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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8502 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.24617/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]di Napoli al c.so Europa n. Parte_1
109, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa, per procura in atti dall' Avv. Nicola Pelosi, C.F._1 cod. fisc. , e Angela Caccavo, Cod. Fisc. , presso il cui studio C.F._2 C.F._3 elett.te domicilia in Portici (NA)al c.so Garibaldi n. 179;
ATTORE
Contro in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Marano di Napoli al c.so Italia n. Controparte_1
37, Cod. Fisc. rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' avv. Raffaele Chianese P.IVA_1
( ) come da procura in atti C.F._4
CONVENUTA
e
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentata e Controparte_2 C.F._5 difesa dall'avv. Pasquale Buonfantino, c.f. giusta procura in atti C.F._6
CONVENUTA
e in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Mogliano Veneto Controparte_3
(TV), Via Marocchesa, 14, CAP 3102 (CF. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi P.IVA_2
(C.F. ) giusta procura in atti C.F._7
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 18 e con sede a Roma, Via Cesare Pavese (P. IVA: ), Controparte_4 P.IVA_3 in persona del suo rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Francesco
Alessandro Magni (C.F.: ) ed elett.te domiciliata presso il suo studio a Roma, Via CodiceFiscale_8
Caio Mario 27 (PEC: ) Email_1
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI per le parti come da memorie conclusionali e di replica depositate in PCT
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO con atto di citazione ritualmente notificato, in data 14/11/24, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la dr.ssa in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t e, in persona del legale rapp.te p.t, al fine di Controparte_4 ottenere la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della mancata diagnosi ricevuta.
A sostegno delle proprie ragioni l'attrice deduceva:
• che il giorno 19/02/2020 l'attrice effettuava presso il centro diagnostico x Marano una CP_1 mammografia bilaterale con il seguente referto “bilateralmente corpi mammari a prevalente componente adiposa, di aspetto inoomogeneo del tipo displastico, con addensamento del traliccio parenchimo-stromale; non si evidenziano allo stato formazioni nodulari a carattere infiltrante né raggruppamenti significativi di micro calcificazioni ”;
• che successivamente, in data 27/6/2022 eseguiva presso l' di Frattamaggiore una Controparte_5 mammografia con esito “sospetto maligno”;
• che in data 14/07/2022 praticava presso il Centro Aktis una ecografia mammaria con il seguente referto “... entrambi i seni mostrano prevalenza della componente ghiandolare ad eco struttura fibroadenosica, con visibilità a sinistra al QSE di area nodulariforme disomogeneamente ipoecogena con multipli spots iperecogeni interni di circa mm 23 x 10”;
• che in data 06.09.2022 effettuava una visita presso l'ambulatorio di chirurgia senologica dell'Istituto
Nazionale Tumori Fondazione Pascale con il seguente referto “ .. formazione nodulare diametro 2 cm circa a sospetto, assenti adenopatie ascellari. Conclusioni cT2N0 a sinistra”; a seguito di tale visita l'istituto programmava una biopsia della mammella sinistra;
tale esame istologico del
03.10.2022 diagnosticava “frustoli costituiti prevalentemente da tessuto fibroso sede di multipli foci di Carcinoma Duttale in situ (DCIS) ad architettura solida, a tratti con aspetto comedico. Presenza di micro-calcificazioni”;
• che in data 24/10/22 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea monolaterale, asportazione di linfonodi ascellari e inserzione di espansore tissutale nella mammella;
pagina 2 di 18 • che l'esame istologico intraoperatorio evidenziava “estesi focolai di carcinoma duttale in situ di alto grado, tipo comedocarcinoma. Si associa iperplasia duttale atipica. Presenza di micro -calcificazioni.
Margini di resezione indenni. 7 linfonodi reattivi”
• che i consulenti tecnici di parte prof. Dott. e radiologo Dott. Persona_1 Persona_2 nella relazione redatta il 27/3/23, hanno rilevato che l'omessa diagnosi di calcificazioni
[...] patologiche presenti e ben visibili nelle lastre della mammografia del 19.02.2020 ha comportato la ritardata diagnosi di Ca mammario con gravi conseguenze fisiche e psichiche per la ricorrente;
• che i consulenti tecnici d'ufficio (radiologo) e la dr.ssa (medico legale) Persona_3 Persona_4 nominati nel procedimento preventivo di ATP ex art. 696 bis c.p. hanno affermato la sussistenza dell'errore diagnostico nella mammografia del 19.02.2020 che non evidenziò un Cluster di microcalcificazioni sospette al QSE di sinistra da tipizzare con esame microbioptico sotto guida stereotassica. Tale omissione ha determinato un ritardo nella diagnosi di cancro mammario in esordio e ha consentito lo sviluppo dell'originario tumore,
• che i consulenti hanno sulla scorta di tale valutazione, hanno determinato il minor danno biologico in misura del 5%, tuttavia prospettando un danno nella misura del 15% laddove si ritenesse che il ritardo fu causa dell'intervento di mastectomia radicale in luogo di un meno invasivo intervento conservativo.
• che l'intervento ricevuto dall'attrice ha comportato l'asportazione completa della mammella e lo svuotamento del cavo ascellare omolaterale
• che a seguito di tale intervento l'attrice – a causa di complicanze (infezione) non ha potuto effettuare un necessario intervento di plastica ricostruttiva, con conseguenti disagi fisici e che hanno aggravato la già sussistente sindrome depressiva- ansiosa.
