TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 247-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]H, Parte_1
CF. elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato C.F._1
Vittoria Marino (CF. ) del Foro di Roma, via J. G. Mahl 40 - C.F._2
Brunico, dalla quale è rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso ricorrente
contro
, con sede legale in 39031 Brunico (BZ) Controparte_1
via Funivia, 10, c.f e P.iva , in persona del Consigliere Delegato e legale P.IVA_1
rappresentante sig. nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
pagina 1 di 11 , rappresentata e difesa, giusta procura telematica in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione dall'Avv. Wolfgang Burchia di Bolzano, codice fiscale
[...]
e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in C.F._4
39100 Bolzano (BZ), Via della Rena 3/1, con numero di telefax 0471/300535, indirizzo di posta elettronica certificata: per le comunicazioni e Email_1
notifiche inerenti al procedimento;
convenuto
In punto: differenze retributive causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente dal 1.12.2021 al 12.10.2022
svolgendo sempre mansioni di primo cuoco inquadrato al secondo livello del CCNL
TURISMO, rispettando per l'intera durata del rapporto l'orario di lavoro giornaliero
9.00/14.30 e 17.00/22.30, lavorando per l'intera durata del rapporto contrattuale 5 giorni alla settimana e, nei mesi di luglio-agosto- settembre del 2022, 6 giorni alla settimana,
pattuendo di percepire mensilmente un netto garantito in busta baga di euro 2.700,00 oltre straordinario, e, per i mesi di luglio, agosto e settembre, di euro 3.000,00, oltre straordinario;
pagina 2 di 11 per l'effetto, condannare , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., CF , con sede legale in Brunico via Seilbahn 10, a P.IVA_1
corrispondere al ricorrente, anche ai sensi degli artt.2099/2103 c.c. e art. 36 Cost., la somma complessiva di euro 25.290,32 per i titoli di cui in fatto e diritto di cui alla presente narrativa ovvero differenze retributive, lavoro straordinario, TFR, festività e ferie non godute, come meglio specificato nell'allegato conteggio che forma parte integrante del presente atto (cfr. doc. n.5), ovvero per il diverso maggiore/minore importo che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a far luogo dalla domanda;
con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
per la parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
In via principale:
- respingere tutte le domande e tutte le richieste economiche formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti;
- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, con aumento del compenso del
30%, previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 per essere gli atti depositati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione;
pagina 3 di 11 - si chiede fin d'ora la distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore della resistente, il quale dichiara, all'uopo, di aver anticipato le spese relative al presente giudizio e di non aver riscosso alcun compenso.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10.05.2024 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed esponeva al Tribunale di aver prestato attività lavorativa alle Controparte_1
dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time (40 ore settimanali) sottoscritto in data 23.11.2021, in qualità di capo cuoco,
inquadrato al 2° livello CCNL Turismo, dal 1.12.2021 al 12.10.2022; di aver rispettato per l'intera durata del rapporto contrattuale l'orario di lavoro: 9.00/14.30 e 17.00/22.30, a prescindere dal sistema di registrazione elettronico delle presenze, lavorando 5 giorni alla settimana e, nei mesi di luglio-agosto- settembre del 2022, 6 giorni alla settimana;
di aver pattuito di ricevere un netto garantito in busta baga di euro 2.700,00 oltre straordinario, e,
per i mesi di luglio, agosto e settembre, di euro 3.000,00, oltre straordinario, in considerazione del maggior carico di lavoro dovuto alla stagione turistica;
di essere rimasto in credito alla cessazione del rapporto per un importo complessivo pari a € euro 25.290,32 a titolo di stipendio, festività non goduta, ferie non godute, lavoro domenicale (10%),
straordinario (30%), TFR (e segnatamente per straordinario euro 14.522,97; euro 7.112,45
a titolo di differenze retributive;
euro 85,00 a titolo di festività non goduta;
euro 2.015,53 a titolo di ferie non godute;
euro 1.564,05 a titolo di TFR).
Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di euro 25.290,32.-.
pagina 4 di 11 Si costituiva tempestivamente in giudizio parte convenuta contestando lo svolgimento da parte del ricorrente di ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle timbrature e retribuite in busta paga;
contestando altresì da un lato l'eccepito mancato rispetto della pattuizione relativa allo stipendio netto garantito di euro 2.700,00 oltre straordinario e di euro 3.000,00 oltre straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre, dall'altro la pattuizione di un importo di euro 3.000,00 per i mesi di luglio agosto e settembre. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 23.07.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione, che falliva per mancata adesione di parte convenuta;
solo in sede di prima udienza il procuratore di parte ricorrente precisava che le ferie godute indicate in busta paga non corrispondevano al vero,
non essendo il ricorrente andato in ferie a febbraio, marzo ed aprile;
il procuratore di parte convenuta contestava la tardività delle eccezioni sollevate da parte ricorrente per la prima volta in sede di prima udienza;
il giudice si riservava in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 23.07.2024 il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali l'udienza del
16.10.2024. All'udienza così fissata venivano assunte le dichiarazioni testimoniali di
, AT TR, EN EI;
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
veniva quindi fissata l'ulteriore udienza del 30.10.2024 per l'audizione del testimone
, poi rinviata su istanza di parte ricorrente al 16.11.2024. Sentito l'ultimo Testimone_4
testimone, il Giudice si riservava sulle ulteriori istanze delle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il Giudice invitava le parti a predisporre dei conteggi sulla scorta di precisi presupposti ed assegnava termine a parte convenuta fino al 28.11.2024 ed a parte pagina 5 di 11 ricorrente fino al 9.12.2024, rinviando per la prosecuzione del giudizio al 13.12.2024.
Entrambe le parti depositavano il conteggio autorizzato.
All'udienza del 13.12.2024 il procuratore di parte convenuta nel contestare il conteggio effettuato da parte ricorrente, dava atto che il proprio conteggio si era discostato dai parametri richiesti dal Giudice, essendo stato effettuato senza tener conto della pattuizione di 2.700 euro netti per 40 ore settimanali. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava quindi per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.02.2025.
Solo parte convenuta depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Ma si proceda con ordine.
Straordinario
L'assunto di parte ricorrente di aver svolto ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto a quelle retribuite e risultanti in busta paga non ha trovato supporto in sede istruttoria, se non per la parte di ore evincibile dalle stese timbrature dimesse da parte convenuta (doc.2 di parte convenuta).
Ed invero i testimoni hanno sì confermato la presenza del ricorrente al lavoro (a volte) verso le
9.00 ( , EN EI), sempre negli orari di pranzo dalle 11.15 alle 14.00/14.30 Testimone_3
( , EN EI) e negli orari di cena dalle 18.00 alle 21.00 Testimone_1 Persona_1
( ), ma un tanto corrisponde grosso modo all'orario di 8 ore al Testimone_1 Testimone_3
giorno su 5 gg. a settimana, già retribuito in busta paga. L'unico testimone che ha confermato l'orario di lavoro indicato dal ricorrente (Polizzo) è un caso isolato, che non si ritiene sufficiente a fondare l'intera pretesa del lavoratore di cui al ricorso, anche perché in netto contrasto con pagina 6 di 11 quanto dichiarato dalla testimone che ha precisato che “tutti i dipendenti Testimone_2
quando entrano ed escono appongono la propria impronta digitale sull'apparecchio che rileva le entrate e le uscite;
a fine mese facciamo la stampa;
il dipendente firma il foglio e poi viene redatta la busta paga”.
Parte ricorrente nel conteggio autorizzato, depositato il 5.12.2024 ha quindi ricalcolato lo straordinario effettuato dal ricorrente sulla base delle timbrature depositate da parte convenuta
(doc.2 di parte convenuta), ulteriore rispetto a quello riconosciuto in busta paga. L'importo ancora dovuto ammonta ad euro 6.030,48.-.
Nessuna contestazione sul punto (correttezza della rilevata discrasia tra ore di straordinarie risultanti dai registri delle timbrature e ore di lavoro straordinario riconosciute in busta paga) è stata mossa da parte convenuta all'udienza successiva al deposito del conteggio e in note conclusionali.
Pattuizione di un netto mensile di 2.700 euro per 40 ore settimanali e di un netto mensile
di euro 3.000,00 oltre straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre.
La pattuizione di un netto mensile di 2.700 euro per 40 ore settimanali è stata espressamente riconosciuta dalla convenuta in comparsa di costituzione, avendo parte convenuta dedotto a pag.
7 della comparsa di costituzione “si contesta quanto affermato da parte ricorrente, secondo cui non sarebbe stata rispettata la pattuizione relativa allo stipendio netto garantito di euro 2.700,00 oltre straordinario…”. Parte convenuta non ha contestato la pattuizione concordata, bensì il fatto di non essersi attenuta alla stessa.
