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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5365/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/07/2025, nella Sezione I civile del Tribunale Ordinario di NO , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Il Giudice, preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difen- sive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NO, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
1
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5365/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata in VIA CUTINELLI N°1 POMIGLIANO D'ARCO, presso lo studio dell'Avv. SODANO ANTONIETTA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in PIAZ- CP_1 P.IVA_1
ZA DUOMO 80035 presso lo studio dell'Avv. RENZULLI MAURIZIO CP_1
(c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procu- C.F._3
ra in atti
- CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo, appare innanzitutto necessario sottolineare che la fattispecie in esame -danno riportato a causa di animali randagi presenti sul territorio co-
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munale- non risulta assimilabile alla diversa fattispecie diretta a disciplinare l'ipotesi in cui i danni siano causati dalla fauna selvatica, e, pertanto, a differen-
za di quest'ultima, risulta sussumibile nell'alveo della norma più generale di cui all'art 2043 c.p.c. e non già in quella speciale di cui all'art.2052 c.c. (la quale ul-
tima, nel disciplinare i danni causati da animali, ravvede il responsabile nel pro-
prietario od l'utilizzatore).
Sul punto, la Suprema Corte ha indiscutibilmente chiarito, infatti, che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplina-
ta dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.” (cfr. Cass. sez. VI sent. n. 13488 del 29.5.2018), che non sono appli-
cabili (così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni cau-
sati dagli animali selvatici, cfr. ex plurimis Cass. 25.11.2005 n. 24895, Cass.
24.4.2014 n. 9276, Cass. 10.11.2015 n. 22886) e ciò in ragione della natura di detti animali (randagi, per l'appunto) per i quali risulta impossibile ritenere sussi-
stente un rapporto di proprietà o di uso, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
In relazione al suddetto fenomeno, la giurisprudenza di legittimità ha avu-
to modo recentemente di affermare che “La responsabilità civile per i danni cau-
sati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali,
attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la
Parte legittimazione passiva in capo alle alle quali la l.r. Campania n. 16 del
2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'o-
messa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso). (Cass. Sez. 3,
3
08/02/2023, n. 3737).
Inoltre, in punto di oneri probatori, non ignora questo Tribunale che “in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'e-
vento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi at-
tivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (an-
che per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordi-
nanza n. 9621 del 24/03/2022).
Chiarito quanto innanzi, nonostante il dibattito giurisprudenziale insorto sul punto, incontestato che i compiti in di accalappiamento risulta posti in capo
Parte alle non può che ritenersi sussistente la legittimazione passiva di quest'ultima (la quale, per altro, si difende affermando la mera insufficienza ed incapienza dei canili comunali) con esclusione del coinvolgimento del CP_1
Nel merito la domanda risulta fondata e dovrà pertanto essere accolta co-
me di seguito specificato.
L'attore ha, infatti, integralmente provato i fatti posti a fondamento della domanda, così come confermati da i testi escussi, entrambi chiari precisi, coeren-
ti e muniti di riscontro estrinseco, della cui genuinità non può in alcun modo du-
bitarsi. Non vi è dubbio, pertanto, che, mentre era a bordo della propria bicicletta l'attore sia stato repentinamente assalito da un cane randagio proveniente dall'interno del piazzale antistante la pompa di benzina, il quale ebbe a provocar-
ne la caduta e le conseguenti lesioni come refertate e poi riscontrate in sede di
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CTU la quale, parimenti logica e coerente, non può che essere condivisa e fatta propria da questo Tribunale.
Parte E ciò senza che l' evocata in giudizio abbia assolto gli oneri su di essa gravanti limitandosi a rilevare l'assenza di segnalazioni nei giorni in cui si verifi-
cò l'aggressione, senza nulla dedurre e provare in ordine alla predisposizione di attività al riguardo.
Venendo alla determinazione del danno patito, sotto il profilo teorico, va ricordato che la sentenza n. 26972 resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione in data 11.11.2008, ha svolto una complessiva ed esaustiva valutazione del-
la nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile rita-
gliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, ragion per cui è da ritenersi scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale, infatti, non è
che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione dell'unico danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio, le SS.UU. della Suprema Corte hanno tratto il corol-
lario per cui non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità di un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona: una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della per-sona costituzionalmente garantito, non costituisce altro che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art.2059 c.c., che non può essere liqui-dato separatamente sol perché diversamente denominato;
ulteriore conse-
guenza tratta nella sentenza citata consiste nel negare la risarcibilità dei danni
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non patrimoniali “bagatellari”, ossia quelli futili ed irrisori, ovvero causati da con-dotte prive del requisito della gravità.