Tanto premesso l'attrice chiedeva nel presente giudizio, previo accertamento della responsabilità sanitaria dei convenuti dr.ssa e del Centro Raggi X di Marano, di condannarli in solido tra loro al Controparte_2 risarcimento di tutti danni subiti con rispettiva quantificazione di euro 74.574,00, ovvero la maggiore o minore somma che sarà dal Giudicante anche equitativamente determinata e, in via subordinata, la valutazione del danno quale perdita di chances di guarigione.
Si costituiva in data 8/1/25 il contestando le risultanze dell'ATP espletato in Controparte_6 sede cautelare e escludendo la responsabilità sia del centro - che avrebbe fornito un'adeguata assistenza sanitaria alla ricorrente – sia della dott.ssa in quanto il ritardo nella diagnosi sarebbe Controparte_2 ascrivibile alla sola attrice che non ha tempestivamente eseguito i controlli indicati nel referto correttamente eseguito. Nel caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva di condannare la _7
, a tenere indenne e manlevare il in persona del l.r.p.t., da
[...] Controparte_6
pagina 3 di 18 ogni somma di cui dovesse essere condannata a pagare all'attore ed alle altre parti processuali, sia a titolo di risarcimento sia a titolo di spese legali, sulla base della polizza assicurativa stipulata.
Si costituiva, in data 4.02.2025, la dottoressa eccependo in via preliminare l'improcedibilità Controparte_2 della domanda in quanto l'attrice, a seguito della procedura di ATP conciliativo prevista dall'art. 8 della legge “Gelli-Bianco” aveva introdotto il giudizio con un'azione ordinaria e non con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. Nel merito la convenuta affermava l'infondatezza della domanda in quanto non sussisterebbe né alcun tipo di responsabilità ascrivibile alla convenuta, né alcun danno in capo all'attrice.
Chiedeva ancora il medico in caso di accoglimento della domanda di parte attrice di statuire direttamente nei confronti della o, in via gradata, sancire il diritto di essa comparente Controparte_4 Controparte_2 ad essere manlevata, liberata e tenuta indenne in virtù della garanzia assicurativa.
Si costituiva in data 3/1/25 deducendo in via preliminare, il suo difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in quanto l'assicurazione non ha intrattenuto nessun tipo di rapporto contrattuale con l'attrice che l'ha convenuta in causa e, nel merito, l'infondatezza della domanda rilevando l'assenza di responsabilità della convenuta struttura nella causazione dell'evento dannoso e la mancanza di qualsivoglia nesso di causalità tra le lamentate omissioni e le conseguenze dannose in ipotesi subite dalla attrice.
Si costituiva in data 7/1/25 la deducendo in via preliminare il suo difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in quanto l'assicurazione non ha intrattenuto nessun tipo di rapporto contrattuale con l'attrice che l'ha convenuta in causa. Eccepiva altresì l'inoperatività della Polizza stipulata dalla dott.ssa atteso che 1) trattandosi di un'assicurazione strutturata secondo lo schema delle claims made il fatto P_ non rientrerebbe nel perimetro della polizza;
2) la polizza stipulata dalla dott.ssa ai sensi dell'art. 2.6 P_ lett. a) delle condizioni di assicurazione non coprirebbe i danni di natura estetica e fisionomica. 3) Infine, contestava nel merito la domanda in quanto infondata poiché la dott.ssa avrebbe correttamente P_ eseguito la propria obbligazione professionale.
All'udienza del 26/5/25 la causa veniva assegnata a sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda perché introdotta con atto di citazione anziché con ricorso. Invero, in termini generali la giurisprudenza ha chiarito che nei procedimenti per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte (Cass. Civ. Sez. U, n. 758 del 12/01/2022). In relazione alla scelta del rito ordinario in luogo di quello sommario, tale opzione nel silenzio normativo deve ritenersi fruibile dall'istante.
Del pari va rigettata la eccezione di difetto di legittimazione passiva delle compagnie: la presenza della domanda degli assicurati, la autorizzazione alla chiamata effettuata dalla scrivente con conseguente pagina 4 di 18 differimento dell'udienza e la lettura conforme all'art. 111 Cost. della vicenda processuale oggetto di esame militano per la trattazione del merito della domanda di garanzia nella presente sede.
Nel merito la decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti successivi all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, della legge “Gelli”. In particolare, la disciplina de qua mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario (salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente), lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da
Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998,
n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999,
n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento pagina 5 di 18 della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, quando la prestazione è stata resa nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente che si è sviluppato privatamente, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. pagina 6 di 18 Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata pagina 7 di 18 dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_8 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". pagina 8 di 18 In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa pagina 9 di 18 all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Premessa la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU.
Occorre all' uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale collegiale a firma della prof. (Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e Persona_4
(specialista in Radiodiagnostica); relazione che, per il carattere di completezza Persona_3 argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. La perizia ha chiarito quanto segue:
• l'esame mammografico del 19/2/20 eseguito presso il centro “Raggi X” di Marano e refertato dalla dott.ssa già presentava un evidente cluster di micro-calcificazioni, in corrispondenza del Per_5 pagina 10 di 18 quadrante superiore esterno della mammella sinistra. Il riscontro di tali micro-calcificazioni sospette raggruppate in cluster in una mammella a densità parenchimale molto alta avrebbe richiesto un approfondimento diagnostico, un esame ecografico e una RM, che avrebbero permesso di giungere ad una diagnosi più precoce di un carcinoma duttale in situ (DCIS).
