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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 336/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, Pt_1 come da procura in atti appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maffei, come da procura in atti Controparte_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10082/2021 pubblicata l'1.12.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.10.2020, e ritualmente notificato, adiva il Controparte_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di : “- dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità assicurativa nei periodi non lavorati in conseguenza del rapporto di lavoro part-time verticale ciclico con ricalcolo dell'anzianità contributiva nei periodi secondo il disposto dell'art. 7 L. n. 463/1983 e per l'effetto dichiarare l' tenuto Pt_1 all'adozione dei conseguenti adempimenti;
- con la condanna dell' convenuto alle spese del CP_2 giudizio”.
1 A sostegno della domanda esponeva di aver lavorato dall'anno 2009 alle dipendenze della quale appaltatrice del servizio di refezione scolastica svolto nelle scuole del Controparte_3
Comune di Roma, con orario giornaliero ridotto, alternando un periodo continuativo di lavoro di 9 o
10 mesi a un periodo di sosta in estate, secondo una modalità di prestazione obbligata poiché era l'unica possibile, dovendosi essa adattare al calendario scolastico da settembre a giugno e con ripresa al settembre seguente.
Deduceva, inoltre, che l' come verificabile dall'estratto contributivo del 15.5.2019, aveva Pt_1 computato l'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione in difetto, escludendo i periodi non lavorati durante il periodo estivo di mancata attività lavorativa;
che la ridotta anzianità contributiva
(che non teneva conto della continuità della prestazione lavorativa svolta) influiva anche sulla maturazione ritardata del diritto alla pensione.
Si costituiva in giudizio l' premettendo che solo dall'1.1.2014 la aveva iniziato a Pt_1 CP_1
svolgere attività lavorativa con orario part-time verticale, perché prima l'orario svolto era stato di part-time orizzontale;
in diritto, richiamava il nuovo disposto normativo di cui all'art. 1, comma
350, L. n. 178/2020; rilevava che una diversa interpretazione del nuovo disposto normativo avrebbe finito col rendere più tutelata la posizione dei titolari di rapporto di lavoro part- time ciclico verticale rispetto agli altri addetti a rapporti di lavoro part-time non ciclico;
chiedeva il rigetto delle domande, essendo stata la retribuzione percepita dalla ricorrente sempre al di sotto del minimale retributivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava il diritto della al CP_1 computo, a decorrere dall'1.1.2014, anche delle settimane e dei periodi non lavorati poiché in regime di part-time verticale ciclico, ai fini della anzianità contributiva utile per la maturazione del diritto a pensione;
compensava per la metà le spese di lite e condannava l' al pagamento della Pt_1
restante metà, liquidata come in dispositivo.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' censurando la sentenza impugnata, che avrebbe Pt_1 errato nell'interpretazione dell'art. 1, comma 350, della L n.178 del 30.12.2020, per la valorizzazione nella posizione assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro part- time verticale o ciclico, senza prendere specificamente posizione su quanto eccepito dall'Ente.
Ribadiva che le pronunce della Corte di Giustizia favorevoli agli assicurati, richiamate dal primo giudice, avevano riguardato gli operatori di volo e non erano applicabili al caso di specie;
deduceva, più in generale, l'erroneo convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del diritto azionato dalla controparte. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, il rigetto nel merito della domanda svolta da controparte con il ricorso di primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
2 Si costituiva in giudizio la parte appellata, deducendo che la sentenza di primo grado era conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
chiedeva il rigetto del ricorso in appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata. In via subordinata, chiedeva che la Corte investisse
“la CGUE della questione pregiudiziale interpretativa della direttiva europea n. 97/81, con specifico riferimento al calcolo dell'anzianità contributiva delle lavoratrici dipendenti delle Società appaltatrici delle mense scolastiche con contratto part time verticale ciclico per la verifica se sia conforme alla citata direttiva, e segnatamente alla clausola sul principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano di cui all'art. 7 L. 638/83 e l'art.1 comma 350 legge n 178/2020 che conducono a neutralizzare, ai fini dell'anzianità contributiva utile per l'acquisizione del diritto a pensione, i periodi non lavorati nel part time verticale scomputando la retribuzione virtuale dei periodi medesimi”.
