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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4821/2023 Ruolo Gen., avente ad oggetto risarcimento del danno da colpa professionale e compenso professionale, all'esito della udienza in presenza del 15-10-2024 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, comma 4, cod. proc. civ. come modificato dall'art. 3, comma 26, lettera 1,
n. 3 del decreto legislativo 10-10-2011 n. 149 a decorrere dal 28-2-2023 tra
) Parte_1 C.F._1
), con sede in Napoli, alla via Cervantes, Controparte_1 P.IVA_1
55/5, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Pellegrino Cavuoto
( , presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._2
Benevento, alla via LI Goduti appellanti e
1 ( ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._3
giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Giovanni Esposito ( ), presso il C.F._4
cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale, Isola
[...]
), con sede in Bologna, alla via Stalingrado Controparte_3 P.IVA_2
45, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Alfredo IA ( ), C.F._5
BE IL ( e LI IA C.F._6
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._7
Napoli, alla via Toledo 156 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 30-10-2023 e la Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso sentenza del Tribunale di CP_1
Napoli, in composizione monocratica, 8824/2023, pubblicata il 28-9-2023, notificata il 29-9-2023, in forza della quale – rigettata la domanda proposta da esse appellante con citazione notificata il 26-5-2020 per la condanna dell'avv. al risarcimento del danno in relazione ad Controparte_2
incarico professionale in controversia bancaria, secondo gli attori non diligentemente eseguito dal convenuto professionista – sono stati condannate esse appellante, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. , al pagamento in suo favore, a titolo Controparte_2
di compenso professionale, della somma di € 7.290,00, oltre aumento del
20% ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 e oneri di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario iva e ca.; ha rigettato altresì la
2 domanda ex art. 96 cod. proc. civ. e compensato le spese tra il convenuto avv. e la terza chiamata in garanzia dal Controparte_2 CP_3
convenuto avv. . Controparte_2
L'errore professionale era consistito, secondo l'assunto delle parti attrici, nel non avere il convenuto avv. , pur a seguito della Controparte_2
c.t.u. espletata in corso di causa e della sentenza 2591/2005 pronunciata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto alcuna domanda, anche mediante impugnazione incidentale, volta alla determinazione del tasso legale ex art. 1284 cod. civ. stante la mancata pattuizione per iscritto di quello convenzionalmente applicato dalla banca;
il che aveva cagionato la mancata restituzione alle parti attrici degli interessi ultralegali, stante la minoro somma liquidata. Aggiungevano le parti attrici che in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla banca, la Corte di
Appello di Napoli, con sentenza 1615/09, aveva ritenuto che la sola Pt_1
aveva diritto alla ripetizione, che il ricorso per Cassazione proposto
[...]
su impulso dello stesso professionista convenuto era stato rigettato con sentenza 22960/2015, che la Corte di Cassazione con sentenza 2474/2019 aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la pronuncia del giudice di legittimità perché non proposta la impugnazione per revocazione al medesimo giudice, ovvero la Corte di Appello di Napoli, che aveva pronunziato la sentenza ritenuta viziata da errore di fatto.
Il primo giudice ha ritenuto la domanda estinta per prescrizione – stante la messa in mora del 6-3-2019, sebbene sin dalla sentenza di primo grado, depositata il 22-12-2005, ovvero dalla proposizione dell'appello incidentale, depositato il 21-3-2006, i correntisti avrebbero potuto avere diligentemente conoscenza della condotta omissiva ascritta al convenuto professionista – e comunque infondata. Ha osservato in particolare come “in assenza di allegazione in ordine al profilo di nullità offerto dai clienti al legale, sarebbe stato precluso a quest'ultimo un rilievo tardivo della (oggi)
3 allegata nullità”, laddove la c.t.u. non conteneva “alcuna affermazione in ordine alla assenza di una pattuizione scritta nei contratti bancari dell'interesse ultralegale”. Quanto all'ulteriore profilo di asserito inadempimento professionale, ha osservato come “la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal convenuto non può, ad oggi, portare a ritenere che andasse proposto diverso strumento di impugnazione”.
