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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 630/2024
tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. C.F._8 Pt_9 Parte_10
), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mavilia, con domicilio eletto in C.F._9
Bologna, Via dell'Indipendenza n. 67,
RICORRENTI
contro
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con CP_1 P.IVA_1
delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia
Rainusso n. 70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.04.2024 i ricorrenti in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto nelle qualifiche del personale CP_2
scolastico ATA in forza di plurimi contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie,
lamentano di non aver percepito per tali incarichi il compenso individuale accessorio (di seguito anche CIA) previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999, quantificato per ciascun ricorrente in ragione dei periodi di servizio prestato in ciascuna annualità, facendo applicazione dei criteri di calcolo dettagliatamente illustrati a pag. 14 e seguenti del ricorso.
A sostegno del ricorso, hanno rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal CP_2
convenuto in violazione del principio di non discriminazione, di derivazione eurounitaria, tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga
Cont riconosciuta dal esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi di durata annuale.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone Controparte_4
il rigetto.
L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti.
Cont Pacificamente ex art. 115 c.p.c., i ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del in qualità di personale ATA e in forza degli incarichi di supplenza breve e saltuaria specificati in ricorso (v. doc. 2 ricorso, contratti di lavoro , per complessivi 251 giorni di Parte_1
servizio; v. doc. 3 ricorso, contratti di lavoro , per complessivi 246 giorni di Parte_2
servizio; v. doc. 4 ricorso, contratti di lavoro per complessivi 315 giorni di Parte_3
servizio; v. doc. 5 ricorso, contratti di lavoro per complessivi 507 giorni;
v. Parte_4
doc. 6 ricorso, contratti di lavoro , per complessivi 517 giorni;
v. doc. 7 Parte_5
ricorso, contratti di lavoro per complessivi 497 giorni;
v. doc. 8 ricorso, Parte_6
contratti di lavoro per complessivi 570 giorni;
v. doc. 9 ricorso, contratto di Parte_7
2 lavoro per complessivi 246 giorni di servizio;
v. doc. 10 ricorso, contratto di Parte_8
lavoro , per complessivi 249 giorni di servizio). Parte_11
E' altresì incontroverso, in carenza di specifica contestazione avversaria, che i ricorrenti non abbiano percepito l'emolumento invocato in ricorso, riconosciuto dal resistente al CP_2
solo personale ATA di ruolo ovvero assunto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al
30 giugno in ragione, nella prospettazione di parte resistente, della natura temporanea del rapporto contrattuale e del differente apporto professionale prestato dai ricorrenti con la propria attività lavorativa al sistema scolastico.
Tale prospettazione non sembra cogliere nel segno.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata,
per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito
3 un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1
dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La
prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica –
condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
4 Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale,
o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Cont Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Non vi sono contestazioni in merito all'importo oggetto di domanda, né sulle modalità di determinazione del quantum.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle CP_2
differenze retributive rivendicate a titolo di CIA, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
5 Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della CP_2
soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_1
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 433,34, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso Parte_2
individuale accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2021/2022 in qualità di personale ATA
con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 580,88 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_3
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in
6 forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 702,45 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
4) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_4
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a Controparte_4
corrispondere in suo favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.160,06 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
5) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_5
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte Controparte_4
convenuta a corrispondere in suo favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.182,36
oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
7 6) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_6
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a Controparte_4
corrispondere in suo favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.137,76 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
7) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_7
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a Controparte_4
corrispondere in suo favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.343,55 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
8) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_8
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2020/2021 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 548,58 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai
8 crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
9) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso Parte_11
individuale accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2020/2021 in qualità di personale ATA
con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 555,27 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
10) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_5
favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 630/2024
tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. C.F._8 Pt_9 Parte_10
), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mavilia, con domicilio eletto in C.F._9
Bologna, Via dell'Indipendenza n. 67,
RICORRENTI
contro
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con CP_1 P.IVA_1
delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia
Rainusso n. 70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.04.2024 i ricorrenti in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto nelle qualifiche del personale CP_2
scolastico ATA in forza di plurimi contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie,
lamentano di non aver percepito per tali incarichi il compenso individuale accessorio (di seguito anche CIA) previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999, quantificato per ciascun ricorrente in ragione dei periodi di servizio prestato in ciascuna annualità, facendo applicazione dei criteri di calcolo dettagliatamente illustrati a pag. 14 e seguenti del ricorso.
A sostegno del ricorso, hanno rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal CP_2
convenuto in violazione del principio di non discriminazione, di derivazione eurounitaria, tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga
Cont riconosciuta dal esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi di durata annuale.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone Controparte_4
il rigetto.
L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti.
Cont Pacificamente ex art. 115 c.p.c., i ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del in qualità di personale ATA e in forza degli incarichi di supplenza breve e saltuaria specificati in ricorso (v. doc. 2 ricorso, contratti di lavoro , per complessivi 251 giorni di Parte_1
servizio; v. doc. 3 ricorso, contratti di lavoro , per complessivi 246 giorni di Parte_2
servizio; v. doc. 4 ricorso, contratti di lavoro per complessivi 315 giorni di Parte_3
servizio; v. doc. 5 ricorso, contratti di lavoro per complessivi 507 giorni;
v. Parte_4
doc. 6 ricorso, contratti di lavoro , per complessivi 517 giorni;
v. doc. 7 Parte_5
ricorso, contratti di lavoro per complessivi 497 giorni;
v. doc. 8 ricorso, Parte_6
contratti di lavoro per complessivi 570 giorni;
v. doc. 9 ricorso, contratto di Parte_7
2 lavoro per complessivi 246 giorni di servizio;
v. doc. 10 ricorso, contratto di Parte_8
lavoro , per complessivi 249 giorni di servizio). Parte_11
E' altresì incontroverso, in carenza di specifica contestazione avversaria, che i ricorrenti non abbiano percepito l'emolumento invocato in ricorso, riconosciuto dal resistente al CP_2
solo personale ATA di ruolo ovvero assunto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al
30 giugno in ragione, nella prospettazione di parte resistente, della natura temporanea del rapporto contrattuale e del differente apporto professionale prestato dai ricorrenti con la propria attività lavorativa al sistema scolastico.
Tale prospettazione non sembra cogliere nel segno.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata,
per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito
3 un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1
dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La
prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica –
condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
4 Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale,
o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Cont Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Non vi sono contestazioni in merito all'importo oggetto di domanda, né sulle modalità di determinazione del quantum.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle CP_2
differenze retributive rivendicate a titolo di CIA, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
5 Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della CP_2
soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_1
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 433,34, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso Parte_2
individuale accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2021/2022 in qualità di personale ATA
con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 580,88 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_3
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in
6 forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 702,45 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
4) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_4
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a Controparte_4
corrispondere in suo favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.160,06 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
5) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_5
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte Controparte_4
convenuta a corrispondere in suo favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.182,36
oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
7 6) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_6
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a Controparte_4
corrispondere in suo favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.137,76 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
7) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_7
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a Controparte_4
corrispondere in suo favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.343,55 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
8) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_8
accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2020/2021 in qualità di personale ATA con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 548,58 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai
8 crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
9) DICHIARA il diritto di alla percezione del compenso Parte_11
individuale accessorio, previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati nell'a.s. 2020/2021 in qualità di personale ATA
con il e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in suo Controparte_4
favore le relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti,
quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 555,27 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
10) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_5
favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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