E' stata invece espressamente contestata la pattuizione relativa allo stipendio netto garantito di euro 3.000,00 oltre straordinario, atteso che a fronte di una iniziale apparente riconoscimento della stessa (“si contesta quanto affermato da parte ricorrente, secondo cui non sarebbe stata rispettata la pattuizione relativa allo stipendio netto garantito … di euro 3.000,00 oltre pagina 7 di 11 straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre…”), parte convenuta ha poi specificato di contestare che “…avrebbe pattuito con il lavoratore un importo di euro 3.000,00 per i mesi di luglio, agosto e settembre, in quanto tale accordo non risulta mai, in realtà sottoscritto con il lavoratore né peraltro assunto verbalmente, facendo unicamente fede in punto di retribuzione l'applicazione dei contratti collettivi come da relativo contenuto nel contratto di lavoro sottoscritto dal signor . Pt_1
Il Giudice ha chiesto ad entrambe le parti di effettuare un conteggio delle differenze retributive che discendono dal mancato rispetto di detta pattuizione, tenendo fermi i soli giorni di lavoro e le sole ore di lavoro risultanti dalle buste paga (riconoscendo quindi la tardività della allegazione di parte ricorrente circa la non corrispondenza dei giorni di ferie fruiti indicati in busta paga con la realtà dei fatti).
Mentre parte ricorrente si è attenuta alla richiesta del Giudice, parte convenuta ha depositato –
per stessa sua ammissione – un conteggio che ha trascurato la suddetta pattuizione e ha contestato il conteggio del lavoratore non già sotto il profilo dello sviluppo logico-matematico, bensì a monte per aver tenuto conto della pattuizione di 2.700 euro per 40 ore settimanali (come richiesto dal Giudice).
Tale contestazione peraltro è tardiva, in quanto la convenuta, come sopra già evidenziato, ha espressamente riconosciuto la pattuizione in sede di comparsa di costituzione.
Tanto premesso, sulla base del conteggio depositato da parte ricorrente, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma di euro 7.112,45 a tale titolo.
Ferie non godute
Parte ricorrente ha chiesto in ricorso anche la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'ulteriore importo di euro 2.015,53 a titolo di ferie non godute.
La domanda in parte qua non può trovare accoglimento.
pagina 8 di 11 In ricorso manca qualsiasi allegazione in ordine alla mancata fruizione delle ferie. Solo in sede di prima udienza parte ricorrente ha specificato che nelle buste paga vi sarebbero degli errori in punto ferie godute “solo l'ultima settimana di maggio 2022 e la prima settimana di giugno 2022 il ricorrente è andato in ferie (40 ore per ogni settimana). A febbraio, marzo e aprile 2022 il ricorrente non è andato in ferie, nonostante così sia indicato in busta paga”. Nessuna prova è peraltro stata offerta a sostegno di tale allegazione, peraltro tardiva.
13.ma e 14.ma
Solo in sede di conteggio depositato il 5.12.2024 parte ricorrente ha indicato come importo ulteriormente dovuto quello di euro 3.389,51 per 13.ma e di euro 3.389,51 per 14.ma. Nulla era stato chiesto a tale titolo in ricorso.
La domanda non può quindi trovare in parte qua accoglimento.
Si aggiunga che nel conteggio allegato al ricorso è stato espressamente riconosciuto che le voci
13.ma e 14.ma erano da intendersi incluse nella pattuizione di 2.700 euro per 40 ore settimanali
(”Es wurde ein monatlicher Nettolohn von Euro 2.700,00 für die 40 Stunden Woche vereinbart,
13. und 14. Monatslohn sowie Feiertagsarbeit inklusive”)
TFR
Il ricorrente ha chiesto sin dal ricorso la condanna del datore di lavoro al pagamento della differenza maturata a titolo di TFR, discendente dall'incidenza delle voci fatte valere in giudizio, indicando all'epoca la somma di euro 1.564,05.-.
In sede di redazione del nuovo conteggio depositato il 5.12.2024 sulla scorta dei nuovi presupposti indicati dal Giudice, parte ricorrente ha rideterminato l'importo riducendolo ad euro
1.332,79.-.