Gli appellanti hanno affidato l'appello a 5 motivi, concludendo per la condanna dei convenuti in solido o meno al pagamento della somma di €
160.993,42 per l'omessa domanda di nullità degli interessi legali, nonché della somma di € 158.919,85 per non aver impugnato ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. la sentenza della Corte di Appello di Napoli, salva la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. e rivalutazione monetaria;
hanno concluso altresì per la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dal professionista convenuto, stante la inammissibilità e infondatezza della stessa, con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione.
L'appellato avv. ha concluso in via principale per il Controparte_2
rigetto dell'appello, giacché infondato in fatto e diritto;
in via gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, per il rigetto delle eccezioni di violazione delle disposizioni di cui alle condizioni generali di assicurazione e di prescrizione dedotte dalla e per la condanna CP_3
della stessa in via diretta o a tenere indenne e manlevare esso concludente, con il favore delle spese del grado.
L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello; in via gradata, CP_3
in caso di accoglimento dell'appello, per l'accoglimento di tutte le eccezioni e difese riproposte ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ;
con il favore delle spese da porsi a carico di chi di dovere.
4 Con ordinanza del 14-2-2024 la Corte ha rigettato l'istanza delle appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, nonché fissata l'udienza collegiale di cui all'art. 351, comma 4, cod. proc. civ. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, riservato ogni provvedimento, con termine alle parti per note conclusionali fino a 20 giorni prima.
All'udienza in presenza del 15-10-2024 la Corte ha pronunciato sentenza all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Lamentano gli appellanti: con il primo motivo l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
indicano quale dies a quo della prescrizione la data del deposito della sentenza di rigetto pronunziata dalla Corte di Cassazione, ovvero dalla formazione della cosa giudicata;
Corte da essi adita, a seguito della sentenza della Corte territoriale, chiedendo espressamente, ma tardivamente, la sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, a conferma di non avere avuto la percezione del danno subito, e ciò, giacché radicata nella parte la percezione di poter ancora conseguire un risultato utile;
con il secondo motivo la inversione dell'onere della prova operata dal primo giudice, giacché secondo la domanda attrice le parti non avevano sottoscritto alcun contratto regolante il tasso debitore, sicché, avendo la controparte sostenuto il contrario, il professionista convenuto, anche in virtù del principio della vicinanza della prova, per smentire quanto ritenuto dagli attori avrebbe dovuto produrre i contratti di cui aveva la disponibilità avendo seguito l'intero giudizio;
aggiungono che il professionista convenuto non aveva dimostrato di avere agito con la diligenza richiesta dall'art. 2236 cod. civ., laddove le c.t.u. e le sentenze erano concordi nell'affermare la insistenza di un valido patto scritto regolante il tasso debitore;
5 con il terzo motivo che avrebbe dovuto essere il professionista incaricato, tra l'altro avvocato esperto e di nota fama (sia nella fase cautelare, sia con la domanda di merito alla luce della relazione della fase cautelare sia nel corso del giudizio di merito) a chiedere la nullità e/o la verifica del tasso convenzionale (prima contestazione da muovere avverso gli indebiti da rapporto di conto corrente e di apertura di credito), sicché l'esito del giudizio presupposto sarebbe stato certamente diverso con il riconoscimento della maggior somma di € 293.395,90, previa sostituzione del tasso applicato dalla banca con quello legale;
aggiungono che anche in appello, con un minimo di diligenza, avrebbero potuto ottenere la riforma della sentenza, con ragionevole probabilità, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato di non poter rilevare la nullità di ufficio del tasso debitore applicato dalla banca, in assenza di prova del contratto scritto;
con il quarto motivo la non adeguata difesa approntata dal convenuto avv.
