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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1920/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Mirko Foti (C.F. Parte_1 C.F._1
) e dall'avv. Annalisa Buccino (C.F. ), congiuntamente C.F._2 C.F._3 e disgiuntamente, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 170 cpc a mezzo posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio degli stessi in Milano (Mi), al Viale Enrico Martini, 9 giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Cinisello Balsamo (MI), rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Scolaro (C.F. ) con Studio Milano, Via Giovanni Aurispa n. 7, ivi domiciliata giusta CodiceFiscale_5 procura alle liti ex art. 10 DPR n. 123/01 depositata in copia informatica nel fascicolo telematico della procedura unitamente alla memoria di costituzione, (ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 02/58310542 e all'indirizzo di posta elettronica certificata . Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per SE RO
1) Pronunciare la separazione dei coniugi sig. e sig.ra Parte_1 CP_1 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo pagina 1 di 8 con riserva di ulteriormente dedurre, produrre indicare testi e diversamente concludere, ponendo a carico della sig.ra l'addebito della separazione;
CP_1
2) Modificare l'ordinanza presidenziale nella parte in cui pone a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 versare alla sig.ra € 400,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023 a titolo di CP_1 contributo al suo mantenimento, revocando il predetto contributo per tutti i motivi dedotti in narrativa o in subordine riducendolo nella misura di € 100.00 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3) Condannare la sig.ra al pagamento delle penali di € 2.000 sostenute dal sig. nonché al CP_1 Pt_1 pagamento delle spese condominiali ed oneri dallo stesso sostenute per tutti i motivi dedotti i narrativa;
4) Dichiarare che i coniugi nulla hanno più a pretendere vicendevolmente per qualsivoglia causa o ragione direttamente o indirettamente connessa e/o correlata al matrimonio e alla separazione.
5) Con vittoria di spese da assegnare al difensore dichiaratosi antistatario.
per CP_1
Previa ogni e più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con ogni Parte_2 Parte_1 conseguente statuizione in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza nei competenti registri delle Stato Civile, ponendo a carico del ricorrente Signor l'addebito della separazione;
Parte_1
B) Modificare l'Ordinanza presidenziale 22.09.2023 nella parte in cui pone a carico del ricorrente il pagamento di € 400,00 a titolo di mantenimento in favore della Signora e, per l'effetto, porre a CP_1 carico del Signor la somma mensile di € 1.000,00(mille/00) da versare in favore della Parte_1 resistente a titolo di contributo al mantenimento e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
ciò, per tutti i motivi di cui agli atti difensivi di parte resistente, nonché per l'evidente squilibrio economico tra le parti come risulta pacificamente dalla documentazione reddituale prodotta in atti;
C) Rigettare ogni e qualsiasi diversa domanda formulata dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso
D) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, IVA, CNPA e rimborso spese generali come per legge.
In via istruttoria: Si insiste sull'ammissione di prova per interrogatorio formale del Signor e per testi sulle Parte_1 circostanze di fatto da n. 1) a n. 19) di cui alla memoria 12.06.2024 ex art. 183, 6° comma c.p.c. (II termine) con i testi ivi indicati e si chiede il rigetto delle prove articolate da parte avversa.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ammettere le prove formulate da controparte si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria. Stante, poi, la documentazione fiscale prodotta da controparte, si chiede che venga disposta ogni più approfondita indagine, anche a mezzo della Polizia Tributaria, atta ad accertare le effettive entrate, il patrimonio mobiliare e, soprattutto, quello immobiliare riconducibile al Signor anche Parte_1 per interposta persona (figli e/o parenti).