Considerato che – per le ragioni sopra specificate – non si ritiene di riconoscere al lavoratore l'importo avanzato per la prima volta in sede di conteggio depositato il 5.12.2024 a titolo di pagina 9 di 11 13.ma e 14.ma, l'importo da riconoscere a titolo di TFR va ulteriormente ridotto ad euro
947,22.-.
.-.-.-.
Tanto premesso, ricapitolando, la convenuta verrà condannata al pagamento della somma complessiva di euro 14.090,15.-, di cui euro 7.112,45 a titolo di stipendio, euro 6.030,48 a titolo di straordinario, euro 947,22.- a titolo di TFR.
Quanto agli accessori va ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n.459/00 dd. 23.10
/ 2.11.2000, è stato dichiarato “in parte qua” illegittimo l'art. 22, co.36, l.724 del 23.12.1994 che aveva previsto un parziale divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, vanno poste a carico della convenuta per 3/5 in relazione alla fase di studio e introduttiva e per intero in relazione alla fase istruttoria e decisionale, in forza della regola della soccombenza, considerato che parte ricorrente in sede di prima udienza aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, che prevedeva la corresponsione di una somma (euro 9.700,00 e contributo spese di euro 3.000 oltre 15% spese generali iva e cpa)
sensibilmente inferiore rispetto a quella riconosciuta in dispositivo e che il processo è
proseguito con la fase istruttoria e decisionale per il comportamento della convenuta che ha rifiutato di aderire alla proposta conciliativa.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 247/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 10.05.2024 da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
pagina 10 di 11 ogni diversa eccezione, istanza e domanda disattesa,
condanna
, in persona del legale rappresentante p.t., CF Controparte_3
, con sede legale in Brunico via Seilbahn 10, a corrispondere al ricorrente la P.IVA_1
somma complessiva di euro 14.090,15.-, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta altresì alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente limitatamente a 3/5 per fase di studio e fase introduttiva e per intero per fase istruttoria e decisionale, che vengono liquidate in euro 4.348,40.- per compensi, euro 118,50 per C.U.,
oltre 15% spese generali, iva e cpa;
dichiara la compensazione tra le parti delle restanti spese di lite (2/5 delle spese relative alle voci fase di studio e introduttiva).
Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 247-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]H, Parte_1
CF. elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato C.F._1
Vittoria Marino (CF. ) del Foro di Roma, via J. G. Mahl 40 - C.F._2
Brunico, dalla quale è rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso ricorrente
contro
, con sede legale in 39031 Brunico (BZ) Controparte_1
via Funivia, 10, c.f e P.iva , in persona del Consigliere Delegato e legale P.IVA_1
rappresentante sig. nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
pagina 1 di 11 , rappresentata e difesa, giusta procura telematica in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione dall'Avv. Wolfgang Burchia di Bolzano, codice fiscale
[...]
e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in C.F._4
39100 Bolzano (BZ), Via della Rena 3/1, con numero di telefax 0471/300535, indirizzo di posta elettronica certificata: per le comunicazioni e Email_1
notifiche inerenti al procedimento;
convenuto
In punto: differenze retributive causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente dal 1.12.2021 al 12.10.2022
svolgendo sempre mansioni di primo cuoco inquadrato al secondo livello del CCNL
TURISMO, rispettando per l'intera durata del rapporto l'orario di lavoro giornaliero
9.00/14.30 e 17.00/22.30, lavorando per l'intera durata del rapporto contrattuale 5 giorni alla settimana e, nei mesi di luglio-agosto- settembre del 2022, 6 giorni alla settimana,
pattuendo di percepire mensilmente un netto garantito in busta baga di euro 2.700,00 oltre straordinario, e, per i mesi di luglio, agosto e settembre, di euro 3.000,00, oltre straordinario;
pagina 2 di 11 per l'effetto, condannare , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., CF , con sede legale in Brunico via Seilbahn 10, a P.IVA_1
corrispondere al ricorrente, anche ai sensi degli artt.2099/2103 c.c. e art. 36 Cost., la somma complessiva di euro 25.290,32 per i titoli di cui in fatto e diritto di cui alla presente narrativa ovvero differenze retributive, lavoro straordinario, TFR, festività e ferie non godute, come meglio specificato nell'allegato conteggio che forma parte integrante del presente atto (cfr. doc. n.5), ovvero per il diverso maggiore/minore importo che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a far luogo dalla domanda;
con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
per la parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
In via principale:
