Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 6. 1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni.
2. All' articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".
3. Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.
Note all' art. 6:
- La legge n. 1293/1957 reca: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
- Il D.P.R. n. 1074/1974 approva il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1293/1957 .
- L' art. 8 della legge n. 25/1986 sostituisce l' art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili, il quale, per effetto della modifica introdotta dalla legge qui pubblicata, risulta cosi' formulato:
"Art. 31. (Cessione delle rivendite). - Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata.
In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".
2. All' articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".
3. Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.
Note all' art. 6:
- La legge n. 1293/1957 reca: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
- Il D.P.R. n. 1074/1974 approva il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1293/1957 .
- L' art. 8 della legge n. 25/1986 sostituisce l' art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili, il quale, per effetto della modifica introdotta dalla legge qui pubblicata, risulta cosi' formulato:
"Art. 31. (Cessione delle rivendite). - Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata.
In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".
Commentario • 1
- 1. Revoca della concessione al gestore della ricevitoria perché inadempienteRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 maggio 2020 · 0.91838247
È legittimo il provvedimento amministrativo che revoca al gestore della ricevitoria la concessione per il gioco del lotto, in caso di mancato pagamento nel termine perentorio di cinque giorni, dei proventi relativi alla settimana contabile La revoca della concessione amministrativa La titolare di una ricevitoria, rivendita di tabacchi aveva impugnato il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la revoca della relativa concessione per il gioco del lotto, nonché disdetto la convenzione per la disciplina del discendente rapporto concessorio, per non aver quest'ultima provveduto al versamento della somma di 10.019,44 euro quale corrispettivo dei …
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Giurisprudenza • 118
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/10/2022, n. 9109Provvedimento: […] In particolare il giudice di prime cure ha osservato, richiamando precedente giurisprudenza, che deve ritenersi che la menzionata disposizione, applicabile anche alle ricevitorie del lotto in virtù dell'estensione operata dall'art. 6 della legge n. 85/1990, manifesta un evidente favor per la continuità della gestione dell'esercizio in caso di vacanza, per qualsiasi motivo, del titolare. […] In sede di appello, la parte appellante ha dedotto un unico motivo, riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1293/1957 e dell'articolo 6 della legge n. 85/1990, lamentando erronea ed insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- valutazione di opportunità·
- riassegnazione di ricevitoria del lotto·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- error in iudicando·
- limite alla delibazione delle richieste di aggiunta punti di raccolta del gioco del lotto·
- art. 6 legge n. 85/1990·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- tempus regit actum·
- interesse pubblico·
- rilascio di provvedimenti amministrativi·
- sospensive effect of administrative measures·
- art. 33 legge n. 724/1994·
- valutazione dell'interesse pubblico·
- continuità della gestione dell'esercizio