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, richiedere nuovi mezzi istruttori e formulare nuove istanze in relazione alle deduzioni istruttorie avversarie.
pagina 2 di 8 Motivi della decisione
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 5.1.2013 in Liaoning (Repubblica Popolare
Cinese) e sono comparsi all'udienza del 22.1.2023 avanti il Presidente, rifissata al 21.9.2023 per la nomina di un interprete alla resistente che non comprendeva la lingua italiana, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Nessuna delle parti ha chiesto l'addebito all'altro coniuge della separazione negli atti introduttivi del presente giudizio. Il ricorrente ha chiesto l'addebito alla moglie della separazione solo con la memoria integrativa, allegando che il motivo scatenante del logorarsi della relazione tra i due coniugi e della richiesta di separazione è stata la mancata integrazione della sig.ra nel tessuto CP_1 sociale italiano, nonostante le numerose richieste e possibilità date dal sig. Pt_1
Allega che la moglie non ha voluto imparare la lingua italiana e la prova sarebbe costituita dal fatto che, ai fini dell'audizione della nel presente giudizio, si è reso necessario un CP_1 interprete in lingua cinese. Inoltre, nonostante la moglie avesse ed abbia tutt'ora capacità lavorativa, spinta dal marito ha svolto attività lavorativa per due/tre settimane per poi rinunciare ai lavori espletati.
A questo punto anche la resistente, nella memoria integrativa, ha chiesto l'addebito al marito della separazione, allegando che, dal mese di novembre 2019, si è completamente disinteressato di lei, interrompendo con la stessa ogni tipo di rapporto, chiudendosi, in un mutismo inaccettabile anche sotto la costante “influenza” dei suoi familiari anche più stretti.
Ammette di avere avuto difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale del nostro paese con tutte le problematiche che ne conseguono, in quanto sin dall'inizio della relazione sentimentale e matrimoniale tra le parti, il marito ha deciso che la stessa si sarebbe dovuta dedicare in tutto e per tutto alla “gestione della famiglia”. Sarebbe stato il marito ad indurla a svolgere esclusivamente l'attività di casalinga, occupandosi di ogni faccenda domestica posto che, a suo dire, le risorse economiche frutto del suo lavoro erano tali da consentire alla coppia una vita agiata.
La moglie non si è mai iscritta a scuola di italiano né ha mai conseguito la patente di guida, per esclusiva volontà del ricorrente che, dopo essere stato servito dalla moglie per oltre 10 anni, ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con lei e ha cessato ogni versamento di denaro in suo favore.
La moglie ha, quindi, iniziato, seppure in maniera saltuaria, a svolgere qualche lavoretto, percependo un reddito assai esiguo che, comunque, le permetteva di far fronte ai suoi bisogni quotidiani essenziali.
pagina 3 di 8 A prescindere dalla tardività delle reciproche domande di addebito, in quanto nel ricorso il marito si è limitato a scrivere che la separazione era dovuta a incompatibilità linguistica e caratteriale e, nella memoria di costituzione, la moglie a contestare le generiche allegazioni di controparte, in ogni caso le reciproche domande non sono fondate. Le parti si sono sposate in Cina, all'epoca il marito aveva 71 anni, la moglie 43 anni, si sono trasferiti a vivere in Italia ed era prevedibile che la moglie potesse avere difficoltà ad integrarsi nella nuova realtà e nel mondo del lavoro, sia per ragioni linguistiche che per l'età. La convivenza è proseguita per 10 anni, nel corso dei quali la moglie si è dedicata alla casa e alla famiglia, dimostrando, peraltro di aver reperito qualche lavoro saltuario come ammesso dal marito stesso. All'udienza del 22.1.2023 il ricorrente ha, infatti, dichiarato:
” Mia moglie ha lavorato saltuariamente in una fabbrica che faceva confezioni regalo, la chiamavano nei periodi natalizi, a Pasqua. Adesso non sta lavorando, anche se aveva il lavoro, l'avrebbero presa nella stessa fabbrica. Quando ho chiesto la separazione, ha deciso di non lavorare.” All'udienza del 21.9.2023 la resistente con l'assistenza di un interprete ha dichiarato:
“Dopo il matrimonio ho fatto qualche lavoretto a chiamata nel 2021 circa, faceva confezioni di regalo.
