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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 486 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, avverso la sentenza n.1575/2024(RG 5141/2021) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. A. IPPOLITO
- Appellante-
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappr. e difesa dall'avv. M. D'ONCHIA
-Appellata
OGGETTO: “Locazione ad uso commerciale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 27/12/2024 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con la quale il Tribunale ha rigettato la sua opposizione alla intimazione di sfratto per finita locazione ricevuta dalla società locatrice appellata in data 2/7/2021. Il Tribunale ha infatti riconosciuta valida la disdetta anticipata al contratto di locazione, sottoscritto il 3/7/2018 e con durata di 6 anni fino al 31/7/2024, inviata dallo stesso appellante alla società in data 21/4/2021, pervenuta alla società il successivo 27/4/2021 e ha dichiarato risolto il contratto. Ha assunto l'appellante la falsità del documento di disdetta compilata abusivamente dal locatore su un foglio sottoscritto in bianco dal conduttore al momento della stipula del contratto di locazione, fatta recapitare a nome del conduttore a sua insaputa. Ha contestato perciò la sentenza, che ha respinto la
1 sua accusa di falsità, ritenendo che non si potesse dar corso alla verifica della falsità in mancanza di una querela di falso, che invece a suo dire non era necessaria. Ha depositato poi in atti la sentenza che in separato giudizio, ha dichiarato la simulazione parziale del contratto di locazione relativamente al canone, previsto in misura inferiore rispetto all'importo realmente pattuito, da cui a suo dire si evincerebbe la fondatezza della sua prospettazione. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della sua opposizione allo sfratto.
Si è costituita l'appellata riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata, aggiungendo che la querela fosse stata archiviata, come da decreto che depositava in atti.
L'appello è infondato. Correttamente il giudice di primo grado ha affermato che, in base all'orientamento consolidato della Cassazione in materia, è necessaria la querela di falso quando si asserisce che un documento sia stato compilato absque pactis, come nel caso di specie, in cui il ricorrente dichiara di essere stato costretto in sede di stipula del contratto di locazione, a sottoscrivere un foglio in bianco senza avere idea di quale uso il locatore intendesse farne. Infatti si sostiene in giurisprudenza che “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta”1. Come è evidente non è necessaria la querela solo nel diverso caso in cui risulta che le parti avessero raggiunto un preciso accordo sul contenuto da dare al foglio firmato in bianco e poi la parte che deteneva il documento ha contraddetto tale patto scrivendo un qualcosa di diverso.
Anche nell'atto di appello l'appellante ha ammesso che invece il foglio venne firmato in sede di stipula del contratto di locazione nell'ambito della documentazione fatta sottoscrivere per garantire il patto dissimulato a proposito del canone di locazione, accertato in un altro giudizio, ma non vi era alcun accordo sul suo riempimento. Dunque il locatore non è mai stato autorizzato al riempimento di quel foglio firmato in bianco e allora era necessaria la querela di falso.
Nessun elemento a favore della tesi del ricorrente emerge leggendo la sentenza n. 2546/2024 pronunciata dal Tribunale di Taranto sul suo ricorso RG 1579/2021, in cui il Tribunale ha accolto una parte delle sue domande dichiarando la nullità del patto con cui le parti hanno convenuto un canone superiore a quello indicato nel contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle somme versate in eccedenza a tale titolo;
ha altresì dichiarato la nullità del patto di garanzia realizzato mediante la consegna di alcuni assegni bancari, specificamente indicati, tratti sul c.c. intestato al ricorrente presso il banco di Napoli. Nulla ha accertato invece il giudice in ordine a tale foglio firmato in bianco, anzi avendo il Tribunale rigettato espressamente tutte le altre domande formulate, ha rigettato anche la domanda di accertamento dell'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco articolata al punto 8 dal ricorrente insieme a quella risarcitoria.
Nessun elemento dunque a favore della tesi del ricorrente emerge da tale sentenza.
L'appello deve perciò essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Ulteriore contributo a carico dell'appellante stante il deposito del ricorso dopo il
31/1/2013.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in €
3400,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge. Dichiara ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti nei confronti dell'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 28/5/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
3 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023
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