rispetto ai fatti emergenti dalle depositate c.t.u., così Controparte_2
come indirizzate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, causando ad esse appellanti un ulteriore danno di € 158.919,85, attesa la mancata impugnazione per revocazione, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 2474/2019, della sentenza della Corte di Appello, pur viziata da errore sulla base dei documenti in atti, laddove il convenuto avv.
si era limitato a formulare con lo scarno ricorso per Controparte_2
Cassazione un motivo che non poteva che essere dichiarato infondato;
con il quinto motivo l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale, sebbene nulla fosse dovuto dagli attori per le competenze relative al ricorso per Cassazione, sia perché il professionista era stato inadempiente rispetto all'incarico ricevuto, sia perché detto ricorso si appalesava come completamente inutile, stante la formazione del giudicato interno mancata impugnazione incidentale relativamente alla nullità del tasso debitore non dichiarata dal primo giudice.
6 B) L'appello è infondato.
Le argomentazioni degli appellanti non scalfiscono la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno dell'accoglimento della eccezione di prescrizione, nonché, ad ogni modo, dell'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria correlata al primo dei precisati profili di colpa.
Se è vero che la valutazione dell'inadempimento professionale in tema di attività giudiziale decorre dalla definitività dell'esito del processo, si osserva come nella specie non occorreva attendere la formazione della cosa giudicata onde far azionare pretese risarcitorie nei confronti dell'appellato avv. . Esattamente gli stessi appellanti rammentano Controparte_2
infatti come con la proposizione dell'appello incidentale non era stata domandata dal professionista, in riforma della decisione di primo grado la sostituzione del tasso applicati unilateralmente dalla banca, senza pattuizione scritta, con quello legale;
tanto, oppone l'appellato avv.
previa sottoscrizione di una nuova procura al Controparte_2
medesimo difensore e dopo avere incassato, in forza della prima decisione,
€ 291.622,33. Sicché si sottrae a censura la individuazione del precisato termine a quo della prescrizione, dal momento che sin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ovvero al più dal deposito dell'appello incidentale, gli attuali appellanti hanno avuto contezza dell'asserita
“(reiterata) omissione”, già oggettivamente percepibile e riconoscibile a seguito della formazione del giudicato interno in ordine al punto controverso, peraltro di immediata intellegibilità sia dalla c.t.u. che dalla sentenza di primo grado.
Ciò detto quanto al primo motivo, è condivisibile, quanto al secondo ed al terzo motivo, suscettibili di delibazione congiunta, il rilievo del primo giudice che il contenuto dell'atto introduttivo rispecchia in genere le doglianze del cliente, laddove “mai nel corso del giudizio si è affermato che tale omissione giuridica (mancata allegazione del tasso ultralegale in
7 assenza di pattuizione scritta) fosse stata lamentata al legale e da questi mai trasfuso nell'atto di citazione rivolto alla Banca”; inoltre “gli attuali attori mai hanno affermato che, pur in presenza di particolari e ripetuti rapporti intrattenuti con la Banca che denotano una certa conoscenza della normativa del settore in ragione anche dell'attività svolta dalla correntista, avessero mosso contestazione al tasso non pattuito per iscritto e che il legale avrebbe omesso tale profilo nella redazione dell'atto”. Va aggiunto che la domanda cautelare e quella introduttiva del giudizio presupposto erano finalizzate all'accertamento della nullità degli interessi passivi pattuiti e di inadempimenti contrattuali della controparte, profili certo affatto diversi da quello, afferente la pattuizione per iscritto degli interessi convenzionali, non palesato dagli stessi attori né affrontato dal c.t.u., tanto che il primo giudice
– con statuizione non impugnata – ha correttamente concluso per la non rilevabilità di ufficio di una (mai dedotta) nullità degli interessi praticati dall'istituto di credito (conclusione condivisibile, ad onta del diverso assunto degli appellanti, alla luce del principio richiamato anche dal primo giudice della rilevabilità di ufficio della nullità compatibilmente con quello dei diritti non sottratti alla disponibilità delle parti).