Ho lavorato per ORVEM di via Danimarca 14/6 COLOGNO Persona_1
MONZESE, MAIL Esibisco biglietto da visita della ditta. Poi ho Email_3 smesso. Non mi hanno offerto di lavorare stabilmente per loro. Mio marito non mi dava soldi e io dovevo lavorare per mantenermi. Il figlio di mio marito ha preso il mio computer
e io ho denunciato i fatti ai CC di Cinisello Balsamo in data 7.8.23 come da denuncia che Parte esibisco. Io non ho mai ricevuto la proposta del anzi preciso che io non potevo trasferirmi in un B&B a vivere. Non accetto la proposta di definizione di mio marito.”
Secondo quanto dalla stessa allegato, la moglie ha iniziato a lavorare nel 2020, quando il marito ha cessato di darle soldi, per cui doveva provvedere al suo mantenimento, in tal modo dimostrando di essere disponibile a lavorare, seppure compatibilmente con la mancanza di esperienze lavorative e la sua età.
Non sono ravvisabili condotte tali da legittimare l'addebito della separazione ad uno dei coniugi. Appare evidente che il marito, dopo 7 anni di matrimonio nel corso dei quali ha provveduto alle esigenze della famiglia, che viveva grazie alla sua pensione e alla disponibilità di una casa coniugale di sua proprietà esclusiva, ha smesso di versare denaro alla moglie, costringendola a reperire qualche attività, cosa che ha fatto. Ciò nonostante, il marito ha deciso di separarsi, allegando meri pretesti, ma, secondo quanto allegato dalla moglie, forse pressato dai suoi familiari (il ricorrente ha un figlio che sostiene di aiutare economicamente, pagandogli le spese condominiali).
Le reciproche domande devono essere rigettate senza necessità di assunzione delle prove orali.
III. La resistente ha chiesto un contributo al proprio mantenimento.
La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui pagina 4 di 8 all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006;
Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
All'esito dell'udienza presidenziale sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Il Presidente Sciogliendo fuori udienza la riserva assunta in data 21.9.2023,
Rilevato che la ricorrente chiede un contributo al proprio mantenimento, in quanto non sta lavorando, durante il matrimonio ha lavorato in via saltuaria quale addetta alla confezione di pacchi regalo per la Orvem di Cologno Monzese, come si evince dall'estratto previdenziale Allega di aver dovuto lavorare in quanto il marito non le dava denaro CP_2 per sé. Chiede anche l'assegnazione della casa coniugale ma non vi sono ragioni di famiglia per l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, in quanto dal matrimonio non sono nati figli.
Il marito ha dichiarato nel 2021 un reddito netto mensile da pensione di euro 1.956, ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari. Non sono noti gli oneri abitativi e finanziari, che dovranno essere precisati e documenti nel prosieguo. Ha venduto la casa coniugale a terzi, per cui la moglie, rimasta a vivere lì, dovrà lasciarla al più presto.
In considerazione del fatto che la moglie deve reperire una nuova abitazione e non ha un'attività lavorativa stabile, anche se è dotata di capacità lavorativa, viene previsto un contributo al suo mantenimento come da dispositivo, con decorrenza dal mese di settembre 2023,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro Parte_1
400 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023 a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
3) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 11.4.2024 ore 11.45 avanti a sé quale G.I.; pagina 5 di 8 4) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6);
5) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Pagina 2 Si comunichi.
Monza, 22.9.2023
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
Dall'estratto previdenziale della resistente si evince che ha lavorato per la ditta Orvem CP_2 di per 4 settimane dal 9.11.2020 al 4.12.2020, per 13 settimane dal Persona_1
13.9.2021 al 10.12.2021, 8 settimane dal 11.10.2022 al 30.11.2022, ha percepito anche la
Naspi.
