Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 702 del 04/10/2023 del Tribunale di Savona, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Ardagna, in forza di procura Parte_1 allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Savona, Via XX
Settembre 9/1
APPELLANTE contro
Controparte_1
, in
[...] persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, Viale Brigate Partigiane 2
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, reiectis contrariis, in totale riforma della sentenza impugnata e previa occorrendo autorizzazione alla produzione in giudizio della sentenza n. 3600/18 del 6/12/2018 e dell'ordinanza 4/07/2019 della Corte di Appello di Genova, Terza Sezione Penale, preso atto della mancata dimostrazione dell'illegittimità dell'occupazione, della durata e dell'estensione della stessa
e, per contro, della legittimità dell'utilizzo dell'immobile di Via Roma 7 da parte della appellante in virtù del rapporto di coniugio con l'intestatario e, in ogni caso, della buona fede
1
Parte_1
in via subordinata, preso atto che la convenuta non ha dimostrato la estensione e la decorrenza dell'occupazione né il valore della indennità richiesta, accertare e dichiarare dovuta l'indennità di occupazione da parte della appellante nei limiti dello stretto dedotto e dimostrato, limitatamente all'immobile effettivamente abitato, per il periodo di effettiva occupazione e dalla data della prima giuridica conoscenza del diritto della convenuta, determinando la relativa indennità in misura pari all'effettivo valore locatizio del bene.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare integralmente l'appello, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/1/2023 regolarmente notificato alla
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_1 organizzata – , ha adito il Tribunale di Savona esponendo che: - il CP_1 Parte_1
Tribunale di Savona, con provvedimento del 15.1.2014, divenuto definitivo il 20.9.2016, ha disposto la confisca nei confronti di degli immobili siti in Pontinvrea, identificati CP_2
al foglio 7, particelle 55 sub 3, 4, 5 del NCEU e dei terreni accatastati al foglio 7, mappali
84, 285 e 568 del NCT, che sono stati conseguentemente devoluti al patrimonio dello Stato;
- il 15.12.2022 l ha emesso la richiesta di pagamento della somma di euro 58.082,00 CP_1
nei confronti di e della ricorrente, sua coniuge, per indennità di abusiva CP_2
occupazione degli immobili dal 20.9.2016 al 10.10.2022. La ricorrente ha contestato l'illegittimità di tale richiesta di pagamento sostenendo: di essere rimasta totalmente estranea al procedimento di prevenzione intervenuto nei confronti del marito, intervenuto ben 5 anni prima del matrimonio, e del quale non ha avuto conoscenza prima della notifica dell'atto amministrativo;
di non occupare abusivamente le 6 unità immobiliari confiscate, ma di abitare legittimamente uno solo degli appartamenti facenti parte del complesso immobiliare in qualità di coniuge di di non aver abitato l'immobile prima del CP_2
matrimonio, risalente al 2019; che gli importi richiesti dalla antecedenti al CP_1
15.12.2017 dovevano ritenersi prescritti;
che la quantificazione dell'indennità di occupazione
2 effettuata nei confronti del coniuge non le era opponibile poiché non era stata parte del procedimento ed era comunque eccessiva.
Tutto ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di Savona di annullare il Parte_1 provvedimento a prot. 0082497 dell' ; di dichiarare che nulla è dovuto a titolo di CP_1 indennità di occupazione e in via subordinata, di determinare l'indennità eventualmente dovuta solo a far data dalla messa in mora e limitatamente all'immobile effettivamente abitato.
Si è costituita in primo grado, l replicando che: i beni immobili occupati erano stati CP_1
devoluti al patrimonio dello Stato a titolo originario a seguito della confisca;
che il fondamento della richiesta di pagamento risiedeva nell'illegittima occupazione, indipendentemente dalla partecipazione della ricorrente al procedimento di confisca;
la ricorrente era nel possesso dei beni, mentre solo lo Stato aveva titolo per la relativa occupazione;
- l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi infondata essendo il termine decennale;
le somme richieste erano dovute a titolo solidale da entrambi gli occupanti;
già alla data del 24.1.2014 era stata rinvenuta all'interno degli immobili e si era Parte_1 qualificata come “ospite”, di tal chè doveva ritenersi che ella avesse continuato ad abitarvi;
il compendio immobiliare era da considerarsi unitario in quanto costituito da appartamenti uniti e collegati tra di loro, formanti un villino con relative pertinenze.
