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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2962/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione prima civile
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ssa Elena Giuppi Presidente dott. ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott. ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2962/2021 promossa da:
(C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Grazia
Petrucci
RICORRENTE
contro
(C.F. nato a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2 in RL Via Togliatti n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano L. Romanenghi
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“che l'On.le Tribunale adito voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi siano autorizzati a vivere separati con reciproco rispetto;
2. i figli minori, e , saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
presso la madre;
3. i genitori si impegneranno nella predisposizione ed attuazione di un concordato programma educativo, formativo e di cura dei minori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle
Pag. 1 a 17 inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni ordinarie saranno, invece, prese dai genitori separatamente nei rispettivi periodi di permanenza dei figli.
4. i genitori si impegneranno reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi a tutelare la figura paterna e materna;
5. il diritto di visita del padre, anche alla luce di quanto indicato dal Ctu, si potrà esercitare esclusivamente a LI, nuova città di residenza dei bambini, al fine di evitare il ritorno dei figli nel luogo di residenza del padre, dove vivono anche i nonni paterni;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini almeno una volta al mese per quattro giorni consecutivi, con pernottamento, previo avviso alla madre una settimana prima. I minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre ed il Natale con il padre, la Vigilia di Capodanno con il padre ed il Capodanno con la madre;
la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore;
in estate i minori trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni, che, previo accordo con la madre, da comunicarsi almeno trenta giorni prima, potranno essere continuativi o suddivisi in due settimane nei mesi di luglio ed agosto. Sarà facoltà delle parti stabilire orari e giorni diversi, compatibilmente con gli impegni reciproci e con lo stato di salute e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
il padre potrà comunica re telefonicamente con i figli almeno quattro giorni a settimana, preferibilmente il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, concordando con la madre l'orario in cui i figli siano reperibili e comunque negli orari in cui siano terminate le attività extrascolastiche dei bambini e durante i weekend anche al mattino o al pomeriggio;
7. il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli almeno quattro giorni a settimana, preferibilmente il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, concordando con la madre l'orario in cui i figli siano reperibili e comunque negli orari in cui siano terminate le attività extrascolastiche dei bambini e durante i weekend anche al mattino o al pomeriggio;
8. il padre dovrà corrispondere alla madre un assegno mensile anticipato per il mantenimento di entrambi i figli minori, ed , non inferiore ad € 600,00, da versarsi entro il 5 di Per_2 Per_1
ogni mese tramite bonifico bancario, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
9. il padre contribuirà in misura non inferiore al 50% al pagamento delle spese straordinarie, da intendersi come tali quelle mediche, scolastiche, extrascolastiche, per attività ludico -ricreative e sportive e , in ogni caso , quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Milano;
dette spese saranno rimborsate pro quota al genitore anticipatario entro la fine dello stesso mese in cui è avvenuto
l'esborso, previa esibizione delle relative ricevute e fatture fiscali;
Pag. 2 a 17 10. gli assegni familiari saranno assegnati alla madre collocataria nella misura del 100%;
11. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non sarà previsto tra loro alcun assegno di mantenimento;
12. la casa coniugale, di proprietà del resistente, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
13. i coniugi saranno autorizzati reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio e ciò anche per i figli minori.
14. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
15. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e rigetto di ogni domanda del resistente.”
Conclusioni per CP_1
“che l'Ill.mo Tribunale di Lodi voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Si dà atto che la moglie ha già lasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi averi e beni personali e che la medesima ha già trasferito altrove la propria residenza.
2) La casa familiare, sita in RL (LO), Via Togliatti n. 5, di proprietà del Sig.
[...]
rimarrà nella disponibilità dello stesso, unitamente agli arredi ed al mobilio ivi presente. CP_1
3) Quanto ai minori nato a [...] il [...] e Persona_3 Persona_4
nato a [...] il [...], i medesimi vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi
i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, verranno pertanto assunte di comune accordo e nel prioritario interesse dei figli, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
eventuali contrasti tra
i genitori non dovranno ripercuotersi sui rapporti con i figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (ovverosia quelle attinenti la vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche od urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, ecc.) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fermo restando l'impegno a scegliere le opzioni il più possibile condivise.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, anche separatamente fra loro, ogni volta che potrà, compatibilmente con i propri impegni, con quelli della madre e con lo stato di salute e con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori. Il padre potrà in ogni caso tenere i figli con sé, anche
Pag. 3 a 17 separatamente, con facoltà eventualmente di portarli, a sue cure e spese presso la propria abitazione di residenza: a) per un periodo non superiore a 5 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, compreso il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, il 31 dicembre, il 01 gennaio, ad anni alterni con la madre;
b) per un periodo di tre giorni, anche non consecutivi, compreso il giorno di Pasqua e Pasquetta, durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre;
c) durante i mesi estivi, per un periodo non inferiore a due settimane, anche non consecutive;
d) le vacanze estive ed invernali dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate tra i genitori, con almeno trenta giorni di anticipo ed è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente fra loro le sopraindicate modalità di visita.
5) I genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente le variazioni di residenza e di recapito telefonico. Il padre dovrà essere messo nelle condizioni di poter comunicare telefonicamente con i figli ogni giorno, con un mezzo di comunicazione e ad un orario che verrà concordato, al fine di rendere effettiva la possibilità del medesimo di avere un dialogo con i propri figli.
6) Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno a ciascun coniuge in ragione del 50%, come per Legge
e come già attualmente previsto;
l'assegno unico spetterà alla signora in Parte_1
ragione del 100%, come già attualmente previsto.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio e ciò anche in relazione ai figli minori.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
8) Ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed a tal fine il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, entro
[...]
il giorno 15 di ogni mese. La somma verrà annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT.
9) Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
e saranno regolate secondo il protocollo in vigore presso la Corte di Appello di Milano, noto alle parti. Le suddette spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata. In accordo tra loro i coniugi possono regolare il dovuto per le spese straordinarie unitamente al contributo al mantenimento del mese immediatamente successivo alla spesa.”
10) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti quindi alcun assegno di mantenimento viene previsto da uno all'altra.
11) Tutti gli ulteriori aspetti patrimoniali ed economici tra le parti sono già stati compiutamente regolati e null'altro vi è da dividere in ragione dello scioglimento della comunione.
Pag. 4 a 17 12) Pronunciare in ogni caso la separazione con addebito della stessa in capo alla Sig.ra Parte_1
, con vittoria di compensi e spese e respinta ogni domanda della ricorrente.”
[...]
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
1.1 Con ricorso depositato in data 27/10/2021, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione personale da con richiesta di addebito nei confronti di CP_1 questi, l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre da esercitarsi esclusivamente a
LI città di residenza dei figli, l'obbligo del sig. di corrispondere alla ricorrente un CP_1
assegno mensile per il mantenimento dei figli non inferiore a € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'attribuzione per l'intero degli assegni familiari.