Per quanto attiene alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.26972 dell'11.11.08 ha altresì chiari-to che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplica-zioni,
sicché deve ritenersi non più condivisibile la prassi, sinora uniforme e consolida-
ta, di liquidare, in caso di lesioni alla persona, sia il danno biologico che quello morale, considerandole voci autonome e distinte, perché entrambi costituiscono pregiudizi del medesimo tipo e della stessa natura.
Le successive sentenze della Corte di cassazione hanno precisato e chiari-
to come, pur affermando che danno morale e biologico non sono autonome cate-
gorie di danni, il giudice debba comunque tenerne conto ai fini della liquida-
zione del risarcimento in quanto descrivono la lesione subita (Cass. 19.12.2008
n.29832) e che la insuscettibilità di suddivisione in categorie del danno non pa-
trimoniale non consente di omettere la considerazione del patimento morale, ben-
sì impone soltanto di ricondurre ad una categoria unitaria il pregiudizio derivante dalla lesione di tutti gli interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza economica (Cass. 13.1.2009 n.479; Cass. 14.1.2009 n.557; Cass. 15.1.2009
n.794).
Calando i suddetti principi nella fattispecie concreta si rileva che il c.t.u. –
le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in con-
siderazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coe-
renza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti – ha ac-
certato postumi permanenti tali da integrare un danno biologico del 13%, cau-
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salmente collegati all'evento, riscontrando la sussistenza di gg. 35 di invalidità
temporanea totale, gg. 35 di invalidità temporanea parziale al 50%.
Tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno alla persona aggiornati alla tabella unica nazionale entrata in vigore il 05/03/2025, considerando la per-
centuale d'invalidità e l'età della vittima al momento del sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale omnicomprensivo va quantificato in complessivi
€.33.670,07 (di cui €.29.464,92 per il danno biologico e la restante parte per in-
validità totale e parziale). Tale somma è da considerarsi omnicomprensiva ed in-
clusiva di ogni forma di pregiudizio nella sua interezza.
Ciò detto, nulla risulta in concreto dovuto per ulteriori voci di danno. Con
la sentenza del 21/09/2017 n° 21939 i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che “con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d.
personalizzazione del danno forfettariamente individuato attraverso meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento, spetta al giudice far emergere e valorizzare, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esa-
me”. Occorre, pertanto, che il giudice provveda alla liquidazione secondo un cri-
terio di personalizzazione del danno escludendo ogni automatismo nella liquida-
zione ed a tal fine occorre che la parte deduca in maniera ana-litica e completa tutte le circostanze personalizzanti indicandone l'inerenza alla persona ed alla sua reale esperienza di vita. Occorre, in altri termini, che la par-te effettui una indivi-
duazione delle predette circostanze che ponga il giudice in condizione di valutar-
le escludendo automatismi. Il presente arresto giurisprudenziale diventa imme-
diatamente comprensibile ove si consideri che le tabelle del Tribunale di Milano
(cui generalmente si fa riferimento) per la liquidazione del danno non patrimo-
niale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle
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pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determina-no il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale, di tal che, al fine di contemperare le contrapposte esigenze di uniformità di trattamento con quelle di completezza del risarcimento, si rende necessaria una allegazione (suffragata da successiva prova) esaustiva delle circo-
stanze che consentano di effettuare la personalizzazione evitando duplicazioni delle voci di danno e locupletazioni. Lapalissiane al riguardo altre due recenti pronunzie le quali affermano che:
- “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno bio-
logico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972
del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accer-
tamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
in-vece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attra-
verso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, al-legando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successi-
vamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parame-
tro equitativo (Cass. Civ., Sez. 3, Sen-tenza n. 3260 del 19/02/2016);
- La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella previ-sta per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio com-
plessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di
"vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo
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dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nomina-
listiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione
“esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quan-
to avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico,
ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tute-
lato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assen-
za di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (Cass. Civ., Sez. 3, Senten-
za n. 901 del 17/01/2018.