All'udienza del 4.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Questo Collegio intende dare continuità ai plurimi precedenti di questa Corte di appello in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame (tra cui: sentenze n. 4388/2022; n. 2205/2023;
n. 2082/2023; n. 2853/2023; n. 3184/2023; n. 3821/2023), assolutamente condivisibili e del tutto in linea con i principi affermati dai giudici di legittimità.
In proposito giova rammentare, che, da ultimo, la Corte di Cassazione, nelle ordinanze della Sez. L,
n. 30030/2022 e n. 18826/2021, ha affermato che “in tema di anzianità contributiva dei lavoratori
a tempo parziale, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del
1983, va interpretato - in ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), e comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati”.
E invero, costituisce ius receptum che, in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale del D.L. n. 338/1989, art. 1, comma 4, (conv. con L. n. 389/1989), e la sua riproposizione in termini immutati nel D.lgs. n.
61/2000, art. 9, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla
“retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale”, la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi, del tutto diversa e disciplinata dal D.L. n. 463/1983, art. 7, (conv.
3 con L. n. 638/1983), del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale, la cui legittimità costituzionale è stata valutata positivamente da Corte cost. n. 36/2012 sul rilievo che non è configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale (v., in termini, Cass. n. 9039/2012).
Ha, però, precisato la Corte di Cassazione, sempre con riferimento ai lavoratori part-time, che la questione del minimale contributivo (e in generale quella del numero dei contributi settimanali da accreditare ai dipendenti) è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court e dunque dalla relativa durata, anche ai fini previdenziali, dell'attività lavorativa, che peraltro il nostro ordinamento svincola in più occasioni dall'effettiva prestazione lavorativa ed anche dalla misura dei contributi versati (Cass. nn. 23948/2015 e 8565/2016): a venire in rilievo, infatti, non è già la questione relativa al numero dei contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time, ma la possibilità che essi, quale che ne sia l'ammontare determinato dal D.L. n. 463/1983, ex art. 7, siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, ancorché siano stati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.
Come ribadito da Cass. n. 18826/2021, tale ultima questione, già decisa da Cass. n. 23948/2015 e n.
8565/2016 (sulla scorta di CGUE, 10.6.2010, C-395-396/08, Bruno et al.), appare in realtà risolvibile -e va risolta- sulla scorta dei principi immanenti nel nostro ordinamento in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale. Il canone secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce infatti una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (cfr. in termini Corte cost. n. 121/2006): prova ne è il fatto che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l'indennità di disoccupazione (Cass. S.U. n. 1732/2003), né l'indennità di malattia (Cass. n. 12087/2003), essendo quest'ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione.
In altri termini, secondo la richiamata pronuncia della S.C. n. 18826/2021, se è vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale assicura al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione (così ancora Corte cost. n. 121/2006, cit.), non è meno vero che ciò è logicamente possibile a condizione di interpretare il D.L. n. 726/1984, art. 5, comma 11, cit. (secondo il quale, com'è noto, ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva “inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale” va calcolata
4 “proporzionalmente all'orario effettivamente svolto”), nel senso di ritenere che l'ammontare dei contributi determinato dal D.L. n. 463/1983, ex art. 7, cit., debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono. Diversamente, infatti, il lavoratore impiegato in regime di part- time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva.