Nel 2020 ha dichiarato un reddito netto annuo di euro 1.041,28 - nel 2021 di euro 4.546,70
– nel 2022 di euro 2.574,07 come si evince dalle CU 2021 – 2022 e 2023. A titolo di Naspi nel 2021 ha percepito euro 3.945,15 e nel 2022 euro 410,71.
Tale documentazione comprova che, durante il matrimonio, dal quale non sono nati figli, la moglie ha lavorato in via del tutto saltuaria, a ridosso del periodo natalizio e solo dalla fine del 2020. Attualmente ha un'età che non le consente di reperire un lavoro stabile, che non ha mai avuto.
Il ricorrente è pensionato, ha dichiarato nel 2021 un reddito netto mensile da pensione di euro 1.956, nel 2023 un reddito da pensione di euro 2.210 mensili ricavato suddividendo su
12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari.
Dal Mod. 730/2024 si evince che era proprietario di tre immobili, uno in Cinisello, uno in Onore (BG), uno in Brugherio, quest'ultimo compare per la prima volta nel 730/24, mentre non figura in quelle precedenti.
Ha venduto la casa coniugale, in Cinisello Balsamo via Emilia 11, quando la moglie ancora vi abitava.
Sono stati sposati 10 anni fino alla separazione. In considerazione del fatto che la moglie non ha mai avuto un'attività lavorativa stabile da quando si sono sposati, ha lavorato del tutto saltuariamente solo dal 2020 e ha un'età per cui difficilmente può reperire oggi un'attività che possa consentirle di pagare un canone di locazione, non disponendo di alcun immobile ove vivere, né di provvedere alle primarie esigenze di vita, sussistono i presupposti per porre a carico del marito un contributo al pagina 6 di 8 mantenimento della moglie che viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dalla domanda, in quanto il reddito sul quale è stato calcolato è risalente al 2023.
IV. La domanda del ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento del danno che avrebbe patito per il mancato tempestivo rilascio da parte della moglie della casa coniugale va rigettata. Il ricorrente ha messo in vendita la casa coniugale sin dall'instaurazione del presente giudizio, quando la moglie ancora vi abitava.
Ha prodotto sub doc. 5 una disposizione in suo favore di euro 10.000 in data 26.7.2023 quale acconto per l'acquisto da parte di terzi ( ) della casa, nonché due Persona_2 versamenti di euro 1.000 ciascuno, in agosto e settembre 2023, in favore di Persona_2 con la causale “penale per mancata consegna casa al rogito”. All'udienza del mese di giugno 2023 non ha comunicato di aver messo in vendita la casa coniugale e all'udienza di settembre 2023 è emerso che la casa era già stata venduta e le utenze chiuse, nonostante la moglie vi abitasse ancora. Il ricorrente aveva proposto alla moglie il pagamento di un B&B per un mese mentre la moglie aveva richiesto che fornisse una garanzia per il pagamento di un canone di locazione. Le penali che il ricorrente ha pagato per la mancata consegna della casa coniugale al rogito sono imputabili esclusivamente alla sua condotta, che ha messo in vendita la casa quando ancora la moglie vi abitava (l'acconto è stato versato dall'acquirente a fine luglio 2023) e ha pattuito un termine per il rogito molto breve (le penali sono state pagate ad agosto e settembre 2023), che impediva alla moglie, priva di redditi propri per stipulare un contratto di locazione, di reperire un'altra abitazione. La proposta di pagarle un B&B per un mese non avrebbe risolto il problema abitativo della moglie.
V. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del marito per la soccombenza sulla domanda di contributo al mantenimento e di risarcimento del danno.
