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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/12/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 843/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 843/2020 R.G. promossa con atto di opposizione
da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stella, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Teodora Teofilatto, giusta procura in atti;
- parte opposta –
OGGETTO: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 520/2019 del 25.9.2019 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme (n. 1429/2019 R.g.).
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto ingiuntivo n. 520/2019 del 25.9.2019, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1429/2019 R.g., veniva ingiunto a di pagare, entro il Parte_1 termine di quaranta giorni dalla notifica, alla in p.l.r.p.t., la somma di € 9.881,79, oltre CP_1 interessi, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
La ricorrente deduceva il mancato pagamento di alcuni ratei relativi al contratto di finanziamento n.
137862, stipulato dall'opponete con la e che il credito era stato ceduto pro soluto Parte_2
(insieme ad altri crediti originati da ) a la Parte_3 Controparte_2 quale nominava suo procuratore speciale la River Holding S.p.A., la quale conferiva mandato alla
[...]
CP_1 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione, deducendo, in Parte_1 particolare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per lo spirare del termine di cui all'art. 644
c.p.c., il difetto di legittimazione attiva della società opposta e l'avvenuta prescrizione del credito ingiunto;
chiedeva, dunque, la revoca e/o annullamento del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai CP_1 sensi dell'art. 164 c.p.c. per genericità e contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendo: preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle somma di € 9.881,79 dovute alla società opposta;
con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza del 3.12.2025, precisate le rispettive conclusioni dalle parti, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ante omnia, deve essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. comma 4, sollevata dalla CP_1
L'eccezione è infondata e deve, dunque, essere disattesa.
La norma in oggetto infatti, al comma 4°, così recita: “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca
l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
In merito, la Suprema Corte ha affermato che “la nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. Civ. N. 1681/2015), così come ha precisato che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Civ. sez. unite n. 8077/2012).
Nel caso di specie, appare sufficientemente indicato e determinato l'oggetto della domanda, così come appare precisata l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
In particolare, l'atto – nonostante la sua brevità - contiene la precisa individuazione sia del petitum che della causa petendi e non determina, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa, ragion per cui ne consegue il rigetto dell'eccezione di natura preliminare sollevata dalla società opposta, la quale ha, difatti, provveduto allo svolgimento di adeguate e puntuali difese in merito.
2. Va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto - opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore - opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto -opposto.
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione il credito oggetto della domanda monitoria, particolare importanza assume, l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti, delle cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
3. Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Occorre a tal proposito rammentare che, come ribadito dalla Suprema Corte (Sent. n. 3405 del
6.2.2024), in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione e dell'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Con la precisazione che, se detto contratto richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale,
l'onere della prova può dirsi assolto solamente se si deposita detto elenco, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile implica, quindi, l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La Cassazione, con l'Ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha precisato che se oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U. potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria;
in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
Nella fattispecie in esame, l'affermata creditrice ha allegato l'esistenza di due cessioni del credito oggetto del decreto opposto (l'originaria creditrice, avrebbe ceduto il credito alla Parte_2
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.a. e questa lo avrebbe, poi, ceduto alla
[...]
, dunque avrebbe dovuto dare prova anche della cessione intermedia. Controparte_2
Ebbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, quanto alla prima cessione risulta in atti il contenuto del contratto di cessione con accettazione della cessionaria, nonché l'elenco dei crediti oggetto di cessione;
quanto, invece, alla seconda cessione si rinvengono la proposta di cessione, comprensiva di allegati e la lista dei debiti ceduti.
Tuttavia, risulta in atti – per essere contenuto nel fascicolo del monitorio – il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla seconda cessione (dalla Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino S.p.a. alla e non anche quello relativo alla prima Controparte_2 cessione (dalla alla Cassa di Risparmio della repubblica di San Marino S.p.a.), Parte_2 pertanto questo Tribunale ritiene che non possano in alcun modo dirsi accertati l'esistenza del contratto di cessione dei crediti da (tra cui quello di cui oggi si discute) alla Cassa di Risparmio Parte_2 della Repubblica di San Marino S.p.a.; la società opposta, benché gravata del corrispondente onere, non ha - dunque - dimostrato adeguatamente la qualità di titolare del credito azionato. La pretesa creditoria avanzata non merita quindi accoglimento per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda;
il decreto ingiuntivo qui opposto va, di conseguenza, revocato.
La presente pronuncia comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino
Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare sollevata dalla società opposta di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.;
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 520/2019 del 25.9.2019, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1429/2019 R.g.;
- dichiara assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da , Parte_1 che liquida in complessivi € 1.778,00, per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Lamezia Terme, 3.12.2025
Il giudice
dott. Marino Reda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 843/2020 R.G. promossa con atto di opposizione
da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stella, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Teodora Teofilatto, giusta procura in atti;
- parte opposta –
OGGETTO: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 520/2019 del 25.9.2019 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme (n. 1429/2019 R.g.).