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
e contraevano matrimonio civile in data 18/02/2012 nel Comune Parte_1 CP_1
di RL e dalla loro unione nascevano due figli, , nato a [...] il Per_1
01.04.2012, e , nato a [...] il [...]; Per_2
-la vita coniugale diventava sempre più difficile a causa del comportamento del sig. che CP_1
dimostrava disattenzione ed indifferenza nei confronti della moglie e della vita dei figli;
- il sig. manifestava inoltre un carattere fortemente collerico e irascibile, tanto che ad ogni CP_1
discussione con la moglie, sfogava la sua rabbia lanciandole oggetti, offendendola ed umiliandola;
-nell'aprile 2020 la sig.ra sporgeva denuncia-querela nei confronti dei nonni paterni per Pt_2
presunti abusi sessuali di cui sarebbe stato vittima il figlio , che era solito rimanere a casa Per_1 con i nonni paterni anche dopo l'inizio della scuola dell'infanzia nel pomeriggio e che all'età di due anni aveva iniziato a manifestare sofferenza quando veniva toccato da altri scoppiando a piangere e accettando di essere lavato e vestito solo dalla madre e in seguito aveva iniziato a mal sopportare la presenza dei nonni paterni e finanche a manifestare incubi notturni;
- in seguito alla nascita del secondo figlio , il nonno paterno si recava quotidianamente presso Per_2
l'abitazione della ricorrente anche più volte al giorno cercando di rimanere in ogni modo da solo con o di invitarlo a dormire da lui e si presentava alla scuola del minore senza motivo e senza Per_1
il consenso dei genitori;
- in occasione delle vacanze di Pasqua del 2018 trascorse a LI presso i nonni materni,
raccontava, attraverso alcuni disegni, che i nonni paterni gli avevano fatto “cose brutte” Per_1
e da allora i genitori decidevano di allontanarsi definitivamente dai nonni paterni;
Pag. 5 a 17 - a causa della pandemia nel febbraio 2020 la ricorrente si trasferiva con il marito e i figli a LI presso la propria madre e, a seguito di ulteriori confidenze di , decideva, insieme al marito, Per_1
di far intraprendere al minore un percorso di supporto psicologico e di trasferire la residenza a
LI per consentire ad di crescere in un ambiente sereno;
Per_1
- dopo la presentazione della denuncia-querela, il sig. si disinteressava dell'argomento e della CP_1
situazione psicologica in cui versava il figlio, arrivando ad ignorare la richiesta della psicologa di che gli chiedeva il consenso per la redazione di una relazione da esibire all'Autorità Per_1
giudiziaria e dichiarando in sede di sommarie informazioni che gli episodi di violenza denunciati erano frutto di un'imposizione materna e non un racconto spontaneo del minore.
1.2. Con comparsa di risposta, depositata il 07/02/2022, si è costituito contestando Controparte_1
la ricostruzione dei fatti di parte avversaria e, aderendo alla domanda di separazione chiedendo peraltro l'addebito della separazione alla moglie, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso la madre, il diritto di vederli e di portarli nella propria abitazione di residenza, di comunicare telefonicamente ogni giorno,
l'assegnazione dell'assegno familiare alla sig.ra al 100% e detrazioni fiscali per i figli al Pt_1
50%, la corresponsione di € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande parte resistente ha dedotto:
- che la crisi coniugale aveva trovato invero ragione nella immotivata decisione della moglie di trasferirsi insieme ai figli a LI;
- nel corso del matrimonio la sig.ra aveva allontanato amici e conoscenti e sfruttava ogni Pt_1
occasione per tornare a LI insensibile alle esigenze lavorative del marito e trascorrendovi tutte le estati dall'inizio di luglio alla fine di agosto;
- nel febbraio 2020, a causa della pandemia, i coniugi decidevano che la moglie e i figli sarebbero rimasti a LI fino all'estate mentre il sig. faceva rientro a RL il 09.03.2020 CP_1
per motivi di lavoro ma nei mesi seguenti il resistente prendeva atto che la moglie non aveva intenzione di fare rientro nella casa familiare, venendo a conoscenza anche del fatto che la sig.ra aveva fatto richiesta di trasferimento per poter insegnare a LI;
Pt_1
- i presunti abusi sessuali subiti dal figlio , frutto della sua fantasia e sforniti di adeguata Per_1
prova e riscontro, come rilevato anche nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi in atti, erano un mero pretesto per la ricorrente per poter rimanere a
LI;
Pag. 6 a 17 - il sig. ha visto compromessa la possibilità di esercitare il suo diritto di padre e di partecipare CP_1
attivamente alla vita dei figli attesa l'attuale residenza degli stessi e la distanza geografica dalla propria residenza.
1.3. All'esito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale sono stati sentiti entrambi i coniugi, con ordinanza del 05/08/2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
- affido dei minori in via condivisa alle parti con collocamento presso la madre e visite paterne, almeno sino alla presa in carico da parte dei servizi sociali, a LI in estate per 15 giorni e da settembre per una o due volte al mese per 4 giorni consecutivi, garantendo per il resto incontri telefonici tre volte a settimana;
- assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di euro 300,00 mensili per entrambi i figli
(euro 150,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
- incarico ai Servizi Sociali di LI e RL di provvedere alla presa in carico del nucleo, alla verifica della capacità genitoriale e del miglior regime di affido, collocamento e visite nonché a tutti gli interventi anche di carattere psicologico in favore delle parti e dei minori.
1.4. Con una prima relazione del 18.06.2022 i servizi sociali di LI hanno segnalato che, dal trasferimento dei minori, gli incontri padre-figli sono divenuti sporadici e quasi sempre avvenuti in occasione delle feste o delle vacanze estive, periodi nei quali il padre ha la possibilità di recarsi a
LI e tenere con sé i figli in un agriturismo della zona;
che il padre sente i bambini con regolarità attraverso l'utenza telefonica della madre che ha peraltro rappresentato che il padre telefona ai figli due o tre volte a settimana e raramente nel finesettimana;
che non si evince svalutazione genitoriale reciproca ed entrambi i coniugi risultano impegnati a mantenere una comunicazione funzionale al benessere dei minori;
che alcuna criticità emerge in relazione ai minori ma che il padre ha espresso il desiderio di voler tenere i figli anche presso la propria abitazione.
Nelle relazioni successive i servizi hanno riferito dell'inizio di un percorso di sostegno psicologico e genitoriale della ricorrente e di un percorso psicologico dei minori, nel corso del quale Per_1
ha dichiarato, fin dal primo colloquio, di non essere d'accordo a recarsi presso la residenza del padre, luogo che egli lega a ciò che è successo con i nonni paterni. Nei colloqui successivi ha Per_1
dichiarato di provare ansia, preoccupazione, irritabilità e pensieri intrusivi in risposta ad una situazione percepita come una minaccia, temendo che il padre possa portare con sé a RL il fratello , verso il quale ha sviluppato strategie controllanti e accudenti volte ad Per_2 Per_1
evitare il rischio che egli sperimenti le stesse esperienze traumatiche da lui vissute. È stato inoltre osservato che il minore, davanti a piccoli ostacoli come un'attività poco familiare o una difficoltà
Pag. 7 a 17 nello svolgimento della stessa, manifesti agitazione ed incapacità a gestire il fallimento o l'errore.
Non è peraltro emersa una conflittualità tra il minore e il padre nonostante alcune difficoltà di a comunicare ciò che desidera. Quanto al rapporto tra i genitori, il servizio ha segnalato Per_1
invece una scarsa comunicazione e la possibilità che la forte conflittualità tra i coniugi potrebbe far emergere un conflitto di lealtà in che lo porterebbe a non essere autentico con ciascun Per_1
genitore e a non esprimere in modo chiaro i propri bisogni.
1.5. Con ordinanza del 22/05/2023 il giudice istruttore ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle condizioni psichiche di ciascun componente del nucleo familiare, alle capacità genitoriali dei coniugi, alla relazione dei minori con ciascun genitore ed eventuali elementi di ostacolo nella stessa, all'eventuale presenza di elementi che suggeriscano un regime di esercizio della responsabilità genitoriale diverso da quello condiviso, all'indicazione di elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e all'esistenza di eventuali ostacoli alla frequentazione dei minori della residenza paterna, di eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale a favore del nucleo e delle più probabili traiettorie evolutive della situazione familiare.