La convenuta ha chiesto pertanto rigettare integralmente le domande attoree in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni. All'esito è stata pronunciata la gravata sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con cui il Tribunale così ha così statuito:
“Accerta e dichiara che il credito vantato da Controparte_1
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata nei confronti di
[...]
è pari ad euro 35.466,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle Parte_1
singole scadenze mensili al saldo.
2) Compensa tra le parti le spese processuali”.
Ha affermato il Tribunale che:- la ricorrente era da considerarsi legittimata passiva della domanda di pagamento da parte dell' convenuta, in quanto gli immobili confiscati a CP_1
sono pacificamente divenuti di proprietà dello Stato, fin dal momento della CP_2
confisca, poi definitivamente confermata, a decorrere dal 15/1/2014; -dal 27.1.2014, data in cui è stato redatto il verbale di sequestro e confisca degli immobili e dei mobili, ed in cui l'Amministratore Giudiziario è stato immesso nel possesso dei beni, solo lo Stato o suoi
3 aventi causa avevano titolo per la relativa occupazione;
-è pacifico, invece, che gli immobili di Pontinvrea sono stati da allora occupati da e con decorrenza dalla data di CP_2
matrimonio dalla di lui coniuge;
- la richiesta di pagamento trova titolo Parte_1 giuridico nell'occupazione abusiva degli immobili di proprietà dello Stato, e non già nel procedimento di confisca;
infondato era l'assunto dell'opponente secondo cui ella aveva un titolo legittimo di occupazione, consistente nel rapporto di coniugio, posto che il matrimonio di per sé non costituisce un titolo giuridicamente apprezzabile per l'occupazione di un bene immobile di proprietà di terzi;
la dedotta ignoranza da parte della ricorrente della proprietà del bene in capo allo Stato e non al marito è a lei sola imputabile, e non determina l'interversione dell'occupazione in legittima detenzione;
la richiesta di pagamento ben può essere rivolta ad entrambi in virtù del rapporto di fatto con la cosa, essendo insussistente qualsivoglia titolo negoziale o legale che legittimi la loro occupazione;
doveva ritenersi che aveva iniziato a possedere l'immobile dalla data del suo matrimonio, occorso Parte_1 nel 2019, non avendo la resistente dimostrato che l'occupazione fondante il credito vantato risalisse ad una data antecedente;
tenuto conto che l'occupazione degli immobili da parte di è dimostrata in via documentale a decorrere dal 7.12.2021, ma che ella Parte_1
stessa ha invece confessoriamente ammesso di aver abitato nel compendio dal matrimonio occorso nel 2019, è da tale momento che deve farsi decorrere l'obbligo della ricorrente di pagare l'indennità di occupazione;
in ordine alla quantificazione dell'indennità, dalla relazione di stima depositata agli atti dall' convenuta ed effettuata da Agenzia delle CP_1
Entrate e del Territorio, risulta che, sebbene in effetti l'immobile sia suddiviso catastalmente in tre unità abitative, lo stesso consiste di fatto in un unico contesto abitativo, è un villino unitario, che si trova tutto e per intero nella disponibilità degli occupanti, di tal chè le contestazioni erano infondate;
parimenti infondate era la contestazione di parte opponente sulla asserita eccessività dell'indennità di occupazione, come quantificata dall' CP_1 convenuta, posto che l ha calcolato l'indennità parametrandola al valore locativo del CP_1 bene, stimato dall'Agenzia delle Entrate con apposita relazione e moltiplicato per i mesi di occupazione, e relativamente al quantum, poi, la stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate, soggetto terzo incaricato ex lege di eseguire tali valutazioni sugli immobili oggetto di confisca, è assai dettagliata, specifica, spiega correttamente i criteri utilizzati, che appaiono del tutto in linea con quelli impiegati anche in ambito giudiziario in controversie aventi ad oggetto il calcolo del valore locativo di beni. Ribadiva che il diritto della resistente al pagamento dell'indennità, avente natura sostanzialmente risarcitoria e derivante da un'obbligazione da fatto illecito insorge per effetto stesso dell'occupazione e non già solo a
4 seguito della richiesta, volta unicamente a costituire in mora il debitore per un debito anteriore e maturato nel corso del tempo. Pertanto, l ha diritto di richiedere in ogni CP_1 momento il pagamento dell'indennità nei confronti dell'occupante, entro i soli limiti della prescrizione.
