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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9142/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Melita, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Marchese, Valentina Schilirò
e Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. aveva concluso che Persona_1
l'interessato era affetto da “diabete mellito nid, angina pectoris in soggetto con albero coronarico indenne in soggetto etilista cronico” e che, a causa di tali patologie, lo stesso era da considerare un soggetto invalido civile nella misura del 53%.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
1 La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 14.05.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La parte ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2 degli esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione versata in atti, in sostanziale continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che il ricorrente è affetto da “Bradicardia sinusale con dispnea da sforzo (FE 60%) - angina pectoris in soggetto con albero coronarico indenne → II classe NYHA, Spondilodiscoartrosi a discreta incidenza funzionale e risentimento neurologico in soggetto affetto da fibromialgia,
Tendinopatia spalla sinistra a modesta incidenza funzionale, Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali in buon compenso, Etilismo cronico, Incidentaloma surrenalico destro in assenza di obiettività clinico-strumentale-laboratoristica, Sindrome ansioso-depressiva” e che,
a causa di tali patologie, lo stesso è da considerare invalido nella misura del 68% e, quindi, non
è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione delle Controparte_3
provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e che, pertanto, CP_4
non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
2 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
CP_ Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9142/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_2 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale;
dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 15 maggio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9142/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Melita, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Marchese, Valentina Schilirò
e Riccardo Vagliasindi, giusta procura generale alle liti;
- opposto -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. aveva concluso che Persona_1
l'interessato era affetto da “diabete mellito nid, angina pectoris in soggetto con albero coronarico indenne in soggetto etilista cronico” e che, a causa di tali patologie, lo stesso era da considerare un soggetto invalido civile nella misura del 53%.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, la verifica della tempestività CP_2
del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso.
1 La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 14.05.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La parte ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2 degli esiti della visita del periziando e dell'esame della documentazione versata in atti, in sostanziale continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che il ricorrente è affetto da “Bradicardia sinusale con dispnea da sforzo (FE 60%) - angina pectoris in soggetto con albero coronarico indenne → II classe NYHA, Spondilodiscoartrosi a discreta incidenza funzionale e risentimento neurologico in soggetto affetto da fibromialgia,
Tendinopatia spalla sinistra a modesta incidenza funzionale, Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali in buon compenso, Etilismo cronico, Incidentaloma surrenalico destro in assenza di obiettività clinico-strumentale-laboratoristica, Sindrome ansioso-depressiva” e che,
a causa di tali patologie, lo stesso è da considerare invalido nella misura del 68% e, quindi, non
è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che il ricorrente non si trova nelle condizioni di legge per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione delle Controparte_3
provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e che, pertanto, CP_4
non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
2 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
CP_ Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9142/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_2 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale;
dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 15 maggio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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