Sono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, valore indeterminabile, con distrazione in favore dell'erario per l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CINISELLO BALSAMO affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
IV. Pone a carico di la somma di euro 600 da versare con decorrenza dal mese di Parte_1 febbraio 2023 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di febbraio
2026;
pagina 7 di 8 V. Rigetta la domanda di di risarcimento del danno;
Parte_1
VI. Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio che liquida in euro Parte_1
5.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa con distrazione in favore dell'erario per l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 8.5.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1920/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Mirko Foti (C.F. Parte_1 C.F._1
) e dall'avv. Annalisa Buccino (C.F. ), congiuntamente C.F._2 C.F._3 e disgiuntamente, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 170 cpc a mezzo posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio degli stessi in Milano (Mi), al Viale Enrico Martini, 9 giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Cinisello Balsamo (MI), rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Scolaro (C.F. ) con Studio Milano, Via Giovanni Aurispa n. 7, ivi domiciliata giusta CodiceFiscale_5 procura alle liti ex art. 10 DPR n. 123/01 depositata in copia informatica nel fascicolo telematico della procedura unitamente alla memoria di costituzione, (ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 02/58310542 e all'indirizzo di posta elettronica certificata . Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per SE RO
1) Pronunciare la separazione dei coniugi sig. e sig.ra Parte_1 CP_1 ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo pagina 1 di 8 con riserva di ulteriormente dedurre, produrre indicare testi e diversamente concludere, ponendo a carico della sig.ra l'addebito della separazione;
CP_1
2) Modificare l'ordinanza presidenziale nella parte in cui pone a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 versare alla sig.ra € 400,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023 a titolo di CP_1 contributo al suo mantenimento, revocando il predetto contributo per tutti i motivi dedotti in narrativa o in subordine riducendolo nella misura di € 100.00 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3) Condannare la sig.ra al pagamento delle penali di € 2.000 sostenute dal sig. nonché al CP_1 Pt_1 pagamento delle spese condominiali ed oneri dallo stesso sostenute per tutti i motivi dedotti i narrativa;
4) Dichiarare che i coniugi nulla hanno più a pretendere vicendevolmente per qualsivoglia causa o ragione direttamente o indirettamente connessa e/o correlata al matrimonio e alla separazione.
5) Con vittoria di spese da assegnare al difensore dichiaratosi antistatario.
per CP_1
Previa ogni e più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con ogni Parte_2 Parte_1 conseguente statuizione in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza nei competenti registri delle Stato Civile, ponendo a carico del ricorrente Signor l'addebito della separazione;
Parte_1
B) Modificare l'Ordinanza presidenziale 22.09.2023 nella parte in cui pone a carico del ricorrente il pagamento di € 400,00 a titolo di mantenimento in favore della Signora e, per l'effetto, porre a CP_1 carico del Signor la somma mensile di € 1.000,00(mille/00) da versare in favore della Parte_1 resistente a titolo di contributo al mantenimento e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
ciò, per tutti i motivi di cui agli atti difensivi di parte resistente, nonché per l'evidente squilibrio economico tra le parti come risulta pacificamente dalla documentazione reddituale prodotta in atti;
C) Rigettare ogni e qualsiasi diversa domanda formulata dal ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso
D) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, IVA, CNPA e rimborso spese generali come per legge.
In via istruttoria: Si insiste sull'ammissione di prova per interrogatorio formale del Signor e per testi sulle Parte_1 circostanze di fatto da n. 1) a n. 19) di cui alla memoria 12.06.2024 ex art. 183, 6° comma c.p.c. (II termine) con i testi ivi indicati e si chiede il rigetto delle prove articolate da parte avversa.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ammettere le prove formulate da controparte si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria. Stante, poi, la documentazione fiscale prodotta da controparte, si chiede che venga disposta ogni più approfondita indagine, anche a mezzo della Polizia Tributaria, atta ad accertare le effettive entrate, il patrimonio mobiliare e, soprattutto, quello immobiliare riconducibile al Signor anche Parte_1 per interposta persona (figli e/o parenti).
