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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 18 giugno 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 18 giugno 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6265 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Davide Strusani e Alberto Dallagrassa, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Dario
Contu e Ignazia Cuccu, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7 ottobre 2020, la ha Parte_1
convenuto in giudizio la in opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
1209/2020, depositato il 24 luglio 2020 e notificato il 30 luglio 2020, per il pagamento della somma di Euro 65.786,50, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo dei lavori di demolizione e posa in opera di materiali refrattari,
1 (Segue verbale dell'udienza del 18 giugno 2025)
presso il cantiere in Assemini, località Macchiareddu, nella centrale della
[...]
in forza degli ordini nn. ord-0471-19mb del 30 aprile 2019 e ord- CP_2
0471-19mbrev1 del 15 maggio 2019, come da fatture nn. 6 del 31 luglio 2019, 7 del 31 luglio 2019 e 8 del 1° ottobre 2019, eccependo l'inesatta esecuzione dei lavori, nonché l'incidenza degli oneri per l'eliminazione dei difetti e dei maggiori oneri per il fermo del cantiere e per la penale applicata dalla propria committente, in totale la somma di Euro 96.265,90, opposta in compensazione, e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato o, in via subordinata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la limitazione della condanna a quanto accertato.
Si è costituita in giudizio la rilevando il decorso del termine di CP_1
decadenza dalla consegna, contestando il fondamento dei motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che, tra i mesi di Parte_1
aprile e maggio 2019, la incaricava la CIT di eseguire lavori di Pt_1
demolizione e posa di materiali forniti dall'odierna opponente, all'interno della camera di combustione;
che venivano segnalate dalla committente all'odierna opponente irregolarità nell'esecuzione da parte del personale dell'odierna opposta, sia per la cattiva esecuzione dei lavori, quanto alla errata posa del materiale refrattario, che per la maldestra organizzazione nel cantiere, quanto alla inosservanza delle norme di sicurezza;
che l'incompetenza tecnica nell'esecuzione dell'incarico costringeva l'interessata a intervenire in proprio e tramite altre società; che tale intervento, tuttavia, non impediva alla l'allungamento Pt_1
dei tempi di consegna dei lavori alla committente fino al punto di CP_2
2 (Segue verbale dell'udienza del 18 giugno 2025)
dover subire una riduzione, a titolo di penale, del prezzo pattuito per l'intero appalto;
che nella pretesa della CIT non venivano considerati, inoltre, il fermo del cantiere, necessario per la riparazione dei danni alla caldaia, nei giorni dal 22 al
29 maggio 2019; che le contestazioni venivano man mano formulate in fase di esecuzione dei lavori e di nuovo dopo l'emissione delle fatture, anche la terza, relativa a voci non concordate;
che i danni derivanti dall'inadempimento
Con consistevano nei pagamenti verso le altre società, e , nel fermo del CP_3
cantiere e nella riduzione dell'importo corrisposto alla fine dei lavori, per un ammontare superiore alla somma ingiunta, peraltro fondata su mere fatture, senza alcuna prova in ordine al corretto svolgimento delle prestazioni;
che il credito risarcitorio, quindi, viene eccepito in compensazione impropria ovvero, in subordine, in compensazione propria.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che i lavori vanivano CP_1
regolarmente eseguiti dalla CIT, nel rispetto delle regole dell'arte e secondo le richieste della che mai alcuna contestazione veniva mossa dall'odierna Pt_1
opponente all'odierna opposta;
che le comunicazioni prodotte, tutte relative al mese di giugno 2019, contenevano semplici raccomandazioni della CP_2
committente della rivolte a quest'ultima; che solo a seguito dell'invio Pt_1
delle fatture nn. 6 e 7, in data 31 luglio 2019, la con lettera del 2 Pt_1
settembre 2019, a distanza di oltre due mesi dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 19 giugno 2019, contestava genericamente la regolarità delle lavorazioni eseguite, riconoscendo, tuttavia, l'esistenza di un debito, per l'ammontare di Euro
3.284,86, somma mai corrisposta;
che la suddetta contestazione interveniva ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ.; che l'eccezione di inadempimento era, altresì, priva di fondamento, in quanto nel
Con Con cantiere operavano, affiancando la , le società e , dai primi giorni CP_3
del mese di giugno 2019, incaricate delle medesime lavorazioni affidate a suo Con tempo alla;
che la controparte, ora, dovrebbe fornire seria e rigorosa prova del
Con fatto che la cattiva esecuzione sia da attribuire esclusivamente alla , e non alle altre due società.
