Articolo 14 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 13Articolo 15
Versione
11 giugno 1967
Art. 14.
Per le cessazioni dal servizio contemplate all'articolo 12, i servizi e i periodi ammessi a riscatto in base alle vigenti disposizioni della Cassa per le pensioni ai sanitari determinano, ai fini della misura del trattamento di quiescenza, l'attribuzione ai servizi o periodi stessi di una retribuzione annua pensionabile e, conseguentemente, una maggiorazione della pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6.
Per le domande presentate a partire dal 1 luglio 1967, l'attribuzione della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente e il calcolo del contributo di riscatto si effettuano mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge.
Rimane ferma la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma dell' art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dall'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, numero 1593 .
I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano gia' utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo e' pari agli otto decimi di quello derivante dall'applicazione del comma secondo. Le preesistenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate entro il 30 giugno 1967.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967