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, richiedere nuovi mezzi istruttori e formulare nuove istanze in relazione alle deduzioni istruttorie avversarie.
pagina 2 di 8 Motivi della decisione
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 5.1.2013 in Liaoning (Repubblica Popolare
Cinese) e sono comparsi all'udienza del 22.1.2023 avanti il Presidente, rifissata al 21.9.2023 per la nomina di un interprete alla resistente che non comprendeva la lingua italiana, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. Nessuna delle parti ha chiesto l'addebito all'altro coniuge della separazione negli atti introduttivi del presente giudizio. Il ricorrente ha chiesto l'addebito alla moglie della separazione solo con la memoria integrativa, allegando che il motivo scatenante del logorarsi della relazione tra i due coniugi e della richiesta di separazione è stata la mancata integrazione della sig.ra nel tessuto CP_1 sociale italiano, nonostante le numerose richieste e possibilità date dal sig. Pt_1
Allega che la moglie non ha voluto imparare la lingua italiana e la prova sarebbe costituita dal fatto che, ai fini dell'audizione della nel presente giudizio, si è reso necessario un CP_1 interprete in lingua cinese. Inoltre, nonostante la moglie avesse ed abbia tutt'ora capacità lavorativa, spinta dal marito ha svolto attività lavorativa per due/tre settimane per poi rinunciare ai lavori espletati.
A questo punto anche la resistente, nella memoria integrativa, ha chiesto l'addebito al marito della separazione, allegando che, dal mese di novembre 2019, si è completamente disinteressato di lei, interrompendo con la stessa ogni tipo di rapporto, chiudendosi, in un mutismo inaccettabile anche sotto la costante “influenza” dei suoi familiari anche più stretti.
Ammette di avere avuto difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale del nostro paese con tutte le problematiche che ne conseguono, in quanto sin dall'inizio della relazione sentimentale e matrimoniale tra le parti, il marito ha deciso che la stessa si sarebbe dovuta dedicare in tutto e per tutto alla “gestione della famiglia”. Sarebbe stato il marito ad indurla a svolgere esclusivamente l'attività di casalinga, occupandosi di ogni faccenda domestica posto che, a suo dire, le risorse economiche frutto del suo lavoro erano tali da consentire alla coppia una vita agiata.
La moglie non si è mai iscritta a scuola di italiano né ha mai conseguito la patente di guida, per esclusiva volontà del ricorrente che, dopo essere stato servito dalla moglie per oltre 10 anni, ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con lei e ha cessato ogni versamento di denaro in suo favore.
La moglie ha, quindi, iniziato, seppure in maniera saltuaria, a svolgere qualche lavoretto, percependo un reddito assai esiguo che, comunque, le permetteva di far fronte ai suoi bisogni quotidiani essenziali.
pagina 3 di 8 A prescindere dalla tardività delle reciproche domande di addebito, in quanto nel ricorso il marito si è limitato a scrivere che la separazione era dovuta a incompatibilità linguistica e caratteriale e, nella memoria di costituzione, la moglie a contestare le generiche allegazioni di controparte, in ogni caso le reciproche domande non sono fondate. Le parti si sono sposate in Cina, all'epoca il marito aveva 71 anni, la moglie 43 anni, si sono trasferiti a vivere in Italia ed era prevedibile che la moglie potesse avere difficoltà ad integrarsi nella nuova realtà e nel mondo del lavoro, sia per ragioni linguistiche che per l'età. La convivenza è proseguita per 10 anni, nel corso dei quali la moglie si è dedicata alla casa e alla famiglia, dimostrando, peraltro di aver reperito qualche lavoro saltuario come ammesso dal marito stesso. All'udienza del 22.1.2023 il ricorrente ha, infatti, dichiarato:
” Mia moglie ha lavorato saltuariamente in una fabbrica che faceva confezioni regalo, la chiamavano nei periodi natalizi, a Pasqua. Adesso non sta lavorando, anche se aveva il lavoro, l'avrebbero presa nella stessa fabbrica. Quando ho chiesto la separazione, ha deciso di non lavorare.” All'udienza del 21.9.2023 la resistente con l'assistenza di un interprete ha dichiarato:
“Dopo il matrimonio ho fatto qualche lavoretto a chiamata nel 2021 circa, faceva confezioni di regalo.