Con relazione depositata in data 13/11/2023 il CTU, dopo approfondita e documentata indagine che ha coinvolto l'intero nucleo familiare, ha concluso evidenziando l'assenza di franche manifestazioni psicopatologiche circa i contenuti e la forma del pensiero in entrambi i genitori, dotati di idonee capacità di cura, protezione e educazione della prole, sebbene si siano scorte flessioni in ordine alla funzione empatica per entrambi. In particolare, la ricorrente ha mostrato alcuni aspetti di distorsione che possono interferire con la corretta percezione interpersonale generando atteggiamenti di ipervigilanza, accompagnati da una flessione nella capacità di controllo dell'emotività e nel riconoscere gli effetti del proprio stato d'animo sulla vita emotiva del figlio che Per_1
sperimenta disagio e impotenza per non essere in grado di lenire la tristezza materna.
La flessione delle capacità empatiche del resistente si sono manifestate invece nella mancanza di rispetto dei tempi di circa un eventuale riavvicinamento ai nonni paterni, avendo il padre Per_1
condiviso con la nonna paterna il contatto telefonico del figlio e avendogli richiesto di telefonare ai nonni in occasione della prima comunione, senza tener conto dell'impatto di tali comportamenti sulla vita del minore.
Un ulteriore ammonimento del CTU rispetto alle capacità empatiche della coppia genitoriale riguarda la condivisione con delle motivazioni che hanno portato alla separazione, ricondotta da Per_1
entrambi i genitori alla vicenda scaturita dalle sue dichiarazioni circa i presunti abusi subiti dai nonni paterni, senza preoccuparsi della possibile responsabilità di cui il minore potrebbe caricarsi al
Pag. 8 a 17 riguardo. ha peraltro dichiarato di trovare supporto e accoglimento in entrambe le figure Per_1
genitoriali.
Al riguardo il CTU ha segnalato che la scelta della ricorrente di trasferimento in un luogo posto a notevole distanza dalla residenza del padre ha di fatto privato i minori della possibilità di accesso alla figura paterna e contrasta con il diritto dei figli di mantenere un rapporto significativo con il genitore, nonostante la madre si mostri formalmente disponibile affinché l'altro genitore condivida del tempo con i figli. Non è emerso infatti alcun riscontro al narrato della ricorrente circa l'esistenza di una scelta condivisa al trasferimento.
Rileva inoltre il CTU che la lontananza tra i luoghi di residenza non facilita la soluzione delle dinamiche d'ablazione evidenziate da rispetto alla figura paterna. Sebbene non siano stati Per_1
rilevati segni di alienazione parentale, ha manifestato un allentamento del legame con il Per_1
padre e un significativo avvicinamento alla madre verso la quale ha sviluppato una maggiore dipendenza affettiva ed emotiva. Il minore andrebbe quindi tutelato da eventuali dinamiche d'ablazione a scapito della figura paterna.
Il fratello risulta invece simmetricamente legato ai genitori e, sebbene attualmente in Per_2
compenso, sente ancora come realizzabile l'unità familiare e dovrebbe essere tutelato affinché il disincanto delle proprie aspettative non si traduca in sensazioni di eccessiva impotenza o responsabilità.
Non emergono dalla relazione peritale elementi che suggeriscano un regime di affido diverso da quello ordinario e, per quanto non rappresenti una condizione ottimale per garantire il miglioramento della relazione tra e il padre e per rispondere al desiderio di vicinanza di al padre, Per_1 Per_2
il collocamento dei minori presso la madre è per il CTU da ritenersi comunque preferibile per le cure ed il tempo che la genitrice ha dimostrato di saper offrire rispetto al padre, che non ha ritmi di lavoro tali da poter seguire i minori senza far ricorso a terzi. D'altra parte, evidenzia il CTU, non vi sono, allo stato, soluzioni alternative realisticamente attuabili.
Alla difficoltà di accesso al padre inoltre non può rispondere una diversa articolazione del diritto di visita rispetto a quella attuale, anche per la contrarietà di a recarsi a RL, e Per_1
la proposta paterna di un dimezzamento della distanza dai figli non rappresenterebbe un miglioramento significativo nel rapporto padre-figli anche in considerazione del loro bisogno di stabilità ambientale, relazionale ed emotiva. Tale soluzione sarebbe quindi solo un cambiamento di comodità e di convenienza economica ma non emotiva.
Il CTU evidenzia quindi che, a livello prognostico, se nessun genitore opterà per un cambiamento di vita in funzione di un più facile accesso dei figli all'altro genitore, il nucleo potrebbe sperimentare gli effetti di un vuoto paterno e le sue ricadute sul benessere psicofisico dei minori.
Pag. 9 a 17 1.6. All'esito il giudice istruttore ha confermato il provvedimento già assunto di non ammissione delle ulteriori istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 08/05/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Mutata la composizione del Collegio giudicante per assegnazione ad altra sezione del Tribunale di
Lodi del giudice relatore, la causa è stata rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11/02/2025 parte ricorrente ha rilevato che i provvedimenti provvisori del Tribunale quanto alle visite paterne non sono mai stati rispettati, che i rapporti tra il padre e i minori non sono buoni e che il resistente non ha pagato le spese straordinarie se non in misura limitata, costringendo la ricorrente a procedere a pignoramento presso il datore di lavoro, e ha negato il consenso per le attività extrascolastiche dei minori per non pagare le spese. Ha chiesto inoltre la revoca delle ordinanze istruttorie insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste di prova.
La ricorrente ha dichiarato: “il resistente non ha fatto nulla di quello che era stato proposto per riavvicinarsi al figlio che tornava sconvolto dalle visite del padre perché questi insiste Per_1
che i propri genitori sono delle brave persone. Dopo il febbraio 2024, il resistente è venuto a LI
3 o 4 giorni a giugno, a fine agosto e poi a Natale scorso per qualche giorno alla volta. In queste occasioni il padre non ha visto e non lo cerca neanche più al telefono” e successivamente Per_1 ha aggiunto “il resistente telefona ai figli il lunedì e il mercoledì ma nel finesettimana sparisce. Il ctu aveva suggerito di prendere le distanze da quanto successo ad e invece il padre tutte le Per_1
volte parla ai figli dei propri genitori e impone ai figli le videochiamate con loro. Al ritorno dalle visite paterne parla di quanto successo e si arrabbia. Per questo ha Per_2 Per_1 Per_1
bloccato il telefono del padre. I bambini sono sereni attualmente, si turbano soltanto quando il padre parla dei propri genitori. è arrivato a dire che, se il padre continua in questo modo allora Per_1
neanche deve vedere più il padre. Inoltre, non riesco a recuperare il 50% delle spese Per_2
straordinarie perché il padre non le paga (corso di inglese, assicurazione, materiale scolastico). Il piccolo ha dovuto rinunciare al calcio perché da sola non ce la faccio”.
Il procuratore di parte resistente ha rilevato che il sig. non ha rispettato le visite paterne in CP_1 quanto dispone di solo 25 giorni di ferie l'anno, che né né il padre riescono a superare le Per_1
problematiche emerse e che la distanza rende ancora più difficile la situazione.
I procuratori delle parti si sono inoltre riportate alle conclusioni già precisate e alle comparse e alle memorie di replica già depositate. Al termine dell'udienza la causa è stata rimessa in decisione e gli atti di causa sono stati trasmessi al PM.
2. Richieste istruttorie
Pag. 10 a 17 Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendosi le determinazioni del Giudice delegato sulle istanze istruttorie delle parti, reiterate in sede di conclusioni da parte ricorrente, e ritenendo esaustive, in punto di richieste economiche, le prove agli atti.
3. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi deve essere accolta.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
4. Sulla domanda di reciproco addebito della separazione
Le parti si sono reciprocamente attribuite la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha costantemente avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente”.