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2. L'opposizione è solo parzialmente fondata.
2.1. In tema di onere della prova di difformità e vizi dell'opera, secondo la più recente giurisprudenza, il momento dell'accettazione segna lo spartiacque, ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti: infatti, finché l'opera non sia espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di essi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate. Nel caso in cui si raggiunga la prova dell'esistenza del difetto, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di aver adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. n. 19146 del 2013; conf. n. 7267 del 2023).
2.2. Nella specie, l'opponente ha assunto l'esistenza di difetti dell'opera, limitatamente alle lavorazioni subappaltate, mettendoli a fondamento delle eccezioni di inadempimento e di compensazione e vantando un controcredito di natura risarcitoria nei confronti dell'altra parte;
l'opposta, di contro, ha insistito nella pretesa di pagamento del corrispettivo, fondandola sui lavori svolti e già consegnati e rilevando il decorso del termine di decadenza, rispetto alla garanzia per eventuali difetti dell'opera stessa.
2.3. Ciò premesso, va escluso di poter prendere in esame l'eccezione preliminare di decadenza, considerata la tardività della costituzione in giudizio dell'opposta e la conseguente decadenza, nel processo, dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, e va escluso, altresì, di poter esaminare il merito
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nella prospettiva di un eventuale inadempimento, considerata la circostanza pacifica dell'intervenuta consegna dell'opera, nei limiti di una specifica fase di un più ampio ciclo di lavorazioni dedotto in appalto, in forza di un contratto derivato, qualificabile come subappalto;
a ben vedere, dunque, la controversia si riduce all'accertamento dei lavori dai quali deriverebbe la spettanza del corrispettivo e di quei difetti dai quali deriverebbe la responsabilità per i danni lamentati dalla subcommittente e il conseguente credito risarcitorio, dedotto per paralizzare la pretesa della subappaltatrice.
2.4. Per quanto attiene al contenuto del contratto, in base a quello che risulta dai due ordini sottoscritti il 30 aprile 2019 e il 15 maggio 2019, la
[...]
e la convenivano lo svolgimento di lavori di Parte_1 CP_1
montaggio e smontaggio di ponteggi per una camera di combustione e di demolizione e posa in opera di un certo quantitativo di materiali refrattari, convenendo il corrispettivo in parte a corpo ed in parte a misura, oltre agli oneri di trasporto e nolo delle attrezzature, e prevedendo come data di inizio dei lavori il
1° maggio 2019 e come data di fine dei lavori il 25 maggio 2019.
2.5. Per quanto attiene all'esecuzione del contratto, in base a quello che risulta dalle missive trasmesse per posta elettronica dalla alla Controparte_2
nell'esercizio del diritto di verifica in corso d'opera, Parte_1
venivano dalla committente indicati rilievi sulla tecnica esecutiva ed impartite direttive per la correzione di alcuni particolari, in riferimento al danneggiamento della caldaia in più punti e alla non perfetta adesione dopo il getto del materiale refrattario, oltre che per il coordinamento relativo alla sicurezza degli operai. Nel cantiere, via via, pacificamente intervenivano, oltre al personale della CP_1
anche le squadre della CREB s.r.l. e della ITR s.r.l., le quali società, nelle fatture da loro rilasciate alla liquidavano in proprio favore per Parte_1
attività di manutenzione di coibentazioni refrattarie, svolta nel mese di giugno
2019, gli importi di Euro 23.816,83 e di Euro 24.644,00. Con il consuntivo redatto il 26 giugno 2019, la dichiarava per iscritto alla Parte_1 [...]
di aver eseguito tutti i lavori appaltati, comprensivi di quelli CP_2
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subappaltati, di diverso e ben superiore ordine di grandezza, per l'importo complessivo di Euro 387.580,00, IVA esclusa, anche se poi l'appaltatrice rilasciava la fattura alla committente per il minor importo di Euro 350.000,00, IVA esclusa, probabilmente dietro richiesta di quest'ultima; tuttavia, da nessun documento della causa risulta una decurtazione motivata dalla durata dei lavori e nemmeno la pattuizione di una penale per il ritardo. Successivamente, con lettera del 2 settembre 2019, nel contestare le fatture emesse dalla la CP_1 [...]
liquidava il saldo finale per i lavori eseguiti dalla subappaltatrice Parte_1
nell'importo complessivo di Euro 91.480,86, riconoscendo il debito, contraddittoriamente, per il minor importo di Euro 3.284,86, IVA esclusa.