E non v'è dubbio che codesta possibile disparità di trattamento genererebbe sospetti di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost., comma 1, dal momento che, pur potendo concedersi che l'esclusione delle indennità di carattere previdenziale potesse in passato parzialmente giustificarsi in ragione della volontarietà della scelta del tempo parziale e della consequenziale impossibilità di considerare i periodi di pausa come disoccupazione involontaria (così Cass. S.U. n. 1732/2003, cit., sulla scorta del D.L. n. 726/1984, art. 5, comma 1: ma appunto parzialmente, visto che la medesima volontarietà della scelta del tempo parziale non aveva impedito a Corte cost. n. 160/1974 di dichiarare l'illegittimità costituzionale del R.D.L. n. 1827/1935, art. 76, che negava l'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali), l'assenza di tutela previdenziale trova in realtà ben più solido fondamento oggettivo nella natura continuativa del rapporto instaurato inter partes, ciò che adesso risulta confermato dalla sopravvenuta abrogazione della possibilità (già prevista dal D.L. n.
726/1984, art. 5 cit.) che il lavoratore a tempo parziale si iscriva nelle liste di collocamento durante i periodi di pausa della prestazione (cfr. D.lgs. n. 61/2000, art. 11, lett. a).
Nel quadro così descritto, la Corte di Cassazione, nella richiamata ordinanza n. 18826/2021, si è così espressa: “reputa il Collegio che il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 del 2015 e 8565 del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (chè anzi la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest'ultima concerne esclusivamente “le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale”: cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno et al., p. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale che, come s'è visto supra, risultava già immanente nell'ordinamento interno ai fini previdenziali”.
Questo Collegio intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, affermati dalla Corte di
Cassazione nell'esercizio della sua funzione di nomofilachia ed ormai consolidati.
5 Preme, altresì, aggiungere che, diversamente da quanto affermato dall' i suddetti principi non Pt_1
riguardano esclusivamente gli assistenti di volo, ma rivestono carattere generale e, pertanto, sono senz'altro suscettibili di applicazione nel caso in esame.
Giova, poi, precisare che erroneamente l' sostiene che il caso di specie si riferirebbe a Pt_1
fattispecie diversa da quella oggetto delle richiamate decisioni della Corte di Cassazione, dovendosi invece rimarcare come la lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché della comparsa di costituzione nel presente grado di appello, renda evidente che ha Controparte_1 rivendicato proprio il riconoscimento all'anzianità contributiva nei periodi non lavorati, in conseguenza del rapporto di lavoro part-time ciclico.
Ciò posto, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, la L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge finanziaria per l'anno 2021) ha recepito tali principi e, dunque, ha confermato, anziché smentire, la sussistenza in favore dell'appellata del diritto per cui è causa.
Invero, come già sostenuto da questa Corte di appello nelle sentenze del 2023 innanzi citate, l'art. 1, comma 350 della L. 178/2020 stabilisce: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per
l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.
Dunque, la disposizione normativa richiamata valorizza nella posizione assicurativa anche i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro part time verticale ciclico, perché l'inciso della novella riguardante “il totale della contribuzione annuale”, da intendersi necessariamente in senso conforme ai principi comunitari operanti nella materia ed innanzi esposti, è tale da far ricomprendere, oltre alla contribuzione accreditata per il lavoro effettivamente svolto e per la retribuzione percepita, anche la contribuzione relativa al differenziale retributivo full time.
La sentenza oggetto di gravame e l'interpretazione del giudice di prime cure è immune da censure, avendo fatto corretta applicazione, anche nella lettura della L. n. 178/2020, dei principi espressi dalla Suprema Corte in materia.
6 L'appello va, quindi, respinto, con conseguente assorbimento della richiesta, avanzata in via gradata dalla di investire la “della questione pregiudiziale interpretativa della direttiva CP_1 CP_4 europea n. 97/81, con specifico riferimento al calcolo dell'anzianità contributiva delle lavoratrici dipendenti delle Società appaltatrici delle mense scolastiche con contratto part time verticale ciclico”.
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Maffei, che si è dichiarata antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- respinge l'appello;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presene grado Pt_1 di giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 4.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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