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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5638/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 5638/2019, e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Mario Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via A.
De Rossi, 27 attrice e
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Cavallo ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Modugno, Via M. Manuzzi, 35 convenuto e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
convenuta contumace pagina 1 di 5 OGGETTO: Giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 28.5.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 28.8.2018 la società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso l'ordinanza del
9.8.2018, pronunciata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari nel procedimento avente n. R.G.E. 9/2017, con la quale, a seguito di istanza di conversione proposta dalla società debitrice esecutata ex art. 495 c.p.c., era stata determinata in
€50.533,66 la somma da versare ai creditori, fissando in €26.105,61 l'importo da versare a titolo di compenso in favore all'Esperto; che detta ordinanza aveva parametrato il compenso spettante in favore dell'Esperto al valore di stima di tutti gli immobili pignorati nonostante fosse intervenuta una riduzione del pignoramento (provvedimento del G.E. del 27.7.2017).
Contestava, con l'opposizione, la decisione del G.E. di porre le spese della perizia di stima a carico della parte debitrice nonché la somma quantificata in favore dell'Esperto chiedendo di escludere il costo della perizia da quelli rimborsabili al creditore e rideterminando l'importo di cui alla conversione.
Nel sub procedimento così incardinato, si costituivano il creditore procedente e la i quali chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_2
della spiegata opposizione.
Con ordinanza del 14.1.2019, il G.E. rigettava l'istanza cautelare proposta e assegnava il termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 4.4.2019 la società introduceva il Parte_1
presente giudizio di merito, ribadendo le ragioni di opposizione già espresse in sede pagina 2 di 5 cautelare e chiedendo di negare totalmente o parzialmente il rimborso del costo della
C.T.U. al creditore procedente o, in alternativa, di rideterminare tale costo.
Si costituiva il solo , con comparsa depositata il 10.9.2019 eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per non essere stata proposta opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'Esperto anche al fine di contestarne l'eccessività.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, in via gradata, il rigetto della domanda. Il tutto con il favore delle spese di lite.
La non si costituita nonostante la regolare notifica Controparte_2
dell'atto introduttivo.
Rigettate le richieste di prova orale, trattandosi di controversia di natura documentale, all'udienza del 28.5.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * *
Va dichiarata la contumacia della che non risulta Controparte_2
costituita nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
L'opposizione proposta dalla società +, debitrice esecutata, deve essere respinta Pt_1
in quanto infondata.
Contesta l'opponente l'ordinanza di conversione del 9.8.2018 nella parte in cui ha liquidato, in maniera eccessiva, l'importo dovuto in favore dell'Esperto – anche in ragione della intervenuta riduzione del pignoramento – ponendolo a carico del debitore.
Si tratta di contestazioni non condivisibili.
Invero con l'ordinanza di conversione è stato liquidato il residuo 50% del compenso dovuto all'Esperto ex art. 13 dell'allegato al D.M. 30.05.2002: somma già quantificata dal G.E. con decreto del 2.8.2017 avverso il quale non risulta proposta opposizione.
Detta somma peraltro risulta correttamente determinata posto che l'Esperto ha dovuto procedere alla stima di tutti gli immobili pignorati poiché la società debitrice ha formulato istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. solo in data
11.07.2017 e richiesta di conversione solo il 21.12.2017, ossia una volta depositata la relazione di stima con cui si è attribuito valore economico ai singoli cespiti pignorati.
pagina 3 di 5 Per tale determinazione, infatti, l'Esperto nominato ha dovuto procedere a variazione catastale atteso che al momento del pignoramento i beni erano privi di individuazione catastale e della relativa rendita: circostanza che non consente di affermare che il debitore fosse consapevole di aver eseguito un pignoramento su beni di valore di gran lunga superiori rispetto al credito vantato, in questo modo dando luogo a spese eccessive.
Non può pertanto sostenersi che si tratti di costo superfluo avendo la medesima parte debitrice, a cui è stato regolarmente notificato l'atto di pignoramento, dato causa al proliferare delle spese della procedura, non avendo la medesima attivato i rimedi necessari a bloccare le operazioni peritali sul presupposto della sproporzione tra il credito azionato e l'espropriazione subita.
Né può sostenersi che la spesa non dovesse gravare sulla parte debitrice trattandosi di costo che va anticipato dal creditore, ma che deve porsi per intero a carico del debitore in caso di accoglimento dell'istanza di conversione che, in caso di rispetto del piano rateale, evita la vendita del compendio staggito (a cui è ancorato il residuo compenso spettante in favore dell'Esperto ex art. 161 disp. att. c.p.c.) determinando l'estinzione della procedura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con applicazione dei parametri medi salvo che per l'attività istruttoria e decisionale, liquidate al minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge. pagina 4 di 5 Bari, 25.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 5638/2019, e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Mario Spinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via A.