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto ingiuntivo n. 520/2019 del 25.9.2019, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1429/2019 R.g., veniva ingiunto a di pagare, entro il Parte_1 termine di quaranta giorni dalla notifica, alla in p.l.r.p.t., la somma di € 9.881,79, oltre CP_1 interessi, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
La ricorrente deduceva il mancato pagamento di alcuni ratei relativi al contratto di finanziamento n.
137862, stipulato dall'opponete con la e che il credito era stato ceduto pro soluto Parte_2
(insieme ad altri crediti originati da ) a la Parte_3 Controparte_2 quale nominava suo procuratore speciale la River Holding S.p.A., la quale conferiva mandato alla
[...]
CP_1 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione, deducendo, in Parte_1 particolare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per lo spirare del termine di cui all'art. 644
c.p.c., il difetto di legittimazione attiva della società opposta e l'avvenuta prescrizione del credito ingiunto;
chiedeva, dunque, la revoca e/o annullamento del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t., la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai CP_1 sensi dell'art. 164 c.p.c. per genericità e contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendo: preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle somma di € 9.881,79 dovute alla società opposta;
con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza del 3.12.2025, precisate le rispettive conclusioni dalle parti, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ante omnia, deve essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. comma 4, sollevata dalla CP_1
L'eccezione è infondata e deve, dunque, essere disattesa.
La norma in oggetto infatti, al comma 4°, così recita: “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca
l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
In merito, la Suprema Corte ha affermato che “la nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. Civ. N. 1681/2015), così come ha precisato che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Civ. sez. unite n. 8077/2012).
Nel caso di specie, appare sufficientemente indicato e determinato l'oggetto della domanda, così come appare precisata l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
In particolare, l'atto – nonostante la sua brevità - contiene la precisa individuazione sia del petitum che della causa petendi e non determina, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa, ragion per cui ne consegue il rigetto dell'eccezione di natura preliminare sollevata dalla società opposta, la quale ha, difatti, provveduto allo svolgimento di adeguate e puntuali difese in merito.
2. Va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto - opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore - opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto -opposto.
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione il credito oggetto della domanda monitoria, particolare importanza assume, l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti, delle cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
3. Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Occorre a tal proposito rammentare che, come ribadito dalla Suprema Corte (Sent. n. 3405 del
6.2.2024), in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione e dell'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Con la precisazione che, se detto contratto richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale,
l'onere della prova può dirsi assolto solamente se si deposita detto elenco, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile implica, quindi, l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La Cassazione, con l'Ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha precisato che se oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U. potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria;
in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
Nella fattispecie in esame, l'affermata creditrice ha allegato l'esistenza di due cessioni del credito oggetto del decreto opposto (l'originaria creditrice, avrebbe ceduto il credito alla Parte_2
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.a. e questa lo avrebbe, poi, ceduto alla
[...]
, dunque avrebbe dovuto dare prova anche della cessione intermedia. Controparte_2
Ebbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, quanto alla prima cessione risulta in atti il contenuto del contratto di cessione con accettazione della cessionaria, nonché l'elenco dei crediti oggetto di cessione;
quanto, invece, alla seconda cessione si rinvengono la proposta di cessione, comprensiva di allegati e la lista dei debiti ceduti.
Tuttavia, risulta in atti – per essere contenuto nel fascicolo del monitorio – il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla seconda cessione (dalla Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino S.p.a. alla e non anche quello relativo alla prima Controparte_2 cessione (dalla alla Cassa di Risparmio della repubblica di San Marino S.p.a.), Parte_2 pertanto questo Tribunale ritiene che non possano in alcun modo dirsi accertati l'esistenza del contratto di cessione dei crediti da (tra cui quello di cui oggi si discute) alla Cassa di Risparmio Parte_2 della Repubblica di San Marino S.p.a.; la società opposta, benché gravata del corrispondente onere, non ha - dunque - dimostrato adeguatamente la qualità di titolare del credito azionato. La pretesa creditoria avanzata non merita quindi accoglimento per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda;
il decreto ingiuntivo qui opposto va, di conseguenza, revocato.
La presente pronuncia comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino
Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare sollevata dalla società opposta di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.;
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 520/2019 del 25.9.2019, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme nel procedimento monitorio iscritto al n. 1429/2019 R.g.;
- dichiara assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da , Parte_1 che liquida in complessivi € 1.778,00, per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Lamezia Terme, 3.12.2025
Il giudice
dott. Marino Reda