• È quindi indubbio che vi sia stata un'errata interpretazione dell'esame mammografico effettuato il
19/2/2020 presso il centro “ ” di Marano. CP_6
• Tuttavia, anche se la diagnosi fosse stata tempestiva, per le caratteristiche del parenchima mammario dell'attrice, a densità molto elevata, e la presenza di un DCIS micropapillare, a scopo anche cautelativo, il trattamento chirurgico previsto e più opportuno nel caso in esame era certamente quello di una mastectomia piuttosto che di una quadrantectomia ed ancor meno di una tumorectomia.
• Pertanto, nonostante il ritardo diagnostico della patologia tumorale da addebitare ad una errata interpretazione dell'esame mammografico da parte della dott.ssa in data 19/2/20, il P_ trattamento chirurgico cui sarebbe stata sottoposta la sig.ra , anche in caso di diagnosi più Pt_1 precoce, sarebbe stato il medesimo.
• Va però rilevato che una diagnosi del DCIS più precoce, con il criterio del “più probabile che non”, avrebbe evitato la dissezione ascellare con l'asportazione di 7 linfonodi, essendo sufficiente nel corso della mastectomia asportare solo il linfonodo sentinella.
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – l'errata interpretazione della mammografia del
19/2/2020 e il conseguente ritardo diagnostico hanno reso necessario un trattamento demolitivo più esteso consistente nella dissezione ascellare di sette linfonodi rispetto al solo linfonodo sentinella.
In definitiva, residuando postumi permanenti complessivi valutabili nella misura del 15% di permanente danno biologico, il danno differenziale di permanente danno biologico addebitabile alla errata interpretazione della mammografia del 19/2/2020 e al conseguente ritardo diagnostico che ha reso necessario un trattamento demolitivo più esteso è del 5%, (cinque per cento), comprensivo anche dei risvolti psicologici riferiti dalla istante a fronte
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai CCTT delle parti ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (pp. 31 ss).
Per l'effetto, accertato l'errore medico, in accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, comunemente utilizzate nella prassi giuridica e medico-legale, il Collegio peritale ha ritenuto che quanto obiettivato nel caso in esame possa essere riconosciuto in un danno biologico risarcibile del 5%, escludendo, invece, la sussistenza di alcun periodo di inabilità temporanea totale e/o parziale da ricondurre pagina 11 di 18 alla condotta della dott.ssa alla mancata diagnosi precoce della patologia neoplastica, non essendosi P_ verificato alcun allungamento di malattia.
Pertanto, in applicazione della tabella Milano 2024 e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (58 anni) sono riconoscibili € 21586,00 a titolo di danno biologico permanente. In particolare, dalla somma di € 45.121,00 liquidabile se fossero stati riconosciuti 15 punti di biologico di derivazione iatrogena, devono essere sottratti € 23.535,00 riferibili al 10% di danno sibi. Ed infatti, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario ( cfr amplius da ultimo Cassazione civile , sez. III ,
30/07/2024 , n. 21261).
Non sono invece riconoscibili altre categorie di danno pure richieste da parte attrice, quali quelle relative al danno morale, alla efficienza estetica, sessuale ed eventuali postumi ad oggi indeterminabili, in quanto il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11227).
Non ignora la scrivente che in ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha peraltro ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). E tuttavia per il suo riconoscimento in termini di voce aggiuntiva rispetto alla quota già ordinariamente presente nel biologico pagina 12 di 18 permanente sussistono oneri probatori ed allegatori;
oneri non rispettati nel caso in esame. La relativa domanda dunque non può che essere rigettata.
Analogamente, non si procede all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente.
Ed infatti, il risarcimento innanzi quantificato avrebbe potuto subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna attribuzione del danno morale ovvero di effettuazione di personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale. Sul punto da ultimo si è espressa la
Corte di Cassazione civile, sez. III, in data 10/01/2024 con la sentenza n.1037 il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico- relazionale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale”; conformi già Cass. 20/8/2018 n. 20795
e Cass., 27/05/2019, n. 14364 e prima ancora dalle sentenze gemelle della Cass., Sez. Un., nn. 26972,
26973, 26974, 26975 del 2008
Il riconoscimento del danno biologico permanente, come sopra emarginato, assorbe poi ogni valutazione in merito alla sussistenza di un risarcimento a titolo di perdita di chance.
