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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/12/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.74/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'AVV. ROBERTO GISMONDI
APPELLANTE contro
(C.F. e partita IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata dalla mandataria
(C.F. e partita IVA: Parte_2
), in persona del legale rapp.te pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRA CAPPUCCILLI
APPELLATA
e
(C.F. e partita IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rapp.te pro-tempore,
1
APPELLATA CONTUMACE nonché
(C.F. - partita IVA ), Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n.818/2024, emessa dal
Tribunale di Fermo, pubblicata il 23/12/2024,
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza: in via preliminare, nel merito: - accertato e dichiarato il difetto del potere di rappresentanza del sig. e/o la carenza di Parte_3 legittimazione processuale del dott. per l'effetto CP_4 accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da Parte_1 dichiarando l'esecuzione immobiliare n. 35/2020 R.G.E. del Tribunale di Fermo inammissibile e/o improcedibile;
sempre in via preliminare, nel merito: - accertato e dichiarato che il contratto di mutuo ipotecario del 19.09.2003 a rogito notaio di Porto Sant'Elpidio (rep. Persona_1
177379 – racc. 20709) non ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., per l'effetto accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da dichiarando l'esecuzione immobiliare n. 35/2020 Parte_1
R.G.E. del Tribunale di Fermo inammissibile e/o improcedibile;
in ogni caso ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto al n. 2148
R.G. – n. 1535 R.P. del 27.03.2020 dell'Ufficio Provinciale di Ascoli
Piceno, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo;
condannare le appellate ed in solido fra di loro, Controparte_1 Controparte_2 alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado
2 di giudizio in favore del sottoscritto avvocato, il quale si dichiara formalmente antistatario”.
Della parte appellata Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, provvedere come appresso: a) rigettare integralmente la proposta impugnazione, siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 818/24 del Tribunale di Fermo;
b) condannare
l'appellante alla rivalsa, in favore della società appellata, delle spese e competenze del giudizio;
c) in via istruttoria, dare atto della produzione della sentenza appellata, notificata a mezzo PEC in data 3.01.2025, nonché degli atti e documenti del fascicolo di primo grado, estratti dal fascicolo informatico del giudizio civile n. 2021/2022 RG del Tribunale di Fermo, che in questa sede si allegano in apposito file “zip”. Salvo e riservato ogni diritto”;
FATTI DI CAUSA
Con citazione ritualmente notificata ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'esecuzione promossa da , quale Controparte_2 mandataria di cessionaria del credito di CP_1 CP_5
, in forza del contratto mutuo ipotecario stipulato con la
[...]
, con intervento nella procedura esecutiva di Controparte_5
. CP_3
L'opponente deduceva l'improcedibilità, inammissibilità ed illegittimità dell'esecuzione per difetto di valida procura, nonché inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo ed, in ogni caso,
l'insussistenza del credito azionato.
3 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Fermo ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Pt_1 riproponendo l'eccezione di difetto di rappresentanza del signor Pt_3
e conseguente carenza di legittimazione processuale del dott.
[...]
nonché l'inidoneità del contratto di mutuo ipotecario a CP_4 costituire valido titolo esecutivo.
La – e per essa quale mandataria la Controparte_1 [...]
– costituitasi ha contestato la fondatezza Parte_2 dell'appello chiedendone il rigetto.
ed sono rimaste contumaci. Controparte_2 CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha erroneamente rigettato l'eccezione di carenza del potere di rappresentanza e della legittimazione processuale in capo alla creditrice procedente, per invalidità della procura alle liti apposta Controparte_2 in calce all'atto di precetto del 5 dicembre 2019.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il signor non Parte_3 rivestiva, all'atto dell'instaurazione del procedimento esecutivo, la qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di Controparte_2 non avrebbe dunque avuto il potere di nominare quale procuratore speciale della predetta società il dott. , il quale successivamente conferì CP_4 procura ad agire in executivis all'avv. Alessandra Cappuccilli.
Il motivo non ha pregio.
L'appellante ha prodotto scrittura privata autenticata dal notaio Per_2 di Milano con la quale il , in qualità di amministratore delegato e Pt_3 legale rappresentante dei , ha conferito al dott. la Controparte_2 CP_4 procura speciale.
4 Nella scrittura privata autenticata, com'è noto, il notaio verifica l'identità dei contraenti e, nel caso di società, la sussistenza dei poteri di rappresentanza di colui che interviene per conto della società.
Nel caso di specie il notaio ha attestato non solo l'identità del signor , Pt_3 ma anche la qualifica ed i poteri di quest'ultimo.
