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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Luca Amendola ed
Alessia Delli Cicchi, che la rappresentano e difendono APPELLANTE
E
APPELLATO NON COSTITUITO Controparte_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3837/2024 pubblicata il 30 marzo 2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale, …: 1) Accertare e Controparte_1 dichiarare la natura subordinata ab origine ex art. 2094 c.c. del rapporto di lavoro intercorso, a tempo pieno ed indeterminato, tra il ricorrente e la resistente dal 2 maggio 2016 al 12 luglio 2019,
1 con diritto all'inquadramento al V liv CCNL Metalmeccanici PMI o al diverso livello ritenuto di giustizia;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate e conteggiate, delle spettanze di fine rapporto, del TFR o della maggiore o minore somma si riterrà di giustizia anche all'esito della CTU contabile che verrà disposta in caso di contestazione dei conteggi allegati.
3) Per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo pari ad € 52.691,70 (cinquantaduemilaseicentonovantuno/70) a titolo di: a. differenze retributive calcolate sulla esatta qualificazione ab origine del rapporto di lavoro come subordinato e del corretto livello di inquadramento iniziale dal 2 maggio 2016 al 12 luglio 2019 al
V liv CCNL Metalmeccanici PMI Confapi b. monetizzazione di ferie e permessi retribuiti non goduti c. mensilità aggiuntive (13°) e relativi ratei d. indennità sostitutiva del preavviso e. assegni familiari f. TFR
4) In via subordinata, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorsa una collaborazione coordinata e continuativa eterorganizzata e per l'effetto condannare la resistente, ai sensi dell'art 2 D.lgs 81 del 2015, al pagamento delle differenze retributive parametrate sul livello V CCNL Metalmeccanici PMI per le mansioni di fatto svolte dal ricorrente nel periodo di lavoro che va dal 2 maggio 2016 al 12 luglio 2019 per l'importo di euro € 52.691,70
(cinquantaduemilaseicentonovantuno/70), come da dettagliato conteggio che precede, per le voci retributive ivi calcolate, o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando le avverse deduzioni e pretese, di cui chiedeva il rigetto.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con la sentenza n. 3837/2024, così decideva: «Dichiara
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 2 maggio 2016 al 12 luglio 2019 con diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello CCNL metalmeccanici PMI
Condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di euro 41.177,28 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge.
Condanna la convenuta al pagamento di euro 4000 oltre oneri di legge con distrazione».
Avverso tale decisione proponeva appello la per i motivi così Parte_1 denominati:
1) “Impugnazione della sentenza nella parte in cui si dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla per il periodo dal 2 maggio 2016 al 12 luglio Parte_1
2019”;
2 2) “Impugnazione della sentenza nella parte in cui si dichiara che l'attività del ricorrente sia riconducibile al V livello del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi”;
3) “Impugnazione del capo della sentenza circa il comportamento processuale della società in sede di interrogatorio libero”.
Sulla scorta delle censure proposte, la società così concludeva: “in riforma della sentenza n.
3837/2024 resa dal Tribunale di Roma, … in data 02.04.2024 e notificata in pari data, accogliere il presente appello per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto accogliere le conclusioni già rassegnate nella memoria difensiva di primo grado dalla ovvero respingere Parte_1 tutte le domande avanzate dal sig. con il ricorso di primo grado in quanto Controparte_1 infondato in fatto e diritto”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 16 settembre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 23 settembre 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio ai procuratori della parte appellante;
pertanto, la causa è stata decisa con lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
3. Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio, svoltosi senza la costituzione in giudizio della parte appellata.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
3 legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1135/2024 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, presso lo studio degli Avv.ti Luca Amendola ed
Alessia Delli Cicchi, che la rappresentano e difendono APPELLANTE
E
APPELLATO NON COSTITUITO Controparte_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3837/2024 pubblicata il 30 marzo 2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale, …: 1) Accertare e Controparte_1 dichiarare la natura subordinata ab origine ex art. 2094 c.c. del rapporto di lavoro intercorso, a tempo pieno ed indeterminato, tra il ricorrente e la resistente dal 2 maggio 2016 al 12 luglio 2019,
1 con diritto all'inquadramento al V liv CCNL Metalmeccanici PMI o al diverso livello ritenuto di giustizia;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate e conteggiate, delle spettanze di fine rapporto, del TFR o della maggiore o minore somma si riterrà di giustizia anche all'esito della CTU contabile che verrà disposta in caso di contestazione dei conteggi allegati.
3) Per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo pari ad € 52.691,70 (cinquantaduemilaseicentonovantuno/70) a titolo di: a. differenze retributive calcolate sulla esatta qualificazione ab origine del rapporto di lavoro come subordinato e del corretto livello di inquadramento iniziale dal 2 maggio 2016 al 12 luglio 2019 al
V liv CCNL Metalmeccanici PMI Confapi b. monetizzazione di ferie e permessi retribuiti non goduti c. mensilità aggiuntive (13°) e relativi ratei d. indennità sostitutiva del preavviso e. assegni familiari f. TFR
4) In via subordinata, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorsa una collaborazione coordinata e continuativa eterorganizzata e per l'effetto condannare la resistente, ai sensi dell'art 2 D.lgs 81 del 2015, al pagamento delle differenze retributive parametrate sul livello V CCNL Metalmeccanici PMI per le mansioni di fatto svolte dal ricorrente nel periodo di lavoro che va dal 2 maggio 2016 al 12 luglio 2019 per l'importo di euro € 52.691,70
(cinquantaduemilaseicentonovantuno/70), come da dettagliato conteggio che precede, per le voci retributive ivi calcolate, o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando le avverse deduzioni e pretese, di cui chiedeva il rigetto.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con la sentenza n. 3837/2024, così decideva: «Dichiara
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 2 maggio 2016 al 12 luglio 2019 con diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello CCNL metalmeccanici PMI
Condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di euro 41.177,28 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge.
Condanna la convenuta al pagamento di euro 4000 oltre oneri di legge con distrazione».
Avverso tale decisione proponeva appello la per i motivi così Parte_1 denominati:
1) “Impugnazione della sentenza nella parte in cui si dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla per il periodo dal 2 maggio 2016 al 12 luglio Parte_1
2019”;
2 2) “Impugnazione della sentenza nella parte in cui si dichiara che l'attività del ricorrente sia riconducibile al V livello del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi”;
3) “Impugnazione del capo della sentenza circa il comportamento processuale della società in sede di interrogatorio libero”.
Sulla scorta delle censure proposte, la società così concludeva: “in riforma della sentenza n.
3837/2024 resa dal Tribunale di Roma, … in data 02.04.2024 e notificata in pari data, accogliere il presente appello per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto accogliere le conclusioni già rassegnate nella memoria difensiva di primo grado dalla ovvero respingere Parte_1 tutte le domande avanzate dal sig. con il ricorso di primo grado in quanto Controparte_1 infondato in fatto e diritto”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 16 settembre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 23 settembre 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio ai procuratori della parte appellante;
pertanto, la causa è stata decisa con lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
3. Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio, svoltosi senza la costituzione in giudizio della parte appellata.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
3 legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
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