Ho lavorato per ORVEM di via Danimarca 14/6 COLOGNO Persona_1
MONZESE, MAIL Esibisco biglietto da visita della ditta. Poi ho Email_3 smesso. Non mi hanno offerto di lavorare stabilmente per loro. Mio marito non mi dava soldi e io dovevo lavorare per mantenermi. Il figlio di mio marito ha preso il mio computer
e io ho denunciato i fatti ai CC di Cinisello Balsamo in data 7.8.23 come da denuncia che Parte esibisco. Io non ho mai ricevuto la proposta del anzi preciso che io non potevo trasferirmi in un B&B a vivere. Non accetto la proposta di definizione di mio marito.”
Secondo quanto dalla stessa allegato, la moglie ha iniziato a lavorare nel 2020, quando il marito ha cessato di darle soldi, per cui doveva provvedere al suo mantenimento, in tal modo dimostrando di essere disponibile a lavorare, seppure compatibilmente con la mancanza di esperienze lavorative e la sua età.
Non sono ravvisabili condotte tali da legittimare l'addebito della separazione ad uno dei coniugi. Appare evidente che il marito, dopo 7 anni di matrimonio nel corso dei quali ha provveduto alle esigenze della famiglia, che viveva grazie alla sua pensione e alla disponibilità di una casa coniugale di sua proprietà esclusiva, ha smesso di versare denaro alla moglie, costringendola a reperire qualche attività, cosa che ha fatto. Ciò nonostante, il marito ha deciso di separarsi, allegando meri pretesti, ma, secondo quanto allegato dalla moglie, forse pressato dai suoi familiari (il ricorrente ha un figlio che sostiene di aiutare economicamente, pagandogli le spese condominiali).
Le reciproche domande devono essere rigettate senza necessità di assunzione delle prove orali.
III. La resistente ha chiesto un contributo al proprio mantenimento.
La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui pagina 4 di 8 all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006;
Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
All'esito dell'udienza presidenziale sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Il Presidente Sciogliendo fuori udienza la riserva assunta in data 21.9.2023,
Rilevato che la ricorrente chiede un contributo al proprio mantenimento, in quanto non sta lavorando, durante il matrimonio ha lavorato in via saltuaria quale addetta alla confezione di pacchi regalo per la Orvem di Cologno Monzese, come si evince dall'estratto previdenziale Allega di aver dovuto lavorare in quanto il marito non le dava denaro CP_2 per sé. Chiede anche l'assegnazione della casa coniugale ma non vi sono ragioni di famiglia per l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, in quanto dal matrimonio non sono nati figli.
Il marito ha dichiarato nel 2021 un reddito netto mensile da pensione di euro 1.956, ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari. Non sono noti gli oneri abitativi e finanziari, che dovranno essere precisati e documenti nel prosieguo. Ha venduto la casa coniugale a terzi, per cui la moglie, rimasta a vivere lì, dovrà lasciarla al più presto.
In considerazione del fatto che la moglie deve reperire una nuova abitazione e non ha un'attività lavorativa stabile, anche se è dotata di capacità lavorativa, viene previsto un contributo al suo mantenimento come da dispositivo, con decorrenza dal mese di settembre 2023,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro Parte_1
400 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023 a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
3) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 11.4.2024 ore 11.45 avanti a sé quale G.I.; pagina 5 di 8 4) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6);
5) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Pagina 2 Si comunichi.
Monza, 22.9.2023
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
Dall'estratto previdenziale della resistente si evince che ha lavorato per la ditta Orvem CP_2 di per 4 settimane dal 9.11.2020 al 4.12.2020, per 13 settimane dal Persona_1
13.9.2021 al 10.12.2021, 8 settimane dal 11.10.2022 al 30.11.2022, ha percepito anche la
Naspi.
Nel 2020 ha dichiarato un reddito netto annuo di euro 1.041,28 - nel 2021 di euro 4.546,70
– nel 2022 di euro 2.574,07 come si evince dalle CU 2021 – 2022 e 2023. A titolo di Naspi nel 2021 ha percepito euro 3.945,15 e nel 2022 euro 410,71.