Ed invero, ai sensi dell'art. all'art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, come modificato, dall'art. 12, comma 1, lett. a, della legge 28 novembre
2005, n. 246 il notaio è garante della legalità dell'atto anche quando venga richiesto della “sola” attività di autenticazione delle firme di una scrittura privata ed è altresì tenuto di accertare la legittimazione delle parti, richiesta dall'art. 54 del regolamento notarile.
L'appellata ha inoltre prodotto visura storica di , Pt_2 CP_2 CP_2 dalla quale risulta che il ha rivestito la carica di amministratore Pt_3 delegato e legale rappresentante della società dal 1.12.2018 al 29.3.2021.
L'appellante si è limitato ad una generica contestazione dei documenti prodotti dall'appellata, producendo una visura ordinaria della Camera di
Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi relativa ad Controparte_2
(cfr. doc. n.17) relativa però al periodo dal 3 marzo 2021 fino al 31 dicembre
2023 , che, lungi dall'inficiare l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dall'appellata è con essi pienamente compatibile.
Il periodo indicato in detta visura, con indicazione del signor Persona_3 quale amministratore delegato di , è infatti successivo a Controparte_2 quello in cui fu stipulata la scrittura autenticata su citata : tale visura è quindi del tutto inidonea a dimostrare che in data 23 luglio 2019 il signor
, in contrasto con quanto attestato dal notaio Parte_3 Per_2 non rivestiva la qualità di legale rappresentante di . Controparte_2
Con il secondo motivo di appello, il mpugna il capo della sentenza Pt_1 che ha rigettato l'eccezione di illegittimità e/o improcedibilità dell'esecuzione per insussistenza di un idoneo titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto che il deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata,
5 previsto nel contratto di mutuo ed al quale la parte mutuataria aveva dichiarato di prestare il proprio consenso, abbia determinato la disponibilità giuridica dello stesso mutuatario, con il conseguente perfezionamento del negozio di mutuo.
Il primo giudice avrebbe omesso di considerare, in violazione dell'art. 1363
c.c., che nell'immediatezza della stipula e prima ancora di venir trasferita in deposito cauzionale infruttifero, la somma mutuata venne accreditata sul
“conto creditori n. 76/1748, intestato al signor presso la Parte_1 filiale n. 76 di Sant'Elpidio a Mare” e che l'opponente ha sempre negato in ogni suo atto difensivo di aver mai avuto la concreta disponibilità del suddetto conto.
L' opposta inoltre non avrebbe fornito prova dell'effettiva apertura a nome del mutuatario del predetto conto creditori, circostanza, invece, da provarsi necessariamente per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB, essendo richiesta per i contratti bancari la forma scritta ad substantiam.
Anche, il secondo motivo di appello è infondato.
Con il contratto del 19.9.23, a stipulato con la un contratto Pt_1 CP_5 di mutuo fondiario (ex art. 43 e seg. d. lgs. n. 385/93) per l'importo di
120.000,00 €.
In sede di stipula la parte mutuataria ha dichiarato( art 1) di aver ricevuto dalla mutuante la somma accordatale a titolo di mutuo, rilasciando ampia quietanza;
risulta altresì provato, sulla base della stessa copia contabile di accredito prodotta dall'appellante (per l'importo, leggermente inferiore, di
119.167,13 €), che la somma mutuata fu effettivamente accreditata sul c\c di cui quest'ultimo era titolare, con causale “stipula mutuo notaio e Per_1 con identica valuta del contratto di mutuo (19.9.23).
Nel successivo art. 2 del contratto di mutuo, la mutuataria ha altresì dichiarato di voler costituire la somma come sopra accreditata in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico, quali la prova dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e della stipula dell'assicurazione sull'immobile concesso in garanzia.
6 Risulta quindi che gli appellati hanno effettivamente disposto della somma erogata in proprio favore, mediante accredito sul conto creditori aperto presso la medesima e, successivamente, hanno depositato la somma CP_5
a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto mutuante, a titolo di garanzia.
