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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Tasso leasing, un mero indicatore del costo dell’operazioneEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 21 marzo 2025
“La normativa in tema di trasparenza (disposizioni della Banca d'Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25/7/2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) prevede l'obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione finanziaria. Il c.d. tasso leasing è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. Detto tasso, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29/7/2009 avente ad oggetto il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Antonio Corte - Consigliere
Dott. Elena Maria Grazioli - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22/2024 r.g. promossa da corrente in Palermo, Via Ventura 5, (P.I./CF: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, Sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Napoli (C.F.: C.F._1
) e Enrico Napoli (C.F. , elettivamente domici- C.F._2 C.F._3
liata, presso i difensori co domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei predetti
[...]
e Email_1 Email_2
appellante contro
Codice Fiscale, Partita I.V.A. n. ,con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_2
Via Sile n. 18, in persona della Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. An- Controparte_3
drea De Lucia (c.f. , pec: di CodiceFiscale_4 Email_3
Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Largo Augusto n. 7 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
pagina 1 di 7 Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa. nel merito, ammettere per la forma il presente appello e facendovi diritto annullare e/o riforma- re la sentenza impugnata e, per l'effetto:
Ritenere e dichiarare la nullità relativa di tutti i contratti di leasing oggetto di causa, per inde- terminatezza del tasso di interessi ivi indicato, per tutti i motivi esposti in epigrafe e, conse- guentemente, ritenere e dichiarare che non vi sia mai stato alcun inadempimento della CP_4
nei confronti della Alba Leasing S.r.l. che possa giustificare il decreto ingiuntivo opposto
[...]
dato atto che - per quanto sinora detto - gli importi reclamati da nel decreto in- CP_2
giuntivo opposto, sono viziati da un errato conteggio degli interessi eventualmente maturati, ai sensi dell'art. 117 TUB.
Alla luce delle superiori domande si chiede, altresì, disporre, se del caso, consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti già indicati nella memoria redatta ai sensi dell'art. 183 cpc VI co num. 2 del giudizio di primo grado, che, per comodità dell'attento lettore, qui di seguito si trascrivono, al fine di determinare:
1. La natura della locazione (se di godimento o di natura traslativa)
2. Il prezzo d'acquisto del bene
3. Le modalità di composizione di ciascun contratto con riferimento alla struttura finanziaria, indicando, per ognuno di essi, la quota di anticipo, il numero e l'entità dei canoni, la loro pe- riodicità, la quota di riscatto, le spese iniziali e quelle l'entità dei canoni, la loro periodicità, la quota di riscatto, le spese iniziali e quelle periodiche, gli eventuali costi assicurativi, distin- guendo gli importi della locazione periodiche, gli eventuali costi assicurativi, distinguendo gli importi della locazione da quelli dovuti a titolo d'IVA.
4. Il tasso di leasing indicato in contratto evidenziando se sia conforme rispettivamente al Tas- so Annuo nominale (TAN) e/o al Tasso interno di rispettivamente al Tasso Annuo nominale
(TAN) e/o al Tasso interno di rendimento (TIR/TAE) mediante l'utilizzo della formula di attua- lizzazione rendimento (TIR/TAE) mediante l'utilizzo della formula di attualizzazione richia- mata dalla Banca d'Italia, espressa in capitalizzazione annuale
A = C/(1 + TAN)1/m + C/(1 + TAN)2/m + … + C/(1+ TAN) nxm/m dove 1/m, 2/m, ….nxm/m indicano il tempo in unità di anno e frazione, così che la determina- zione della rata, prevede la cadenza frazionata nell'anno (1/4 = trimestre) ma il regime di capi- talizzazione rimane annuale.
pagina 2 di 7 5. Il numero e la quantità di rate pagate, con l'indicazione della data di risoluzione per inadem- pimento.
6. Nel caso in cui dovesse essere riscontrata difformità tra il tasso leasing indicato in contratto con il TIR/TAE ottenuto, con aggravio a carico dell'utilizzatore, effettui il CTU la ricostruzio- ne del contratto mediante applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB co. 4 e 7
(c.d. Tassi BOT minimi e massimi), applicando - ratione temporis - il tasso minimo a carico dell'utilizzatore.
7. Riepiloghi il CTU, in apposito prospetto, l'importo residuo indicato dal locatore e l'importo eventualmente dovuto per effetto della ricostruzione effettuata in base ai criteri testé indicati
Con integrale vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da liqui- darsi in favore degli Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli, i quali dichiarano di avere anticipato tutte le spese e di non aver percepito alcun compenso.