2.6. Alla luce di quanto precede, si può e si deve far luogo alla liquidazione del credito per il corrispettivo di subappalto, partitamente distinguendo le singole lavorazioni previste e verificando l'esecuzione di ciascuna di esse mediante la documentazione prodotta e, in particolare, lo stato di consistenza formato dalla subcommittente, un documento non vincolante nei rapporti tra la medesima e la sua committente, ma avente valore probatorio di ricognizione nei rapporti con subappaltatrice:
1) quanto ai lavori di saldatura degli ancoraggi e alla fornitura di elettrodi,
l'inesistenza di alcun difetto è dimostrata direttamente e semplicemente dal computo dei lavori a consuntivo, in cui si dà conto in maniera inequivoca di tale prestazione come esattamente eseguita, per implicito tramite la subcommittente, ed è fondata la pretesa, allora, per l'importo fatturato di Euro 14.341,41, IVA esclusa (fattura n. 6 del 31 luglio 2019);
2) quanto ai lavori di rivestimento refrattario, l'imperfetta esecuzione in questo caso è dimostrata dalle missive e dalle fatture di terzi, ma non è dimostrata l'incidenza delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti di posa eventualmente sostenute rispetto al valore delle lavorazioni certamente ricevute: infatti, la convenzione tra le parti preventivava a misura per la posa dei materiali refrattari, sotto la categoria più onerosa, l'importo di Euro 72.000,00, laddove il computo dei lavori a consuntivo, in relazione alla fornitura e posa del calcestruzzo
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casserato di due diverse tipologie, riconducibili alla medesima categoria economica, liquidava i prezzi a misura negli importi di gran lunga superiori di
Euro 225.000,00 e di Euro 67.500,00, presumibilmente raggiunti misurando superfici molto più ampie di quelle dedotte in subappalto, trattate con l'intervento anche della subcommittente e dei terzi ulteriori subappaltatori, senza che possa scindersi nei corrispettivi da questi ultimi fatturati quel che riguarda l'eliminazione dei difetti altrui da quel che riguarda i compensi per i lavori propri, in base ai modesti elementi di prova offerti dalla parte interessata, la quale invoca la garanzia in un momento successivo alla tacita accettazione dell'opera ed assume su di sé l'onere probatorio sia dei difetti che delle conseguenze dannose, compresi i tempi richiesti per le riparazioni, potendo e dovendo far verificare queste circostanze a futura memoria, nell'immediatezza dei lavori, con accertamento tecnico preventivo, sicché la pretesa della subcommittente, non eccedendo per quanto consta l'entità dei lavori svolti e degli oneri di ripristino sostenuti, è in realtà fondata, per l'importo fatturato di Euro 20.406,95, IVA esclusa (fattura n. 7 del 31 luglio 2019);
3) quanto alle spese per trasferta, vitto e alloggio del personale, nonché per nolo e trasporto dello spogliatoio, non trattandosi del corrispettivo dei lavori svolti, bensì delle sole spese per la manodopera, scorporate dal resto, sebbene poste per legge ed anche per contratto a carico dell'imprenditore che direttamente se ne avvale, la pretesa della subcommittente ad esser tenuta indenne, fatturandone a parte l'importo come una distinta componente del corrispettivo e trascurando di esser chiamata a operare con autonoma organizzazione di mezzi, è chiaramente infondata (fattura n. 8 del 1° ottobre 2019).
2.7. Il corrispettivo dei lavori subappaltati, perciò, precisamente ammonta a
Euro 34.748,36, a cui va sommata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota del 22%, in funzione del tipo di prestazione, per l'importo lordo di Euro
42.393,00.
2.8. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, ex art. 5 del
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D.Lgs. n. 231 del 2002, senza necessità di costituzione in mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2.9. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento del corrispettivo, nei limiti sopra stabiliti.
3. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta.
4. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, oltre che il rifiuto della proposta conciliativa più favorevole della parte riuscita in prevalenza vittoriosa (definizione mediante pagamento della somma omnicomprensiva di Euro 30.000,00), giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
Euro 42.393,00, a titolo di corrispettivo, oltre agli interessi moratori, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, dalla scadenza al saldo;
3) compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, dei restanti due terzi, che liquida in Euro
4.701,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Cagliari, il 18 giugno 2025.