Sicché va escluso che l'appellato avv. abbia in effetti Controparte_2
omesso di compiere tutto quanto necessario alla tutela degli interessi dei suoi assistiti. Tanto, stante l'infondatezza della censura in punto di pretesa inversione dell'onere della prova secondo gli appellanti operata il primo giudice;
e ciò, dal momento che – in funzione della valutazione prognostica necessariamente da compiere in subiecta materia – era onere degli attori, come anche dal primo giudice rilevato, “offrire in questo giudizio la prova dell'assenza di pattuizione tramite il deposito dei contratti bancari intercorsi tra le parti del primigenio giudizio o l'allegazione della loro assenza”, nonché provare che tali contratti, messi all'attenzione del legale, non erano stati oggetto di precisa doglianza”.
8 Quanto alla omessa proposizione della domanda revocatoria della sentenza di secondo grado, profilo affrontato con il quarto motivo, non è in realtà ravvisabile il preteso errore di fatto ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli avrebbe ritenuto che il primo giudice fosse incorso in una duplicazione degli importi da riconoscere alla correntista e alla garante, attuali appellanti, se non altro perché il rimedio straordinario che si assume non proposto sarebbe dovuto approdare, previa rilettura degli atti, giusta la prospettazione degli stessi appellanti, al riconoscimento di una ulteriore somma. Tuttavia va osservato, sempre sul piano della indefettibile valutazione prognostica “il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass. 168772020.) Oltretutto, ad onta dell'assunto degli appellanti, giammai la Corte di Cassazione, con la sentenza 2474/2019, come già rilevato dal primo giudice e dedotto dall'appellato avv. , ha statuito che la sentenza della Controparte_2
Corte di Appello di Napoli fosse suscettibile di ricorso per revocazione
(“ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello”). Ad ogni modo il profilo afferente il preteso errore revocatorio è stato rappresentato dall'appellato avv.
[...]
alla Corte di Cassazione che ha rigettato nel merito – non CP_2
dichiarato inammissibile – il ricorso con la sentenza 22960/2015.
Relativamente al quinto motivo, si sottrae a censura la motivazione addotta dal primo giudice, che ha liquidato il compenso per l'attività defensionale dispiegata dall'appellato avv. nel giudizio di legittimità Controparte_2
9 definito con la sentenza 22960/2015 in riferimento ai valori medi di cui al d.m. 55/2014, applicabile ratione temporis, senza la dimidiazione di cui all'art. 4 in considerazione della indubbia complessità della controversia, sebbene conosciuta sin dal primo grado. Non sono fondate le critiche formulate dagli appellanti in ordine al pregio della prestazione professionale, giacché impostato il ricorso su 3 articolati motivi – non già, contrariamente all'assunto degli appellanti, coperti dal giudicato interno, in realtà disattesi nel merito dalla Corte di Cassazione – incentrati sulla erronea duplicazione delle somme da parte della Corte di Appello, sul superamento del tasso soglia e sulla regolamentazione delle spese.
C) Pertanto, va rigettato l'appello e per l'effetto confermata l'impugnata sentenza;
resta assorbita la delibazione della domanda di manleva.
D) Sono tuttavia ravvisabili le prescritte ragioni per compensare tra tutte le parti le spese del grado, tenuto conto degli oggettivi margini di opinabilità delle questioni controverse, che, se opportunamente sviluppate nel giudizio presupposto, ferma ad ogni modo la non ascrivibilità di mancanze professionali all'appellato avv. , avrebbero con tutte Controparte_2
verosimiglianza potuto condurre ad un esito del giudizio presupposto viepiù favorevole per gli attuali appellanti.
E) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”,
10 ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal
31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
dalla avverso sentenza del Tribunale di Napoli, in Controparte_1
composizione monocratica, 8824/2023, pubblicata il 28-9-2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello,
e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge
228/2012.