Avverso la sentenza ha proposto appello avverso l'originaria ricorrente Parte_1 chiedendone la riforma, con l'accoglimento dell'originaria domanda, e l'accertamento di nulla dovere, o in subordine, nei limiti dello stretto dimostrato quanto all'immobile effettivamente abitato, per il periodo di effettiva occupazione e dalla data di giuridica conoscenza del diritto della convenuta. Ha articolato i motivi di seguito indicati.
Si è costituita l dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – contestando l'appello di cui ha CP_1
chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 10/7/2024, la Corte ha disposto il mutamento del rito, posto che il gravame è stato introdotto con citazione in luogo del ricorso e, alla luce della richiesta formulata da parte appellante di produzione della sentenza della Corte di Corte di Appello di Genova, Terza Sezione Penale, n. 3600/18 del 6/12/2018 di dissequestro dei beni per cui
è causa e dell'ordinanza 4/07/2019 richiamante la prima (quest'ultima già prodotta nel presente giudizio), di autorizzare la produzione, ha autorizzato la produzione richiesta.
Indi, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 7/1/2025 in forma scritta, previa concessione dei termini alle parti per note conclusive, all'esito delle quali è stata posta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1
primo giudice ha ritenuto illegittimo l'utilizzo del bene immobile da parte sua in assenza di prove o presunzioni per violazione e/o non corretta applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2697
c.p.c. Censura l'affermazione del Tribunale per cui il rapporto di coniugio non costituisca un titolo legittimo di utilizzo di un bene di terzi e che la dedotta ignoranza da parte sua della proprietà del bene in capo allo Stato e non al marito sia a lei stessa imputabile e non determina una interversione dell'occupazione in legittima detenzione. Lamenta che il
Tribunale non abbia tenuto conto dell'apparenza del diritto e della sua buona fede, posto che si trattava della abitazione del che aveva perso il diritto di abitarla a seguito della CP_2
confisca. Ella era estranea alle pregresse vicende giudiziarie, non poteva sapere che abitare nella casa del coniuge costituisse una occupazione illegittima.
5 Aggiunge che all'epoca del matrimonio, marzo 2019, i beni immobili per cui è causa erano stati dissequestrati dalla Corte di Appello di Genova, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 3600/18 del 6/12/2018 e con l'ordinanza 4/07/2019 che la richiama, legittimando giuridicamente l'utilizzo da parte del medesimo. Tale ordinanza, che non è stata prodotta in primo grado perché non era nel possesso della moglie, e di cui chiedeva l'acquisizione in giudizio, costituisce una prova evidente, se non della legittimità dell'occupazione, perché non sono note le vicende successive del sequestro, essendo poi divenuto confisca, quanto meno dell'apparenza del diritto di abitare l'immobile e della sua buona fede. L'utilizzo della casa di abitazione da parte della moglie è avvenuto in buona fede e in assenza di qualunque prohibitio domini ed è iniziato in un momento in cui vi era un provvedimento giudiziale di dissequestro dei beni immobili, di tal chè la domanda di pagamento di una indennità per l'illegittimità dell'occupazione non poteva essere accolta, richiedendo la norma di cui all'art. 2043 c.c. il dolo o la colpa, non ravvisabili nel caso in esame.
Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte condivide appieno la motivazione con cui
Tribunale ha respinto la tesi dell'opponente assumente che ella avrebbe un titolo legittimo di occupazione, consistente nel rapporto di coniugio. Afferma al riguardo il Tribunale condivisibilmente che il matrimonio di per sé non costituisce un titolo giuridicamente apprezzabile per l'occupazione di un bene immobile di proprietà di terzi, e che la dedotta ignoranza da parte della ricorrente della proprietà del bene in capo allo Stato e non al marito
è a lei sola imputabile, e non determina l'interversione dell'occupazione in legittima detenzione. Il bene a seguito della confisca è entrato nel patrimonio dello Stato che in alcun modo ha sottoscritto o perfezionato intese negoziali con uno degli occupanti. Pertanto, la richiesta di pagamento ben può essere rivolta ad entrambi in virtù del rapporto di fatto con la cosa, essendo insussistente qualsivoglia titolo negoziale o legale che legittimi la loro occupazione. Osserva la Corte che l'occupazione di un immobile è giustificata dall'esistenza di un titolo, sia esso di proprietà o derivante da un contratto, quale ad esempio locazione, comodato o altro titolo equivalente (nella specie neppure dedotti). Ove il titolo manchi ricorre l'ipotesi dell'occupazione sine titulo, integrante un illecito, sussistente allorchè una persona si trova nel possesso o nella detenzione di un bene, nel caso in esame immobile, senza avere un valido titolo giustificativo, circostanza rinvenibile nel caso in esame a partire dal momento in cui gli immobili confiscati sono divenuti di proprietà dello
Stato a decorrere dalla data della confisca (15/1/2014), salva la questione dell'occupazione dei beni da parte dell'appellante a decorrere dal 2019, di cui si dirà infra. Le allegazioni dell'appellante in ordine alla apparenza del diritto in ordine al possesso del marito e alla sua
6 buona fede circostanze, a suo dire, esoneranti dal dovere di accertare la legittimità del summenzionato possesso del marito - venuto meno, appunto, a seguito della confisca - non sono ad avviso della Corte meritevoli di considerazione, posto che la asserita buona fede non esclude affatto l'antigiuridicità del comportamento, ciò che rileva nel caso di un'occupazione di un immobile sine titulo è l'inesistenza del titolo a esercitarne il possesso e la proprietà del terzo, con conseguente lesione del diritto di godimento di questi e la risarcibilità del danno conseguente al mancato godimento. Il fatto generatore del danno è costituito unicamente dalla condotta illecita del soggetto che detiene senza alcun titolo il bene. Né, in ogni caso, si rinviene la ragionevolezza del dedotto affidamento, posto che, come messo in rilievo dalla appellata, già in epoca precedente, come emerge dal verbale del sopralluogo e della presa in possesso del 2014 (redatto dall'Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unep del Tribunale di Savona in data 24.1.2014), era presente Parte_1 all'immissione nel possesso dell' e alla consegna all'amministratrice dr.ssa CP_1 Per_1
, quindi già vi erano elementi concreti dai quali poter desumere, cinque anni prima del
[...] matrimonio, che l'immobile in cui alloggiava “come ospite” non era affatto di proprietà del
Patri, ma oggetto di sequestro e successiva confisca. I principi di cui sopra (buona fede e affidamento) non sono invocabili da chi versi in colpa per aver omesso di accertare, in contrasto con la stessa legge e con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose, affidandosi alla mera apparenza, sicchè la deduzione di aver confidato nella legittimità del possesso del marito non può derivare da errore colposo.
Irrilevanti, poi, sono le produzioni effettuate in questa fase di gravame (sentenza n.
3600/2018 Corte di Appello di Genova Penale), posto che – come ben evidenziato dalla
Difesa della parte appellata - la confisca ha avuto luogo quale misura di prevenzione nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 10/2013 R.M.P. in data 15.1.2014 dal
Tribunale di Savona ed è divenuta definitiva a far data dal 20.9.2016, a seguito della pronuncia n.13577/2016 della Corte Suprema di Cassazione. Invece, la sentenza 3600 del
6.12.2018 della Corte d'Appello penale, sezione III, di Genova dispone il dissequestro degli stessi immobili, sequestrati a titolo di sequestro preventivo dal Tribunale di Savona in data
30.2.2013: immobili che al momento di tale pronuncia erano, però, già definitivamente entrati nel patrimonio dello Stato, per effetto della precedente confisca. Tale decreto di dissequestro, emesso all'esito di un procedimento penale che ha visto il condannato a CP_2
3 anni e 6 mesi di reclusione per usura, deriva da un procedimento del tutto distinto da quello che ha portato alla confisca, ha natura ben differente (la Corte dispone il dissequestro
7 del bene sequestrato ex art. 321 c.p.p., a differenza della confisca operata quale misura di prevenzione contro la criminalità organizzata).
