TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2996/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa RI Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2996/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
ST SE, C.F. , col patrocinio dell'avv. Salvatore C.F._1
CO
e
MICIELI TI, C.F. , col patrocinio dell'avv. Giuseppe C.F._2
Gambuzza
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/02/2025)
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12/03/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Gugliano in Campania il 25/11/1989 (Atto n. 311, parte II, serie A, anno 1989);
1 - che dall'unione nascevano i figli RI NC (il 27/03/1990), OR
(l'08/09/1992) e DA (l'08/01/1998);
- con sentenza n. 1971/2023 pubblicata il 06/11/2023, resa nel giudizio n.
2451/2023 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già stabilite nella sentenza di omologa che si sostanziano nella rinuncia al reciproco mantenimento.
Con provvedimento del 12/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della soprarichiamata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2996/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ST
SE e MICIELI TI in Giugliano in Campania il giorno 25/11/1989
(Atto n. 311, parte II, serie A, anno 1989); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Giugliano in Campania di
2 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 2.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa RI Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2996/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
ST SE, C.F. , col patrocinio dell'avv. Salvatore C.F._1
CO
e
MICIELI TI, C.F. , col patrocinio dell'avv. Giuseppe C.F._2
Gambuzza
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/02/2025)
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12/03/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Gugliano in Campania il 25/11/1989 (Atto n. 311, parte II, serie A, anno 1989);
1 - che dall'unione nascevano i figli RI NC (il 27/03/1990), OR
(l'08/09/1992) e DA (l'08/01/1998);
- con sentenza n. 1971/2023 pubblicata il 06/11/2023, resa nel giudizio n.
2451/2023 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già stabilite nella sentenza di omologa che si sostanziano nella rinuncia al reciproco mantenimento.
Con provvedimento del 12/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della soprarichiamata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2996/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ST
SE e MICIELI TI in Giugliano in Campania il giorno 25/11/1989
(Atto n. 311, parte II, serie A, anno 1989); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Giugliano in Campania di
2 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 2.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3