Così deciso il 15-10-2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4821/2023 Ruolo Gen., avente ad oggetto risarcimento del danno da colpa professionale e compenso professionale, all'esito della udienza in presenza del 15-10-2024 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, comma 4, cod. proc. civ. come modificato dall'art. 3, comma 26, lettera 1,
n. 3 del decreto legislativo 10-10-2011 n. 149 a decorrere dal 28-2-2023 tra
) Parte_1 C.F._1
), con sede in Napoli, alla via Cervantes, Controparte_1 P.IVA_1
55/5, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Pellegrino Cavuoto
( , presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._2
Benevento, alla via LI Goduti appellanti e
1 ( ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._3
giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Giovanni Esposito ( ), presso il C.F._4
cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale, Isola
[...]
), con sede in Bologna, alla via Stalingrado Controparte_3 P.IVA_2
45, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Alfredo IA ( ), C.F._5
BE IL ( e LI IA C.F._6
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._7
Napoli, alla via Toledo 156 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 30-10-2023 e la Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso sentenza del Tribunale di CP_1
Napoli, in composizione monocratica, 8824/2023, pubblicata il 28-9-2023, notificata il 29-9-2023, in forza della quale – rigettata la domanda proposta da esse appellante con citazione notificata il 26-5-2020 per la condanna dell'avv. al risarcimento del danno in relazione ad Controparte_2
incarico professionale in controversia bancaria, secondo gli attori non diligentemente eseguito dal convenuto professionista – sono stati condannate esse appellante, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. , al pagamento in suo favore, a titolo Controparte_2
di compenso professionale, della somma di € 7.290,00, oltre aumento del
20% ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 e oneri di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario iva e ca.; ha rigettato altresì la
2 domanda ex art. 96 cod. proc. civ. e compensato le spese tra il convenuto avv. e la terza chiamata in garanzia dal Controparte_2 CP_3
convenuto avv. . Controparte_2
L'errore professionale era consistito, secondo l'assunto delle parti attrici, nel non avere il convenuto avv. , pur a seguito della Controparte_2
c.t.u. espletata in corso di causa e della sentenza 2591/2005 pronunciata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto alcuna domanda, anche mediante impugnazione incidentale, volta alla determinazione del tasso legale ex art. 1284 cod. civ. stante la mancata pattuizione per iscritto di quello convenzionalmente applicato dalla banca;
il che aveva cagionato la mancata restituzione alle parti attrici degli interessi ultralegali, stante la minoro somma liquidata. Aggiungevano le parti attrici che in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla banca, la Corte di
Appello di Napoli, con sentenza 1615/09, aveva ritenuto che la sola Pt_1
aveva diritto alla ripetizione, che il ricorso per Cassazione proposto
[...]
su impulso dello stesso professionista convenuto era stato rigettato con sentenza 22960/2015, che la Corte di Cassazione con sentenza 2474/2019 aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la pronuncia del giudice di legittimità perché non proposta la impugnazione per revocazione al medesimo giudice, ovvero la Corte di Appello di Napoli, che aveva pronunziato la sentenza ritenuta viziata da errore di fatto.
Il primo giudice ha ritenuto la domanda estinta per prescrizione – stante la messa in mora del 6-3-2019, sebbene sin dalla sentenza di primo grado, depositata il 22-12-2005, ovvero dalla proposizione dell'appello incidentale, depositato il 21-3-2006, i correntisti avrebbero potuto avere diligentemente conoscenza della condotta omissiva ascritta al convenuto professionista – e comunque infondata. Ha osservato in particolare come “in assenza di allegazione in ordine al profilo di nullità offerto dai clienti al legale, sarebbe stato precluso a quest'ultimo un rilievo tardivo della (oggi)
3 allegata nullità”, laddove la c.t.u. non conteneva “alcuna affermazione in ordine alla assenza di una pattuizione scritta nei contratti bancari dell'interesse ultralegale”. Quanto all'ulteriore profilo di asserito inadempimento professionale, ha osservato come “la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal convenuto non può, ad oggi, portare a ritenere che andasse proposto diverso strumento di impugnazione”.
