Articolo 7 della Legge 5 maggio 1976, n. 259
Articolo 6
Versione
2 giugno 1976
Art. 7.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 giugno 1976