Obbligati al risarcimento così quantificato sono tenuti solidalmente ex art 1218, 1228 e 2055 c.c. la dottoressa e la struttura sanitaria. Ed infatti, la responsabilità della struttura sanitaria concorre con P_ quella dell'ausiliario, ed invero entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando uno dei condebitore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno (cfr. da ultimo Cass. Sent. n. 10787 del 22 aprile 2024, nonché Cassazione civile sez. III, 12/09/2022, n.26811). In particolare, l'art. 2055 c.c., comma 3, detta una presunzione "iuris tantum" di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al "solvens" di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro;
dal suo canto, l'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, "se non risulti diversamente". Con specifico riferimento alla responsabilità professionale del medico e della struttura all'interno della quale questo operi come ausiliario, la Corte osserva che la relativa condotta illecita non può essere "isolata", in modo "impermeabile", dal più ampio complesso delle scelte pagina 13 di 18 organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il è parte integrante. Altresì, l'art. 1228, c.c., prevede l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari, sulla base della libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando dunque il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa. Poste queste premesse, si deve tenere conto del contributo personale all'illecito dell'ausiliario, e della riconduzione del danno all'inadempimento di un'obbligazione che resta nella titolarità del debitore, e quindi pertiene alla sua area di controllo e di rischio;
ne consegue, quale regola generale,
l'impredicabilità di una esclusione di responsabilità integrale della struttura in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa. Tale soluzione, prosegue la Corte, incontra un limite solo ove sia riscontrabile una grave e straordinaria "malpractice" del sanitario, eccezionalmente esuberante dalla fisiologica attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente. Dunque, per ritenere superata la suddivisione paritaria delle responsabilità anche sul piano interno, non basta che l'inadempimento sia stato ascrivibile alla sola condotta del medico, ma occorre:
a) ai fini del regresso integrale della struttura sanitaria, che essa fornisca la prova, non soltanto della colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma, altresì, che quell'evento sia derivato da una condotta del tutto dissonante dal piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla prova della colpa esclusiva del medico si affianchi quella dell'assenza di correlate trascuratezze della struttura nell'adempimento del contratto di spedalità, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
Attese le coordinate ermeneutiche che precedono, verificato che nel corso del giudizio non è stata raggiunta la prova né della straordinaria devianza dell'illecito del Sanitario rispetto al programma condiviso di adempimento del contratto di spedalità, né dell'adozione, da parte dell'ente di misure organizzative e di controllo idonee a prevenire il rischio di errori analoghi a quelli occorsi nel caso in esame, l'obbligazione risarcitoria deve suddividersi in misura paritaria tra i coobbligati.
pagina 14 di 18 Per l'effetto, lette Cass. 34156/2023 e Cass. 24167/2019 il centro deve essere ritenuto solidalmente responsabile con la dottoressa ( principio codificato per i fatti post Gelli dall'art. 7, comma 1, che stabilisce quanto segue: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose). L'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, "se non risulti diversamente". Ed allora posto che il medico opera nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante;
atteso che l'art. 1228 c.c., fonda, a sua volta,
l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda"); ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n.
6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr.
Cass., 06/06/ 2014, n. 12833). Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni
(Cass. 05/07/2017, n. 16488). Pertanto, in questa sede in assenza di prova (il cui onere gravava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c.,
pagina 15 di 18 comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3( cfr da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 02-07-2019) 11-11-2019, n.
28987).
Esaurito l'esame delle domande principali, s'impone la disamina delle domande di garanzia quali spiegate dai convenuti.
La domanda di garanzia proposta da nei confronti della compagnia Parte_2
si connota per una non contestazione della operatività della polizza n. 361160653 (cfr. Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta della compagnia pag. 6); la polizza azionata, pertanto, si ritiene operativa, con conseguente accoglimento della domanda di garanzia rispetto alle somme di cui il centro sarà chiamato a pagare in esecuzione della presente sentenza;
ciò ad esclusione della Controparte_1 franchigia di 1.000 euro e nei limiti del massimale di 1.000.000,00 euro. Si precisa che la assicurazione deve intendersi a copertura dell'intera debenza solidale ed infatti in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso ( cfr amplius Cass.
20322/2012).
Con riferimento alla domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa nei confronti della compagnia P_
, la polizza non può ritenersi operativa, in particolare: Controparte_4
- la polizza n. 108837911 scadeva il 19/12/2020 ( cfr allegato 4);
- l'art.
2.2 delle Condizioni di Assicurazione statuisce che “Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all' successivamente alla cessazione della presente assicurazione Parte_3 per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa”;
- la richiesta di risarcimento (del 14/11/24) è pervenuta successivamente alla vigenza del contratto.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014). pagina 16 di 18 In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (19/2/2020) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) e della II fascia IX tabella (dei procedimenti di istruzione preventiva) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022 con applicazione di una decurtazione del 30% per il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e della personalizzazione. Compensa le spese tra e la compagnia assicuratrice attesa la Controparte_2 obiettiva complessa intellegibilità dei contratti assicurativi prestati nella formula claims made per soggetti estranei a competenze giuridiche.
P.Q.M
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna in solido e a versare in favore di la somma di € Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
21.586,00; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (19/02/2020) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
rigetta le residue domande attoree;
- condanna in solido e al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 in favore del procuratore dell'attore per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 1518,00 per spese vive
€ 4013,8 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge.
- spese di CTU a carico dei convenuti in solido;
- rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei confronti della Controparte_2 [...]