Gli appellanti hanno affidato l'appello a 5 motivi, concludendo per la condanna dei convenuti in solido o meno al pagamento della somma di €
160.993,42 per l'omessa domanda di nullità degli interessi legali, nonché della somma di € 158.919,85 per non aver impugnato ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. la sentenza della Corte di Appello di Napoli, salva la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. e rivalutazione monetaria;
hanno concluso altresì per la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dal professionista convenuto, stante la inammissibilità e infondatezza della stessa, con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione.
L'appellato avv. ha concluso in via principale per il Controparte_2
rigetto dell'appello, giacché infondato in fatto e diritto;
in via gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, per il rigetto delle eccezioni di violazione delle disposizioni di cui alle condizioni generali di assicurazione e di prescrizione dedotte dalla e per la condanna CP_3
della stessa in via diretta o a tenere indenne e manlevare esso concludente, con il favore delle spese del grado.
L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello; in via gradata, CP_3
in caso di accoglimento dell'appello, per l'accoglimento di tutte le eccezioni e difese riproposte ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ;
con il favore delle spese da porsi a carico di chi di dovere.
4 Con ordinanza del 14-2-2024 la Corte ha rigettato l'istanza delle appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, nonché fissata l'udienza collegiale di cui all'art. 351, comma 4, cod. proc. civ. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, riservato ogni provvedimento, con termine alle parti per note conclusionali fino a 20 giorni prima.
All'udienza in presenza del 15-10-2024 la Corte ha pronunciato sentenza all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Lamentano gli appellanti: con il primo motivo l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
indicano quale dies a quo della prescrizione la data del deposito della sentenza di rigetto pronunziata dalla Corte di Cassazione, ovvero dalla formazione della cosa giudicata;
Corte da essi adita, a seguito della sentenza della Corte territoriale, chiedendo espressamente, ma tardivamente, la sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, a conferma di non avere avuto la percezione del danno subito, e ciò, giacché radicata nella parte la percezione di poter ancora conseguire un risultato utile;
con il secondo motivo la inversione dell'onere della prova operata dal primo giudice, giacché secondo la domanda attrice le parti non avevano sottoscritto alcun contratto regolante il tasso debitore, sicché, avendo la controparte sostenuto il contrario, il professionista convenuto, anche in virtù del principio della vicinanza della prova, per smentire quanto ritenuto dagli attori avrebbe dovuto produrre i contratti di cui aveva la disponibilità avendo seguito l'intero giudizio;
aggiungono che il professionista convenuto non aveva dimostrato di avere agito con la diligenza richiesta dall'art. 2236 cod. civ., laddove le c.t.u. e le sentenze erano concordi nell'affermare la insistenza di un valido patto scritto regolante il tasso debitore;
5 con il terzo motivo che avrebbe dovuto essere il professionista incaricato, tra l'altro avvocato esperto e di nota fama (sia nella fase cautelare, sia con la domanda di merito alla luce della relazione della fase cautelare sia nel corso del giudizio di merito) a chiedere la nullità e/o la verifica del tasso convenzionale (prima contestazione da muovere avverso gli indebiti da rapporto di conto corrente e di apertura di credito), sicché l'esito del giudizio presupposto sarebbe stato certamente diverso con il riconoscimento della maggior somma di € 293.395,90, previa sostituzione del tasso applicato dalla banca con quello legale;
aggiungono che anche in appello, con un minimo di diligenza, avrebbero potuto ottenere la riforma della sentenza, con ragionevole probabilità, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato di non poter rilevare la nullità di ufficio del tasso debitore applicato dalla banca, in assenza di prova del contratto scritto;
con il quarto motivo la non adeguata difesa approntata dal convenuto avv.