L'appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione re- spinta, così giudicare: nel merito e in via definitiva: respingere l'appello proposto dalla siccome in- Parte_1
fondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 9296/2023, emessa dal
Tribunale di Milano, G.U. Dott.ssa Caiazzo in data 21.11.2023 e pubblicata in pari data;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In accoglimento del ricorso proposto da il Tribunale di Milano, con Controparte_2
decreto n. 14000/2022 emesso l'8/8/2022, ingiunse a di restituire alla ricor- Parte_1
rente, a seguito della risoluzione di diritto per il protratto inadempimento, da parte dell'utilizzatrice, dell'obbligazione di pagamento dei canoni, i beni strumentali oggetto di sette contratti di leasing (n°1097625 e n°1097634 stipulati in data 29 novembre 2016, contratto n°1102446 stipulato in data 8 marzo 2017, contratto n°1107550 stipulato in data 7 giugno
2017, contratto n°1110594 stipulato in data 9 novembre 2017, contratto n°1125568 stipulato in data 4 luglio 2018 e contratto n°1143163 stipulato in data 23 luglio 2019).
2. L'intimata propose opposizione contestando, per quanto ancora interessa, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti invocata dalla concedente. In particolare, eccepì la nullità parziale dei contratti di leasing perché negli stessi il tasso leasing o T.I.R. era indicato pagina 3 di 7 in modo non conforme alle istruzioni della Banca d'Italia; dedusse che, di conseguenza, la so- cietà concedente aveva applicato un tasso leasing difforme rispetto a quello contrattualmente pattuito, sicché non si era mai verificato alcun inadempimento, ma al contrario la concedente aveva trattenuto illegittimamente l'importo di euro 23.342,41 non dovuto.
3. All'esito del giudizio, svoltosi nella resistenza della convenuta opposta, il Tribunale, con sentenza n. 9296 depositata il 21/11/2023, respinse l'opposizione e condannò l'opponente a rimborsare all'opposta le spese processuali.
4. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha osservato - con riferimento all'assunto dell'opponente secondo cui il contratto sarebbe nullo in quanto il tasso leasing indicato in con- tratto nella misura del 5,480% è inferiore, perché non comprensivo della capitalizzazione in- frannuale degli interessi, a quello effettivamente applicato, pari al 5,927% - che il tasso leasing
è un indicatore equivalente, non rappresenta un costo effettivo, tiene conto esclusivamente dei costi meramente finanziari c.d. figurativi e non è pertanto funzionale alla struttura del contratto né tantomeno alla determinazione della prestazione dovuta, ma piuttosto fornisce informazioni sul costo economico del contratto. Non è, dunque, da considerarsi un vero e proprio tasso, ma più propriamente un mero indicatore del costo complessivo del contratto, avente finalità so- stanzialmente informativa e di trasparenza, la cui mancata o errata indicazione non incide sulla validità del contratto. Nella fattispecie, secondo il Tribunale, in tutti i contratti è indicato il tas- so leasing come tasso interno di attualizzazione nonché la periodicità mensile del piano finan- ziario e il resto rappresenta uno sviluppo matematico del concreto programma negoziale. Ha richiamato, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce di per sé una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile, facen- do ricorso a calcoli matematici.
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a un unico motivo, Parte_1
con il quale ripropone le tesi svolte in primo grado. Deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere “che la mancata indicazione, nonché mancata applicazione, nei contratti di leasing del tasso di leasing, non sia da considerarsi determinante ai fini della loro legittimità, anche ai sensi dell'art. 117 TUB”. Sostiene che l'indicazione nel contratto di un tasso (TAN), che non tiene conto della rateizzazione infrannuale, “porta ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ri-
pagina 4 di 7 tenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato”, non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore, il che comporta l'applicazione dell'art. 117 TUB, 7° comma, con impiego del regime semplice a seguito della violazione dell'art. 1195 c.c.
6. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
7. All'udienza del 25/2/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., il consi- gliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
8. L'appello è infondato.
9. La normativa in tema di trasparenza (disposizioni della Banca d'Italia in materia di Tra- sparenza, emanate il 25/7/2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) prevede l'obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione fi- nanziaria. Il c.d. tasso leasing è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attua- le dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. Detto tasso, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29/7/2009 avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, deve essere indicato “in luogo del tasso di interesse”, il che evidenzia che a venire in rilievo non è un tasso di interesse in senso stretto, ma un mero indicatore del costo dell'operazione. Il tasso leasing, in effetti, è un indicatore del costo complessivo dell'operazione avente una funzione essenzialmente informativa;
l'obbligo di indicare il tasso leasing risponde a finalità di trasparenza e pubblicità e la sua eventuale er- ronea indicazione non comporta alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti alla luce della pacifica e chiara indicazione della durata, del corrispettivo comples- sivo, dell'importo di ciascun canone e del prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene.