Ciò posto, deve ritenersi sussistente la qualità di titolo esecutivo del mutuo.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 5968 del 6.3.2025 il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata costituisce valido titolo esecutivo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
L'appello va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Fermo Parte_1
n.814/2024, nei confronti di e per essa quale mandataria CP_1
, nonché e , e Parte_2 Controparte_2 CP_3 nella contumacia di queste ultime, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese del presente grado Parte_1 in favore della , liquidate in euro 7.200,00, di cui 200,00 € CP_1 per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
7 In applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, condanna al versamento dell'ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.74/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'AVV. ROBERTO GISMONDI
APPELLANTE contro
(C.F. e partita IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata dalla mandataria
(C.F. e partita IVA: Parte_2
), in persona del legale rapp.te pro-tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRA CAPPUCCILLI
APPELLATA
e
(C.F. e partita IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rapp.te pro-tempore,
1
APPELLATA CONTUMACE nonché
(C.F. - partita IVA ), Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n.818/2024, emessa dal
Tribunale di Fermo, pubblicata il 23/12/2024,
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza: in via preliminare, nel merito: - accertato e dichiarato il difetto del potere di rappresentanza del sig. e/o la carenza di Parte_3 legittimazione processuale del dott. per l'effetto CP_4 accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da Parte_1 dichiarando l'esecuzione immobiliare n. 35/2020 R.G.E. del Tribunale di Fermo inammissibile e/o improcedibile;
sempre in via preliminare, nel merito: - accertato e dichiarato che il contratto di mutuo ipotecario del 19.09.2003 a rogito notaio di Porto Sant'Elpidio (rep. Persona_1
177379 – racc. 20709) non ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., per l'effetto accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da dichiarando l'esecuzione immobiliare n. 35/2020 Parte_1
R.G.E. del Tribunale di Fermo inammissibile e/o improcedibile;
in ogni caso ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto al n. 2148
R.G. – n. 1535 R.P. del 27.03.2020 dell'Ufficio Provinciale di Ascoli
Piceno, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo;
condannare le appellate ed in solido fra di loro, Controparte_1 Controparte_2 alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado
2 di giudizio in favore del sottoscritto avvocato, il quale si dichiara formalmente antistatario”.
Della parte appellata Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, provvedere come appresso: a) rigettare integralmente la proposta impugnazione, siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 818/24 del Tribunale di Fermo;
b) condannare
l'appellante alla rivalsa, in favore della società appellata, delle spese e competenze del giudizio;
c) in via istruttoria, dare atto della produzione della sentenza appellata, notificata a mezzo PEC in data 3.01.2025, nonché degli atti e documenti del fascicolo di primo grado, estratti dal fascicolo informatico del giudizio civile n. 2021/2022 RG del Tribunale di Fermo, che in questa sede si allegano in apposito file “zip”. Salvo e riservato ogni diritto”;
FATTI DI CAUSA
Con citazione ritualmente notificata ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'esecuzione promossa da , quale Controparte_2 mandataria di cessionaria del credito di CP_1 CP_5
, in forza del contratto mutuo ipotecario stipulato con la
[...]
, con intervento nella procedura esecutiva di Controparte_5
. CP_3
L'opponente deduceva l'improcedibilità, inammissibilità ed illegittimità dell'esecuzione per difetto di valida procura, nonché inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo ed, in ogni caso,
l'insussistenza del credito azionato.
3 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Fermo ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Pt_1 riproponendo l'eccezione di difetto di rappresentanza del signor Pt_3
e conseguente carenza di legittimazione processuale del dott.
[...]
nonché l'inidoneità del contratto di mutuo ipotecario a CP_4 costituire valido titolo esecutivo.
La – e per essa quale mandataria la Controparte_1 [...]
– costituitasi ha contestato la fondatezza Parte_2 dell'appello chiedendone il rigetto.
ed sono rimaste contumaci. Controparte_2 CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il giudice di prime cure ha erroneamente rigettato l'eccezione di carenza del potere di rappresentanza e della legittimazione processuale in capo alla creditrice procedente, per invalidità della procura alle liti apposta Controparte_2 in calce all'atto di precetto del 5 dicembre 2019.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il signor non Parte_3 rivestiva, all'atto dell'instaurazione del procedimento esecutivo, la qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di Controparte_2 non avrebbe dunque avuto il potere di nominare quale procuratore speciale della predetta società il dott. , il quale successivamente conferì CP_4 procura ad agire in executivis all'avv. Alessandra Cappuccilli.
Il motivo non ha pregio.
L'appellante ha prodotto scrittura privata autenticata dal notaio Per_2 di Milano con la quale il , in qualità di amministratore delegato e Pt_3 legale rappresentante dei , ha conferito al dott. la Controparte_2 CP_4 procura speciale.
4 Nella scrittura privata autenticata, com'è noto, il notaio verifica l'identità dei contraenti e, nel caso di società, la sussistenza dei poteri di rappresentanza di colui che interviene per conto della società.
Nel caso di specie il notaio ha attestato non solo l'identità del signor , Pt_3 ma anche la qualifica ed i poteri di quest'ultimo.