Difatti, la Corte di Cassazione ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un
Pag. 11 a 17 nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999,
n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Ancora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'onere di provare il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando, ai fini dell'addebito, l'abbandono della casa coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute solo in epoca successiva (Cass. civ. sezione I. sentenza n. 23426/2012).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per imputare a o a CP_1 Parte_1
la responsabilità della separazione, atteso che dall'esame degli atti delle parti non si
[...] riscontrano condotte in aperta violazione dei doveri coniugali bensì esclusivamente dissidi sorti nel menage familiare che, nel tempo, hanno reciprocamente e via via condotto al venir meno dell'affectio coniugalis.
Deve rilevarsi al riguardo che nella relazione depositata il 13/11/2023 il CTU ha riportato come entrambe le parti hanno dichiarato che la coppia era unita e motivata nella relazione coniugale almeno fino alle dichiarazioni del figlio circa i presunti abusi subiti e che la coppia è entrata in crisi all'inizio dell'anno 2021 dopo la richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico dei nonni paterni di fronte alla quale i coniugi hanno reagito in modo diverso.
Non sono quindi riscontrabili le dedotte violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio né ricorrerebbe il nesso di causa tra queste e la crisi coniugale.
Per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate dalle parti, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti via via sempre più insanabili che, con il passare degli anni, hanno condotto alla definitiva crisi coniugale, senza che la stessa potesse essere attribuita ad una specifica condotta dell'uno o dell'altro in aperta violazione dei doveri coniugali.
Pag. 12 a 17 D'altra parte, i capitoli di prova formulati rispettivamente dalle parti risultano essere posti in termini generici o valutativi ai fini del decidere, non vertendo su circostanze sufficientemente precise e comunque inidonee a provare l'anteriorità della dedotta violazione del dovere coniugale alla crisi matrimoniale e quindi il necessario nesso causale tra i lamentati comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e la fine dell'unione coniugale.
Alla luce di quanto esposto entrambe le domande di addebito della separazione devono essere rigettate.
5. Sull'affidamento, sul collocamento dei figli minori e sul regime delle visite paterne
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli e , entrambi minorenni, non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiesta di Per_1 Per_2
affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre, per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”, occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce alla minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso de quo, tenuto conto di quanto emerso dall'esame degli atti del giudizio, da quanto dichiarato dalle parti nonché dalla CTU espletata, non sussistono ragioni per cui ritenere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Inoltre, alla luce della situazione di fatto venutasi a creare a seguito del trasferimento della ricorrente e dei figli nella città di LI e di quanto osservato dal CTU nella relazione peritale, deve disporsi, secondo la richiesta di entrambe le parti, il collocamento dei minori presso la madre.
Per quanto attiene, poi, al regime di frequentazioni paterne, occorre rilevare che, così come dichiarato dalle parti nei propri atti ed emerso a seguito della CTU, si evidenziano difficoltà relazionali tra il padre e i figli, in particolare , non mutate nel corso del giudizio nonostante i percorsi di Per_1
supporto intrapresi, connessi in parte alla incapacità del padre a riconoscere i bisogni e i tempi del minore con riferimento alla vicenda che ha visto coinvolti i nonni paterni, in parte alla difficoltà del minore a comunicare le proprie necessità e per altro verso alle scelte materne che hanno ingenerato un allentamento nel rapporto padre-figlio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della contrarietà di a recarsi presso Per_1
la residenza paterna, delle difficoltà del resistente a recarsi a LI e delle osservazioni del CTU sul punto, il Collegio ritiene congruo e nell'interesse della minore disporre un calendario minimo
Pag. 13 a 17 delle frequentazioni secondo le seguenti alternanze, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e almeno una volta ogni due mesi Per_1 Per_2
nella città di LI per almeno 3 giorni consecutivi, con pernottamento, onerandolo delle spese di viaggio e alloggio;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, il padre potrà tenere con sé i figli, anche in luogo diverso da LI con esclusione della città di RL e senza la presenza dei nonni paterni, ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre un anno e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo;
- nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli, anche in luogo diverso da
LI, con esclusione della città di RL e senza la presenza dei nonni paterni, tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Le telefonate padre-figli saranno invece libere, secondo la disponibilità dei minori e del padre, che presterà attenzione a non forzare un riavvicinamento di con i nonni paterni in tali Per_1
occasioni.
6. Sulla casa coniugale
Si dà atto che la casa coniugale, di proprietà di , rimarrà nella disponibilità dello CP_1
stesso, considerato che i minori hanno ormai stabilito la loro residenza presso l'abitazione della madre.
7. Sul contributo al mantenimento dei figli
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi in capo a l'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento dei figli e mediante la corresponsione dell'importo mensile di € Per_1 Per_2
600,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano.
Parte resistente, invece, ha domandato di fissare l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 mensili, da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un
Pag. 14 a 17 quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa come insegnante e ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2019, 2020, 2022 e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2023 € 26.516,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 24.784,00;
- per l'anno d'imposta 2020 € 21.506,00;
- per l'anno d'imposta 2019 € 21.424,00.
Ha altresì dichiarato di vivere ospite presso la casa del fratello in attesa di trovare un'altra Per_5
abitazione, che comporterà il pagamento di un canone di locazione e di essere proprietaria per la quota del 5% insieme ai fratelli e alla madre di un immobile sito in LI abitato dalla propria madre.
Ha dichiarato infine di percepire a titolo di assegno unico per i figli la somma mensile di circa €
59,00.
Parte resistente, a propria volta, ha dichiarato di lavorare da 25 anni per la stessa azienda come operaio, con stipendio mensile netto di circa € 1.700,00.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2018, 2019, CP_1
2020, 2022 e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2022 € 34.630,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 33.102,00;
- per l'anno d'imposta 2020 € 31.100,88;
- per l'anno d'imposta 2019 € 31.033,03;
- per l'anno d'imposta 2018 € 31.398,94
Ha altresì dichiarato di essere proprietario della casa coniugale e di avere in corso dei finanziamenti per i quali corrisponde la somma mensile di oltre € 200,00.
Infine, ha dichiarato di sostenere tutte le spese di trasferta quando si reca a LI per incontrare i figli.
Tenuto quindi conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti e soprattutto del fatto che il resistente è onerato delle ingenti spese di viaggio e alloggio, anche nel periodo estivo, per recarsi a LI per la frequentazione dei figli, il Collegio ritiene congruo che contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese, la somma mensile pari a € 300,00 (€ 150,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente
Pag. 15 a 17 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.
Per quanto attiene alla percezione dell'assegno unico, il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti per il quale la ricorrente percepirà il 100% dell'assegno.
8. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa, del parziale accoglimento delle domande formulate da entrambe le parti e della reciproca soccombenza delle parti in punto di addebito della separazione, vengono tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in data 18/02/2012 nel Comune di RL (atto iscritto al N. 1, Parte I, Anno 2012 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti Parte_1
di ; CP_1
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di CP_1
; Parte_1
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5) dispone il seguente calendario di frequentazioni dei minori con il padre, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e almeno una volta ogni due Per_1 Per_2
mesi nella città di LI per almeno 3 giorni consecutivi, con pernottamento, onerandolo delle spese di viaggio e alloggio;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, il padre potrà tenere con sé i figli, anche in luogo diverso da LI con esclusione della città di RL e senza la presenza dei nonni paterni, ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre un anno e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo;
- nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli, anche in luogo diverso da LI, con esclusione della città di RL e senza la presenza dei nonni paterni, tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Pag. 16 a 17 6) dispone che, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, il padre CP_1
concorra al mantenimento dei figli, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano;
7) autorizza i coniugi al rinnovo ed al rilascio, in via autonoma, di qualunque documento d'identità, anche valido per l'espatrio;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
Pag. 17 a 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione prima civile
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ssa Elena Giuppi Presidente dott. ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott. ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2962/2021 promossa da:
(C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Grazia
Petrucci
RICORRENTE
contro
(C.F. nato a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2 in RL Via Togliatti n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano L. Romanenghi
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“che l'On.le Tribunale adito voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi siano autorizzati a vivere separati con reciproco rispetto;
2. i figli minori, e , saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
presso la madre;
3. i genitori si impegneranno nella predisposizione ed attuazione di un concordato programma educativo, formativo e di cura dei minori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle
Pag. 1 a 17 inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni ordinarie saranno, invece, prese dai genitori separatamente nei rispettivi periodi di permanenza dei figli.
