Art. 34. ((I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Provincie meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E, e delle disposizioni successive. Nelle altre Provincie assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, numero 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonche' le funzioni delle Commissioni e dei commissari gia' istituiti nelle nuove Provincie per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.
Essi pero', nelle Provincie cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.
Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32))
Essi pero', nelle Provincie cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.
Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32))