità presso l'IIS MAZZONE di CC NI (RC); che nell'a.s. 2018/19 veniva nominata Dirigente scolastico in reggenza dell'Istituto
Comprensivo Statale “Aldo Moro” di GUARDAVALLE (CZ); che in data
09.04.2018, la prof.ssa , in servizio presso detta scuola, subiva un Persona_1 infortunio sul lavoro comunicato alla ricorrente il giorno 11.04.2018; che in qualità di datore di lavoro, avviava tempestivamente la procedura formale per la denuncia dell'infortunio all' mediante l'apposita area funzionale SIDI, sennonché, a CP_3
1 causa di problemi tecnici del servizio, la notifica dell'invio della denuncia dava esito negativo;
che nel corso della mattinata del giorno 11.04.2018 si susseguivano innumerevoli tentativi di inviare la predetta denuncia attraverso l'area SIDI, tuttavia sempre con esito infausto, giacché, nella fase della compilazione/salvataggio dei dati inseriti nel modulo, il sistema restituiva il messaggio d'errore «Operazione non consentita
- Sistema non disponibile»; che una volta preso atto delle difficoltà sopra descritte, e posto che il sistema non consentiva di stampare l'apposito modulo, procedeva nella medesima giornata dell'11.04.2018 all'invio all' , a mezzo pec, della relazione CP_3 della docente infortunata e del certificato del Pronto Soccorso, allegando le schermate dalle quali risultavano le difficoltà tecniche riscontrate, così come previsto dalla
Circolare 34/2013 e dalle FAQ del;
che nonostante CP_3 Controparte_2 ciò, le veniva notificata in data 07.06.2018 contestazione di illecito amministrativo;
che solo in data 19.06.2023 le veniva notificata ordinanza ingiunzione datata
12.05.2023 n. 42.0/2023. , con la quale veniva contestata la violazione dell'art. CP_3
53, comma 1, D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, per non avere il datore di lavoro denunciato all' entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio sul lavoro che ha CP_3 colpito il lavoratore, prognosticato guaribile in più di tre giorni e, conseguentemente,
l'ingiunzione a pagare la somma di € 2.615,40 di cui € 2.581,00 per sanzioni ed € 34,40 per spese di notifica.
A sostegno della domanda, eccepiva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, la nullità dell'ordinanza per violazione del termine di cui all'art. 2, L. n. 241/90, nonché l'infondatezza in fatto della contestata violazione, avendo provveduto a compiere tutte le formalità prescritte ai fini della denuncia dell'infortunio occorso in data 09.04.2018 alla docente Per_1
Ritualmente citato in giudizio, l' Controparte_1 argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente per asserita decorrenza dei termini ex art. 28 L 689/81.
2 L'art. 28 della L. n. 689/1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui alla suddetta legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
A tale riguardo, va rilevato che, nel caso di specie, la violazione è stata commessa in data 11.04.2018, mentre l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il
19.04.2023, allorquando il diritto a riscuotere le somme dovute non era ancora prescritto, tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dell'art. 28 della L. 689/1981 per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'art 103 D.L. 18/2020, che spostano predetto termine al 18.07.2023.
Va respinta, inoltre, l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per asserita violazione dell'art. 2 della l. 241/90, essendo in proposito sufficiente rilevare che le disposizioni della legge 241/90 sono qui inapplicabili atteso che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689” (cfr., tra le altre,
Cass. n. 4363/2015).
Venendo al merito, l'opposizione è infondata.
Con riferimento alla denuncia degli infortuni sul lavoro, si osserva che l'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1124/65 e s.m.i. dispone che “il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”.
Differente natura e finalità ha l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), avente, ai sensi dell'art. 1, co 1, del citato decreto, “lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori
3 iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso
l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (e indipendentemente da ogni valutazione in merito ai dedotti disservizi del portale SIDI e alla idoneità dello strumento utilizzato dall'opponente per l'inoltro della documentazione all' ), CP_3 emerge che in data 11.04.2018, ovvero nel termine di 48 ore dal sinistro occorso
(09.04.2018), l'Istituto scolastico “Aldo Moro” di Guardavalle ha provveduto a trasmettere alla parte opposta, tramite PEC, il certificato medico di pronto soccorso e la “relazione” della docente riguardo all'infortunio alla stessa occorso (cfr. Per_1 all.ti 1 e 4 del ricorso).
Orbene, ritiene il giudicante che con tale invio il datore di lavoro abbia assolto al solo obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 che, come detto, attiene alla comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi all' . CP_3
Solo nella successiva data del 16.05.2018, invece, l'Istituto ha inoltrato la denuncia di infortunio tramite l'apposito modello “Denuncia/Comunicazione di infortunio” (cfr. all. 1 della memoria di costituzione della parte opposta) e, perciò, in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 1124/65 e s.m.i., secondo cui, come già rilevato, il datore di lavoro deve provvedere alla segnalazione dell'infortunio.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio si compensano tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1591/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Siviglia Parte_1
opponente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari dott.
Vincenzo Parrello e dott.ssa Rosaria Leuzzi ex art. 417-bis c.p.c.
opposto
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.06.2025.
