Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
Decreto decisorio 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 05/04/2023, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 00202/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Parini, n. 27;
contro
Questura di Brindisi e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Brindisi n. -OMISSIS- con data di registrazione 27.12.2022, notificata il 19.01.2023, avente ad oggetto “ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' R.D. n. 773/1931 ART. 10”, con cui si dispone, per abuso del titolo di p.s., la revoca della S.C.I.A. e l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta dal ricorrente sig. -OMISSIS- presso l'esercizio “-OMISSIS-” sito in Brindisi alla via -OMISSIS-;
nonché, ove occorra,
della nota della Questura di Brindisi Cat. -OMISSIS- del 25.10.2022 acquisita al protocollo del Comune con n. -OMISSIS-;
e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Brindisi e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Rizzo;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso sembra assistito dal necessario fumus boni iuris , apparendo fondate le principali censure formulate, incentrate sia sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm., in assenza di ogni riferimento da parte dell’A.C. a ragioni di urgenza qualificate (anche tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra i fatti posti a base del provvedimento comunale impugnato, menzionati nella nota della Questura di Brindisi del 25/10/2022, di sollecito di una precedente nota del 27/12/2021, richiamata nella gravata ordinanza comunale di cessazione attività, e l’adozione del provvedimento comunale gravato), sia sulla assenza di adeguata motivazione in relazione alla necessaria valutazione (discrezionale) qualitativa e quantitativa sulla gravità delle violazioni contestate, non contenendo il provvedimento comunale impugnato alcun cenno motivazionale inerente - in particolare - la (discrezionale) scelta operata dalla P.A. per la sanzione della revoca (ossia la disposta “ immediata cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ”), anziché per quella meno grave della sospensione della licenza di p.s., pure prevista dall’art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 “ nel caso di abuso della persona autorizzata ”, anche considerato che la predetta nota della Questura di Brindisi del 25/10/2022, richiamata nella gravata ordinanza comunale, reca in oggetto “Richiesta revoca/sospensione in autotutela della S.C.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande”;
Ritenuto, altresì, sussistente l’allegato “ periculum in mora ”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la prima udienza pubblica della Sezione del mese di gennaio 2024.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.