10. È stato osservato, pertanto, da condivisibile giurisprudenza di legittimità, che, diversa- mente da quanto sostenuto dall'appellante, la difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato dipendente dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno, non determina l'applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale, posto che il tasso e la cadenza infrannuale delle rate sono espressamente indicati in contratto. Secondo tale orientamento, più precisamente, “la
pagina 5 di 7 divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, 7° comma TUB;
in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base de- gli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, come nella fattispecie, il contratto con- tiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione. La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una ri- chiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta in- dicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento” (v. Cass. n. 12889/2021, pun- tualmente richiamata dal giudice a quo; nello stesso senso, più recentemente, Cass. n.
2953/2024 e Cass. 28824/2023 che, nel confermare la sentenza che aveva ritenuto che gli ele- menti desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano indicate in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la specificazione dell'ammontare dei canoni, del loro nume- ro e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggetti- va determinabilità dei tassi, ha affermato che anche “la mancata indicazione, nel contratto, del
"tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia de- terminabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettiva- mente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla socie- tà di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il con- tratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”).
11. Nel caso in esame i contratti contengono l'espressa indicazione del “Tasso leasing ovvero tasso interno di attualizzazione” (con l'ulteriore specificazione, contenuta nelle definizioni po- ste nella premessa delle condizioni generali di contratto, che si si tratta del tasso “per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attua- le dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”) e tutti i dati (corrispettivo complessivo;
durata della locazione espressa in mesi;
ammontare del primo canone e di quelli successivi;
prezzo dell'opzione finale di acquisto;
pagina 6 di 7 ammontare dell'investimento finanziato;
i criteri di indicizzazione dei canoni;
tutte le spese e i costi applicati ai contratti medesimi specificati “allegato A” alle condizioni particolari) che consentono di ricavare agevolmente il tasso leasing, con la conseguenza che la società utilizza- trice è stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale ero- gato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatez- za di cui all'art. 117 TUB.
12. Per le ragioni sopra esposte la c.t.u. richiesta dall'appellante deve ritenersi superflua e l'appello deve essere rigettato.
13. Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve infine darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa- ri a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 9296/2023 del 21.11.2023, così provvede:
a) rigetta all'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata alle spese del gra- Controparte_2
do che liquida in euro per compensi oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
Milano, 4 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Antonio Corte - Consigliere
Dott. Elena Maria Grazioli - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22/2024 r.g. promossa da corrente in Palermo, Via Ventura 5, (P.I./CF: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, Sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Napoli (C.F.: C.F._1
) e Enrico Napoli (C.F. , elettivamente domici- C.F._2 C.F._3
liata, presso i difensori co domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei predetti
[...]
e Email_1 Email_2
appellante contro
Codice Fiscale, Partita I.V.A. n. ,con sede legale in Milano, Controparte_2 P.IVA_2
Via Sile n. 18, in persona della Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. An- Controparte_3
drea De Lucia (c.f. , pec: di CodiceFiscale_4 Email_3
Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Largo Augusto n. 7 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
pagina 1 di 7 Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa. nel merito, ammettere per la forma il presente appello e facendovi diritto annullare e/o riforma- re la sentenza impugnata e, per l'effetto:
Ritenere e dichiarare la nullità relativa di tutti i contratti di leasing oggetto di causa, per inde- terminatezza del tasso di interessi ivi indicato, per tutti i motivi esposti in epigrafe e, conse- guentemente, ritenere e dichiarare che non vi sia mai stato alcun inadempimento della CP_4
nei confronti della Alba Leasing S.r.l. che possa giustificare il decreto ingiuntivo opposto
[...]
dato atto che - per quanto sinora detto - gli importi reclamati da nel decreto in- CP_2
giuntivo opposto, sono viziati da un errato conteggio degli interessi eventualmente maturati, ai sensi dell'art. 117 TUB.
Alla luce delle superiori domande si chiede, altresì, disporre, se del caso, consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti già indicati nella memoria redatta ai sensi dell'art. 183 cpc VI co num. 2 del giudizio di primo grado, che, per comodità dell'attento lettore, qui di seguito si trascrivono, al fine di determinare:
1. La natura della locazione (se di godimento o di natura traslativa)
2. Il prezzo d'acquisto del bene
3. Le modalità di composizione di ciascun contratto con riferimento alla struttura finanziaria, indicando, per ognuno di essi, la quota di anticipo, il numero e l'entità dei canoni, la loro pe- riodicità, la quota di riscatto, le spese iniziali e quelle l'entità dei canoni, la loro periodicità, la quota di riscatto, le spese iniziali e quelle periodiche, gli eventuali costi assicurativi, distin- guendo gli importi della locazione periodiche, gli eventuali costi assicurativi, distinguendo gli importi della locazione da quelli dovuti a titolo d'IVA.
