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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 5971/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 5971/2023, dato atto della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte ricorrente non ha depositato note nel termine a questo fine assegnato;
lette le note depositate dalla parte convenuta, la quale ha precisato le conclusioni, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite integralmente compensate, alla luce dell'intervenuta definizione consensuale della lite;
p.q.m.
letti gli artt. 281 sexies, 281 terdecies e 127 ter, ultimo comma, c.p.c., decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza.
1 n. r.g. 5971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5971 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023,
a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1 alla via Savoia n. 23, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del commissario straordinario pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Albano Laziale, in Borgo Garibaldi n. 12, rappresenta e difesa dall'avv. Francesca Abete, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria;
2 Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patiti in ragione della lesione della propria integrità fisica asseritamente causata dalla condotta imperita tenuta dal personale sanitario dell'Ospedale
“San Sebastiano Martire” di Frascati, al momento del suo accesso in Pronto Soccorso in data 14.4.2019.
A fondamento della predetta domanda, la ricorrente ha, nella specie, sostenuto:
- che nel 2014 la stessa si è sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica per il contenimento dell'obesità mediante posizionamento di bendaggio gastrico;
- che, in data 14.4.2019, stante la comparsa, nei tre giorni antecedenti, di dolori epigastrici persistenti, stipsi, inappetenza, nonché di ricorrenti episodi di vomito anche con tracce ematiche, la stessa si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Cont Sebastiano Martire” di Frascati, afferente alla CP_1
- che, in tale sede, a seguito dell'esecuzione di accertamenti clinici e strumentali e dopo una consulenza chirurgica, che ha riscontrato la “non urgenza chirurgica”, la medesima è stata ricoverata per ulteriori approfondimenti, per poi essere dimessa in codice verde con diagnosi di “Epigastralgia e vomito con riferite tracce ematiche in paziente con pregresso bendaggio gastrico, attuale esofagite del terzo distale con erosioni longitudinali…” e prescrizione di piano dietetico, con assunzione di gastroprotettore Pantorc 40 mg;
- che, persistendo la sintomatologia addominale, il 17.4.2019, la ricorrente si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avezzano, dove è stata rilevata immediatamente la probabile dislocazione di bendaggio gastrico con sospetto volvolo parziale dello stomaco;
- che, il 18.4.2019, la medesima è stata ricoverata presso il Reparto di Chirurgia
Generale Indistinti dell' , per essere sottoposta, in pari data, ad Controparte_2
intervento chirurgico di laparoscopia esplorativa con rimozione del bendaggio gastrico
3 dislocato, durante il quale si è evidenziata un'area di sofferenza ischemica della parete gastrica ed una lesione di continuo della sierosa, in ragione delle quali l'intervento è stato convertito in “open”;
- che, in data 2.5.2019, dopo un regolare decorso postoperatorio, la ricorrente è stata dimessa;
- che, successivamente, il 16.5.2019, la medesima, a causa di un improvviso peggioramento delle proprie condizioni cliniche e della comparsa di ematemesi, è stata trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata di Roma, dove, in data 20.5.2019, è stata nuovamente sottoposta ad intervento di relaparotomia esplorativa;
- che, in pari data, il quadro si è ulteriormente complicato per la comparsa di un episodio di trombosi arteriosa dell'arto inferiore destro, che ha determinato la necessità di un intervento di tromboembolectomia endovascolare dell'arteria femorale destra;
- che la parte ricorrente è rimasta ricoverata fino al 30.5.2019, quando è stata dimessa con diagnosi di “ematemesi massiva ed emoperitoneo con rottura di milza (pregresso trauma iatrogeno) nello stomaco per fistola splenogastrica in paziente precedentemente operata presso altro Nosocomio per rimozione di bendaggio gastrico con volvolo gastrico”, con indicazione di terapia domiciliare con Clexane 6000 Ul, Ciproxin 500mg e
Paracetamolo e prognosi di trenta giorni;
- che il 2.3.2020 la ricorrente si è sottoposta ad intervento di plastica di laparocele open;
- che la stessa ricorrente, in conseguenza della vicenda sanitaria sopra descritta, ha patito menomazioni permanenti di varia natura e una sofferenza interiore riconducibili a evidenti profili di imprudenza, negligenza ed imperizia ravvisabili nell'operato della struttura sanitaria convenuta;
- che, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, instaurato dinanzi a questo Tribunale, il consulente ha evidenziato che la diagnosi effettuata dai sanitari della Cont struttura riferibile all' convenuta è stata inesatta e lacunosa e ha determinato la somministrazione di trattamenti inadeguati e che la mancata tempestiva somministrazione del trattamento corretto ha fatto sì che la paziente patisse un periodo di inabilità
4 temporanea assoluta di giorni 35 e di inabilità temporanea al 50% di giorni 60, nonché postumi permanenti accertati in termini di maggior danno nella misura del 25%, a partire dal 13° fino al 37° punto percentuale.