- respingere tutte le domande e tutte le richieste economiche formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti;
- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, con aumento del compenso del
30%, previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 per essere gli atti depositati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione;
pagina 3 di 11 - si chiede fin d'ora la distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore della resistente, il quale dichiara, all'uopo, di aver anticipato le spese relative al presente giudizio e di non aver riscosso alcun compenso.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10.05.2024 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
ed esponeva al Tribunale di aver prestato attività lavorativa alle Controparte_1
dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time (40 ore settimanali) sottoscritto in data 23.11.2021, in qualità di capo cuoco,
inquadrato al 2° livello CCNL Turismo, dal 1.12.2021 al 12.10.2022; di aver rispettato per l'intera durata del rapporto contrattuale l'orario di lavoro: 9.00/14.30 e 17.00/22.30, a prescindere dal sistema di registrazione elettronico delle presenze, lavorando 5 giorni alla settimana e, nei mesi di luglio-agosto- settembre del 2022, 6 giorni alla settimana;
di aver pattuito di ricevere un netto garantito in busta baga di euro 2.700,00 oltre straordinario, e,
per i mesi di luglio, agosto e settembre, di euro 3.000,00, oltre straordinario, in considerazione del maggior carico di lavoro dovuto alla stagione turistica;
di essere rimasto in credito alla cessazione del rapporto per un importo complessivo pari a € euro 25.290,32 a titolo di stipendio, festività non goduta, ferie non godute, lavoro domenicale (10%),
straordinario (30%), TFR (e segnatamente per straordinario euro 14.522,97; euro 7.112,45
a titolo di differenze retributive;
euro 85,00 a titolo di festività non goduta;
euro 2.015,53 a titolo di ferie non godute;
euro 1.564,05 a titolo di TFR).
Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di euro 25.290,32.-.
pagina 4 di 11 Si costituiva tempestivamente in giudizio parte convenuta contestando lo svolgimento da parte del ricorrente di ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle timbrature e retribuite in busta paga;
contestando altresì da un lato l'eccepito mancato rispetto della pattuizione relativa allo stipendio netto garantito di euro 2.700,00 oltre straordinario e di euro 3.000,00 oltre straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre, dall'altro la pattuizione di un importo di euro 3.000,00 per i mesi di luglio agosto e settembre. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 23.07.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione, che falliva per mancata adesione di parte convenuta;
solo in sede di prima udienza il procuratore di parte ricorrente precisava che le ferie godute indicate in busta paga non corrispondevano al vero,
non essendo il ricorrente andato in ferie a febbraio, marzo ed aprile;
il procuratore di parte convenuta contestava la tardività delle eccezioni sollevate da parte ricorrente per la prima volta in sede di prima udienza;
il giudice si riservava in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 23.07.2024 il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali l'udienza del
16.10.2024. All'udienza così fissata venivano assunte le dichiarazioni testimoniali di
, AT TR, EN EI;
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
veniva quindi fissata l'ulteriore udienza del 30.10.2024 per l'audizione del testimone
, poi rinviata su istanza di parte ricorrente al 16.11.2024. Sentito l'ultimo Testimone_4
testimone, il Giudice si riservava sulle ulteriori istanze delle parti. Con ordinanza pronunciata fuori udienza il Giudice invitava le parti a predisporre dei conteggi sulla scorta di precisi presupposti ed assegnava termine a parte convenuta fino al 28.11.2024 ed a parte pagina 5 di 11 ricorrente fino al 9.12.2024, rinviando per la prosecuzione del giudizio al 13.12.2024.
Entrambe le parti depositavano il conteggio autorizzato.
All'udienza del 13.12.2024 il procuratore di parte convenuta nel contestare il conteggio effettuato da parte ricorrente, dava atto che il proprio conteggio si era discostato dai parametri richiesti dal Giudice, essendo stato effettuato senza tener conto della pattuizione di 2.700 euro netti per 40 ore settimanali. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava quindi per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 28.02.2025.
Solo parte convenuta depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Ma si proceda con ordine.
Straordinario
L'assunto di parte ricorrente di aver svolto ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto a quelle retribuite e risultanti in busta paga non ha trovato supporto in sede istruttoria, se non per la parte di ore evincibile dalle stese timbrature dimesse da parte convenuta (doc.2 di parte convenuta).