; Controparte_4
- compensa le spese tra e la Controparte_2 Controparte_9
- accoglie la domanda di garanzia spiegata da nei confronti delle Controparte_1
; e per l'effetto condanna la a Controparte_10 Controparte_10 tenere indenne la di tutte le somme che questa verserà in esecuzione della Controparte_1 presente sentenza con applicazione della franchigia di € 1.000,00.
pagina 17 di 18 Napoli, 24/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.24617/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]di Napoli al c.so Europa n. Parte_1
109, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa, per procura in atti dall' Avv. Nicola Pelosi, C.F._1 cod. fisc. , e Angela Caccavo, Cod. Fisc. , presso il cui studio C.F._2 C.F._3 elett.te domicilia in Portici (NA)al c.so Garibaldi n. 179;
ATTORE
Contro in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Marano di Napoli al c.so Italia n. Controparte_1
37, Cod. Fisc. rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' avv. Raffaele Chianese P.IVA_1
( ) come da procura in atti C.F._4
CONVENUTA
e
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentata e Controparte_2 C.F._5 difesa dall'avv. Pasquale Buonfantino, c.f. giusta procura in atti C.F._6
CONVENUTA
e in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Mogliano Veneto Controparte_3
(TV), Via Marocchesa, 14, CAP 3102 (CF. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi P.IVA_2
(C.F. ) giusta procura in atti C.F._7
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 18 e con sede a Roma, Via Cesare Pavese (P. IVA: ), Controparte_4 P.IVA_3 in persona del suo rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Francesco
Alessandro Magni (C.F.: ) ed elett.te domiciliata presso il suo studio a Roma, Via CodiceFiscale_8
Caio Mario 27 (PEC: ) Email_1
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI per le parti come da memorie conclusionali e di replica depositate in PCT
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO con atto di citazione ritualmente notificato, in data 14/11/24, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., la dr.ssa in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t e, in persona del legale rapp.te p.t, al fine di Controparte_4 ottenere la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della mancata diagnosi ricevuta.
A sostegno delle proprie ragioni l'attrice deduceva:
• che il giorno 19/02/2020 l'attrice effettuava presso il centro diagnostico x Marano una CP_1 mammografia bilaterale con il seguente referto “bilateralmente corpi mammari a prevalente componente adiposa, di aspetto inoomogeneo del tipo displastico, con addensamento del traliccio parenchimo-stromale; non si evidenziano allo stato formazioni nodulari a carattere infiltrante né raggruppamenti significativi di micro calcificazioni ”;
• che successivamente, in data 27/6/2022 eseguiva presso l' di Frattamaggiore una Controparte_5 mammografia con esito “sospetto maligno”;
• che in data 14/07/2022 praticava presso il Centro Aktis una ecografia mammaria con il seguente referto “... entrambi i seni mostrano prevalenza della componente ghiandolare ad eco struttura fibroadenosica, con visibilità a sinistra al QSE di area nodulariforme disomogeneamente ipoecogena con multipli spots iperecogeni interni di circa mm 23 x 10”;
• che in data 06.09.2022 effettuava una visita presso l'ambulatorio di chirurgia senologica dell'Istituto
Nazionale Tumori Fondazione Pascale con il seguente referto “ .. formazione nodulare diametro 2 cm circa a sospetto, assenti adenopatie ascellari. Conclusioni cT2N0 a sinistra”; a seguito di tale visita l'istituto programmava una biopsia della mammella sinistra;
tale esame istologico del
03.10.2022 diagnosticava “frustoli costituiti prevalentemente da tessuto fibroso sede di multipli foci di Carcinoma Duttale in situ (DCIS) ad architettura solida, a tratti con aspetto comedico. Presenza di micro-calcificazioni”;
• che in data 24/10/22 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di mammectomia sottocutanea monolaterale, asportazione di linfonodi ascellari e inserzione di espansore tissutale nella mammella;
pagina 2 di 18 • che l'esame istologico intraoperatorio evidenziava “estesi focolai di carcinoma duttale in situ di alto grado, tipo comedocarcinoma. Si associa iperplasia duttale atipica. Presenza di micro -calcificazioni.
Margini di resezione indenni. 7 linfonodi reattivi”
• che i consulenti tecnici di parte prof. Dott. e radiologo Dott. Persona_1 Persona_2 nella relazione redatta il 27/3/23, hanno rilevato che l'omessa diagnosi di calcificazioni
[...] patologiche presenti e ben visibili nelle lastre della mammografia del 19.02.2020 ha comportato la ritardata diagnosi di Ca mammario con gravi conseguenze fisiche e psichiche per la ricorrente;
• che i consulenti tecnici d'ufficio (radiologo) e la dr.ssa (medico legale) Persona_3 Persona_4 nominati nel procedimento preventivo di ATP ex art. 696 bis c.p. hanno affermato la sussistenza dell'errore diagnostico nella mammografia del 19.02.2020 che non evidenziò un Cluster di microcalcificazioni sospette al QSE di sinistra da tipizzare con esame microbioptico sotto guida stereotassica. Tale omissione ha determinato un ritardo nella diagnosi di cancro mammario in esordio e ha consentito lo sviluppo dell'originario tumore,
• che i consulenti hanno sulla scorta di tale valutazione, hanno determinato il minor danno biologico in misura del 5%, tuttavia prospettando un danno nella misura del 15% laddove si ritenesse che il ritardo fu causa dell'intervento di mastectomia radicale in luogo di un meno invasivo intervento conservativo.
• che l'intervento ricevuto dall'attrice ha comportato l'asportazione completa della mammella e lo svuotamento del cavo ascellare omolaterale
• che a seguito di tale intervento l'attrice – a causa di complicanze (infezione) non ha potuto effettuare un necessario intervento di plastica ricostruttiva, con conseguenti disagi fisici e che hanno aggravato la già sussistente sindrome depressiva- ansiosa.