2.Con altro motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto come dovuta l'indennità di occupazione per importi e periodi non dovuti e non dimostrati sempre in violazione degli artt. 2043 c.c. e 2697 c.p.c.. In particolare,
l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia errato, accogliendo la domanda di pagamento limitatamente al periodo 2019-2022 relativamente a tutti i beni immobili, posto che:
- non vi è alcuna dichiarazione confessoria della parte, che non può essere ricavata dalla contestazione, svolta peraltro in via subordinata, di non aver mai abitato la casa coniugale prima del matrimonio;
- l'eventuale dichiarazione confessoria, ove giuridicamente esistente, sarebbe limitata, appunto, alla casa di abitazione e non all'intero compendio, il cui utilizzo è sempre stato contestato;
- la decorrenza dell'occupazione, qualora fosse ammessa per tutto il periodo successivo al matrimonio, dovrebbe decorrere dal 29/03 e non dal 1/01/2019;
- la decorrenza iniziale dell'occupazione – poi cessata in corso di giudizio – non può che essere determinata dalla data della notifica dell'atto di identificazione degli occupanti del
24/01/2022, che costituisce il primo momento in cui ella è venuta giuridicamente e fattivamente a conoscenza della non legittimità dell'utilizzo dell'immobile;
-in ordine all'ammontare dell'indennità, che è stata contestata in causa perché palesemente sproporzionata rispetto alla tipologia ed alla localizzazione degli immobili (che si trovano a
Pontinvrea, dove le locazioni non vengono neppure effettuate perché non vi è domanda), il primo Giudice ha aderito alla determinazione della resistente, motivando che la ricorrente si sarebbe limitata ad una contestazione del tutto generica, senza offrire un elemento di prova o indiziario atto a confutarne le risultanze. Tale motivazione non è condivisibile perché costituisce una evidente inversione degli oneri probatori facenti carico alle parti, in quanto la prova dell'ammontare dell'indennità di occupazione – in presenza di specifica contestazione sulla determinazione e sull'ammontare – avrebbe dovuto essere fornita dalla resistente che la pretende.
L'articolato motivo è infondato e, per alcuni aspetti inammissibile.
In primo luogo, deve considerarsi inammissibile la censura inerente la del tutto generica contestazione in ordine alla estensione dell'occupazione, avendo il Tribunale affermato che
8 l'immobile debba considerarsi un unico compendio in contrasto con la identificazione catastale degli immobili, riferibile a 6 unità.
Il Tribunale ha affermato: “dalla relazione di stima depositata agli atti dall' convenuta CP_1
ed effettuata da Agenzia delle Entrate e del Territorio, risulta che, sebbene in effetti
l'immobile sia suddiviso catastalmente in tre unità abitative, lo stesso consiste di fatto in un unico contesto abitativo, è un villino unitario, che si trova tutto e per intero nella disponibilità degli occupanti.
L'unità accessibile dal civico 7 è l'abitazione principale e di maggiori dimensioni, ma dalle fotografie e dalle planimetrie emerge chiaramente che l'unità identificata catastalmente al subalterno 3, non è altro che una porzione di servizio di quella sub 4, e ad essa collegata da scaletta interna. Si vede infatti dalle fotografie che la “cucina” è il locale lavanderia e la
“camera” è organizzata come locale magazzino. Inoltre, anche i locali di cui all'unità sub 5, sebbene non collegati internamente al subalterno 4, rientrano nello stesso contesto, sono collegati agli altri da un locale di ingresso unitario per tutti e tre i subalterni.
È, poi, del tutto evidente che i terreni circostanti consistono nel giardino di pertinenza, a esclusivo servizio del compendio unitariamente considerato.