Ed invero i testimoni hanno sì confermato la presenza del ricorrente al lavoro (a volte) verso le
9.00 ( , EN EI), sempre negli orari di pranzo dalle 11.15 alle 14.00/14.30 Testimone_3
( , EN EI) e negli orari di cena dalle 18.00 alle 21.00 Testimone_1 Persona_1
( ), ma un tanto corrisponde grosso modo all'orario di 8 ore al Testimone_1 Testimone_3
giorno su 5 gg. a settimana, già retribuito in busta paga. L'unico testimone che ha confermato l'orario di lavoro indicato dal ricorrente (Polizzo) è un caso isolato, che non si ritiene sufficiente a fondare l'intera pretesa del lavoratore di cui al ricorso, anche perché in netto contrasto con pagina 6 di 11 quanto dichiarato dalla testimone che ha precisato che “tutti i dipendenti Testimone_2
quando entrano ed escono appongono la propria impronta digitale sull'apparecchio che rileva le entrate e le uscite;
a fine mese facciamo la stampa;
il dipendente firma il foglio e poi viene redatta la busta paga”.
Parte ricorrente nel conteggio autorizzato, depositato il 5.12.2024 ha quindi ricalcolato lo straordinario effettuato dal ricorrente sulla base delle timbrature depositate da parte convenuta
(doc.2 di parte convenuta), ulteriore rispetto a quello riconosciuto in busta paga. L'importo ancora dovuto ammonta ad euro 6.030,48.-.
Nessuna contestazione sul punto (correttezza della rilevata discrasia tra ore di straordinarie risultanti dai registri delle timbrature e ore di lavoro straordinario riconosciute in busta paga) è stata mossa da parte convenuta all'udienza successiva al deposito del conteggio e in note conclusionali.
Pattuizione di un netto mensile di 2.700 euro per 40 ore settimanali e di un netto mensile
di euro 3.000,00 oltre straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre.
La pattuizione di un netto mensile di 2.700 euro per 40 ore settimanali è stata espressamente riconosciuta dalla convenuta in comparsa di costituzione, avendo parte convenuta dedotto a pag.
7 della comparsa di costituzione “si contesta quanto affermato da parte ricorrente, secondo cui non sarebbe stata rispettata la pattuizione relativa allo stipendio netto garantito di euro 2.700,00 oltre straordinario…”. Parte convenuta non ha contestato la pattuizione concordata, bensì il fatto di non essersi attenuta alla stessa.
E' stata invece espressamente contestata la pattuizione relativa allo stipendio netto garantito di euro 3.000,00 oltre straordinario, atteso che a fronte di una iniziale apparente riconoscimento della stessa (“si contesta quanto affermato da parte ricorrente, secondo cui non sarebbe stata rispettata la pattuizione relativa allo stipendio netto garantito … di euro 3.000,00 oltre pagina 7 di 11 straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre…”), parte convenuta ha poi specificato di contestare che “…avrebbe pattuito con il lavoratore un importo di euro 3.000,00 per i mesi di luglio, agosto e settembre, in quanto tale accordo non risulta mai, in realtà sottoscritto con il lavoratore né peraltro assunto verbalmente, facendo unicamente fede in punto di retribuzione l'applicazione dei contratti collettivi come da relativo contenuto nel contratto di lavoro sottoscritto dal signor . Pt_1
Il Giudice ha chiesto ad entrambe le parti di effettuare un conteggio delle differenze retributive che discendono dal mancato rispetto di detta pattuizione, tenendo fermi i soli giorni di lavoro e le sole ore di lavoro risultanti dalle buste paga (riconoscendo quindi la tardività della allegazione di parte ricorrente circa la non corrispondenza dei giorni di ferie fruiti indicati in busta paga con la realtà dei fatti).
Mentre parte ricorrente si è attenuta alla richiesta del Giudice, parte convenuta ha depositato –
per stessa sua ammissione – un conteggio che ha trascurato la suddetta pattuizione e ha contestato il conteggio del lavoratore non già sotto il profilo dello sviluppo logico-matematico, bensì a monte per aver tenuto conto della pattuizione di 2.700 euro per 40 ore settimanali (come richiesto dal Giudice).
Tale contestazione peraltro è tardiva, in quanto la convenuta, come sopra già evidenziato, ha espressamente riconosciuto la pattuizione in sede di comparsa di costituzione.
Tanto premesso, sulla base del conteggio depositato da parte ricorrente, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma di euro 7.112,45 a tale titolo.