4. i genitori si impegneranno reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi a tutelare la figura paterna e materna;
5. il diritto di visita del padre, anche alla luce di quanto indicato dal Ctu, si potrà esercitare esclusivamente a LI, nuova città di residenza dei bambini, al fine di evitare il ritorno dei figli nel luogo di residenza del padre, dove vivono anche i nonni paterni;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini almeno una volta al mese per quattro giorni consecutivi, con pernottamento, previo avviso alla madre una settimana prima. I minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre ed il Natale con il padre, la Vigilia di Capodanno con il padre ed il Capodanno con la madre;
la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro genitore;
in estate i minori trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni, che, previo accordo con la madre, da comunicarsi almeno trenta giorni prima, potranno essere continuativi o suddivisi in due settimane nei mesi di luglio ed agosto. Sarà facoltà delle parti stabilire orari e giorni diversi, compatibilmente con gli impegni reciproci e con lo stato di salute e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
il padre potrà comunica re telefonicamente con i figli almeno quattro giorni a settimana, preferibilmente il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, concordando con la madre l'orario in cui i figli siano reperibili e comunque negli orari in cui siano terminate le attività extrascolastiche dei bambini e durante i weekend anche al mattino o al pomeriggio;
7. il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli almeno quattro giorni a settimana, preferibilmente il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, concordando con la madre l'orario in cui i figli siano reperibili e comunque negli orari in cui siano terminate le attività extrascolastiche dei bambini e durante i weekend anche al mattino o al pomeriggio;
8. il padre dovrà corrispondere alla madre un assegno mensile anticipato per il mantenimento di entrambi i figli minori, ed , non inferiore ad € 600,00, da versarsi entro il 5 di Per_2 Per_1
ogni mese tramite bonifico bancario, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
9. il padre contribuirà in misura non inferiore al 50% al pagamento delle spese straordinarie, da intendersi come tali quelle mediche, scolastiche, extrascolastiche, per attività ludico -ricreative e sportive e , in ogni caso , quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Milano;
dette spese saranno rimborsate pro quota al genitore anticipatario entro la fine dello stesso mese in cui è avvenuto
l'esborso, previa esibizione delle relative ricevute e fatture fiscali;
Pag. 2 a 17 10. gli assegni familiari saranno assegnati alla madre collocataria nella misura del 100%;
11. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non sarà previsto tra loro alcun assegno di mantenimento;
12. la casa coniugale, di proprietà del resistente, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
13. i coniugi saranno autorizzati reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio e ciò anche per i figli minori.
14. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
15. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e rigetto di ogni domanda del resistente.”
Conclusioni per CP_1
“che l'Ill.mo Tribunale di Lodi voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
SUI RAPPORTI PERSONALI E L'AFFIDAMENTO
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Si dà atto che la moglie ha già lasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi averi e beni personali e che la medesima ha già trasferito altrove la propria residenza.
2) La casa familiare, sita in RL (LO), Via Togliatti n. 5, di proprietà del Sig.
[...]
rimarrà nella disponibilità dello stesso, unitamente agli arredi ed al mobilio ivi presente. CP_1
3) Quanto ai minori nato a [...] il [...] e Persona_3 Persona_4
nato a [...] il [...], i medesimi vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi
i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, verranno pertanto assunte di comune accordo e nel prioritario interesse dei figli, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
eventuali contrasti tra
i genitori non dovranno ripercuotersi sui rapporti con i figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (ovverosia quelle attinenti la vita quotidiana quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche od urgenti, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, organizzazione del tempo libero, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, ecc.) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fermo restando l'impegno a scegliere le opzioni il più possibile condivise.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, anche separatamente fra loro, ogni volta che potrà, compatibilmente con i propri impegni, con quelli della madre e con lo stato di salute e con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori. Il padre potrà in ogni caso tenere i figli con sé, anche
Pag. 3 a 17 separatamente, con facoltà eventualmente di portarli, a sue cure e spese presso la propria abitazione di residenza: a) per un periodo non superiore a 5 giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, compreso il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, il 31 dicembre, il 01 gennaio, ad anni alterni con la madre;
b) per un periodo di tre giorni, anche non consecutivi, compreso il giorno di Pasqua e Pasquetta, durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre;
c) durante i mesi estivi, per un periodo non inferiore a due settimane, anche non consecutive;
d) le vacanze estive ed invernali dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate tra i genitori, con almeno trenta giorni di anticipo ed è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di regolare diversamente fra loro le sopraindicate modalità di visita.
5) I genitori hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente le variazioni di residenza e di recapito telefonico. Il padre dovrà essere messo nelle condizioni di poter comunicare telefonicamente con i figli ogni giorno, con un mezzo di comunicazione e ad un orario che verrà concordato, al fine di rendere effettiva la possibilità del medesimo di avere un dialogo con i propri figli.
6) Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno a ciascun coniuge in ragione del 50%, come per Legge
e come già attualmente previsto;
l'assegno unico spetterà alla signora in Parte_1
ragione del 100%, come già attualmente previsto.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio e ciò anche in relazione ai figli minori.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
8) Ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed a tal fine il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, entro
[...]
il giorno 15 di ogni mese. La somma verrà annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT.
9) Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
e saranno regolate secondo il protocollo in vigore presso la Corte di Appello di Milano, noto alle parti. Le suddette spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata. In accordo tra loro i coniugi possono regolare il dovuto per le spese straordinarie unitamente al contributo al mantenimento del mese immediatamente successivo alla spesa.”
10) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti quindi alcun assegno di mantenimento viene previsto da uno all'altra.
11) Tutti gli ulteriori aspetti patrimoniali ed economici tra le parti sono già stati compiutamente regolati e null'altro vi è da dividere in ragione dello scioglimento della comunione.
Pag. 4 a 17 12) Pronunciare in ogni caso la separazione con addebito della stessa in capo alla Sig.ra Parte_1
, con vittoria di compensi e spese e respinta ogni domanda della ricorrente.”
[...]
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
1.1 Con ricorso depositato in data 27/10/2021, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione personale da con richiesta di addebito nei confronti di CP_1 questi, l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre da esercitarsi esclusivamente a
LI città di residenza dei figli, l'obbligo del sig. di corrispondere alla ricorrente un CP_1
assegno mensile per il mantenimento dei figli non inferiore a € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'attribuzione per l'intero degli assegni familiari.