Tanto premesso l'attrice chiedeva nel presente giudizio, previo accertamento della responsabilità sanitaria dei convenuti dr.ssa e del Centro Raggi X di Marano, di condannarli in solido tra loro al Controparte_2 risarcimento di tutti danni subiti con rispettiva quantificazione di euro 74.574,00, ovvero la maggiore o minore somma che sarà dal Giudicante anche equitativamente determinata e, in via subordinata, la valutazione del danno quale perdita di chances di guarigione.
Si costituiva in data 8/1/25 il contestando le risultanze dell'ATP espletato in Controparte_6 sede cautelare e escludendo la responsabilità sia del centro - che avrebbe fornito un'adeguata assistenza sanitaria alla ricorrente – sia della dott.ssa in quanto il ritardo nella diagnosi sarebbe Controparte_2 ascrivibile alla sola attrice che non ha tempestivamente eseguito i controlli indicati nel referto correttamente eseguito. Nel caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva di condannare la _7
, a tenere indenne e manlevare il in persona del l.r.p.t., da
[...] Controparte_6
pagina 3 di 18 ogni somma di cui dovesse essere condannata a pagare all'attore ed alle altre parti processuali, sia a titolo di risarcimento sia a titolo di spese legali, sulla base della polizza assicurativa stipulata.
Si costituiva, in data 4.02.2025, la dottoressa eccependo in via preliminare l'improcedibilità Controparte_2 della domanda in quanto l'attrice, a seguito della procedura di ATP conciliativo prevista dall'art. 8 della legge “Gelli-Bianco” aveva introdotto il giudizio con un'azione ordinaria e non con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. Nel merito la convenuta affermava l'infondatezza della domanda in quanto non sussisterebbe né alcun tipo di responsabilità ascrivibile alla convenuta, né alcun danno in capo all'attrice.
Chiedeva ancora il medico in caso di accoglimento della domanda di parte attrice di statuire direttamente nei confronti della o, in via gradata, sancire il diritto di essa comparente Controparte_4 Controparte_2 ad essere manlevata, liberata e tenuta indenne in virtù della garanzia assicurativa.
Si costituiva in data 3/1/25 deducendo in via preliminare, il suo difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in quanto l'assicurazione non ha intrattenuto nessun tipo di rapporto contrattuale con l'attrice che l'ha convenuta in causa e, nel merito, l'infondatezza della domanda rilevando l'assenza di responsabilità della convenuta struttura nella causazione dell'evento dannoso e la mancanza di qualsivoglia nesso di causalità tra le lamentate omissioni e le conseguenze dannose in ipotesi subite dalla attrice.
Si costituiva in data 7/1/25 la deducendo in via preliminare il suo difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in quanto l'assicurazione non ha intrattenuto nessun tipo di rapporto contrattuale con l'attrice che l'ha convenuta in causa. Eccepiva altresì l'inoperatività della Polizza stipulata dalla dott.ssa atteso che 1) trattandosi di un'assicurazione strutturata secondo lo schema delle claims made il fatto P_ non rientrerebbe nel perimetro della polizza;
2) la polizza stipulata dalla dott.ssa ai sensi dell'art. 2.6 P_ lett. a) delle condizioni di assicurazione non coprirebbe i danni di natura estetica e fisionomica. 3) Infine, contestava nel merito la domanda in quanto infondata poiché la dott.ssa avrebbe correttamente P_ eseguito la propria obbligazione professionale.
All'udienza del 26/5/25 la causa veniva assegnata a sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda perché introdotta con atto di citazione anziché con ricorso. Invero, in termini generali la giurisprudenza ha chiarito che nei procedimenti per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte (Cass. Civ. Sez. U, n. 758 del 12/01/2022). In relazione alla scelta del rito ordinario in luogo di quello sommario, tale opzione nel silenzio normativo deve ritenersi fruibile dall'istante.
Del pari va rigettata la eccezione di difetto di legittimazione passiva delle compagnie: la presenza della domanda degli assicurati, la autorizzazione alla chiamata effettuata dalla scrivente con conseguente pagina 4 di 18 differimento dell'udienza e la lettura conforme all'art. 111 Cost. della vicenda processuale oggetto di esame militano per la trattazione del merito della domanda di garanzia nella presente sede.
Nel merito la decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti successivi all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, della legge “Gelli”. In particolare, la disciplina de qua mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario (salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente), lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da
Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998,
n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999,
n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento pagina 5 di 18 della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, quando la prestazione è stata resa nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente che si è sviluppato privatamente, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. pagina 6 di 18 Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata pagina 7 di 18 dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_8 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". pagina 8 di 18 In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa pagina 9 di 18 all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Premessa la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU.
Occorre all' uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale collegiale a firma della prof. (Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e Persona_4
(specialista in Radiodiagnostica); relazione che, per il carattere di completezza Persona_3 argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. La perizia ha chiarito quanto segue:
• l'esame mammografico del 19/2/20 eseguito presso il centro “Raggi X” di Marano e refertato dalla dott.ssa già presentava un evidente cluster di micro-calcificazioni, in corrispondenza del Per_5 pagina 10 di 18 quadrante superiore esterno della mammella sinistra. Il riscontro di tali micro-calcificazioni sospette raggruppate in cluster in una mammella a densità parenchimale molto alta avrebbe richiesto un approfondimento diagnostico, un esame ecografico e una RM, che avrebbero permesso di giungere ad una diagnosi più precoce di un carcinoma duttale in situ (DCIS).