Ferie non godute
Parte ricorrente ha chiesto in ricorso anche la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'ulteriore importo di euro 2.015,53 a titolo di ferie non godute.
La domanda in parte qua non può trovare accoglimento.
pagina 8 di 11 In ricorso manca qualsiasi allegazione in ordine alla mancata fruizione delle ferie. Solo in sede di prima udienza parte ricorrente ha specificato che nelle buste paga vi sarebbero degli errori in punto ferie godute “solo l'ultima settimana di maggio 2022 e la prima settimana di giugno 2022 il ricorrente è andato in ferie (40 ore per ogni settimana). A febbraio, marzo e aprile 2022 il ricorrente non è andato in ferie, nonostante così sia indicato in busta paga”. Nessuna prova è peraltro stata offerta a sostegno di tale allegazione, peraltro tardiva.
13.ma e 14.ma
Solo in sede di conteggio depositato il 5.12.2024 parte ricorrente ha indicato come importo ulteriormente dovuto quello di euro 3.389,51 per 13.ma e di euro 3.389,51 per 14.ma. Nulla era stato chiesto a tale titolo in ricorso.
La domanda non può quindi trovare in parte qua accoglimento.
Si aggiunga che nel conteggio allegato al ricorso è stato espressamente riconosciuto che le voci
13.ma e 14.ma erano da intendersi incluse nella pattuizione di 2.700 euro per 40 ore settimanali
(”Es wurde ein monatlicher Nettolohn von Euro 2.700,00 für die 40 Stunden Woche vereinbart,
13. und 14. Monatslohn sowie Feiertagsarbeit inklusive”)
TFR
Il ricorrente ha chiesto sin dal ricorso la condanna del datore di lavoro al pagamento della differenza maturata a titolo di TFR, discendente dall'incidenza delle voci fatte valere in giudizio, indicando all'epoca la somma di euro 1.564,05.-.
In sede di redazione del nuovo conteggio depositato il 5.12.2024 sulla scorta dei nuovi presupposti indicati dal Giudice, parte ricorrente ha rideterminato l'importo riducendolo ad euro
1.332,79.-.
Considerato che – per le ragioni sopra specificate – non si ritiene di riconoscere al lavoratore l'importo avanzato per la prima volta in sede di conteggio depositato il 5.12.2024 a titolo di pagina 9 di 11 13.ma e 14.ma, l'importo da riconoscere a titolo di TFR va ulteriormente ridotto ad euro
947,22.-.
.-.-.-.
Tanto premesso, ricapitolando, la convenuta verrà condannata al pagamento della somma complessiva di euro 14.090,15.-, di cui euro 7.112,45 a titolo di stipendio, euro 6.030,48 a titolo di straordinario, euro 947,22.- a titolo di TFR.
Quanto agli accessori va ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n.459/00 dd. 23.10
/ 2.11.2000, è stato dichiarato “in parte qua” illegittimo l'art. 22, co.36, l.724 del 23.12.1994 che aveva previsto un parziale divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, vanno poste a carico della convenuta per 3/5 in relazione alla fase di studio e introduttiva e per intero in relazione alla fase istruttoria e decisionale, in forza della regola della soccombenza, considerato che parte ricorrente in sede di prima udienza aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, che prevedeva la corresponsione di una somma (euro 9.700,00 e contributo spese di euro 3.000 oltre 15% spese generali iva e cpa)
sensibilmente inferiore rispetto a quella riconosciuta in dispositivo e che il processo è
proseguito con la fase istruttoria e decisionale per il comportamento della convenuta che ha rifiutato di aderire alla proposta conciliativa.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 247/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 10.05.2024 da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
pagina 10 di 11 ogni diversa eccezione, istanza e domanda disattesa,
condanna
, in persona del legale rappresentante p.t., CF Controparte_3
, con sede legale in Brunico via Seilbahn 10, a corrispondere al ricorrente la P.IVA_1
somma complessiva di euro 14.090,15.-, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta altresì alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente limitatamente a 3/5 per fase di studio e fase introduttiva e per intero per fase istruttoria e decisionale, che vengono liquidate in euro 4.348,40.- per compensi, euro 118,50 per C.U.,
oltre 15% spese generali, iva e cpa;
dichiara la compensazione tra le parti delle restanti spese di lite (2/5 delle spese relative alle voci fase di studio e introduttiva).
Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 11 di 11