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
e contraevano matrimonio civile in data 18/02/2012 nel Comune Parte_1 CP_1
di RL e dalla loro unione nascevano due figli, , nato a [...] il Per_1
01.04.2012, e , nato a [...] il [...]; Per_2
-la vita coniugale diventava sempre più difficile a causa del comportamento del sig. che CP_1
dimostrava disattenzione ed indifferenza nei confronti della moglie e della vita dei figli;
- il sig. manifestava inoltre un carattere fortemente collerico e irascibile, tanto che ad ogni CP_1
discussione con la moglie, sfogava la sua rabbia lanciandole oggetti, offendendola ed umiliandola;
-nell'aprile 2020 la sig.ra sporgeva denuncia-querela nei confronti dei nonni paterni per Pt_2
presunti abusi sessuali di cui sarebbe stato vittima il figlio , che era solito rimanere a casa Per_1 con i nonni paterni anche dopo l'inizio della scuola dell'infanzia nel pomeriggio e che all'età di due anni aveva iniziato a manifestare sofferenza quando veniva toccato da altri scoppiando a piangere e accettando di essere lavato e vestito solo dalla madre e in seguito aveva iniziato a mal sopportare la presenza dei nonni paterni e finanche a manifestare incubi notturni;
- in seguito alla nascita del secondo figlio , il nonno paterno si recava quotidianamente presso Per_2
l'abitazione della ricorrente anche più volte al giorno cercando di rimanere in ogni modo da solo con o di invitarlo a dormire da lui e si presentava alla scuola del minore senza motivo e senza Per_1
il consenso dei genitori;
- in occasione delle vacanze di Pasqua del 2018 trascorse a LI presso i nonni materni,
raccontava, attraverso alcuni disegni, che i nonni paterni gli avevano fatto “cose brutte” Per_1
e da allora i genitori decidevano di allontanarsi definitivamente dai nonni paterni;
Pag. 5 a 17 - a causa della pandemia nel febbraio 2020 la ricorrente si trasferiva con il marito e i figli a LI presso la propria madre e, a seguito di ulteriori confidenze di , decideva, insieme al marito, Per_1
di far intraprendere al minore un percorso di supporto psicologico e di trasferire la residenza a
LI per consentire ad di crescere in un ambiente sereno;
Per_1
- dopo la presentazione della denuncia-querela, il sig. si disinteressava dell'argomento e della CP_1
situazione psicologica in cui versava il figlio, arrivando ad ignorare la richiesta della psicologa di che gli chiedeva il consenso per la redazione di una relazione da esibire all'Autorità Per_1
giudiziaria e dichiarando in sede di sommarie informazioni che gli episodi di violenza denunciati erano frutto di un'imposizione materna e non un racconto spontaneo del minore.
1.2. Con comparsa di risposta, depositata il 07/02/2022, si è costituito contestando Controparte_1
la ricostruzione dei fatti di parte avversaria e, aderendo alla domanda di separazione chiedendo peraltro l'addebito della separazione alla moglie, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso la madre, il diritto di vederli e di portarli nella propria abitazione di residenza, di comunicare telefonicamente ogni giorno,
l'assegnazione dell'assegno familiare alla sig.ra al 100% e detrazioni fiscali per i figli al Pt_1
50%, la corresponsione di € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande parte resistente ha dedotto:
- che la crisi coniugale aveva trovato invero ragione nella immotivata decisione della moglie di trasferirsi insieme ai figli a LI;
- nel corso del matrimonio la sig.ra aveva allontanato amici e conoscenti e sfruttava ogni Pt_1
occasione per tornare a LI insensibile alle esigenze lavorative del marito e trascorrendovi tutte le estati dall'inizio di luglio alla fine di agosto;
- nel febbraio 2020, a causa della pandemia, i coniugi decidevano che la moglie e i figli sarebbero rimasti a LI fino all'estate mentre il sig. faceva rientro a RL il 09.03.2020 CP_1
per motivi di lavoro ma nei mesi seguenti il resistente prendeva atto che la moglie non aveva intenzione di fare rientro nella casa familiare, venendo a conoscenza anche del fatto che la sig.ra aveva fatto richiesta di trasferimento per poter insegnare a LI;
Pt_1
- i presunti abusi sessuali subiti dal figlio , frutto della sua fantasia e sforniti di adeguata Per_1
prova e riscontro, come rilevato anche nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi in atti, erano un mero pretesto per la ricorrente per poter rimanere a
LI;
Pag. 6 a 17 - il sig. ha visto compromessa la possibilità di esercitare il suo diritto di padre e di partecipare CP_1
attivamente alla vita dei figli attesa l'attuale residenza degli stessi e la distanza geografica dalla propria residenza.
1.3. All'esito dell'udienza presidenziale, nel corso della quale sono stati sentiti entrambi i coniugi, con ordinanza del 05/08/2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
- affido dei minori in via condivisa alle parti con collocamento presso la madre e visite paterne, almeno sino alla presa in carico da parte dei servizi sociali, a LI in estate per 15 giorni e da settembre per una o due volte al mese per 4 giorni consecutivi, garantendo per il resto incontri telefonici tre volte a settimana;
- assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di euro 300,00 mensili per entrambi i figli
(euro 150,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
- incarico ai Servizi Sociali di LI e RL di provvedere alla presa in carico del nucleo, alla verifica della capacità genitoriale e del miglior regime di affido, collocamento e visite nonché a tutti gli interventi anche di carattere psicologico in favore delle parti e dei minori.
1.4. Con una prima relazione del 18.06.2022 i servizi sociali di LI hanno segnalato che, dal trasferimento dei minori, gli incontri padre-figli sono divenuti sporadici e quasi sempre avvenuti in occasione delle feste o delle vacanze estive, periodi nei quali il padre ha la possibilità di recarsi a
LI e tenere con sé i figli in un agriturismo della zona;
che il padre sente i bambini con regolarità attraverso l'utenza telefonica della madre che ha peraltro rappresentato che il padre telefona ai figli due o tre volte a settimana e raramente nel finesettimana;
che non si evince svalutazione genitoriale reciproca ed entrambi i coniugi risultano impegnati a mantenere una comunicazione funzionale al benessere dei minori;
che alcuna criticità emerge in relazione ai minori ma che il padre ha espresso il desiderio di voler tenere i figli anche presso la propria abitazione.
Nelle relazioni successive i servizi hanno riferito dell'inizio di un percorso di sostegno psicologico e genitoriale della ricorrente e di un percorso psicologico dei minori, nel corso del quale Per_1
ha dichiarato, fin dal primo colloquio, di non essere d'accordo a recarsi presso la residenza del padre, luogo che egli lega a ciò che è successo con i nonni paterni. Nei colloqui successivi ha Per_1
dichiarato di provare ansia, preoccupazione, irritabilità e pensieri intrusivi in risposta ad una situazione percepita come una minaccia, temendo che il padre possa portare con sé a RL il fratello , verso il quale ha sviluppato strategie controllanti e accudenti volte ad Per_2 Per_1
evitare il rischio che egli sperimenti le stesse esperienze traumatiche da lui vissute. È stato inoltre osservato che il minore, davanti a piccoli ostacoli come un'attività poco familiare o una difficoltà
Pag. 7 a 17 nello svolgimento della stessa, manifesti agitazione ed incapacità a gestire il fallimento o l'errore.
Non è peraltro emersa una conflittualità tra il minore e il padre nonostante alcune difficoltà di a comunicare ciò che desidera. Quanto al rapporto tra i genitori, il servizio ha segnalato Per_1
invece una scarsa comunicazione e la possibilità che la forte conflittualità tra i coniugi potrebbe far emergere un conflitto di lealtà in che lo porterebbe a non essere autentico con ciascun Per_1
genitore e a non esprimere in modo chiaro i propri bisogni.
1.5. Con ordinanza del 22/05/2023 il giudice istruttore ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle condizioni psichiche di ciascun componente del nucleo familiare, alle capacità genitoriali dei coniugi, alla relazione dei minori con ciascun genitore ed eventuali elementi di ostacolo nella stessa, all'eventuale presenza di elementi che suggeriscano un regime di esercizio della responsabilità genitoriale diverso da quello condiviso, all'indicazione di elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e all'esistenza di eventuali ostacoli alla frequentazione dei minori della residenza paterna, di eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale a favore del nucleo e delle più probabili traiettorie evolutive della situazione familiare.