Ne deriva di conseguenza che avendo la parte introdotto il giudizio in epoca successiva alla predetta pronunzia del 2008 e non avendo la stessa allega-
to e provato nulla in ordine alle circostanze che consentono di effettuare la per-
sonalizzazione del danno, non potrà riconoscersi alla stessa alcuna voce ulteriore da liquidarsi in percentuale rispetto al danno biologico.
La somma innanzi liquidata rappresenta, come detto, il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore cre-
dito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurisprudenza
(Cass. SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'at-
tribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarci-
mento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orienta-
mento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e li-
quidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico,
è quello dell'attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risar-
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citoria, via via rivalutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di re-
sponsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al dan-
neggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svaluta-zione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro do-
vuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liqui-
dato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma ori-
ginaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono com-
putarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 8766 del 10/04/2018).
Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della sva-
lutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del-
le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricava-
bili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribu-
zione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dal sinistro, e cioè dal
12.04.2016 fino alla data della presente sentenza.
La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ri-
tenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere cal-
colato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto
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trarre le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'at-tualità,
corrispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivaluta-
zione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il risarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una spe-
cifica richiesta di parte (Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666).
Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pubblica-
zione della sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e ss modifiche ed integra-
zioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapporta-
ta anche al tenore delle difese svolte. In ragione del dibattito insorto in ordine alla individuazione del legittimato passivo di cui in motivazione, dovranno essere compensate le spese tra l'attore ed il CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attorea, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
Parte 1) dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta nella determina-
zione dell'evento dannoso oggetto di causa e, per l'effetto:
2) condanna la predetta, al pagamento in favore di dell'attore, a titolo di ri-
sarcimento danni, della complessiva somma di €.33.670,07, oltre interessi al tas-
so del 2,5% annuo calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via
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riva-lutata anno per anno a far data dal sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
3) condanna la soccombente al pagamento, in favore dell'attore, al pagamen-
to delle spese di lite che si liquidano, in €.267,00 per esborsi ed €.
4.712 per com-
pensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le ali-
quote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15%;
Parte 4) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'
5) compensa le spese tra l'attore ed il CP_1
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/07/2025, nella Sezione I civile del Tribunale Ordinario di NO , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Il Giudice, preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difen- sive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NO, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
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S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5365/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata in VIA CUTINELLI N°1 POMIGLIANO D'ARCO, presso lo studio dell'Avv. SODANO ANTONIETTA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in PIAZ- CP_1 P.IVA_1
ZA DUOMO 80035 presso lo studio dell'Avv. RENZULLI MAURIZIO CP_1
(c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procu- C.F._3
ra in atti
- CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo, appare innanzitutto necessario sottolineare che la fattispecie in esame -danno riportato a causa di animali randagi presenti sul territorio co-
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munale- non risulta assimilabile alla diversa fattispecie diretta a disciplinare l'ipotesi in cui i danni siano causati dalla fauna selvatica, e, pertanto, a differen-
za di quest'ultima, risulta sussumibile nell'alveo della norma più generale di cui all'art 2043 c.p.c. e non già in quella speciale di cui all'art.2052 c.c. (la quale ul-
tima, nel disciplinare i danni causati da animali, ravvede il responsabile nel pro-
prietario od l'utilizzatore).
Sul punto, la Suprema Corte ha indiscutibilmente chiarito, infatti, che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplina-
ta dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.” (cfr. Cass. sez. VI sent. n. 13488 del 29.5.2018), che non sono appli-
cabili (così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni cau-
sati dagli animali selvatici, cfr. ex plurimis Cass. 25.11.2005 n. 24895, Cass.
24.4.2014 n. 9276, Cass. 10.11.2015 n. 22886) e ciò in ragione della natura di detti animali (randagi, per l'appunto) per i quali risulta impossibile ritenere sussi-
stente un rapporto di proprietà o di uso, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
In relazione al suddetto fenomeno, la giurisprudenza di legittimità ha avu-
to modo recentemente di affermare che “La responsabilità civile per i danni cau-
sati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali,
attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la
Parte legittimazione passiva in capo alle alle quali la l.r. Campania n. 16 del
2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'o-
messa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso). (Cass. Sez. 3,
3
08/02/2023, n. 3737).
