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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/06/2024, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Migliori Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Sonia Porreca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10969/2023 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA SETTEMBRINI 7 81034 MONDRAGONE presso lo studio dell'Avv. AMBRISI CLOTILDE
DANIELA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 30/01/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 25/08/2023, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a San ZZ di Controparte_1
SNA, in data 25/09/2005, unione dalla quale nasceva il 17/05/2006 a Bologna il figlio Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dal coniuge formulava Controparte_1
ulteriori domande inerenti la gestione del figlio e i rapporti patrimoniali tra le parti.
All'udienza del 30/01/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio in San ZZ di SNA in data 29/05/2005. Controparte_1
La domanda di affido condiviso di con collocamento presso la madre merita accoglimento. Per_1
Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. II c.c. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
pagina 2 di 5 Quanto al collocamento, viene collocato presso la madre, cui conseguentemente va assegnata la casa Per_1
coniugale.
Quanto alle frequentazioni padre-figlio, nonché alle domande di natura economica relativamente al mantenimento del figlio, appaiono meritevoli di accoglimento le condizioni proposte dalla madre con ricordo introduttivo.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DIC HIAR A l a s eparazione personale tra i coniugi Parte_1
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...] Controparte_1
(SA) il 24/10/1962), gi à uniti in mat rim oni o in San ZZ di SNA il giorno
29/05/2005 (atto trascritto a San ZZ di S NA al n. 48 Part e II S.A anno
2005;
2) AFF IDA il fi glio m inore ad entrambi i genit ori in via condi vis a con Per_1
coll ocam ent o pres so la madre, ove avrà domici lio ai fini anagrafi ci;
ent ram bi i genitori es ercit eranno congi unt am ent e l a responsabil ità genit ori al e, assum endo di comune accordo l e decisi oni di maggior int eresse rel ativam ent e all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspi razioni , capacit à e i nclinazioni naturali ed aspi razioni, m ent re ci as cun genitore es erci terà l a res ponsabilit à genitori al e separat am ente nell e quest ioni di ordi nari a ammi nis trazi one quando avrà il fi gli o con sé;
3) ASSEGNA la casa fam ili are, si ta in S an ZZ di S NA (BO) all a vi a
Kenned y n. 29 , all a si g.ra ; Parte_1
pagina 3 di 5 4) Stabili sce che il genitore non coll ocat ari o pot rà vedere il fi glio quando vorrà, sempre compatibi lm ent e con gli impegni scolastici e sportivi di quest o;
in mancanza di accordo con l 'alt ro coniuge, potrà comunque vedere e tenere con se il fi glio, anche con perno ttamento, il mercoledì dall e ore 22.00 all e ore 7.30 del gi ovedì nonché i l sabato dall e ore 22,00 alle ore 17 dell a domenica;
15 gg consecutivi nel peri odo estivo da concordarsi ent ro il 31 maggio di ci as cun anno e ad anni alterni con l'altro genitore e an che i seguenti periodi: per le vacanze natal izie dall a fine dell e l ezioni scol ast iche al 25 di cembre s arà coll ocat o presso il padre, dal 26 dicem bre all a fine dell e vacanz e nat alizie con la madre;
Pas qua e Lunedì in albis;
i genetli aci e l e alt re ricorrenz e import ant i per l a fami gli a;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
del fi gli o vers ando all a si g.ra , ent ro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma complessiva pari ad € 350,00, a far data dalla domanda, da rivalutare annualmente in base agli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali,
precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso
pagina 4 di 5 delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie,
6) Spese di lite al definitivo,
7) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge,
8) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Carmen Giraldi.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consi glio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 26.6.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Silvia Migliori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Migliori Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Sonia Porreca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10969/2023 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA SETTEMBRINI 7 81034 MONDRAGONE presso lo studio dell'Avv. AMBRISI CLOTILDE
DANIELA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 30/01/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 25/08/2023, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a San ZZ di Controparte_1
SNA, in data 25/09/2005, unione dalla quale nasceva il 17/05/2006 a Bologna il figlio Per_1
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dal coniuge formulava Controparte_1
ulteriori domande inerenti la gestione del figlio e i rapporti patrimoniali tra le parti.
All'udienza del 30/01/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio in San ZZ di SNA in data 29/05/2005. Controparte_1
La domanda di affido condiviso di con collocamento presso la madre merita accoglimento. Per_1
Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. II c.c. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
pagina 2 di 5 Quanto al collocamento, viene collocato presso la madre, cui conseguentemente va assegnata la casa Per_1
coniugale.
Quanto alle frequentazioni padre-figlio, nonché alle domande di natura economica relativamente al mantenimento del figlio, appaiono meritevoli di accoglimento le condizioni proposte dalla madre con ricordo introduttivo.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DIC HIAR A l a s eparazione personale tra i coniugi Parte_1
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...] Controparte_1
(SA) il 24/10/1962), gi à uniti in mat rim oni o in San ZZ di SNA il giorno
29/05/2005 (atto trascritto a San ZZ di S NA al n. 48 Part e II S.A anno
2005;
2) AFF IDA il fi glio m inore ad entrambi i genit ori in via condi vis a con Per_1
coll ocam ent o pres so la madre, ove avrà domici lio ai fini anagrafi ci;
ent ram bi i genitori es ercit eranno congi unt am ent e l a responsabil ità genit ori al e, assum endo di comune accordo l e decisi oni di maggior int eresse rel ativam ent e all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspi razioni , capacit à e i nclinazioni naturali ed aspi razioni, m ent re ci as cun genitore es erci terà l a res ponsabilit à genitori al e separat am ente nell e quest ioni di ordi nari a ammi nis trazi one quando avrà il fi gli o con sé;
3) ASSEGNA la casa fam ili are, si ta in S an ZZ di S NA (BO) all a vi a
Kenned y n. 29 , all a si g.ra ; Parte_1
pagina 3 di 5 4) Stabili sce che il genitore non coll ocat ari o pot rà vedere il fi glio quando vorrà, sempre compatibi lm ent e con gli impegni scolastici e sportivi di quest o;
in mancanza di accordo con l 'alt ro coniuge, potrà comunque vedere e tenere con se il fi glio, anche con perno ttamento, il mercoledì dall e ore 22.00 all e ore 7.30 del gi ovedì nonché i l sabato dall e ore 22,00 alle ore 17 dell a domenica;
15 gg consecutivi nel peri odo estivo da concordarsi ent ro il 31 maggio di ci as cun anno e ad anni alterni con l'altro genitore e an che i seguenti periodi: per le vacanze natal izie dall a fine dell e l ezioni scol ast iche al 25 di cembre s arà coll ocat o presso il padre, dal 26 dicem bre all a fine dell e vacanz e nat alizie con la madre;
Pas qua e Lunedì in albis;
i genetli aci e l e alt re ricorrenz e import ant i per l a fami gli a;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
del fi gli o vers ando all a si g.ra , ent ro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma complessiva pari ad € 350,00, a far data dalla domanda, da rivalutare annualmente in base agli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali,
precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso
pagina 4 di 5 delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie,
6) Spese di lite al definitivo,
7) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge,
8) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Carmen Giraldi.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consi glio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno 26.6.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Silvia Migliori
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