rispetto ai fatti emergenti dalle depositate c.t.u., così Controparte_2
come indirizzate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, causando ad esse appellanti un ulteriore danno di € 158.919,85, attesa la mancata impugnazione per revocazione, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 2474/2019, della sentenza della Corte di Appello, pur viziata da errore sulla base dei documenti in atti, laddove il convenuto avv.
si era limitato a formulare con lo scarno ricorso per Controparte_2
Cassazione un motivo che non poteva che essere dichiarato infondato;
con il quinto motivo l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale, sebbene nulla fosse dovuto dagli attori per le competenze relative al ricorso per Cassazione, sia perché il professionista era stato inadempiente rispetto all'incarico ricevuto, sia perché detto ricorso si appalesava come completamente inutile, stante la formazione del giudicato interno mancata impugnazione incidentale relativamente alla nullità del tasso debitore non dichiarata dal primo giudice.
6 B) L'appello è infondato.
Le argomentazioni degli appellanti non scalfiscono la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno dell'accoglimento della eccezione di prescrizione, nonché, ad ogni modo, dell'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria correlata al primo dei precisati profili di colpa.
Se è vero che la valutazione dell'inadempimento professionale in tema di attività giudiziale decorre dalla definitività dell'esito del processo, si osserva come nella specie non occorreva attendere la formazione della cosa giudicata onde far azionare pretese risarcitorie nei confronti dell'appellato avv. . Esattamente gli stessi appellanti rammentano Controparte_2
infatti come con la proposizione dell'appello incidentale non era stata domandata dal professionista, in riforma della decisione di primo grado la sostituzione del tasso applicati unilateralmente dalla banca, senza pattuizione scritta, con quello legale;
tanto, oppone l'appellato avv.
previa sottoscrizione di una nuova procura al Controparte_2
medesimo difensore e dopo avere incassato, in forza della prima decisione,
€ 291.622,33. Sicché si sottrae a censura la individuazione del precisato termine a quo della prescrizione, dal momento che sin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ovvero al più dal deposito dell'appello incidentale, gli attuali appellanti hanno avuto contezza dell'asserita
“(reiterata) omissione”, già oggettivamente percepibile e riconoscibile a seguito della formazione del giudicato interno in ordine al punto controverso, peraltro di immediata intellegibilità sia dalla c.t.u. che dalla sentenza di primo grado.
Ciò detto quanto al primo motivo, è condivisibile, quanto al secondo ed al terzo motivo, suscettibili di delibazione congiunta, il rilievo del primo giudice che il contenuto dell'atto introduttivo rispecchia in genere le doglianze del cliente, laddove “mai nel corso del giudizio si è affermato che tale omissione giuridica (mancata allegazione del tasso ultralegale in
7 assenza di pattuizione scritta) fosse stata lamentata al legale e da questi mai trasfuso nell'atto di citazione rivolto alla Banca”; inoltre “gli attuali attori mai hanno affermato che, pur in presenza di particolari e ripetuti rapporti intrattenuti con la Banca che denotano una certa conoscenza della normativa del settore in ragione anche dell'attività svolta dalla correntista, avessero mosso contestazione al tasso non pattuito per iscritto e che il legale avrebbe omesso tale profilo nella redazione dell'atto”. Va aggiunto che la domanda cautelare e quella introduttiva del giudizio presupposto erano finalizzate all'accertamento della nullità degli interessi passivi pattuiti e di inadempimenti contrattuali della controparte, profili certo affatto diversi da quello, afferente la pattuizione per iscritto degli interessi convenzionali, non palesato dagli stessi attori né affrontato dal c.t.u., tanto che il primo giudice
– con statuizione non impugnata – ha correttamente concluso per la non rilevabilità di ufficio di una (mai dedotta) nullità degli interessi praticati dall'istituto di credito (conclusione condivisibile, ad onta del diverso assunto degli appellanti, alla luce del principio richiamato anche dal primo giudice della rilevabilità di ufficio della nullità compatibilmente con quello dei diritti non sottratti alla disponibilità delle parti).
