TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.126 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato elettivamente domiciliato\a in Indirizzo Telematico Pt_1 presso lo studio dell'Avv.SILVIO GAROFALO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1
Fallarino C.F.: , giusta procura in calce al C.F._1 ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Via dei Cappuccini n. 11
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/01/2025 conveniva in giudizio Pt_1
proponendo opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 443/2024 del 09/12/2024 (R.G. n 4425/2024), emesso dal Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, e recante intimazione a carico dell' di “consegnare Controparte_2 immediatamente l'estratto conto certificativo”. Esponeva che la ricorrente, per il tramite dell'intermediario ENASC 147 di BENEVENTO, proponeva due domande di Estratto conto certificativo nella stessa giornata del 11/03/2024 n. domus 9019000058012 e n. domus 9019000058013; che il reparto conto
1 assicurativo provvedeva a richiedere al la Controparte_3 certificazione dei periodi di servizio presenti in Gestione Pubblica e che entrambe le domande venivano definite in data 29/10/2024 a seguito di certificazione dei periodi da parte dell'ente pubblico, con invio al patronato ENASC di messaggi PEC, regolarmente consegnati. Concludeva chiedendo “a) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la inammissibilità, nullità, inefficacia, improponibilità, improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto ed atti conseguenti in danno dell' e per l'effetto annullarlo o revocarlo;
Pt_1
b) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c. nonché al risarcimento per Pt_1 lite temeraria e manifestamente infondata ex art. 96 commi 1°, 2° e 3° c.p.c. secondo determinazione equitativa”. Regolarmente costituito eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, rilevando che l'Ente a fronte una richiesta di estratto contributivo dell'11/3/2024 aveva provveduto 8 mesi dopo e successivamente alla richiesta di decreto ingiuntivo;
che, infatti, l'estratto recava la data del 29.10.2025 ma risultava protocollato in data 02.11.2025 ed inviato in data 06.11.2025. Parte_2
Concludeva chiedendo “ •confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.443/2024 emesso in data 8/12/2024 e depositato il 29/10/2024; ordinare all' di pagare le spese del Controparte_2 provvedimento qui oggetto di contestazione;
•rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare l' al Pt_1 pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre accessori di legge”. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. L' , come risultante dalla stessa documentazione prodotta Pt_1 dall'Ente, emetteva l'estratto conto certificativo richiesto con domanda n. 9019000058012 presentata il 11 marzo 2024 con documento datato 29.10.2024 protocollo 02.11.2024 e inviato a mezzo PEC solo in data 06.11.2024, all'intermediario ENASC 147 di BENEVENTO, che ne aveva fatto richiesta, su delega della
. CP_1
Appare, dunque, evidente che al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, 29.10.2024, la non aveva CP_1 ancora ricevuto il suddetto documento oggetto del D.I. n. 443/2024 del 08\09/12/2024.
2 Ciò premesso è noto che che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando, invece, il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (Cassazione civile sez. II, 27/03/2007, n.7526). Nel caso in esame certamente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo l'estratto conto certificativo era stato emesso e consegnato a parte ricorrente, ciò nondimeno siamo in presenza di un decreto ingiuntivo emesso oltre un mese dopo il ricorso della CP_1 che, al momento del suo deposito 29.10.2024), aveva legittimi e fondati motivi per agire in giudizio, essendo decorsi quasi otto mesi dalla domanda dell'11.03.2025 e non avendo ricevuta alcuna risposta alle sue richieste e diffide. Ne consegue che, pur revocandosi il decreto ingiuntivo, l' Pt_1 dev'essere condannato a pagare le spese del decreto ingiuntivo liquidate in complessivi €250 oltre rimb. forf. IVA e CPA. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Pt_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 443/2024 del 08\09/12/2024;
2) condanna al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
delle spese della procedura monitoria liquidate
[...]