Del resto, è significativo osservare che il “villino” risulta abitato, manutenuto, gestito per intero dal sig. e dalla moglie, i quali solo, con tutta evidenza, dispongono delle CP_2
chiavi di accesso e hanno la disponibilità esclusiva del bene, nonché posseggono i beni mobili che ivi sono custoditi e conservati”
A fronte della summenzionata specifica e dettagliata motivazione del Tribunale, basata sulla analisi degli atti e delle fotografie ricavabili dalla relazione di stima depositata dall' CP_1
convenuta ed effettuata da Agenzia delle Entrate e del Territorio, nessuna specifica contestazione è stata mossa e si è confrontata con l'analiticità della statuizione, che viene condivisa dalla Corte, con conseguente inammissibilità del motivo.
In secondo luogo, come nuovamente in modo condivisibile messo in rilievo dal Tribunale, risulta dallo stesso atto introduttivo che la appellante ha ammesso di occupare l'immobile dalla data del matrimonio, ossia dal 2019 come risulta dal chiaro tenore letterale delle parole usate (“ - la Sig.ra non occupa abusivamente le 6 unità immobiliari confiscate, ma Pt_1
abita legittimamente in uno degli appartamenti in virtù del rapporto di coniugio con il Sig.
”; - la ricorrente non è destinataria dell'obbligazione di pagamento non solo perché non CP_2
ha messo in atto alcuna occupazione abitando con il marito, ma per la semplice circostanza che – materialmente – non ha abitato l'immobile prima del matrimonio del 2019”), data da cui il Tribunale ha fatto decorrere l'obbligo della appellante di pagamento della indennità di
9 occupazione. Infondato è l'assunto secondo cui detta decorrenza dovrebbe essere spostata alla data di notifica dell'atto di identificazione degli occupanti del 24/1/2022, posto che, come anche sul punto analiticamente motivato dal Tribunale, “Il diritto della resistente al pagamento dell'indennità, avente natura sostanzialmente risarcitoria e derivante da un'obbligazione da fatto illecito – si ribadisce – insorge per effetto stesso dell'occupazione
e non già solo a seguito della richiesta, volta unicamente a costituire in mora il debitore per un debito anteriore e maturato nel corso del tempo.
Pertanto, l ha diritto di richiedere in ogni momento il pagamento dell'indennità nei CP_1 confronti dell'occupante, entro i soli limiti della prescrizione.”.
Come si è già anticipato, a partire dalla data della confisca in poi non esisteva alcun titolo che legittimassi gli occupanti a stare nell'immobile: il fatto generatore del danno è costituito unicamente dalla condotta illecita del soggetto che detiene senza alcun titolo il bene.
Infine, con riguardo alla censura relativa all'ammontare della indennità, il Tribunale non si è limitato a dare valore alla mancata specifica contestazione dell'ammontare dell'indennità da parte della appellante, ma ha affermato che “In particolare, l ha calcolato l'indennità CP_1 parametrandola al valore locativo del bene, stimato dall'Agenzia delle Entrate con apposita relazione e moltiplicato per i mesi di occupazione. Relativamente al quantum, poi, la stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate, soggetto terzo incaricato ex lege di eseguire tali valutazioni sugli immobili oggetto di confisca, è assai dettagliata, specifica, spiega correttamente i criteri utilizzati, che appaiono del tutto in linea con quelli impiegati anche in ambito giudiziario in controversie aventi ad oggetto il calcolo del valore locativo di beni.”, aggiungendo solo successivamente che “D'altra parte, la ricorrente si è limitata sul punto ad una contestazione del tutto generica del computo, senza offrire neppure un elemento di prova o indiziario atto a confutarne le risultanze.”. Ancora il Tribunale con motivazione, ancora una volta condivisibile, ha affermato che “L'asserita non opponibilità della valutazione alla ricorrente, in quanto estranea al procedimento di confisca, è poi del tutto infondata, considerato che – si ribadisce – l'indennità di occupazione è stata calcolata non già nell'ambito di quel procedimento, ma in epoca di gran lunga successiva, al precipuo fine di richiedere il pagamento agli occupanti. “.
Ne consegue che l'appello va respinto, meritando la sentenza integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellante, secondo lo scaglione del valore della causa, come determinato dal Tribunale, e sono liquidate in base al DM n.
55/2014 in misura minima, considerata la particolare semplicità delle questioni trattate
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 702, del
04/10/2023, del Tribunale di Savona, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del gravame in Parte_1 favore dell'
[...]
, che Controparte_3
liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 8/1/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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