Con ricorso depositato il 15.07.2023, deduceva di essere Parte_1 dipendente del con qualifica di Dirigente Controparte_2 scolastico e sede di titolarità presso l'IIS MAZZONE di CC NI (RC); che nell'a.s. 2018/19 veniva nominata Dirigente scolastico in reggenza dell'Istituto
Comprensivo Statale “Aldo Moro” di GUARDAVALLE (CZ); che in data
09.04.2018, la prof.ssa , in servizio presso detta scuola, subiva un Persona_1 infortunio sul lavoro comunicato alla ricorrente il giorno 11.04.2018; che in qualità di datore di lavoro, avviava tempestivamente la procedura formale per la denuncia dell'infortunio all' mediante l'apposita area funzionale SIDI, sennonché, a CP_3
1 causa di problemi tecnici del servizio, la notifica dell'invio della denuncia dava esito negativo;
che nel corso della mattinata del giorno 11.04.2018 si susseguivano innumerevoli tentativi di inviare la predetta denuncia attraverso l'area SIDI, tuttavia sempre con esito infausto, giacché, nella fase della compilazione/salvataggio dei dati inseriti nel modulo, il sistema restituiva il messaggio d'errore «Operazione non consentita
- Sistema non disponibile»; che una volta preso atto delle difficoltà sopra descritte, e posto che il sistema non consentiva di stampare l'apposito modulo, procedeva nella medesima giornata dell'11.04.2018 all'invio all' , a mezzo pec, della relazione CP_3 della docente infortunata e del certificato del Pronto Soccorso, allegando le schermate dalle quali risultavano le difficoltà tecniche riscontrate, così come previsto dalla
Circolare 34/2013 e dalle FAQ del;
che nonostante CP_3 Controparte_2 ciò, le veniva notificata in data 07.06.2018 contestazione di illecito amministrativo;
che solo in data 19.06.2023 le veniva notificata ordinanza ingiunzione datata
12.05.2023 n. 42.0/2023. , con la quale veniva contestata la violazione dell'art. CP_3
53, comma 1, D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, per non avere il datore di lavoro denunciato all' entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio sul lavoro che ha CP_3 colpito il lavoratore, prognosticato guaribile in più di tre giorni e, conseguentemente,
l'ingiunzione a pagare la somma di € 2.615,40 di cui € 2.581,00 per sanzioni ed € 34,40 per spese di notifica.
A sostegno della domanda, eccepiva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, la nullità dell'ordinanza per violazione del termine di cui all'art. 2, L. n. 241/90, nonché l'infondatezza in fatto della contestata violazione, avendo provveduto a compiere tutte le formalità prescritte ai fini della denuncia dell'infortunio occorso in data 09.04.2018 alla docente Per_1
Ritualmente citato in giudizio, l' Controparte_1 argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente per asserita decorrenza dei termini ex art. 28 L 689/81.
2 L'art. 28 della L. n. 689/1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui alla suddetta legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
A tale riguardo, va rilevato che, nel caso di specie, la violazione è stata commessa in data 11.04.2018, mentre l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il
19.04.2023, allorquando il diritto a riscuotere le somme dovute non era ancora prescritto, tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dell'art. 28 della L. 689/1981 per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'art 103 D.L. 18/2020, che spostano predetto termine al 18.07.2023.
Va respinta, inoltre, l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per asserita violazione dell'art. 2 della l. 241/90, essendo in proposito sufficiente rilevare che le disposizioni della legge 241/90 sono qui inapplicabili atteso che “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689” (cfr., tra le altre,
Cass. n. 4363/2015).
Venendo al merito, l'opposizione è infondata.
Con riferimento alla denuncia degli infortuni sul lavoro, si osserva che l'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1124/65 e s.m.i. dispone che “il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”.
Differente natura e finalità ha l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), avente, ai sensi dell'art. 1, co 1, del citato decreto, “lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori
3 iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso
l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (e indipendentemente da ogni valutazione in merito ai dedotti disservizi del portale SIDI e alla idoneità dello strumento utilizzato dall'opponente per l'inoltro della documentazione all' ), CP_3 emerge che in data 11.04.2018, ovvero nel termine di 48 ore dal sinistro occorso
(09.04.2018), l'Istituto scolastico “Aldo Moro” di Guardavalle ha provveduto a trasmettere alla parte opposta, tramite PEC, il certificato medico di pronto soccorso e la “relazione” della docente riguardo all'infortunio alla stessa occorso (cfr. Per_1 all.ti 1 e 4 del ricorso).
Orbene, ritiene il giudicante che con tale invio il datore di lavoro abbia assolto al solo obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 che, come detto, attiene alla comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi all' . CP_3
Solo nella successiva data del 16.05.2018, invece, l'Istituto ha inoltrato la denuncia di infortunio tramite l'apposito modello “Denuncia/Comunicazione di infortunio” (cfr. all. 1 della memoria di costituzione della parte opposta) e, perciò, in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 1124/65 e s.m.i., secondo cui, come già rilevato, il datore di lavoro deve provvedere alla segnalazione dell'infortunio.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio si compensano tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
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