Sicché va escluso che l'appellato avv. abbia in effetti Controparte_2
omesso di compiere tutto quanto necessario alla tutela degli interessi dei suoi assistiti. Tanto, stante l'infondatezza della censura in punto di pretesa inversione dell'onere della prova secondo gli appellanti operata il primo giudice;
e ciò, dal momento che – in funzione della valutazione prognostica necessariamente da compiere in subiecta materia – era onere degli attori, come anche dal primo giudice rilevato, “offrire in questo giudizio la prova dell'assenza di pattuizione tramite il deposito dei contratti bancari intercorsi tra le parti del primigenio giudizio o l'allegazione della loro assenza”, nonché provare che tali contratti, messi all'attenzione del legale, non erano stati oggetto di precisa doglianza”.
8 Quanto alla omessa proposizione della domanda revocatoria della sentenza di secondo grado, profilo affrontato con il quarto motivo, non è in realtà ravvisabile il preteso errore di fatto ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli avrebbe ritenuto che il primo giudice fosse incorso in una duplicazione degli importi da riconoscere alla correntista e alla garante, attuali appellanti, se non altro perché il rimedio straordinario che si assume non proposto sarebbe dovuto approdare, previa rilettura degli atti, giusta la prospettazione degli stessi appellanti, al riconoscimento di una ulteriore somma. Tuttavia va osservato, sempre sul piano della indefettibile valutazione prognostica “il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass. 168772020.) Oltretutto, ad onta dell'assunto degli appellanti, giammai la Corte di Cassazione, con la sentenza 2474/2019, come già rilevato dal primo giudice e dedotto dall'appellato avv. , ha statuito che la sentenza della Controparte_2
Corte di Appello di Napoli fosse suscettibile di ricorso per revocazione
(“ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello”). Ad ogni modo il profilo afferente il preteso errore revocatorio è stato rappresentato dall'appellato avv.
[...]
alla Corte di Cassazione che ha rigettato nel merito – non CP_2
dichiarato inammissibile – il ricorso con la sentenza 22960/2015.
Relativamente al quinto motivo, si sottrae a censura la motivazione addotta dal primo giudice, che ha liquidato il compenso per l'attività defensionale dispiegata dall'appellato avv. nel giudizio di legittimità Controparte_2
9 definito con la sentenza 22960/2015 in riferimento ai valori medi di cui al d.m. 55/2014, applicabile ratione temporis, senza la dimidiazione di cui all'art. 4 in considerazione della indubbia complessità della controversia, sebbene conosciuta sin dal primo grado. Non sono fondate le critiche formulate dagli appellanti in ordine al pregio della prestazione professionale, giacché impostato il ricorso su 3 articolati motivi – non già, contrariamente all'assunto degli appellanti, coperti dal giudicato interno, in realtà disattesi nel merito dalla Corte di Cassazione – incentrati sulla erronea duplicazione delle somme da parte della Corte di Appello, sul superamento del tasso soglia e sulla regolamentazione delle spese.
C) Pertanto, va rigettato l'appello e per l'effetto confermata l'impugnata sentenza;
resta assorbita la delibazione della domanda di manleva.
D) Sono tuttavia ravvisabili le prescritte ragioni per compensare tra tutte le parti le spese del grado, tenuto conto degli oggettivi margini di opinabilità delle questioni controverse, che, se opportunamente sviluppate nel giudizio presupposto, ferma ad ogni modo la non ascrivibilità di mancanze professionali all'appellato avv. , avrebbero con tutte Controparte_2
verosimiglianza potuto condurre ad un esito del giudizio presupposto viepiù favorevole per gli attuali appellanti.
E) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”,
10 ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal
31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
dalla avverso sentenza del Tribunale di Napoli, in Controparte_1
composizione monocratica, 8824/2023, pubblicata il 28-9-2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello,
e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge
228/2012.
Così deciso il 15-10-2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
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