La ricorrente ha, pertanto, concluso nei seguenti termini: “a) accertare e dichiarare la responsabilità dell , Controparte_3 [...]
nella causazione dei danni subiti Controparte_4
dalla Sig.ra a seguito e per tutti i fatti descritti in narrativa;
b) Parte_1
condannare, per l'effetto l'
[...]
al risarcimento in Controparte_5
favore della Sig.ra di tutti i danni dalla stessa subiti a seguito e per tutti i Parte_1
fatti descritti in narrativa, da quantificarsi nella misura complessiva di €uro 217.587,05, di cui quanto ad €uro 208.343,00 per il risarcimento del danno biologico, morale e/o personalizzazione del danno e di tutti i danni subiti dalla ricorrente, quanto ad €uro
1.220,00 a titolo di spese mediche e medico legali sostenute in sede di ATP, quanto ad
€uro 2.440,00, a titolo di anticipazioni poste provvisoriamente a carico di parte ricorrente in favore del Consulente nominato in sede di ATP, quanto ad €uro 5.584,05 oneri inclusi a titolo di spese legali sostenute per la fase di istruzione preventiva (pari ad €uro 3.827,00 oltre IVA, CPA e spese generali, compenso calcolato sui valori tabellari medi in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni) o nell'altra misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori (in virtù del combinato disposto degli artt. 1284 c.c. e 17 della L. 162/2014) dal fatto al soddisfo ed alla svalutazione monetaria intervenuta;
c) in ogni caso, porre definitivamente e totalmente a carico della parte convenuta resistente le spese della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, già anticipate dalla scrivente parte ricorrente;
d) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, per la fase di istruzione preventiva, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Carmelo
Lorenzo Mazzeo, che si dichiara antistatario;
e) Con vittoria, altresì, di spese e compensi del presente giudizio di merito, oltre IVA, CPA e spese generali, anch'essi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, che si dichiara
5 antistatario”.
La , costituitasi in giudizio, ha dedotto: CP_1
- che la relazione tecnica, redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, posta a fondamento delle domande attoree, è inutilizzabile, in quanto la procedura non è stata conclusa nel termine perentorio di sei mesi;
- che le pretese di parte ricorrente sono incompatibili con il procedimento semplificato, stante la complessità delle questioni sollevate;
- che la stessa azienda, nel novembre 2023, ha inoltrato all'attrice una proposta conciliativa a saldo e stralcio, rifiutata dalla medesima;
- che le domande avanzate dall'attrice sono infondate, in quanto l'operato complessivamente tenuto dall'Amministrazione e, per essa, dai sanitari è immune da qualsivoglia censura di imperizia, negligenza e imprudenza;
- che, infatti, seguendo i principi in tema di onere della prova sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la parte attrice non abbia provato l'esistenza del nesso causale fra i danni lamentati e la prestazione sanitaria ricevuta;
- che, per quanto concerne la quantificazione del danno, nel ricorso sono riportate definizioni generiche senza alcuna specifica allegazione dei danni patiti;
- che non è ammissibile la personalizzazione del danno richiesta da parte attrice in quanto nella categoria del pregiudizio non patrimoniale non esiste il danno in re ipsa.
