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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26422/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 26422/2021 promossa da:
(C.F. ), quale procuratore di se stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in 80127, Napoli, alla Via Belvedere 212, presso il proprio studio parte attrice-opponente contro
, codice fiscale e codice Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 fiscale , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carolina C.F._3
Varricchio CF presso la quale sono elett. domiciliati in Napoli, C.F._4
Via Andrea d'Isernia n. 24,
parti convenute-opposte
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02/11/2021, l'avv. n.q. Parte_1 di procuratore di se stesso, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con il quale e , in virtù del decreto ingiuntivo 5724/2015 reso CP_1 Controparte_2 dal Tribunale di Napoli in data 28/09/2015, dichiarato esecutivo in data 14/06/2021, ed in pari data munito della formula esecutiva, chiedevano a quest'ultimo il pagamento della somma di € 28.935, 71, comprensivo di sorta capitale, interessi e spese della procedura monitoria. A fondamento dell'opposizione deduceva: - la carenza di legittimazione attiva di e Parte_1 CP_1
; - l'improcedibilità dell'azione esecutiva non preceduta da Controparte_2 rinotifica del decreto ingiuntivo da parte dei successori a titolo universale. – il frazionamento del credito;
- l'errato computo degli interessi.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano le parti opposte contestando le doglianze di parte opponente, poiché infondate in fatto e in diritto.
All'udienza a trattazione scritta del 12.11.2024 la causa era assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Va premesso che per giurisprudenza consolidata (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n.
3277) “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”). Se il titolo esecutivo ha natura giudiziale, come nel caso che occupa, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti il contenuto intrinseco del titolo, facendo valere vizi del suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso (a cui è ricondotta anche l'ipotesi di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, ma non quella di nullità della sua notifica ) - posto che tali rimostranze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione. (Cassazione 22402/2008; Cassazione 20594/2007,
Cassazione 8928/2006; Cassazione 9061/1999). Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può deliberare i motivi del merito del titolo giudiziale;
peraltro, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva preventiva o successiva. (Cassazione 26089/2005).
Di conseguenza, in ottemperanza ai richiamati principi giurisprudenziali, si ritiene che le doglianze di parte opponente relative alla carenza di legittimazione attiva di e , alla improcedibilità dell'azione esecutiva, non CP_1 Controparte_2 preceduta dalla rinotifica del decreto ingiuntivo da parte dei successori a titolo universale, e alla non debenza dell'IVA, siano inammissibili in quanto questioni di merito già proposte o che andavano fatte valere nel procedimento di formazione del titolo.
In altri termini, i hanno intimato il pagamento di un credito fondato su un CP_2 titolo che, in conseguenza della sentenza 2007/2021 di rigetto dell'opposizione, si è formato a loro favore, titolo contro il quale possono essere proposte solo opposizioni basate su fatti impeditivi o estintivi successivi alla sua formazione, che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità della sua formazione.
In merito alla eccezione per cui parte opponente lamenta la sussistenza del frazionamento del credito, atteso che il precetto opposto sarebbe susseguente alla sentenza che ha definito l'opposizione al decreto ingiuntivo, per il quale, in pari data,
è stato notificato, un altro precetto, la stessa deve ritenersi priva di fondamento. Va sottolineato che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. civ., sez. un., n. 23726 del 2007 - Cass. civ. n. 19898 del 2018; conf., Cass. civ. n. 15398 del 2019; Cass. civ. n. 26089 del 2019; Cass. civ. n. 9398 del 2017 e Cass. civ. n. 17019 del 2018). Inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza n.
4090 del 2017, hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, con la seguente eccezione: ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente, se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria, e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata ( vedi anche Cass. civ. n.
17893 del 2018, Cass. civ. n. 6591 del 2019).
Venendo alla fattispecie in esame, non è condivisibile la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza del frazionamento del credito. Infatti se pur corrisponde al vero che le parti opposte hanno notificato, contestualmente, due precetti, in data
20\10\2021, di cui uno fondato sul decreto ingiuntivo nr. 5724\2015 emesso dal tribunale di Napoli (precetto oggetto dell'impugnativa di cui all'odierno giudizio), e l'altro notificato in uno alla sentenza (2007\2021) che definiva l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo, diversi sono i presupposti dei suddetti titoli esecutivi. Ci troviamo in presenza di due titoli esecutivi diversi, non ricollegabili, di certo, ad una medesima obbligazione ovvero ad un medesimo fatto costitutivo. Ed infatti, con il precetto collegato al decreto ingiuntivo, le parti opponenti hanno inteso ottenere un pagamento collegato ad una prestazione di servizi per un appalto prestato e non pagato, mentre nell'altro precetto, le parti opposte hanno inteso ottenere il pagamento delle spese processuali susseguenti ad una vicenda giudiziaria in cui sono risultate vittoriose. L'asserito frazionamento del credito va, quindi, ritenuto inesistente poiché mancano del tutto i presupposti per la sua applicabilità. Il divieto di frazionamento dell'azione non può, dunque, trovare applicazione quando le azioni sono diverse, perché sono diversi i titoli, i regimi e i presupposti, giuridici e di fatto. Il Tribunale ritiene invece fondata la doglianza circa l'errato computo degli interessi legali richiesti. Infatti, la sentenza, notificata unitamente al precetto, condanna la parte opponente al pagamento degli interessi legali a partire dalla domanda giudiziale (e cioè dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 22\10\2015).
