TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3180/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PISANI FABIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. PISANI FABIO
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANINI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DEI SANGALLO, 1
00186 ROMA presso il difensore avv. ROMANINI FRANCESCO
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC in ragione della natura sintetica dei provvedimenti giurisdizionali.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamate le conclusioni delle parti;
richiamati i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento all'onere della prova in virtù dei quali spetta alla parte opponente, attore in senso sotanziale, la prova della sussistenza degli elementi modificativi ed estintivi della propria obbligazione;
mentre spetta al creditore, convenuto in senso sostanziale, la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito, atteso che, nella fase prettamente monitoria, la delibazione di quegli elementi viene effettuata unicamente sulla scorta della documentazione / richiesta avanzata dal creditore;
sicchè, mentre in quella fase la prova della sussistenza del credito può definirsi in sostanza sommaria, nel giudizio di opposizione, la valutazione della prova deve essere effettuata secondo i criteri del giudizio di cognizione vero e proprio, cui è riservato 'il merito' delle rispettive posizioni delle parti.
Posto ciò, si osserva che le contestazioni svolte dalla parte opponente circa il difetto di legittimazione della socieyà opposta e circa l'assenza degli elementi costitutivi del credito non sono condivisibili. Il riferimento va alle pagg. da 1 a 6 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Emerge, in primo luogo, che con atto redatto da Notaio la signora SO
, odierna opponente, ha ottenuto l'assegnazione dei beni sociali, tra i Per_2 quali il bene immobile, nel quale si sono effettuati i lavori di ristrutturazione (in parte già corrisposti) nella sua qualità di unico socio, beni appartenenti alla società e siti in Roma, oggetto del presente giudizio. CP_2
Pertanto, l'immobile è sito in Roma ed è stato assegnato alla odierna comparente a seguito dello scioglimento della stessa, conseguendone che le contestazioni circa la mancata applicazione delle regole sulla responsabilità non hanno ragione di essere in quanto nella vicenda che qui ci occupa la opponente risulta essere l'unica assegnataria del bene dalle risultanze dell'atto pubblico redatto da Notaio, pagina 2 di 5 che, come noto, fa fede – fino querela di falso – di quanto è in esso attestato ed essere avvenuto innanzi il Notaio medesimo secondo specifiche norme di legge
(artt. 2699 e 2700 CC).
Conseguentemente le contestazioni avanzate dalla odierna opponente circa i rapporti intercorrenti con la società non possono essere accolte né le CP_2 contestazioni avverso l'asserito difetto di applicazione della legge italiana, in quanto l'immobile 'dato in assegnazione alla odierna opponente' è situato in Roma
e risulta poi essere stato assegnato 'come prima casa' della . Per_2
Nessun dubbio circa la applicazione della normativa italiana sia con riferimento agli effetti dell'atto di assegnazione – quindi in proprietà alla opponente – sia con riferimento alla legittimità dell'azione monitoria intentata nei confronti della odierna opponente (in quanto proprietaria del bene in esame) avente numero
12977/2021,
Si osserva poi che non è vero che la opponente non sia stata parte del contratto in esame, in quanto è stato allegato il preventivo ad ella rivolto ed anche i pagamenti parziali (rispetto all'importo ad oggi richiesto) sono stati effettuati dalla medesima.
Dunque appare, anche per questa ragione, contraddittoria la opposizione, in quanto non si comprenderebbe la ragione per cui i precedenti pagamenti siano stati effettuati alla società se tali contestazioni fossero oggettive e fondate. CP_1
Ed invero sul punto, le risultanze dell'interpello svolto non hanno condotto all'acquisizione di elementi chiarificatori, ma hanno invece contribuito a ritenere come non condivisibili le ragioni dell'opposizione, poiché, come emerge dalla lettura dell'interpello stesso, la odierna opponente non ha saputo chiarire la propria posizione limitandosi a rispondere di non sapere se i lavori fossero stati eseguiti dalla in quale data ed in quale misura. CP_1
L'opponente ha poi riferito di non sapere per quale ragione ha provveduto ad emettere assegni in favore della e di non sapere che i detti lavori fossero CP_1 stati eseguiti.
pagina 3 di 5 Tale asserzione negativa non può ritenersi credibile né può essere addotta a sostegno della valida contestazione della stipula, effettuata in modo inizialmente orale, poi attraverso emissione di un elenco delle lavorazioni, del contratto di appalto, che, come noto, non prevede necessariamente la stipula in forma scritta, essendo un contratto a forma libera.
In punto di istruttoria, i testi addotti dalla società opposta hanno invece dichiarato di aver eseguito delle diverse lavorazioni nel cantiere di cui in contestazione, con ciò dando atto di quelle eseguite nell'immobile della signora . Per_2
Ulteriormente si osservano due punti consistenti il primo nel fatto che sono state prodotte mail con le quali la società opposta chiedeva di poter effettuare la chiusura dei lavori nel contraddittorio, ma tali inviti sono rimasti senza esito ed il secondo consistente nel fatto che le contestazioni avverso l'esecuzione – anche regolare – dei lavori ad opera della società ovvero la non debenza delle CP_1 somme – residue – ancora dovute alla società è stata addotta unicamente CP_1 in seguito all'attivazione della procedura monitoria.