Sulla scorta di tali deduzioni, la ha così concluso: “- accertare e dichiarare CP_1
l'improcedibilità dell'intestato ricorso, per duplice violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. c. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017; - subordinatamente e gradatamente, disporre, ex art. 281 duodecies c.p.c., la prosecuzione dell'intestato giudizio secondo le regole del processo civile ordinario;
in via principale, nel merito: - rigettare la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell in quanto CP_1
infondata e sfornita di idonea prova attestante una responsabilità addebitabile a detta
Amministrazione; in via subordinata, ancora nel merito: - valutare la ricorrenza dei presupposti per la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., in contraddittorio tra le parti in causa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata
6 ipotesi in cui si ritenesse sussistere una qualche responsabilità della convenuta : - CP_3 limitare l'entità del risarcimento danni a quelli effettivamente ed esclusivamente esitati dalla CTU dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. di cui al Rgn 5367/2020, negli stretti limiti ritenuti di giustizia ed in quanto provati;
- escludere ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cass. SS.UU. Civili, n. 1712/95 per difetto di allegazione e prova di un eventuale danno da ritardo sotto tale profilo (cfr. Cass. sent. n.
12452/03 e Cass. ord. n. 9612/2022)”
In sede di prima udienza è stata formulata alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in virtù della quale la si sarebbe impegnata a CP_1
corrispondere, nei riguardi di la complessiva somma di euro 185.000,00, Parte_1
a titolo di sorte capitale, e gli ulteriori importi di euro 3.200,00, a titolo di spese vive, e di euro 9.000,00, a titolo di contributo per le spese di lite, oltre agli accessori di legge, importi questi ultimi da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A seguito di alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di concludere l'accordo, la causa è definita all'esito di discussione ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi all'udienza del 14.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, risulta assorbente Cont evidenziare che la convenuta ha affermato e documentato che le parti del presente giudizio, sulla base della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., hanno raggiunto un accordo transattivo, allo stato integralmente eseguito, per la Cont definizione della presente lite, in virtù del quale la stessa ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, si evince che le parti del presente giudizio hanno effettivamente stipulato una transazione, in cui la si è CP_1
impegnata alla corresponsione, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro
201.332,08 e le parti hanno convenuto che, a seguito dell'integrale corresponsione della predetta somma, avrebbero chiesto nel presente giudizio di pronunciare la cessazione della
7 materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (cfr. documenti allegati alle note del 19.11.2024).
La stessa convenuta ha, inoltre, documentato di avere provveduto all'integrale esecuzione dell'accordo mediante produzione delle ricevute dei mandati di pagamento ordinati in favore della ricorrente e del suo difensore, come espressamente pattuito nello stesso accordo (cfr. documenti allegati alle note del 19.11.2024).
Tanto premesso, deve osservarsi che la definizione in via consensuale della lite avvenuta nel corso del giudizio, per come ampiamente documentata, è idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione delle domande originariamente proposte, stante il diverso assetto di interessi individuato dalle parti in via stragiudiziale.
A conferma di tale circostanza, si rileva che l'ultima attività processuale svolta dalla parte attrice risale al deposito delle note di trattazione scritta avvenuto in data 2.9.2024 e che la stessa non ha partecipato a nessuna delle successive attività processuali, omettendo anche di depositare le note scritte nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 4.12.2024, in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
3. In definitiva, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, alla luce della specifica richiesta di parte convenuta, in conformità a quanto emergente dall'accordo transattivo in atti, e della totale mancata partecipazione della ricorrente all'ultima fase del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
Velletri, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
8
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 5971/2023, dato atto della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che la parte ricorrente non ha depositato note nel termine a questo fine assegnato;
lette le note depositate dalla parte convenuta, la quale ha precisato le conclusioni, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite integralmente compensate, alla luce dell'intervenuta definizione consensuale della lite;
p.q.m.
letti gli artt. 281 sexies, 281 terdecies e 127 ter, ultimo comma, c.p.c., decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza.