4. Il tasso di leasing indicato in contratto evidenziando se sia conforme rispettivamente al Tas- so Annuo nominale (TAN) e/o al Tasso interno di rispettivamente al Tasso Annuo nominale
(TAN) e/o al Tasso interno di rendimento (TIR/TAE) mediante l'utilizzo della formula di attua- lizzazione rendimento (TIR/TAE) mediante l'utilizzo della formula di attualizzazione richia- mata dalla Banca d'Italia, espressa in capitalizzazione annuale
A = C/(1 + TAN)1/m + C/(1 + TAN)2/m + … + C/(1+ TAN) nxm/m dove 1/m, 2/m, ….nxm/m indicano il tempo in unità di anno e frazione, così che la determina- zione della rata, prevede la cadenza frazionata nell'anno (1/4 = trimestre) ma il regime di capi- talizzazione rimane annuale.
pagina 2 di 7 5. Il numero e la quantità di rate pagate, con l'indicazione della data di risoluzione per inadem- pimento.
6. Nel caso in cui dovesse essere riscontrata difformità tra il tasso leasing indicato in contratto con il TIR/TAE ottenuto, con aggravio a carico dell'utilizzatore, effettui il CTU la ricostruzio- ne del contratto mediante applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB co. 4 e 7
(c.d. Tassi BOT minimi e massimi), applicando - ratione temporis - il tasso minimo a carico dell'utilizzatore.
7. Riepiloghi il CTU, in apposito prospetto, l'importo residuo indicato dal locatore e l'importo eventualmente dovuto per effetto della ricostruzione effettuata in base ai criteri testé indicati
Con integrale vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da liqui- darsi in favore degli Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli, i quali dichiarano di avere anticipato tutte le spese e di non aver percepito alcun compenso.
L'appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione re- spinta, così giudicare: nel merito e in via definitiva: respingere l'appello proposto dalla siccome in- Parte_1
fondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 9296/2023, emessa dal
Tribunale di Milano, G.U. Dott.ssa Caiazzo in data 21.11.2023 e pubblicata in pari data;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In accoglimento del ricorso proposto da il Tribunale di Milano, con Controparte_2
decreto n. 14000/2022 emesso l'8/8/2022, ingiunse a di restituire alla ricor- Parte_1
rente, a seguito della risoluzione di diritto per il protratto inadempimento, da parte dell'utilizzatrice, dell'obbligazione di pagamento dei canoni, i beni strumentali oggetto di sette contratti di leasing (n°1097625 e n°1097634 stipulati in data 29 novembre 2016, contratto n°1102446 stipulato in data 8 marzo 2017, contratto n°1107550 stipulato in data 7 giugno
2017, contratto n°1110594 stipulato in data 9 novembre 2017, contratto n°1125568 stipulato in data 4 luglio 2018 e contratto n°1143163 stipulato in data 23 luglio 2019).
2. L'intimata propose opposizione contestando, per quanto ancora interessa, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti invocata dalla concedente. In particolare, eccepì la nullità parziale dei contratti di leasing perché negli stessi il tasso leasing o T.I.R. era indicato pagina 3 di 7 in modo non conforme alle istruzioni della Banca d'Italia; dedusse che, di conseguenza, la so- cietà concedente aveva applicato un tasso leasing difforme rispetto a quello contrattualmente pattuito, sicché non si era mai verificato alcun inadempimento, ma al contrario la concedente aveva trattenuto illegittimamente l'importo di euro 23.342,41 non dovuto.
3. All'esito del giudizio, svoltosi nella resistenza della convenuta opposta, il Tribunale, con sentenza n. 9296 depositata il 21/11/2023, respinse l'opposizione e condannò l'opponente a rimborsare all'opposta le spese processuali.
4. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha osservato - con riferimento all'assunto dell'opponente secondo cui il contratto sarebbe nullo in quanto il tasso leasing indicato in con- tratto nella misura del 5,480% è inferiore, perché non comprensivo della capitalizzazione in- frannuale degli interessi, a quello effettivamente applicato, pari al 5,927% - che il tasso leasing
è un indicatore equivalente, non rappresenta un costo effettivo, tiene conto esclusivamente dei costi meramente finanziari c.d. figurativi e non è pertanto funzionale alla struttura del contratto né tantomeno alla determinazione della prestazione dovuta, ma piuttosto fornisce informazioni sul costo economico del contratto. Non è, dunque, da considerarsi un vero e proprio tasso, ma più propriamente un mero indicatore del costo complessivo del contratto, avente finalità so- stanzialmente informativa e di trasparenza, la cui mancata o errata indicazione non incide sulla validità del contratto. Nella fattispecie, secondo il Tribunale, in tutti i contratti è indicato il tas- so leasing come tasso interno di attualizzazione nonché la periodicità mensile del piano finan- ziario e il resto rappresenta uno sviluppo matematico del concreto programma negoziale. Ha richiamato, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce di per sé una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile, facen- do ricorso a calcoli matematici.
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello affidato a un unico motivo, Parte_1
con il quale ripropone le tesi svolte in primo grado. Deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere “che la mancata indicazione, nonché mancata applicazione, nei contratti di leasing del tasso di leasing, non sia da considerarsi determinante ai fini della loro legittimità, anche ai sensi dell'art. 117 TUB”. Sostiene che l'indicazione nel contratto di un tasso (TAN), che non tiene conto della rateizzazione infrannuale, “porta ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ri-
pagina 4 di 7 tenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato”, non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore, il che comporta l'applicazione dell'art. 117 TUB, 7° comma, con impiego del regime semplice a seguito della violazione dell'art. 1195 c.c.
6. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
7. All'udienza del 25/2/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., il consi- gliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
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8. L'appello è infondato.
9. La normativa in tema di trasparenza (disposizioni della Banca d'Italia in materia di Tra- sparenza, emanate il 25/7/2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) prevede l'obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione fi- nanziaria. Il c.d. tasso leasing è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attua- le dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. Detto tasso, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29/7/2009 avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, deve essere indicato “in luogo del tasso di interesse”, il che evidenzia che a venire in rilievo non è un tasso di interesse in senso stretto, ma un mero indicatore del costo dell'operazione. Il tasso leasing, in effetti, è un indicatore del costo complessivo dell'operazione avente una funzione essenzialmente informativa;
l'obbligo di indicare il tasso leasing risponde a finalità di trasparenza e pubblicità e la sua eventuale er- ronea indicazione non comporta alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti alla luce della pacifica e chiara indicazione della durata, del corrispettivo comples- sivo, dell'importo di ciascun canone e del prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene.
10. È stato osservato, pertanto, da condivisibile giurisprudenza di legittimità, che, diversa- mente da quanto sostenuto dall'appellante, la difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato dipendente dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno, non determina l'applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale, posto che il tasso e la cadenza infrannuale delle rate sono espressamente indicati in contratto. Secondo tale orientamento, più precisamente, “la
pagina 5 di 7 divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, 7° comma TUB;
in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base de- gli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, come nella fattispecie, il contratto con- tiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione. La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una ri- chiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta in- dicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento” (v. Cass. n. 12889/2021, pun- tualmente richiamata dal giudice a quo; nello stesso senso, più recentemente, Cass. n.
2953/2024 e Cass. 28824/2023 che, nel confermare la sentenza che aveva ritenuto che gli ele- menti desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano indicate in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la specificazione dell'ammontare dei canoni, del loro nume- ro e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggetti- va determinabilità dei tassi, ha affermato che anche “la mancata indicazione, nel contratto, del
"tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia de- terminabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettiva- mente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla socie- tà di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il con- tratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”).
11. Nel caso in esame i contratti contengono l'espressa indicazione del “Tasso leasing ovvero tasso interno di attualizzazione” (con l'ulteriore specificazione, contenuta nelle definizioni po- ste nella premessa delle condizioni generali di contratto, che si si tratta del tasso “per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attua- le dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”) e tutti i dati (corrispettivo complessivo;
durata della locazione espressa in mesi;
ammontare del primo canone e di quelli successivi;
prezzo dell'opzione finale di acquisto;
pagina 6 di 7 ammontare dell'investimento finanziato;
i criteri di indicizzazione dei canoni;
tutte le spese e i costi applicati ai contratti medesimi specificati “allegato A” alle condizioni particolari) che consentono di ricavare agevolmente il tasso leasing, con la conseguenza che la società utilizza- trice è stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale ero- gato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatez- za di cui all'art. 117 TUB.
12. Per le ragioni sopra esposte la c.t.u. richiesta dall'appellante deve ritenersi superflua e l'appello deve essere rigettato.
13. Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve infine darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa- ri a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano n. 9296/2023 del 21.11.2023, così provvede:
a) rigetta all'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata alle spese del gra- Controparte_2
do che liquida in euro per compensi oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
Milano, 4 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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