Nella fattispecie in oggetto, la sentenza sopra indicata, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha confermato il credito di euro 18.500,00, vantato dalle parti opposte, condannando parte opponente anche al pagamento degli interessi legali, con decorrenza dalla domanda.
Con la sentenza n. 12449/2024 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto : ove il giudice disponga nel titolo il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale , corrisponda al saggio previsto dall'art. 1284 co 1 c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla solo motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Non è quindi revocabile in dubbio che gli interessi legali richiesti siano stati calcolati in maniera errata in violazione del titolo esecutivo;
gli stessi quindi vanno ricalcolati in conformità al disposto di cui all'art. 1284 co 1 c.c. a partire dalla data di deposito del ricorso - 22\10\2015 - alla data indicata nel precetto -
18\10\2021); di conseguenza gli interessi dovuti vanno rideterminati nella misura complessiva di euro 287,59.
Per i motivi sopra esposti, va accolta parzialmente l'opposizione proposta in relazione al solo calcolo degli interessi chiesti in precetto.
In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione le spese processuali vanno compensate nella misura di 1/3 condannando parte opponente al pagamento delle spese per la restante parte di 2/3 con attribuzione in favore del difensore antistatario. Le stesse vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 26422\2021 RGAC, pendente tra attore- opponente, contro e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- riduce quindi l'ammontare degli interessi legali richiesti nell'opposto precetto alla complessiva somma di euro 287,59 e, per l'effetto, limita l'efficacia del precetto opposto alla somma di euro 19.924,88, oltre iva e cpa come indicato in precetto;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di
2/3 del totale pari alla somma finale (già ridotta) di euro 2200,00 per compensi oltre spese generali cpa ed iva nelle misure di legge con attribuzione in favore dell'avv.
Carolina Varricchio;
compensa le spese processuali per la restante parte di 1/3.
Così deciso, in Napoli, il 28.02.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 26422/2021 promossa da:
(C.F. ), quale procuratore di se stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in 80127, Napoli, alla Via Belvedere 212, presso il proprio studio parte attrice-opponente contro
, codice fiscale e codice Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 fiscale , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carolina C.F._3
Varricchio CF presso la quale sono elett. domiciliati in Napoli, C.F._4
Via Andrea d'Isernia n. 24,
parti convenute-opposte
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02/11/2021, l'avv. n.q. Parte_1 di procuratore di se stesso, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con il quale e , in virtù del decreto ingiuntivo 5724/2015 reso CP_1 Controparte_2 dal Tribunale di Napoli in data 28/09/2015, dichiarato esecutivo in data 14/06/2021, ed in pari data munito della formula esecutiva, chiedevano a quest'ultimo il pagamento della somma di € 28.935, 71, comprensivo di sorta capitale, interessi e spese della procedura monitoria. A fondamento dell'opposizione deduceva: - la carenza di legittimazione attiva di e Parte_1 CP_1
; - l'improcedibilità dell'azione esecutiva non preceduta da Controparte_2 rinotifica del decreto ingiuntivo da parte dei successori a titolo universale. – il frazionamento del credito;
- l'errato computo degli interessi.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano le parti opposte contestando le doglianze di parte opponente, poiché infondate in fatto e in diritto.
All'udienza a trattazione scritta del 12.11.2024 la causa era assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Va premesso che per giurisprudenza consolidata (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n.
3277) “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”). Se il titolo esecutivo ha natura giudiziale, come nel caso che occupa, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti il contenuto intrinseco del titolo, facendo valere vizi del suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso (a cui è ricondotta anche l'ipotesi di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, ma non quella di nullità della sua notifica ) - posto che tali rimostranze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione. (Cassazione 22402/2008; Cassazione 20594/2007,
Cassazione 8928/2006; Cassazione 9061/1999). Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può deliberare i motivi del merito del titolo giudiziale;
peraltro, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva preventiva o successiva. (Cassazione 26089/2005).
Di conseguenza, in ottemperanza ai richiamati principi giurisprudenziali, si ritiene che le doglianze di parte opponente relative alla carenza di legittimazione attiva di e , alla improcedibilità dell'azione esecutiva, non CP_1 Controparte_2 preceduta dalla rinotifica del decreto ingiuntivo da parte dei successori a titolo universale, e alla non debenza dell'IVA, siano inammissibili in quanto questioni di merito già proposte o che andavano fatte valere nel procedimento di formazione del titolo.