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Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 18 giugno 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6265 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Davide Strusani e Alberto Dallagrassa, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Dario
Contu e Ignazia Cuccu, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7 ottobre 2020, la ha Parte_1
convenuto in giudizio la in opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
1209/2020, depositato il 24 luglio 2020 e notificato il 30 luglio 2020, per il pagamento della somma di Euro 65.786,50, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo dei lavori di demolizione e posa in opera di materiali refrattari,
1 (Segue verbale dell'udienza del 18 giugno 2025)
presso il cantiere in Assemini, località Macchiareddu, nella centrale della
[...]
in forza degli ordini nn. ord-0471-19mb del 30 aprile 2019 e ord- CP_2
0471-19mbrev1 del 15 maggio 2019, come da fatture nn. 6 del 31 luglio 2019, 7 del 31 luglio 2019 e 8 del 1° ottobre 2019, eccependo l'inesatta esecuzione dei lavori, nonché l'incidenza degli oneri per l'eliminazione dei difetti e dei maggiori oneri per il fermo del cantiere e per la penale applicata dalla propria committente, in totale la somma di Euro 96.265,90, opposta in compensazione, e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato o, in via subordinata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la limitazione della condanna a quanto accertato.
Si è costituita in giudizio la rilevando il decorso del termine di CP_1
decadenza dalla consegna, contestando il fondamento dei motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che, tra i mesi di Parte_1
aprile e maggio 2019, la incaricava la CIT di eseguire lavori di Pt_1
demolizione e posa di materiali forniti dall'odierna opponente, all'interno della camera di combustione;
che venivano segnalate dalla committente all'odierna opponente irregolarità nell'esecuzione da parte del personale dell'odierna opposta, sia per la cattiva esecuzione dei lavori, quanto alla errata posa del materiale refrattario, che per la maldestra organizzazione nel cantiere, quanto alla inosservanza delle norme di sicurezza;
che l'incompetenza tecnica nell'esecuzione dell'incarico costringeva l'interessata a intervenire in proprio e tramite altre società; che tale intervento, tuttavia, non impediva alla l'allungamento Pt_1
dei tempi di consegna dei lavori alla committente fino al punto di CP_2
2 (Segue verbale dell'udienza del 18 giugno 2025)
dover subire una riduzione, a titolo di penale, del prezzo pattuito per l'intero appalto;
che nella pretesa della CIT non venivano considerati, inoltre, il fermo del cantiere, necessario per la riparazione dei danni alla caldaia, nei giorni dal 22 al
29 maggio 2019; che le contestazioni venivano man mano formulate in fase di esecuzione dei lavori e di nuovo dopo l'emissione delle fatture, anche la terza, relativa a voci non concordate;
che i danni derivanti dall'inadempimento
Con consistevano nei pagamenti verso le altre società, e , nel fermo del CP_3
cantiere e nella riduzione dell'importo corrisposto alla fine dei lavori, per un ammontare superiore alla somma ingiunta, peraltro fondata su mere fatture, senza alcuna prova in ordine al corretto svolgimento delle prestazioni;
che il credito risarcitorio, quindi, viene eccepito in compensazione impropria ovvero, in subordine, in compensazione propria.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che i lavori vanivano CP_1
regolarmente eseguiti dalla CIT, nel rispetto delle regole dell'arte e secondo le richieste della che mai alcuna contestazione veniva mossa dall'odierna Pt_1
opponente all'odierna opposta;
che le comunicazioni prodotte, tutte relative al mese di giugno 2019, contenevano semplici raccomandazioni della CP_2
committente della rivolte a quest'ultima; che solo a seguito dell'invio Pt_1
delle fatture nn. 6 e 7, in data 31 luglio 2019, la con lettera del 2 Pt_1
settembre 2019, a distanza di oltre due mesi dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 19 giugno 2019, contestava genericamente la regolarità delle lavorazioni eseguite, riconoscendo, tuttavia, l'esistenza di un debito, per l'ammontare di Euro
3.284,86, somma mai corrisposta;
che la suddetta contestazione interveniva ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1667, comma 2, cod. civ.; che l'eccezione di inadempimento era, altresì, priva di fondamento, in quanto nel
Con Con cantiere operavano, affiancando la , le società e , dai primi giorni CP_3
del mese di giugno 2019, incaricate delle medesime lavorazioni affidate a suo Con tempo alla;
che la controparte, ora, dovrebbe fornire seria e rigorosa prova del
Con fatto che la cattiva esecuzione sia da attribuire esclusivamente alla , e non alle altre due società.