• È quindi indubbio che vi sia stata un'errata interpretazione dell'esame mammografico effettuato il
19/2/2020 presso il centro “ ” di Marano. CP_6
• Tuttavia, anche se la diagnosi fosse stata tempestiva, per le caratteristiche del parenchima mammario dell'attrice, a densità molto elevata, e la presenza di un DCIS micropapillare, a scopo anche cautelativo, il trattamento chirurgico previsto e più opportuno nel caso in esame era certamente quello di una mastectomia piuttosto che di una quadrantectomia ed ancor meno di una tumorectomia.
• Pertanto, nonostante il ritardo diagnostico della patologia tumorale da addebitare ad una errata interpretazione dell'esame mammografico da parte della dott.ssa in data 19/2/20, il P_ trattamento chirurgico cui sarebbe stata sottoposta la sig.ra , anche in caso di diagnosi più Pt_1 precoce, sarebbe stato il medesimo.
• Va però rilevato che una diagnosi del DCIS più precoce, con il criterio del “più probabile che non”, avrebbe evitato la dissezione ascellare con l'asportazione di 7 linfonodi, essendo sufficiente nel corso della mastectomia asportare solo il linfonodo sentinella.
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – l'errata interpretazione della mammografia del
19/2/2020 e il conseguente ritardo diagnostico hanno reso necessario un trattamento demolitivo più esteso consistente nella dissezione ascellare di sette linfonodi rispetto al solo linfonodo sentinella.
In definitiva, residuando postumi permanenti complessivi valutabili nella misura del 15% di permanente danno biologico, il danno differenziale di permanente danno biologico addebitabile alla errata interpretazione della mammografia del 19/2/2020 e al conseguente ritardo diagnostico che ha reso necessario un trattamento demolitivo più esteso è del 5%, (cinque per cento), comprensivo anche dei risvolti psicologici riferiti dalla istante a fronte
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai CCTT delle parti ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (pp. 31 ss).
Per l'effetto, accertato l'errore medico, in accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, comunemente utilizzate nella prassi giuridica e medico-legale, il Collegio peritale ha ritenuto che quanto obiettivato nel caso in esame possa essere riconosciuto in un danno biologico risarcibile del 5%, escludendo, invece, la sussistenza di alcun periodo di inabilità temporanea totale e/o parziale da ricondurre pagina 11 di 18 alla condotta della dott.ssa alla mancata diagnosi precoce della patologia neoplastica, non essendosi P_ verificato alcun allungamento di malattia.
Pertanto, in applicazione della tabella Milano 2024 e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (58 anni) sono riconoscibili € 21586,00 a titolo di danno biologico permanente. In particolare, dalla somma di € 45.121,00 liquidabile se fossero stati riconosciuti 15 punti di biologico di derivazione iatrogena, devono essere sottratti € 23.535,00 riferibili al 10% di danno sibi. Ed infatti, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario ( cfr amplius da ultimo Cassazione civile , sez. III ,
30/07/2024 , n. 21261).
Non sono invece riconoscibili altre categorie di danno pure richieste da parte attrice, quali quelle relative al danno morale, alla efficienza estetica, sessuale ed eventuali postumi ad oggi indeterminabili, in quanto il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11227).
Non ignora la scrivente che in ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha peraltro ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). E tuttavia per il suo riconoscimento in termini di voce aggiuntiva rispetto alla quota già ordinariamente presente nel biologico pagina 12 di 18 permanente sussistono oneri probatori ed allegatori;
oneri non rispettati nel caso in esame. La relativa domanda dunque non può che essere rigettata.
Analogamente, non si procede all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente.
Ed infatti, il risarcimento innanzi quantificato avrebbe potuto subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna attribuzione del danno morale ovvero di effettuazione di personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale. Sul punto da ultimo si è espressa la
Corte di Cassazione civile, sez. III, in data 10/01/2024 con la sentenza n.1037 il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico- relazionale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale”; conformi già Cass. 20/8/2018 n. 20795
e Cass., 27/05/2019, n. 14364 e prima ancora dalle sentenze gemelle della Cass., Sez. Un., nn. 26972,
26973, 26974, 26975 del 2008
Il riconoscimento del danno biologico permanente, come sopra emarginato, assorbe poi ogni valutazione in merito alla sussistenza di un risarcimento a titolo di perdita di chance.