1 n. r.g. 5971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5971 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023,
a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1 alla via Savoia n. 23, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del commissario straordinario pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Albano Laziale, in Borgo Garibaldi n. 12, rappresenta e difesa dall'avv. Francesca Abete, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria;
2 Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni patiti in ragione della lesione della propria integrità fisica asseritamente causata dalla condotta imperita tenuta dal personale sanitario dell'Ospedale
“San Sebastiano Martire” di Frascati, al momento del suo accesso in Pronto Soccorso in data 14.4.2019.
A fondamento della predetta domanda, la ricorrente ha, nella specie, sostenuto:
- che nel 2014 la stessa si è sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica per il contenimento dell'obesità mediante posizionamento di bendaggio gastrico;
- che, in data 14.4.2019, stante la comparsa, nei tre giorni antecedenti, di dolori epigastrici persistenti, stipsi, inappetenza, nonché di ricorrenti episodi di vomito anche con tracce ematiche, la stessa si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Cont Sebastiano Martire” di Frascati, afferente alla CP_1
- che, in tale sede, a seguito dell'esecuzione di accertamenti clinici e strumentali e dopo una consulenza chirurgica, che ha riscontrato la “non urgenza chirurgica”, la medesima è stata ricoverata per ulteriori approfondimenti, per poi essere dimessa in codice verde con diagnosi di “Epigastralgia e vomito con riferite tracce ematiche in paziente con pregresso bendaggio gastrico, attuale esofagite del terzo distale con erosioni longitudinali…” e prescrizione di piano dietetico, con assunzione di gastroprotettore Pantorc 40 mg;
- che, persistendo la sintomatologia addominale, il 17.4.2019, la ricorrente si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avezzano, dove è stata rilevata immediatamente la probabile dislocazione di bendaggio gastrico con sospetto volvolo parziale dello stomaco;
- che, il 18.4.2019, la medesima è stata ricoverata presso il Reparto di Chirurgia
Generale Indistinti dell' , per essere sottoposta, in pari data, ad Controparte_2
intervento chirurgico di laparoscopia esplorativa con rimozione del bendaggio gastrico
3 dislocato, durante il quale si è evidenziata un'area di sofferenza ischemica della parete gastrica ed una lesione di continuo della sierosa, in ragione delle quali l'intervento è stato convertito in “open”;
- che, in data 2.5.2019, dopo un regolare decorso postoperatorio, la ricorrente è stata dimessa;
- che, successivamente, il 16.5.2019, la medesima, a causa di un improvviso peggioramento delle proprie condizioni cliniche e della comparsa di ematemesi, è stata trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata di Roma, dove, in data 20.5.2019, è stata nuovamente sottoposta ad intervento di relaparotomia esplorativa;
- che, in pari data, il quadro si è ulteriormente complicato per la comparsa di un episodio di trombosi arteriosa dell'arto inferiore destro, che ha determinato la necessità di un intervento di tromboembolectomia endovascolare dell'arteria femorale destra;
- che la parte ricorrente è rimasta ricoverata fino al 30.5.2019, quando è stata dimessa con diagnosi di “ematemesi massiva ed emoperitoneo con rottura di milza (pregresso trauma iatrogeno) nello stomaco per fistola splenogastrica in paziente precedentemente operata presso altro Nosocomio per rimozione di bendaggio gastrico con volvolo gastrico”, con indicazione di terapia domiciliare con Clexane 6000 Ul, Ciproxin 500mg e
Paracetamolo e prognosi di trenta giorni;
- che il 2.3.2020 la ricorrente si è sottoposta ad intervento di plastica di laparocele open;
- che la stessa ricorrente, in conseguenza della vicenda sanitaria sopra descritta, ha patito menomazioni permanenti di varia natura e una sofferenza interiore riconducibili a evidenti profili di imprudenza, negligenza ed imperizia ravvisabili nell'operato della struttura sanitaria convenuta;
- che, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, instaurato dinanzi a questo Tribunale, il consulente ha evidenziato che la diagnosi effettuata dai sanitari della Cont struttura riferibile all' convenuta è stata inesatta e lacunosa e ha determinato la somministrazione di trattamenti inadeguati e che la mancata tempestiva somministrazione del trattamento corretto ha fatto sì che la paziente patisse un periodo di inabilità
4 temporanea assoluta di giorni 35 e di inabilità temporanea al 50% di giorni 60, nonché postumi permanenti accertati in termini di maggior danno nella misura del 25%, a partire dal 13° fino al 37° punto percentuale.