De Rossi, 27 attrice e
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Cavallo ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Modugno, Via M. Manuzzi, 35 convenuto e
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
convenuta contumace pagina 1 di 5 OGGETTO: Giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 28.5.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 28.8.2018 la società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso l'ordinanza del
9.8.2018, pronunciata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari nel procedimento avente n. R.G.E. 9/2017, con la quale, a seguito di istanza di conversione proposta dalla società debitrice esecutata ex art. 495 c.p.c., era stata determinata in
€50.533,66 la somma da versare ai creditori, fissando in €26.105,61 l'importo da versare a titolo di compenso in favore all'Esperto; che detta ordinanza aveva parametrato il compenso spettante in favore dell'Esperto al valore di stima di tutti gli immobili pignorati nonostante fosse intervenuta una riduzione del pignoramento (provvedimento del G.E. del 27.7.2017).
Contestava, con l'opposizione, la decisione del G.E. di porre le spese della perizia di stima a carico della parte debitrice nonché la somma quantificata in favore dell'Esperto chiedendo di escludere il costo della perizia da quelli rimborsabili al creditore e rideterminando l'importo di cui alla conversione.
Nel sub procedimento così incardinato, si costituivano il creditore procedente e la i quali chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_2
della spiegata opposizione.
Con ordinanza del 14.1.2019, il G.E. rigettava l'istanza cautelare proposta e assegnava il termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 4.4.2019 la società introduceva il Parte_1
presente giudizio di merito, ribadendo le ragioni di opposizione già espresse in sede pagina 2 di 5 cautelare e chiedendo di negare totalmente o parzialmente il rimborso del costo della
C.T.U. al creditore procedente o, in alternativa, di rideterminare tale costo.
Si costituiva il solo , con comparsa depositata il 10.9.2019 eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per non essere stata proposta opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'Esperto anche al fine di contestarne l'eccessività.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, in via gradata, il rigetto della domanda. Il tutto con il favore delle spese di lite.
La non si costituita nonostante la regolare notifica Controparte_2
dell'atto introduttivo.
Rigettate le richieste di prova orale, trattandosi di controversia di natura documentale, all'udienza del 28.5.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * *
Va dichiarata la contumacia della che non risulta Controparte_2
costituita nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
L'opposizione proposta dalla società +, debitrice esecutata, deve essere respinta Pt_1
in quanto infondata.
Contesta l'opponente l'ordinanza di conversione del 9.8.2018 nella parte in cui ha liquidato, in maniera eccessiva, l'importo dovuto in favore dell'Esperto – anche in ragione della intervenuta riduzione del pignoramento – ponendolo a carico del debitore.
Si tratta di contestazioni non condivisibili.
Invero con l'ordinanza di conversione è stato liquidato il residuo 50% del compenso dovuto all'Esperto ex art. 13 dell'allegato al D.M. 30.05.2002: somma già quantificata dal G.E. con decreto del 2.8.2017 avverso il quale non risulta proposta opposizione.
Detta somma peraltro risulta correttamente determinata posto che l'Esperto ha dovuto procedere alla stima di tutti gli immobili pignorati poiché la società debitrice ha formulato istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. solo in data
11.07.2017 e richiesta di conversione solo il 21.12.2017, ossia una volta depositata la relazione di stima con cui si è attribuito valore economico ai singoli cespiti pignorati.
pagina 3 di 5 Per tale determinazione, infatti, l'Esperto nominato ha dovuto procedere a variazione catastale atteso che al momento del pignoramento i beni erano privi di individuazione catastale e della relativa rendita: circostanza che non consente di affermare che il debitore fosse consapevole di aver eseguito un pignoramento su beni di valore di gran lunga superiori rispetto al credito vantato, in questo modo dando luogo a spese eccessive.
Non può pertanto sostenersi che si tratti di costo superfluo avendo la medesima parte debitrice, a cui è stato regolarmente notificato l'atto di pignoramento, dato causa al proliferare delle spese della procedura, non avendo la medesima attivato i rimedi necessari a bloccare le operazioni peritali sul presupposto della sproporzione tra il credito azionato e l'espropriazione subita.
Né può sostenersi che la spesa non dovesse gravare sulla parte debitrice trattandosi di costo che va anticipato dal creditore, ma che deve porsi per intero a carico del debitore in caso di accoglimento dell'istanza di conversione che, in caso di rispetto del piano rateale, evita la vendita del compendio staggito (a cui è ancorato il residuo compenso spettante in favore dell'Esperto ex art. 161 disp. att. c.p.c.) determinando l'estinzione della procedura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con applicazione dei parametri medi salvo che per l'attività istruttoria e decisionale, liquidate al minimo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge. pagina 4 di 5 Bari, 25.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
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