Con relazione depositata in data 13/11/2023 il CTU, dopo approfondita e documentata indagine che ha coinvolto l'intero nucleo familiare, ha concluso evidenziando l'assenza di franche manifestazioni psicopatologiche circa i contenuti e la forma del pensiero in entrambi i genitori, dotati di idonee capacità di cura, protezione e educazione della prole, sebbene si siano scorte flessioni in ordine alla funzione empatica per entrambi. In particolare, la ricorrente ha mostrato alcuni aspetti di distorsione che possono interferire con la corretta percezione interpersonale generando atteggiamenti di ipervigilanza, accompagnati da una flessione nella capacità di controllo dell'emotività e nel riconoscere gli effetti del proprio stato d'animo sulla vita emotiva del figlio che Per_1
sperimenta disagio e impotenza per non essere in grado di lenire la tristezza materna.
La flessione delle capacità empatiche del resistente si sono manifestate invece nella mancanza di rispetto dei tempi di circa un eventuale riavvicinamento ai nonni paterni, avendo il padre Per_1
condiviso con la nonna paterna il contatto telefonico del figlio e avendogli richiesto di telefonare ai nonni in occasione della prima comunione, senza tener conto dell'impatto di tali comportamenti sulla vita del minore.
Un ulteriore ammonimento del CTU rispetto alle capacità empatiche della coppia genitoriale riguarda la condivisione con delle motivazioni che hanno portato alla separazione, ricondotta da Per_1
entrambi i genitori alla vicenda scaturita dalle sue dichiarazioni circa i presunti abusi subiti dai nonni paterni, senza preoccuparsi della possibile responsabilità di cui il minore potrebbe caricarsi al
Pag. 8 a 17 riguardo. ha peraltro dichiarato di trovare supporto e accoglimento in entrambe le figure Per_1
genitoriali.
Al riguardo il CTU ha segnalato che la scelta della ricorrente di trasferimento in un luogo posto a notevole distanza dalla residenza del padre ha di fatto privato i minori della possibilità di accesso alla figura paterna e contrasta con il diritto dei figli di mantenere un rapporto significativo con il genitore, nonostante la madre si mostri formalmente disponibile affinché l'altro genitore condivida del tempo con i figli. Non è emerso infatti alcun riscontro al narrato della ricorrente circa l'esistenza di una scelta condivisa al trasferimento.
Rileva inoltre il CTU che la lontananza tra i luoghi di residenza non facilita la soluzione delle dinamiche d'ablazione evidenziate da rispetto alla figura paterna. Sebbene non siano stati Per_1
rilevati segni di alienazione parentale, ha manifestato un allentamento del legame con il Per_1
padre e un significativo avvicinamento alla madre verso la quale ha sviluppato una maggiore dipendenza affettiva ed emotiva. Il minore andrebbe quindi tutelato da eventuali dinamiche d'ablazione a scapito della figura paterna.
Il fratello risulta invece simmetricamente legato ai genitori e, sebbene attualmente in Per_2
compenso, sente ancora come realizzabile l'unità familiare e dovrebbe essere tutelato affinché il disincanto delle proprie aspettative non si traduca in sensazioni di eccessiva impotenza o responsabilità.
Non emergono dalla relazione peritale elementi che suggeriscano un regime di affido diverso da quello ordinario e, per quanto non rappresenti una condizione ottimale per garantire il miglioramento della relazione tra e il padre e per rispondere al desiderio di vicinanza di al padre, Per_1 Per_2
il collocamento dei minori presso la madre è per il CTU da ritenersi comunque preferibile per le cure ed il tempo che la genitrice ha dimostrato di saper offrire rispetto al padre, che non ha ritmi di lavoro tali da poter seguire i minori senza far ricorso a terzi. D'altra parte, evidenzia il CTU, non vi sono, allo stato, soluzioni alternative realisticamente attuabili.
Alla difficoltà di accesso al padre inoltre non può rispondere una diversa articolazione del diritto di visita rispetto a quella attuale, anche per la contrarietà di a recarsi a RL, e Per_1
la proposta paterna di un dimezzamento della distanza dai figli non rappresenterebbe un miglioramento significativo nel rapporto padre-figli anche in considerazione del loro bisogno di stabilità ambientale, relazionale ed emotiva. Tale soluzione sarebbe quindi solo un cambiamento di comodità e di convenienza economica ma non emotiva.
Il CTU evidenzia quindi che, a livello prognostico, se nessun genitore opterà per un cambiamento di vita in funzione di un più facile accesso dei figli all'altro genitore, il nucleo potrebbe sperimentare gli effetti di un vuoto paterno e le sue ricadute sul benessere psicofisico dei minori.
Pag. 9 a 17 1.6. All'esito il giudice istruttore ha confermato il provvedimento già assunto di non ammissione delle ulteriori istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 08/05/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Mutata la composizione del Collegio giudicante per assegnazione ad altra sezione del Tribunale di
Lodi del giudice relatore, la causa è stata rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11/02/2025 parte ricorrente ha rilevato che i provvedimenti provvisori del Tribunale quanto alle visite paterne non sono mai stati rispettati, che i rapporti tra il padre e i minori non sono buoni e che il resistente non ha pagato le spese straordinarie se non in misura limitata, costringendo la ricorrente a procedere a pignoramento presso il datore di lavoro, e ha negato il consenso per le attività extrascolastiche dei minori per non pagare le spese. Ha chiesto inoltre la revoca delle ordinanze istruttorie insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste di prova.
La ricorrente ha dichiarato: “il resistente non ha fatto nulla di quello che era stato proposto per riavvicinarsi al figlio che tornava sconvolto dalle visite del padre perché questi insiste Per_1
che i propri genitori sono delle brave persone. Dopo il febbraio 2024, il resistente è venuto a LI
3 o 4 giorni a giugno, a fine agosto e poi a Natale scorso per qualche giorno alla volta. In queste occasioni il padre non ha visto e non lo cerca neanche più al telefono” e successivamente Per_1 ha aggiunto “il resistente telefona ai figli il lunedì e il mercoledì ma nel finesettimana sparisce. Il ctu aveva suggerito di prendere le distanze da quanto successo ad e invece il padre tutte le Per_1
volte parla ai figli dei propri genitori e impone ai figli le videochiamate con loro. Al ritorno dalle visite paterne parla di quanto successo e si arrabbia. Per questo ha Per_2 Per_1 Per_1
bloccato il telefono del padre. I bambini sono sereni attualmente, si turbano soltanto quando il padre parla dei propri genitori. è arrivato a dire che, se il padre continua in questo modo allora Per_1
neanche deve vedere più il padre. Inoltre, non riesco a recuperare il 50% delle spese Per_2
straordinarie perché il padre non le paga (corso di inglese, assicurazione, materiale scolastico). Il piccolo ha dovuto rinunciare al calcio perché da sola non ce la faccio”.
Il procuratore di parte resistente ha rilevato che il sig. non ha rispettato le visite paterne in CP_1 quanto dispone di solo 25 giorni di ferie l'anno, che né né il padre riescono a superare le Per_1
problematiche emerse e che la distanza rende ancora più difficile la situazione.
I procuratori delle parti si sono inoltre riportate alle conclusioni già precisate e alle comparse e alle memorie di replica già depositate. Al termine dell'udienza la causa è stata rimessa in decisione e gli atti di causa sono stati trasmessi al PM.
2. Richieste istruttorie
Pag. 10 a 17 Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendosi le determinazioni del Giudice delegato sulle istanze istruttorie delle parti, reiterate in sede di conclusioni da parte ricorrente, e ritenendo esaustive, in punto di richieste economiche, le prove agli atti.
3. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi deve essere accolta.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
4. Sulla domanda di reciproco addebito della separazione
Le parti si sono reciprocamente attribuite la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha costantemente avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente”.
