Art. 4. Pensione di inabilita'
La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di 5 anni.
Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio, quando l'anzianita' di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilita'. (3)
Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione.
Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
((Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilita' fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non e' dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1 gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.
Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilita' ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale , con sentenza 3 - 15 maggio 1990, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1990, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, "nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, quinto comma".
La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di 5 anni.
Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio, quando l'anzianita' di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilita'. (3)
Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione.
Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
((Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilita' fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non e' dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1 gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.
Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilita' ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale , con sentenza 3 - 15 maggio 1990, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1990, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, "nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, quinto comma".