Inoltre, in punto di oneri probatori, non ignora questo Tribunale che “in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'e-
vento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi at-
tivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (an-
che per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordi-
nanza n. 9621 del 24/03/2022).
Chiarito quanto innanzi, nonostante il dibattito giurisprudenziale insorto sul punto, incontestato che i compiti in di accalappiamento risulta posti in capo
Parte alle non può che ritenersi sussistente la legittimazione passiva di quest'ultima (la quale, per altro, si difende affermando la mera insufficienza ed incapienza dei canili comunali) con esclusione del coinvolgimento del CP_1
Nel merito la domanda risulta fondata e dovrà pertanto essere accolta co-
me di seguito specificato.
L'attore ha, infatti, integralmente provato i fatti posti a fondamento della domanda, così come confermati da i testi escussi, entrambi chiari precisi, coeren-
ti e muniti di riscontro estrinseco, della cui genuinità non può in alcun modo du-
bitarsi. Non vi è dubbio, pertanto, che, mentre era a bordo della propria bicicletta l'attore sia stato repentinamente assalito da un cane randagio proveniente dall'interno del piazzale antistante la pompa di benzina, il quale ebbe a provocar-
ne la caduta e le conseguenti lesioni come refertate e poi riscontrate in sede di
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CTU la quale, parimenti logica e coerente, non può che essere condivisa e fatta propria da questo Tribunale.
Parte E ciò senza che l' evocata in giudizio abbia assolto gli oneri su di essa gravanti limitandosi a rilevare l'assenza di segnalazioni nei giorni in cui si verifi-
cò l'aggressione, senza nulla dedurre e provare in ordine alla predisposizione di attività al riguardo.
Venendo alla determinazione del danno patito, sotto il profilo teorico, va ricordato che la sentenza n. 26972 resa dalla Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione in data 11.11.2008, ha svolto una complessiva ed esaustiva valutazione del-
la nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile rita-
gliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, ragion per cui è da ritenersi scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale, infatti, non è
che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tener conto nella liquidazione dell'unico danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio, le SS.UU. della Suprema Corte hanno tratto il corol-
lario per cui non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità di un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona: una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della per-sona costituzionalmente garantito, non costituisce altro che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art.2059 c.c., che non può essere liqui-dato separatamente sol perché diversamente denominato;
ulteriore conse-
guenza tratta nella sentenza citata consiste nel negare la risarcibilità dei danni
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non patrimoniali “bagatellari”, ossia quelli futili ed irrisori, ovvero causati da con-dotte prive del requisito della gravità.
Per quanto attiene alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.26972 dell'11.11.08 ha altresì chiari-to che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplica-zioni,
sicché deve ritenersi non più condivisibile la prassi, sinora uniforme e consolida-
ta, di liquidare, in caso di lesioni alla persona, sia il danno biologico che quello morale, considerandole voci autonome e distinte, perché entrambi costituiscono pregiudizi del medesimo tipo e della stessa natura.
Le successive sentenze della Corte di cassazione hanno precisato e chiari-
to come, pur affermando che danno morale e biologico non sono autonome cate-
gorie di danni, il giudice debba comunque tenerne conto ai fini della liquida-
zione del risarcimento in quanto descrivono la lesione subita (Cass. 19.12.2008
n.29832) e che la insuscettibilità di suddivisione in categorie del danno non pa-
trimoniale non consente di omettere la considerazione del patimento morale, ben-
sì impone soltanto di ricondurre ad una categoria unitaria il pregiudizio derivante dalla lesione di tutti gli interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza economica (Cass. 13.1.2009 n.479; Cass. 14.1.2009 n.557; Cass. 15.1.2009
n.794).
Calando i suddetti principi nella fattispecie concreta si rileva che il c.t.u. –
le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in con-
siderazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coe-
renza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti – ha ac-
certato postumi permanenti tali da integrare un danno biologico del 13%, cau-
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salmente collegati all'evento, riscontrando la sussistenza di gg. 35 di invalidità
temporanea totale, gg. 35 di invalidità temporanea parziale al 50%.
Tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno alla persona aggiornati alla tabella unica nazionale entrata in vigore il 05/03/2025, considerando la per-
centuale d'invalidità e l'età della vittima al momento del sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale omnicomprensivo va quantificato in complessivi
€.33.670,07 (di cui €.29.464,92 per il danno biologico e la restante parte per in-
validità totale e parziale). Tale somma è da considerarsi omnicomprensiva ed in-
clusiva di ogni forma di pregiudizio nella sua interezza.