La ricorrente ha, pertanto, concluso nei seguenti termini: “a) accertare e dichiarare la responsabilità dell , Controparte_3 [...]
nella causazione dei danni subiti Controparte_4
dalla Sig.ra a seguito e per tutti i fatti descritti in narrativa;
b) Parte_1
condannare, per l'effetto l'
[...]
al risarcimento in Controparte_5
favore della Sig.ra di tutti i danni dalla stessa subiti a seguito e per tutti i Parte_1
fatti descritti in narrativa, da quantificarsi nella misura complessiva di €uro 217.587,05, di cui quanto ad €uro 208.343,00 per il risarcimento del danno biologico, morale e/o personalizzazione del danno e di tutti i danni subiti dalla ricorrente, quanto ad €uro
1.220,00 a titolo di spese mediche e medico legali sostenute in sede di ATP, quanto ad
€uro 2.440,00, a titolo di anticipazioni poste provvisoriamente a carico di parte ricorrente in favore del Consulente nominato in sede di ATP, quanto ad €uro 5.584,05 oneri inclusi a titolo di spese legali sostenute per la fase di istruzione preventiva (pari ad €uro 3.827,00 oltre IVA, CPA e spese generali, compenso calcolato sui valori tabellari medi in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni) o nell'altra misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori (in virtù del combinato disposto degli artt. 1284 c.c. e 17 della L. 162/2014) dal fatto al soddisfo ed alla svalutazione monetaria intervenuta;
c) in ogni caso, porre definitivamente e totalmente a carico della parte convenuta resistente le spese della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, già anticipate dalla scrivente parte ricorrente;
d) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, per la fase di istruzione preventiva, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Carmelo
Lorenzo Mazzeo, che si dichiara antistatario;
e) Con vittoria, altresì, di spese e compensi del presente giudizio di merito, oltre IVA, CPA e spese generali, anch'essi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Carmelo Lorenzo Mazzeo, che si dichiara
5 antistatario”.
La , costituitasi in giudizio, ha dedotto: CP_1
- che la relazione tecnica, redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, posta a fondamento delle domande attoree, è inutilizzabile, in quanto la procedura non è stata conclusa nel termine perentorio di sei mesi;
- che le pretese di parte ricorrente sono incompatibili con il procedimento semplificato, stante la complessità delle questioni sollevate;
- che la stessa azienda, nel novembre 2023, ha inoltrato all'attrice una proposta conciliativa a saldo e stralcio, rifiutata dalla medesima;
- che le domande avanzate dall'attrice sono infondate, in quanto l'operato complessivamente tenuto dall'Amministrazione e, per essa, dai sanitari è immune da qualsivoglia censura di imperizia, negligenza e imprudenza;
- che, infatti, seguendo i principi in tema di onere della prova sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la parte attrice non abbia provato l'esistenza del nesso causale fra i danni lamentati e la prestazione sanitaria ricevuta;
- che, per quanto concerne la quantificazione del danno, nel ricorso sono riportate definizioni generiche senza alcuna specifica allegazione dei danni patiti;
- che non è ammissibile la personalizzazione del danno richiesta da parte attrice in quanto nella categoria del pregiudizio non patrimoniale non esiste il danno in re ipsa.