Difatti, la Corte di Cassazione ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un
Pag. 11 a 17 nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999,
n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Ancora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'onere di provare il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando, ai fini dell'addebito, l'abbandono della casa coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute solo in epoca successiva (Cass. civ. sezione I. sentenza n. 23426/2012).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per imputare a o a CP_1 Parte_1
la responsabilità della separazione, atteso che dall'esame degli atti delle parti non si
[...] riscontrano condotte in aperta violazione dei doveri coniugali bensì esclusivamente dissidi sorti nel menage familiare che, nel tempo, hanno reciprocamente e via via condotto al venir meno dell'affectio coniugalis.
Deve rilevarsi al riguardo che nella relazione depositata il 13/11/2023 il CTU ha riportato come entrambe le parti hanno dichiarato che la coppia era unita e motivata nella relazione coniugale almeno fino alle dichiarazioni del figlio circa i presunti abusi subiti e che la coppia è entrata in crisi all'inizio dell'anno 2021 dopo la richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico dei nonni paterni di fronte alla quale i coniugi hanno reagito in modo diverso.
Non sono quindi riscontrabili le dedotte violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio né ricorrerebbe il nesso di causa tra queste e la crisi coniugale.
Per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate dalle parti, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti via via sempre più insanabili che, con il passare degli anni, hanno condotto alla definitiva crisi coniugale, senza che la stessa potesse essere attribuita ad una specifica condotta dell'uno o dell'altro in aperta violazione dei doveri coniugali.
Pag. 12 a 17 D'altra parte, i capitoli di prova formulati rispettivamente dalle parti risultano essere posti in termini generici o valutativi ai fini del decidere, non vertendo su circostanze sufficientemente precise e comunque inidonee a provare l'anteriorità della dedotta violazione del dovere coniugale alla crisi matrimoniale e quindi il necessario nesso causale tra i lamentati comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e la fine dell'unione coniugale.
Alla luce di quanto esposto entrambe le domande di addebito della separazione devono essere rigettate.
5. Sull'affidamento, sul collocamento dei figli minori e sul regime delle visite paterne
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli e , entrambi minorenni, non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiesta di Per_1 Per_2
affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre, per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”, occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce alla minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Nel caso de quo, tenuto conto di quanto emerso dall'esame degli atti del giudizio, da quanto dichiarato dalle parti nonché dalla CTU espletata, non sussistono ragioni per cui ritenere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Inoltre, alla luce della situazione di fatto venutasi a creare a seguito del trasferimento della ricorrente e dei figli nella città di LI e di quanto osservato dal CTU nella relazione peritale, deve disporsi, secondo la richiesta di entrambe le parti, il collocamento dei minori presso la madre.
Per quanto attiene, poi, al regime di frequentazioni paterne, occorre rilevare che, così come dichiarato dalle parti nei propri atti ed emerso a seguito della CTU, si evidenziano difficoltà relazionali tra il padre e i figli, in particolare , non mutate nel corso del giudizio nonostante i percorsi di Per_1
supporto intrapresi, connessi in parte alla incapacità del padre a riconoscere i bisogni e i tempi del minore con riferimento alla vicenda che ha visto coinvolti i nonni paterni, in parte alla difficoltà del minore a comunicare le proprie necessità e per altro verso alle scelte materne che hanno ingenerato un allentamento nel rapporto padre-figlio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della contrarietà di a recarsi presso Per_1
la residenza paterna, delle difficoltà del resistente a recarsi a LI e delle osservazioni del CTU sul punto, il Collegio ritiene congruo e nell'interesse della minore disporre un calendario minimo
Pag. 13 a 17 delle frequentazioni secondo le seguenti alternanze, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e almeno una volta ogni due mesi Per_1 Per_2
nella città di LI per almeno 3 giorni consecutivi, con pernottamento, onerandolo delle spese di viaggio e alloggio;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, il padre potrà tenere con sé i figli, anche in luogo diverso da LI con esclusione della città di RL e senza la presenza dei nonni paterni, ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre un anno e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo;
- nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli, anche in luogo diverso da
LI, con esclusione della città di RL e senza la presenza dei nonni paterni, tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Le telefonate padre-figli saranno invece libere, secondo la disponibilità dei minori e del padre, che presterà attenzione a non forzare un riavvicinamento di con i nonni paterni in tali Per_1
occasioni.
6. Sulla casa coniugale
Si dà atto che la casa coniugale, di proprietà di , rimarrà nella disponibilità dello CP_1
stesso, considerato che i minori hanno ormai stabilito la loro residenza presso l'abitazione della madre.
7. Sul contributo al mantenimento dei figli
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi in capo a l'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento dei figli e mediante la corresponsione dell'importo mensile di € Per_1 Per_2
600,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano.
Parte resistente, invece, ha domandato di fissare l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 mensili, da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un
Pag. 14 a 17 quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa come insegnante e ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2019, 2020, 2022 e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2023 € 26.516,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 24.784,00;
- per l'anno d'imposta 2020 € 21.506,00;
- per l'anno d'imposta 2019 € 21.424,00.
Ha altresì dichiarato di vivere ospite presso la casa del fratello in attesa di trovare un'altra Per_5
abitazione, che comporterà il pagamento di un canone di locazione e di essere proprietaria per la quota del 5% insieme ai fratelli e alla madre di un immobile sito in LI abitato dalla propria madre.
Ha dichiarato infine di percepire a titolo di assegno unico per i figli la somma mensile di circa €
59,00.
Parte resistente, a propria volta, ha dichiarato di lavorare da 25 anni per la stessa azienda come operaio, con stipendio mensile netto di circa € 1.700,00.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2018, 2019, CP_1
2020, 2022 e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2022 € 34.630,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 33.102,00;
- per l'anno d'imposta 2020 € 31.100,88;
- per l'anno d'imposta 2019 € 31.033,03;
- per l'anno d'imposta 2018 € 31.398,94
Ha altresì dichiarato di essere proprietario della casa coniugale e di avere in corso dei finanziamenti per i quali corrisponde la somma mensile di oltre € 200,00.
Infine, ha dichiarato di sostenere tutte le spese di trasferta quando si reca a LI per incontrare i figli.
Tenuto quindi conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti e soprattutto del fatto che il resistente è onerato delle ingenti spese di viaggio e alloggio, anche nel periodo estivo, per recarsi a LI per la frequentazione dei figli, il Collegio ritiene congruo che contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 CP_1
di ogni mese, la somma mensile pari a € 300,00 (€ 150,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente
Pag. 15 a 17 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.
Per quanto attiene alla percezione dell'assegno unico, il Collegio prende atto dell'accordo tra le parti per il quale la ricorrente percepirà il 100% dell'assegno.
8. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa, del parziale accoglimento delle domande formulate da entrambe le parti e della reciproca soccombenza delle parti in punto di addebito della separazione, vengono tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in data 18/02/2012 nel Comune di RL (atto iscritto al N. 1, Parte I, Anno 2012 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti Parte_1
di ; CP_1
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di CP_1
; Parte_1
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5) dispone il seguente calendario di frequentazioni dei minori con il padre, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e almeno una volta ogni due Per_1 Per_2
mesi nella città di LI per almeno 3 giorni consecutivi, con pernottamento, onerandolo delle spese di viaggio e alloggio;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, il padre potrà tenere con sé i figli, anche in luogo diverso da LI con esclusione della città di RL e senza la presenza dei nonni paterni, ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre un anno e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo;
- nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli, anche in luogo diverso da LI, con esclusione della città di RL e senza la presenza dei nonni paterni, tre settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Pag. 16 a 17 6) dispone che, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, il padre CP_1
concorra al mantenimento dei figli, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano;
7) autorizza i coniugi al rinnovo ed al rilascio, in via autonoma, di qualunque documento d'identità, anche valido per l'espatrio;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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