Ciò detto, nulla risulta in concreto dovuto per ulteriori voci di danno. Con
la sentenza del 21/09/2017 n° 21939 i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che “con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d.
personalizzazione del danno forfettariamente individuato attraverso meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento, spetta al giudice far emergere e valorizzare, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esa-
me”. Occorre, pertanto, che il giudice provveda alla liquidazione secondo un cri-
terio di personalizzazione del danno escludendo ogni automatismo nella liquida-
zione ed a tal fine occorre che la parte deduca in maniera ana-litica e completa tutte le circostanze personalizzanti indicandone l'inerenza alla persona ed alla sua reale esperienza di vita. Occorre, in altri termini, che la par-te effettui una indivi-
duazione delle predette circostanze che ponga il giudice in condizione di valutar-
le escludendo automatismi. Il presente arresto giurisprudenziale diventa imme-
diatamente comprensibile ove si consideri che le tabelle del Tribunale di Milano
(cui generalmente si fa riferimento) per la liquidazione del danno non patrimo-
niale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle
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pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determina-no il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale, di tal che, al fine di contemperare le contrapposte esigenze di uniformità di trattamento con quelle di completezza del risarcimento, si rende necessaria una allegazione (suffragata da successiva prova) esaustiva delle circo-
stanze che consentano di effettuare la personalizzazione evitando duplicazioni delle voci di danno e locupletazioni. Lapalissiane al riguardo altre due recenti pronunzie le quali affermano che:
- “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno bio-
logico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972
del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accer-
tamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
in-vece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attra-
verso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, al-legando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successi-
vamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parame-
tro equitativo (Cass. Civ., Sez. 3, Sen-tenza n. 3260 del 19/02/2016);
- La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella previ-sta per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio com-
plessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di
"vulnus" “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo
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dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nomina-
listiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione
“esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quan-
to avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico,
ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tute-
lato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assen-
za di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (Cass. Civ., Sez. 3, Senten-
za n. 901 del 17/01/2018.
Ne deriva di conseguenza che avendo la parte introdotto il giudizio in epoca successiva alla predetta pronunzia del 2008 e non avendo la stessa allega-
to e provato nulla in ordine alle circostanze che consentono di effettuare la per-
sonalizzazione del danno, non potrà riconoscersi alla stessa alcuna voce ulteriore da liquidarsi in percentuale rispetto al danno biologico.
La somma innanzi liquidata rappresenta, come detto, il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore cre-
dito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurisprudenza
(Cass. SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'at-
tribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarci-
mento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orienta-
mento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e li-
quidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico,
è quello dell'attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risar-
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citoria, via via rivalutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di re-
sponsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al dan-
neggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svaluta-zione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro do-
vuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liqui-
dato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma ori-
ginaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono com-
putarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 8766 del 10/04/2018).
Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della sva-
lutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del-
le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricava-
bili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribu-
zione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dal sinistro, e cioè dal
12.04.2016 fino alla data della presente sentenza.
La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ri-
tenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere cal-
colato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto
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trarre le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'at-tualità,
corrispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivaluta-
zione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il risarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una spe-
cifica richiesta di parte (Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666).
Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pubblica-
zione della sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e ss modifiche ed integra-
zioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapporta-
ta anche al tenore delle difese svolte. In ragione del dibattito insorto in ordine alla individuazione del legittimato passivo di cui in motivazione, dovranno essere compensate le spese tra l'attore ed il CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attorea, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
Parte 1) dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta nella determina-
zione dell'evento dannoso oggetto di causa e, per l'effetto:
2) condanna la predetta, al pagamento in favore di dell'attore, a titolo di ri-
sarcimento danni, della complessiva somma di €.33.670,07, oltre interessi al tas-
so del 2,5% annuo calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via
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riva-lutata anno per anno a far data dal sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
3) condanna la soccombente al pagamento, in favore dell'attore, al pagamen-
to delle spese di lite che si liquidano, in €.267,00 per esborsi ed €.
4.712 per com-
pensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le ali-
quote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15%;
Parte 4) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'
5) compensa le spese tra l'attore ed il CP_1
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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