Tale documentazione comprova che, durante il matrimonio, dal quale non sono nati figli, la moglie ha lavorato in via del tutto saltuaria, a ridosso del periodo natalizio e solo dalla fine del 2020. Attualmente ha un'età che non le consente di reperire un lavoro stabile, che non ha mai avuto.
Il ricorrente è pensionato, ha dichiarato nel 2021 un reddito netto mensile da pensione di euro 1.956, nel 2023 un reddito da pensione di euro 2.210 mensili ricavato suddividendo su
12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari.
Dal Mod. 730/2024 si evince che era proprietario di tre immobili, uno in Cinisello, uno in Onore (BG), uno in Brugherio, quest'ultimo compare per la prima volta nel 730/24, mentre non figura in quelle precedenti.
Ha venduto la casa coniugale, in Cinisello Balsamo via Emilia 11, quando la moglie ancora vi abitava.
Sono stati sposati 10 anni fino alla separazione. In considerazione del fatto che la moglie non ha mai avuto un'attività lavorativa stabile da quando si sono sposati, ha lavorato del tutto saltuariamente solo dal 2020 e ha un'età per cui difficilmente può reperire oggi un'attività che possa consentirle di pagare un canone di locazione, non disponendo di alcun immobile ove vivere, né di provvedere alle primarie esigenze di vita, sussistono i presupposti per porre a carico del marito un contributo al pagina 6 di 8 mantenimento della moglie che viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dalla domanda, in quanto il reddito sul quale è stato calcolato è risalente al 2023.
IV. La domanda del ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento del danno che avrebbe patito per il mancato tempestivo rilascio da parte della moglie della casa coniugale va rigettata. Il ricorrente ha messo in vendita la casa coniugale sin dall'instaurazione del presente giudizio, quando la moglie ancora vi abitava.
Ha prodotto sub doc. 5 una disposizione in suo favore di euro 10.000 in data 26.7.2023 quale acconto per l'acquisto da parte di terzi ( ) della casa, nonché due Persona_2 versamenti di euro 1.000 ciascuno, in agosto e settembre 2023, in favore di Persona_2 con la causale “penale per mancata consegna casa al rogito”. All'udienza del mese di giugno 2023 non ha comunicato di aver messo in vendita la casa coniugale e all'udienza di settembre 2023 è emerso che la casa era già stata venduta e le utenze chiuse, nonostante la moglie vi abitasse ancora. Il ricorrente aveva proposto alla moglie il pagamento di un B&B per un mese mentre la moglie aveva richiesto che fornisse una garanzia per il pagamento di un canone di locazione. Le penali che il ricorrente ha pagato per la mancata consegna della casa coniugale al rogito sono imputabili esclusivamente alla sua condotta, che ha messo in vendita la casa quando ancora la moglie vi abitava (l'acconto è stato versato dall'acquirente a fine luglio 2023) e ha pattuito un termine per il rogito molto breve (le penali sono state pagate ad agosto e settembre 2023), che impediva alla moglie, priva di redditi propri per stipulare un contratto di locazione, di reperire un'altra abitazione. La proposta di pagarle un B&B per un mese non avrebbe risolto il problema abitativo della moglie.
V. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del marito per la soccombenza sulla domanda di contributo al mantenimento e di risarcimento del danno.
Sono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, valore indeterminabile, con distrazione in favore dell'erario per l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CINISELLO BALSAMO affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
IV. Pone a carico di la somma di euro 600 da versare con decorrenza dal mese di Parte_1 febbraio 2023 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della moglie, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di febbraio
2026;
pagina 7 di 8 V. Rigetta la domanda di di risarcimento del danno;
Parte_1
VI. Condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio che liquida in euro Parte_1
5.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa con distrazione in favore dell'erario per l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 8.5.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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