3 (Segue verbale dell'udienza del 18 giugno 2025)
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata.
2.1. In tema di onere della prova di difformità e vizi dell'opera, secondo la più recente giurisprudenza, il momento dell'accettazione segna lo spartiacque, ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti: infatti, finché l'opera non sia espressamente o tacitamente accettata, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza di essi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; invece, una volta verificata positivamente l'opera, anche per facta concludentia, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dover dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate. Nel caso in cui si raggiunga la prova dell'esistenza del difetto, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di aver adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. n. 19146 del 2013; conf. n. 7267 del 2023).
2.2. Nella specie, l'opponente ha assunto l'esistenza di difetti dell'opera, limitatamente alle lavorazioni subappaltate, mettendoli a fondamento delle eccezioni di inadempimento e di compensazione e vantando un controcredito di natura risarcitoria nei confronti dell'altra parte;
l'opposta, di contro, ha insistito nella pretesa di pagamento del corrispettivo, fondandola sui lavori svolti e già consegnati e rilevando il decorso del termine di decadenza, rispetto alla garanzia per eventuali difetti dell'opera stessa.
2.3. Ciò premesso, va escluso di poter prendere in esame l'eccezione preliminare di decadenza, considerata la tardività della costituzione in giudizio dell'opposta e la conseguente decadenza, nel processo, dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, e va escluso, altresì, di poter esaminare il merito
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nella prospettiva di un eventuale inadempimento, considerata la circostanza pacifica dell'intervenuta consegna dell'opera, nei limiti di una specifica fase di un più ampio ciclo di lavorazioni dedotto in appalto, in forza di un contratto derivato, qualificabile come subappalto;
a ben vedere, dunque, la controversia si riduce all'accertamento dei lavori dai quali deriverebbe la spettanza del corrispettivo e di quei difetti dai quali deriverebbe la responsabilità per i danni lamentati dalla subcommittente e il conseguente credito risarcitorio, dedotto per paralizzare la pretesa della subappaltatrice.
2.4. Per quanto attiene al contenuto del contratto, in base a quello che risulta dai due ordini sottoscritti il 30 aprile 2019 e il 15 maggio 2019, la
[...]
e la convenivano lo svolgimento di lavori di Parte_1 CP_1
montaggio e smontaggio di ponteggi per una camera di combustione e di demolizione e posa in opera di un certo quantitativo di materiali refrattari, convenendo il corrispettivo in parte a corpo ed in parte a misura, oltre agli oneri di trasporto e nolo delle attrezzature, e prevedendo come data di inizio dei lavori il
1° maggio 2019 e come data di fine dei lavori il 25 maggio 2019.
2.5. Per quanto attiene all'esecuzione del contratto, in base a quello che risulta dalle missive trasmesse per posta elettronica dalla alla Controparte_2
nell'esercizio del diritto di verifica in corso d'opera, Parte_1
venivano dalla committente indicati rilievi sulla tecnica esecutiva ed impartite direttive per la correzione di alcuni particolari, in riferimento al danneggiamento della caldaia in più punti e alla non perfetta adesione dopo il getto del materiale refrattario, oltre che per il coordinamento relativo alla sicurezza degli operai. Nel cantiere, via via, pacificamente intervenivano, oltre al personale della CP_1
anche le squadre della CREB s.r.l. e della ITR s.r.l., le quali società, nelle fatture da loro rilasciate alla liquidavano in proprio favore per Parte_1
attività di manutenzione di coibentazioni refrattarie, svolta nel mese di giugno
2019, gli importi di Euro 23.816,83 e di Euro 24.644,00. Con il consuntivo redatto il 26 giugno 2019, la dichiarava per iscritto alla Parte_1 [...]
di aver eseguito tutti i lavori appaltati, comprensivi di quelli CP_2
5 (Segue verbale dell'udienza del 18 giugno 2025)
subappaltati, di diverso e ben superiore ordine di grandezza, per l'importo complessivo di Euro 387.580,00, IVA esclusa, anche se poi l'appaltatrice rilasciava la fattura alla committente per il minor importo di Euro 350.000,00, IVA esclusa, probabilmente dietro richiesta di quest'ultima; tuttavia, da nessun documento della causa risulta una decurtazione motivata dalla durata dei lavori e nemmeno la pattuizione di una penale per il ritardo. Successivamente, con lettera del 2 settembre 2019, nel contestare le fatture emesse dalla la CP_1 [...]
liquidava il saldo finale per i lavori eseguiti dalla subappaltatrice Parte_1
nell'importo complessivo di Euro 91.480,86, riconoscendo il debito, contraddittoriamente, per il minor importo di Euro 3.284,86, IVA esclusa.