In altri termini, i hanno intimato il pagamento di un credito fondato su un CP_2 titolo che, in conseguenza della sentenza 2007/2021 di rigetto dell'opposizione, si è formato a loro favore, titolo contro il quale possono essere proposte solo opposizioni basate su fatti impeditivi o estintivi successivi alla sua formazione, che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità della sua formazione.
In merito alla eccezione per cui parte opponente lamenta la sussistenza del frazionamento del credito, atteso che il precetto opposto sarebbe susseguente alla sentenza che ha definito l'opposizione al decreto ingiuntivo, per il quale, in pari data,
è stato notificato, un altro precetto, la stessa deve ritenersi priva di fondamento. Va sottolineato che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. civ., sez. un., n. 23726 del 2007 - Cass. civ. n. 19898 del 2018; conf., Cass. civ. n. 15398 del 2019; Cass. civ. n. 26089 del 2019; Cass. civ. n. 9398 del 2017 e Cass. civ. n. 17019 del 2018). Inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza n.
4090 del 2017, hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, con la seguente eccezione: ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente, se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria, e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata ( vedi anche Cass. civ. n.
17893 del 2018, Cass. civ. n. 6591 del 2019).
Venendo alla fattispecie in esame, non è condivisibile la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza del frazionamento del credito. Infatti se pur corrisponde al vero che le parti opposte hanno notificato, contestualmente, due precetti, in data
20\10\2021, di cui uno fondato sul decreto ingiuntivo nr. 5724\2015 emesso dal tribunale di Napoli (precetto oggetto dell'impugnativa di cui all'odierno giudizio), e l'altro notificato in uno alla sentenza (2007\2021) che definiva l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo, diversi sono i presupposti dei suddetti titoli esecutivi. Ci troviamo in presenza di due titoli esecutivi diversi, non ricollegabili, di certo, ad una medesima obbligazione ovvero ad un medesimo fatto costitutivo. Ed infatti, con il precetto collegato al decreto ingiuntivo, le parti opponenti hanno inteso ottenere un pagamento collegato ad una prestazione di servizi per un appalto prestato e non pagato, mentre nell'altro precetto, le parti opposte hanno inteso ottenere il pagamento delle spese processuali susseguenti ad una vicenda giudiziaria in cui sono risultate vittoriose. L'asserito frazionamento del credito va, quindi, ritenuto inesistente poiché mancano del tutto i presupposti per la sua applicabilità. Il divieto di frazionamento dell'azione non può, dunque, trovare applicazione quando le azioni sono diverse, perché sono diversi i titoli, i regimi e i presupposti, giuridici e di fatto. Il Tribunale ritiene invece fondata la doglianza circa l'errato computo degli interessi legali richiesti. Infatti, la sentenza, notificata unitamente al precetto, condanna la parte opponente al pagamento degli interessi legali a partire dalla domanda giudiziale (e cioè dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 22\10\2015).
Nella fattispecie in oggetto, la sentenza sopra indicata, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha confermato il credito di euro 18.500,00, vantato dalle parti opposte, condannando parte opponente anche al pagamento degli interessi legali, con decorrenza dalla domanda.
Con la sentenza n. 12449/2024 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto : ove il giudice disponga nel titolo il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale , corrisponda al saggio previsto dall'art. 1284 co 1 c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla solo motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Non è quindi revocabile in dubbio che gli interessi legali richiesti siano stati calcolati in maniera errata in violazione del titolo esecutivo;
gli stessi quindi vanno ricalcolati in conformità al disposto di cui all'art. 1284 co 1 c.c. a partire dalla data di deposito del ricorso - 22\10\2015 - alla data indicata nel precetto -
18\10\2021); di conseguenza gli interessi dovuti vanno rideterminati nella misura complessiva di euro 287,59.
Per i motivi sopra esposti, va accolta parzialmente l'opposizione proposta in relazione al solo calcolo degli interessi chiesti in precetto.
In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione le spese processuali vanno compensate nella misura di 1/3 condannando parte opponente al pagamento delle spese per la restante parte di 2/3 con attribuzione in favore del difensore antistatario. Le stesse vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 26422\2021 RGAC, pendente tra attore- opponente, contro e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- riduce quindi l'ammontare degli interessi legali richiesti nell'opposto precetto alla complessiva somma di euro 287,59 e, per l'effetto, limita l'efficacia del precetto opposto alla somma di euro 19.924,88, oltre iva e cpa come indicato in precetto;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di
2/3 del totale pari alla somma finale (già ridotta) di euro 2200,00 per compensi oltre spese generali cpa ed iva nelle misure di legge con attribuzione in favore dell'avv.
Carolina Varricchio;
compensa le spese processuali per la restante parte di 1/3.
Così deciso, in Napoli, il 28.02.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Martano