€250 oltre rimb. forf. IVA e CPA., con distrazione;
1) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione. Benevento 01/10/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.126 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato elettivamente domiciliato\a in Indirizzo Telematico Pt_1 presso lo studio dell'Avv.SILVIO GAROFALO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1
Fallarino C.F.: , giusta procura in calce al C.F._1 ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla Via dei Cappuccini n. 11
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/01/2025 conveniva in giudizio Pt_1
proponendo opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 443/2024 del 09/12/2024 (R.G. n 4425/2024), emesso dal Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, e recante intimazione a carico dell' di “consegnare Controparte_2 immediatamente l'estratto conto certificativo”. Esponeva che la ricorrente, per il tramite dell'intermediario ENASC 147 di BENEVENTO, proponeva due domande di Estratto conto certificativo nella stessa giornata del 11/03/2024 n. domus 9019000058012 e n. domus 9019000058013; che il reparto conto
1 assicurativo provvedeva a richiedere al la Controparte_3 certificazione dei periodi di servizio presenti in Gestione Pubblica e che entrambe le domande venivano definite in data 29/10/2024 a seguito di certificazione dei periodi da parte dell'ente pubblico, con invio al patronato ENASC di messaggi PEC, regolarmente consegnati. Concludeva chiedendo “a) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la inammissibilità, nullità, inefficacia, improponibilità, improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto ed atti conseguenti in danno dell' e per l'effetto annullarlo o revocarlo;
Pt_1
b) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c. nonché al risarcimento per Pt_1 lite temeraria e manifestamente infondata ex art. 96 commi 1°, 2° e 3° c.p.c. secondo determinazione equitativa”. Regolarmente costituito eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, rilevando che l'Ente a fronte una richiesta di estratto contributivo dell'11/3/2024 aveva provveduto 8 mesi dopo e successivamente alla richiesta di decreto ingiuntivo;
che, infatti, l'estratto recava la data del 29.10.2025 ma risultava protocollato in data 02.11.2025 ed inviato in data 06.11.2025. Parte_2
Concludeva chiedendo “ •confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.443/2024 emesso in data 8/12/2024 e depositato il 29/10/2024; ordinare all' di pagare le spese del Controparte_2 provvedimento qui oggetto di contestazione;
•rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare l' al Pt_1 pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre accessori di legge”. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. L' , come risultante dalla stessa documentazione prodotta Pt_1 dall'Ente, emetteva l'estratto conto certificativo richiesto con domanda n. 9019000058012 presentata il 11 marzo 2024 con documento datato 29.10.2024 protocollo 02.11.2024 e inviato a mezzo PEC solo in data 06.11.2024, all'intermediario ENASC 147 di BENEVENTO, che ne aveva fatto richiesta, su delega della
. CP_1
Appare, dunque, evidente che al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, 29.10.2024, la non aveva CP_1 ancora ricevuto il suddetto documento oggetto del D.I. n. 443/2024 del 08\09/12/2024.
2 Ciò premesso è noto che che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando, invece, il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (Cassazione civile sez. II, 27/03/2007, n.7526). Nel caso in esame certamente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo l'estratto conto certificativo era stato emesso e consegnato a parte ricorrente, ciò nondimeno siamo in presenza di un decreto ingiuntivo emesso oltre un mese dopo il ricorso della CP_1 che, al momento del suo deposito 29.10.2024), aveva legittimi e fondati motivi per agire in giudizio, essendo decorsi quasi otto mesi dalla domanda dell'11.03.2025 e non avendo ricevuta alcuna risposta alle sue richieste e diffide. Ne consegue che, pur revocandosi il decreto ingiuntivo, l' Pt_1 dev'essere condannato a pagare le spese del decreto ingiuntivo liquidate in complessivi €250 oltre rimb. forf. IVA e CPA. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Pt_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 443/2024 del 08\09/12/2024;
2) condanna al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
delle spese della procedura monitoria liquidate
[...]
€250 oltre rimb. forf. IVA e CPA., con distrazione;
1) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione. Benevento 01/10/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3