Obbligati al risarcimento così quantificato sono tenuti solidalmente ex art 1218, 1228 e 2055 c.c. la dottoressa e la struttura sanitaria. Ed infatti, la responsabilità della struttura sanitaria concorre con P_ quella dell'ausiliario, ed invero entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando uno dei condebitore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno (cfr. da ultimo Cass. Sent. n. 10787 del 22 aprile 2024, nonché Cassazione civile sez. III, 12/09/2022, n.26811). In particolare, l'art. 2055 c.c., comma 3, detta una presunzione "iuris tantum" di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al "solvens" di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro;
dal suo canto, l'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, "se non risulti diversamente". Con specifico riferimento alla responsabilità professionale del medico e della struttura all'interno della quale questo operi come ausiliario, la Corte osserva che la relativa condotta illecita non può essere "isolata", in modo "impermeabile", dal più ampio complesso delle scelte pagina 13 di 18 organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il è parte integrante. Altresì, l'art. 1228, c.c., prevede l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari, sulla base della libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando dunque il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa. Poste queste premesse, si deve tenere conto del contributo personale all'illecito dell'ausiliario, e della riconduzione del danno all'inadempimento di un'obbligazione che resta nella titolarità del debitore, e quindi pertiene alla sua area di controllo e di rischio;
ne consegue, quale regola generale,
l'impredicabilità di una esclusione di responsabilità integrale della struttura in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa. Tale soluzione, prosegue la Corte, incontra un limite solo ove sia riscontrabile una grave e straordinaria "malpractice" del sanitario, eccezionalmente esuberante dalla fisiologica attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato dal paziente. Dunque, per ritenere superata la suddivisione paritaria delle responsabilità anche sul piano interno, non basta che l'inadempimento sia stato ascrivibile alla sola condotta del medico, ma occorre:
a) ai fini del regresso integrale della struttura sanitaria, che essa fornisca la prova, non soltanto della colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma, altresì, che quell'evento sia derivato da una condotta del tutto dissonante dal piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla prova della colpa esclusiva del medico si affianchi quella dell'assenza di correlate trascuratezze della struttura nell'adempimento del contratto di spedalità, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
Attese le coordinate ermeneutiche che precedono, verificato che nel corso del giudizio non è stata raggiunta la prova né della straordinaria devianza dell'illecito del Sanitario rispetto al programma condiviso di adempimento del contratto di spedalità, né dell'adozione, da parte dell'ente di misure organizzative e di controllo idonee a prevenire il rischio di errori analoghi a quelli occorsi nel caso in esame, l'obbligazione risarcitoria deve suddividersi in misura paritaria tra i coobbligati.
pagina 14 di 18 Per l'effetto, lette Cass. 34156/2023 e Cass. 24167/2019 il centro deve essere ritenuto solidalmente responsabile con la dottoressa ( principio codificato per i fatti post Gelli dall'art. 7, comma 1, che stabilisce quanto segue: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose). L'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, "se non risulti diversamente". Ed allora posto che il medico opera nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante;
atteso che l'art. 1228 c.c., fonda, a sua volta,
l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda"); ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n.
6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr.
Cass., 06/06/ 2014, n. 12833). Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni
(Cass. 05/07/2017, n. 16488). Pertanto, in questa sede in assenza di prova (il cui onere gravava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c.,
pagina 15 di 18 comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3( cfr da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 02-07-2019) 11-11-2019, n.
28987).
Esaurito l'esame delle domande principali, s'impone la disamina delle domande di garanzia quali spiegate dai convenuti.
La domanda di garanzia proposta da nei confronti della compagnia Parte_2
si connota per una non contestazione della operatività della polizza n. 361160653 (cfr. Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta della compagnia pag. 6); la polizza azionata, pertanto, si ritiene operativa, con conseguente accoglimento della domanda di garanzia rispetto alle somme di cui il centro sarà chiamato a pagare in esecuzione della presente sentenza;
ciò ad esclusione della Controparte_1 franchigia di 1.000 euro e nei limiti del massimale di 1.000.000,00 euro. Si precisa che la assicurazione deve intendersi a copertura dell'intera debenza solidale ed infatti in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso ( cfr amplius Cass.
20322/2012).
Con riferimento alla domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa nei confronti della compagnia P_
, la polizza non può ritenersi operativa, in particolare: Controparte_4
- la polizza n. 108837911 scadeva il 19/12/2020 ( cfr allegato 4);
- l'art.
2.2 delle Condizioni di Assicurazione statuisce che “Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all' successivamente alla cessazione della presente assicurazione Parte_3 per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa”;
- la richiesta di risarcimento (del 14/11/24) è pervenuta successivamente alla vigenza del contratto.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014). pagina 16 di 18 In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (19/2/2020) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) e della II fascia IX tabella (dei procedimenti di istruzione preventiva) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022 con applicazione di una decurtazione del 30% per il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e della personalizzazione. Compensa le spese tra e la compagnia assicuratrice attesa la Controparte_2 obiettiva complessa intellegibilità dei contratti assicurativi prestati nella formula claims made per soggetti estranei a competenze giuridiche.
P.Q.M
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna in solido e a versare in favore di la somma di € Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
21.586,00; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (19/02/2020) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
rigetta le residue domande attoree;
- condanna in solido e al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 in favore del procuratore dell'attore per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 1518,00 per spese vive
€ 4013,8 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge.
- spese di CTU a carico dei convenuti in solido;
- rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei confronti della Controparte_2 [...]
; Controparte_4
- compensa le spese tra e la Controparte_2 Controparte_9
- accoglie la domanda di garanzia spiegata da nei confronti delle Controparte_1
; e per l'effetto condanna la a Controparte_10 Controparte_10 tenere indenne la di tutte le somme che questa verserà in esecuzione della Controparte_1 presente sentenza con applicazione della franchigia di € 1.000,00.
pagina 17 di 18 Napoli, 24/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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