Ed invero, ai sensi dell'art. all'art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, come modificato, dall'art. 12, comma 1, lett. a, della legge 28 novembre
2005, n. 246 il notaio è garante della legalità dell'atto anche quando venga richiesto della “sola” attività di autenticazione delle firme di una scrittura privata ed è altresì tenuto di accertare la legittimazione delle parti, richiesta dall'art. 54 del regolamento notarile.
L'appellata ha inoltre prodotto visura storica di , Pt_2 CP_2 CP_2 dalla quale risulta che il ha rivestito la carica di amministratore Pt_3 delegato e legale rappresentante della società dal 1.12.2018 al 29.3.2021.
L'appellante si è limitato ad una generica contestazione dei documenti prodotti dall'appellata, producendo una visura ordinaria della Camera di
Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi relativa ad Controparte_2
(cfr. doc. n.17) relativa però al periodo dal 3 marzo 2021 fino al 31 dicembre
2023 , che, lungi dall'inficiare l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dall'appellata è con essi pienamente compatibile.
Il periodo indicato in detta visura, con indicazione del signor Persona_3 quale amministratore delegato di , è infatti successivo a Controparte_2 quello in cui fu stipulata la scrittura autenticata su citata : tale visura è quindi del tutto inidonea a dimostrare che in data 23 luglio 2019 il signor
, in contrasto con quanto attestato dal notaio Parte_3 Per_2 non rivestiva la qualità di legale rappresentante di . Controparte_2
Con il secondo motivo di appello, il mpugna il capo della sentenza Pt_1 che ha rigettato l'eccezione di illegittimità e/o improcedibilità dell'esecuzione per insussistenza di un idoneo titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto che il deposito cauzionale infruttifero della somma mutuata,
5 previsto nel contratto di mutuo ed al quale la parte mutuataria aveva dichiarato di prestare il proprio consenso, abbia determinato la disponibilità giuridica dello stesso mutuatario, con il conseguente perfezionamento del negozio di mutuo.
Il primo giudice avrebbe omesso di considerare, in violazione dell'art. 1363
c.c., che nell'immediatezza della stipula e prima ancora di venir trasferita in deposito cauzionale infruttifero, la somma mutuata venne accreditata sul
“conto creditori n. 76/1748, intestato al signor presso la Parte_1 filiale n. 76 di Sant'Elpidio a Mare” e che l'opponente ha sempre negato in ogni suo atto difensivo di aver mai avuto la concreta disponibilità del suddetto conto.
L' opposta inoltre non avrebbe fornito prova dell'effettiva apertura a nome del mutuatario del predetto conto creditori, circostanza, invece, da provarsi necessariamente per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB, essendo richiesta per i contratti bancari la forma scritta ad substantiam.
Anche, il secondo motivo di appello è infondato.
Con il contratto del 19.9.23, a stipulato con la un contratto Pt_1 CP_5 di mutuo fondiario (ex art. 43 e seg. d. lgs. n. 385/93) per l'importo di
120.000,00 €.
In sede di stipula la parte mutuataria ha dichiarato( art 1) di aver ricevuto dalla mutuante la somma accordatale a titolo di mutuo, rilasciando ampia quietanza;
risulta altresì provato, sulla base della stessa copia contabile di accredito prodotta dall'appellante (per l'importo, leggermente inferiore, di
119.167,13 €), che la somma mutuata fu effettivamente accreditata sul c\c di cui quest'ultimo era titolare, con causale “stipula mutuo notaio e Per_1 con identica valuta del contratto di mutuo (19.9.23).
Nel successivo art. 2 del contratto di mutuo, la mutuataria ha altresì dichiarato di voler costituire la somma come sopra accreditata in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico, quali la prova dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e della stipula dell'assicurazione sull'immobile concesso in garanzia.
6 Risulta quindi che gli appellati hanno effettivamente disposto della somma erogata in proprio favore, mediante accredito sul conto creditori aperto presso la medesima e, successivamente, hanno depositato la somma CP_5
a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto mutuante, a titolo di garanzia.
Ciò posto, deve ritenersi sussistente la qualità di titolo esecutivo del mutuo.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 5968 del 6.3.2025 il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata costituisce valido titolo esecutivo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
L'appello va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Fermo Parte_1
n.814/2024, nei confronti di e per essa quale mandataria CP_1
, nonché e , e Parte_2 Controparte_2 CP_3 nella contumacia di queste ultime, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese del presente grado Parte_1 in favore della , liquidate in euro 7.200,00, di cui 200,00 € CP_1 per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
7 In applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, condanna al versamento dell'ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
8