2.6. Alla luce di quanto precede, si può e si deve far luogo alla liquidazione del credito per il corrispettivo di subappalto, partitamente distinguendo le singole lavorazioni previste e verificando l'esecuzione di ciascuna di esse mediante la documentazione prodotta e, in particolare, lo stato di consistenza formato dalla subcommittente, un documento non vincolante nei rapporti tra la medesima e la sua committente, ma avente valore probatorio di ricognizione nei rapporti con subappaltatrice:
1) quanto ai lavori di saldatura degli ancoraggi e alla fornitura di elettrodi,
l'inesistenza di alcun difetto è dimostrata direttamente e semplicemente dal computo dei lavori a consuntivo, in cui si dà conto in maniera inequivoca di tale prestazione come esattamente eseguita, per implicito tramite la subcommittente, ed è fondata la pretesa, allora, per l'importo fatturato di Euro 14.341,41, IVA esclusa (fattura n. 6 del 31 luglio 2019);
2) quanto ai lavori di rivestimento refrattario, l'imperfetta esecuzione in questo caso è dimostrata dalle missive e dalle fatture di terzi, ma non è dimostrata l'incidenza delle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti di posa eventualmente sostenute rispetto al valore delle lavorazioni certamente ricevute: infatti, la convenzione tra le parti preventivava a misura per la posa dei materiali refrattari, sotto la categoria più onerosa, l'importo di Euro 72.000,00, laddove il computo dei lavori a consuntivo, in relazione alla fornitura e posa del calcestruzzo
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casserato di due diverse tipologie, riconducibili alla medesima categoria economica, liquidava i prezzi a misura negli importi di gran lunga superiori di
Euro 225.000,00 e di Euro 67.500,00, presumibilmente raggiunti misurando superfici molto più ampie di quelle dedotte in subappalto, trattate con l'intervento anche della subcommittente e dei terzi ulteriori subappaltatori, senza che possa scindersi nei corrispettivi da questi ultimi fatturati quel che riguarda l'eliminazione dei difetti altrui da quel che riguarda i compensi per i lavori propri, in base ai modesti elementi di prova offerti dalla parte interessata, la quale invoca la garanzia in un momento successivo alla tacita accettazione dell'opera ed assume su di sé l'onere probatorio sia dei difetti che delle conseguenze dannose, compresi i tempi richiesti per le riparazioni, potendo e dovendo far verificare queste circostanze a futura memoria, nell'immediatezza dei lavori, con accertamento tecnico preventivo, sicché la pretesa della subcommittente, non eccedendo per quanto consta l'entità dei lavori svolti e degli oneri di ripristino sostenuti, è in realtà fondata, per l'importo fatturato di Euro 20.406,95, IVA esclusa (fattura n. 7 del 31 luglio 2019);
3) quanto alle spese per trasferta, vitto e alloggio del personale, nonché per nolo e trasporto dello spogliatoio, non trattandosi del corrispettivo dei lavori svolti, bensì delle sole spese per la manodopera, scorporate dal resto, sebbene poste per legge ed anche per contratto a carico dell'imprenditore che direttamente se ne avvale, la pretesa della subcommittente ad esser tenuta indenne, fatturandone a parte l'importo come una distinta componente del corrispettivo e trascurando di esser chiamata a operare con autonoma organizzazione di mezzi, è chiaramente infondata (fattura n. 8 del 1° ottobre 2019).
2.7. Il corrispettivo dei lavori subappaltati, perciò, precisamente ammonta a
Euro 34.748,36, a cui va sommata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota del 22%, in funzione del tipo di prestazione, per l'importo lordo di Euro
42.393,00.
2.8. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, ex art. 5 del
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D.Lgs. n. 231 del 2002, senza necessità di costituzione in mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2.9. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento del corrispettivo, nei limiti sopra stabiliti.
3. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta.
4. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, oltre che il rifiuto della proposta conciliativa più favorevole della parte riuscita in prevalenza vittoriosa (definizione mediante pagamento della somma omnicomprensiva di Euro 30.000,00), giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
Euro 42.393,00, a titolo di corrispettivo, oltre agli interessi moratori, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, dalla scadenza al saldo;
3) compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, dei restanti due terzi, che liquida in Euro
4.701,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Cagliari, il 18 giugno 2025.
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Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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