Posto ciò, l'opposizione non merita accoglimento e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12977/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 08/07/2021;
2) Condanna altresì la parte opponente, Parte_1
, a rimborsare alla parte opposta, le
[...] Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
pagina 4 di 5 ROMA, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3180/2022 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PISANI FABIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. PISANI FABIO
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANINI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DEI SANGALLO, 1
00186 ROMA presso il difensore avv. ROMANINI FRANCESCO
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC in ragione della natura sintetica dei provvedimenti giurisdizionali.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamate le conclusioni delle parti;
richiamati i principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento all'onere della prova in virtù dei quali spetta alla parte opponente, attore in senso sotanziale, la prova della sussistenza degli elementi modificativi ed estintivi della propria obbligazione;
mentre spetta al creditore, convenuto in senso sostanziale, la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito, atteso che, nella fase prettamente monitoria, la delibazione di quegli elementi viene effettuata unicamente sulla scorta della documentazione / richiesta avanzata dal creditore;
sicchè, mentre in quella fase la prova della sussistenza del credito può definirsi in sostanza sommaria, nel giudizio di opposizione, la valutazione della prova deve essere effettuata secondo i criteri del giudizio di cognizione vero e proprio, cui è riservato 'il merito' delle rispettive posizioni delle parti.
Posto ciò, si osserva che le contestazioni svolte dalla parte opponente circa il difetto di legittimazione della socieyà opposta e circa l'assenza degli elementi costitutivi del credito non sono condivisibili. Il riferimento va alle pagg. da 1 a 6 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Emerge, in primo luogo, che con atto redatto da Notaio la signora SO
, odierna opponente, ha ottenuto l'assegnazione dei beni sociali, tra i Per_2 quali il bene immobile, nel quale si sono effettuati i lavori di ristrutturazione (in parte già corrisposti) nella sua qualità di unico socio, beni appartenenti alla società e siti in Roma, oggetto del presente giudizio. CP_2
Pertanto, l'immobile è sito in Roma ed è stato assegnato alla odierna comparente a seguito dello scioglimento della stessa, conseguendone che le contestazioni circa la mancata applicazione delle regole sulla responsabilità non hanno ragione di essere in quanto nella vicenda che qui ci occupa la opponente risulta essere l'unica assegnataria del bene dalle risultanze dell'atto pubblico redatto da Notaio, pagina 2 di 5 che, come noto, fa fede – fino querela di falso – di quanto è in esso attestato ed essere avvenuto innanzi il Notaio medesimo secondo specifiche norme di legge
(artt. 2699 e 2700 CC).
Conseguentemente le contestazioni avanzate dalla odierna opponente circa i rapporti intercorrenti con la società non possono essere accolte né le CP_2 contestazioni avverso l'asserito difetto di applicazione della legge italiana, in quanto l'immobile 'dato in assegnazione alla odierna opponente' è situato in Roma
e risulta poi essere stato assegnato 'come prima casa' della . Per_2
Nessun dubbio circa la applicazione della normativa italiana sia con riferimento agli effetti dell'atto di assegnazione – quindi in proprietà alla opponente – sia con riferimento alla legittimità dell'azione monitoria intentata nei confronti della odierna opponente (in quanto proprietaria del bene in esame) avente numero
12977/2021,
Si osserva poi che non è vero che la opponente non sia stata parte del contratto in esame, in quanto è stato allegato il preventivo ad ella rivolto ed anche i pagamenti parziali (rispetto all'importo ad oggi richiesto) sono stati effettuati dalla medesima.
Dunque appare, anche per questa ragione, contraddittoria la opposizione, in quanto non si comprenderebbe la ragione per cui i precedenti pagamenti siano stati effettuati alla società se tali contestazioni fossero oggettive e fondate. CP_1
Ed invero sul punto, le risultanze dell'interpello svolto non hanno condotto all'acquisizione di elementi chiarificatori, ma hanno invece contribuito a ritenere come non condivisibili le ragioni dell'opposizione, poiché, come emerge dalla lettura dell'interpello stesso, la odierna opponente non ha saputo chiarire la propria posizione limitandosi a rispondere di non sapere se i lavori fossero stati eseguiti dalla in quale data ed in quale misura. CP_1
L'opponente ha poi riferito di non sapere per quale ragione ha provveduto ad emettere assegni in favore della e di non sapere che i detti lavori fossero CP_1 stati eseguiti.
pagina 3 di 5 Tale asserzione negativa non può ritenersi credibile né può essere addotta a sostegno della valida contestazione della stipula, effettuata in modo inizialmente orale, poi attraverso emissione di un elenco delle lavorazioni, del contratto di appalto, che, come noto, non prevede necessariamente la stipula in forma scritta, essendo un contratto a forma libera.
In punto di istruttoria, i testi addotti dalla società opposta hanno invece dichiarato di aver eseguito delle diverse lavorazioni nel cantiere di cui in contestazione, con ciò dando atto di quelle eseguite nell'immobile della signora . Per_2
Ulteriormente si osservano due punti consistenti il primo nel fatto che sono state prodotte mail con le quali la società opposta chiedeva di poter effettuare la chiusura dei lavori nel contraddittorio, ma tali inviti sono rimasti senza esito ed il secondo consistente nel fatto che le contestazioni avverso l'esecuzione – anche regolare – dei lavori ad opera della società ovvero la non debenza delle CP_1 somme – residue – ancora dovute alla società è stata addotta unicamente CP_1 in seguito all'attivazione della procedura monitoria.
Posto ciò, l'opposizione non merita accoglimento e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12977/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 08/07/2021;
2) Condanna altresì la parte opponente, Parte_1
, a rimborsare alla parte opposta, le
[...] Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
pagina 4 di 5 ROMA, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5