Decreto cautelare 10 maggio 2021
Sentenza 25 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 25/05/2021, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2021
N. 00375/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2021, proposto da
Gsa – Gruppo Servizi Associati S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, Silvio Pinna, Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
contro
Anas S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Sardegna non costituiti in giudizio;
Anas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Raniero Allori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche,
a) di tutti gli atti di indizione della procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto: “SERVIZI di sorveglianza antincendio, primo soccorso viabile e assistenza agli utenti in emergenza mediante presidio H24 7/7 in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria di risanamento strutturale e realizzazione di opere complementari delle gallerie San Francesco, tra il Km 96+200 e il Km 97+800, ai sensi del D.Lgs 264/06 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans-Europea TEN – SS 131DCN “Diramazione Centrale Nuorese – Struttura Territoriale Sardegna – Area Compartimentale Sassari, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 120/2020” (codice gara SSAIACQ005-21_16IMSSS2021; CIG: 8724986637), ed in particolare della lettera di invito a presentare offerta del 27.4.2021, trasmessa a GSA in data 28.4.2021;
b) di tutti gli allegati alla richiamata lettera di invito e, in particolare, del Capitolato Speciale di Appalto (Norme generali e Norme tecniche);
c) della determina a contrarre n. 230860 del 15.4.2021, a oggi non conosciuta;
d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, ivi compreso ogni ulteriore atto della richiamata procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, il dott. Gianluca Rovelli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe deducendo articolate censure riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In data 13 maggio 2021 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha comunicato che, a seguito della notifica del ricorso, con nota prot. U.0292062 dell’11.5.2021 l’Amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela della procedura di gara.
Riferisce la ricorrente che, pertanto, la sopravvenuta autotutela soddisfa l’interesse alla riedizione della procedura di gara nell’osservanza di quanto imposto dal d.lgs. n. 50/2016 in tema di criterio di aggiudicazione negli appalti ad alta intensità di mano d’opera.
Chiede quindi che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò stante, non resta al Collegio che adottare la pronuncia conseguente.
Quanto alle spese, se ne può disporre la compensazione vista la dichiarazione della ricorrente che non si oppone ad una pronuncia in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, con l'intervento dei magistrati:
Dante D'Alessio, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Dante D'Alessio |
IL SEGRETARIO