Sulla scorta di tali deduzioni, la ha così concluso: “- accertare e dichiarare CP_1
l'improcedibilità dell'intestato ricorso, per duplice violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. c. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017; - subordinatamente e gradatamente, disporre, ex art. 281 duodecies c.p.c., la prosecuzione dell'intestato giudizio secondo le regole del processo civile ordinario;
in via principale, nel merito: - rigettare la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell in quanto CP_1
infondata e sfornita di idonea prova attestante una responsabilità addebitabile a detta
Amministrazione; in via subordinata, ancora nel merito: - valutare la ricorrenza dei presupposti per la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., in contraddittorio tra le parti in causa;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata
6 ipotesi in cui si ritenesse sussistere una qualche responsabilità della convenuta : - CP_3 limitare l'entità del risarcimento danni a quelli effettivamente ed esclusivamente esitati dalla CTU dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. di cui al Rgn 5367/2020, negli stretti limiti ritenuti di giustizia ed in quanto provati;
- escludere ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cass. SS.UU. Civili, n. 1712/95 per difetto di allegazione e prova di un eventuale danno da ritardo sotto tale profilo (cfr. Cass. sent. n.
12452/03 e Cass. ord. n. 9612/2022)”
In sede di prima udienza è stata formulata alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in virtù della quale la si sarebbe impegnata a CP_1
corrispondere, nei riguardi di la complessiva somma di euro 185.000,00, Parte_1
a titolo di sorte capitale, e gli ulteriori importi di euro 3.200,00, a titolo di spese vive, e di euro 9.000,00, a titolo di contributo per le spese di lite, oltre agli accessori di legge, importi questi ultimi da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A seguito di alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di concludere l'accordo, la causa è definita all'esito di discussione ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi all'udienza del 14.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, risulta assorbente Cont evidenziare che la convenuta ha affermato e documentato che le parti del presente giudizio, sulla base della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., hanno raggiunto un accordo transattivo, allo stato integralmente eseguito, per la Cont definizione della presente lite, in virtù del quale la stessa ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, si evince che le parti del presente giudizio hanno effettivamente stipulato una transazione, in cui la si è CP_1
impegnata alla corresponsione, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro
201.332,08 e le parti hanno convenuto che, a seguito dell'integrale corresponsione della predetta somma, avrebbero chiesto nel presente giudizio di pronunciare la cessazione della
7 materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (cfr. documenti allegati alle note del 19.11.2024).
La stessa convenuta ha, inoltre, documentato di avere provveduto all'integrale esecuzione dell'accordo mediante produzione delle ricevute dei mandati di pagamento ordinati in favore della ricorrente e del suo difensore, come espressamente pattuito nello stesso accordo (cfr. documenti allegati alle note del 19.11.2024).
Tanto premesso, deve osservarsi che la definizione in via consensuale della lite avvenuta nel corso del giudizio, per come ampiamente documentata, è idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione delle domande originariamente proposte, stante il diverso assetto di interessi individuato dalle parti in via stragiudiziale.
A conferma di tale circostanza, si rileva che l'ultima attività processuale svolta dalla parte attrice risale al deposito delle note di trattazione scritta avvenuto in data 2.9.2024 e che la stessa non ha partecipato a nessuna delle successive attività processuali, omettendo anche di depositare le note scritte nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 4.12.2024, in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
3. In definitiva, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, alla luce della specifica richiesta di parte convenuta, in conformità a quanto emergente dall'accordo transattivo in atti, e della totale mancata partecipazione della ricorrente all'ultima fase del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
Velletri, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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