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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali vertente tra
– c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
LI (Cs) il 29.07.1985 e residente in [...], che ha istato per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Rende (Cs) – piazzale Kennedy 5, presso l'avv. Gianmarco FALANGA – c.f. C.F._2 che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13.10.2022; appellante e (P. VA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
P. VA ), società costituita ai sensi della Legge n. P.IVA_2
130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3 con studio in La Spezia (SP) alla Via C.F._4
Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP). appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “si riporta a tutti i propri scritti difensivi, ed in particolar modo alle memorie ex art. 352 c.p.c. versate in atti, ed insiste per l'accoglimento del gravame. Chiede dunque che la causa venga trattenuta in decisione”. Dall'atto di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi esposti:
- In via principale, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1355/24 (RGAC 3801/22), riconoscendo la sussistenza della soccombenza reciproca tra le parti processuali, e per l'effetto compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado;
- In via gradata, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1355/24 (RGAC 3801/22), riconoscendo la sussistenza della soccombenza reciproca tra le parti, e per l'effetto compensare parzialmente le spese del giudizio di primo grado;
- In estremo subordine, riconoscere quali eccessive, e dunque ridurre sensibilmente le spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado. In ogni caso, ed in presenza di contestazioni avversarie, Voglia condannare la convenuta-appellata alla rifusione delle spese e dei compensi per questo grado di giudizio con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio spese dello Stato”.
Per l'appellata: “nell'interesse della società convenuta opposta
gli scriventi contestano quanto ex adverso Controparte_1
pag. 2/7 prodotto eccepito e dedotto, e richiamati i propri atti e verbali di causa, insistono come in essi e discutono la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, che qui si intendono come precisate ed integralmente ritrascritte”.
pag. 3/7 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
La sentenza impugnata, decidendo su opposizione a decreto ingiuntivo, tardivamente notificato, ha accertato la stipula nel 2013 di un contratto di finanziamento con
, ceduto a nell'ambito di una Parte_2 CP_1 trasmissione in blocco di crediti, giudicando provata “la portata e l'entità dell'obbligazione risarcitoria” per come dedotto in giudizio, e pervenendo ad una sola modifica dell'importo oggetto di ingiunzione, per inesatta applicazione del tasso di mora, che andava calibrato in base al tasso ufficiale di riferimento BCE, maggiorato di 10 punti percentuali, tempo per tempo vigente.
Accogliendo il calcolo proposto a riguardo dall'opponente, il primo giudice ha ridotto l'importo dovuto per la mora da 8.128,04 a 7.431,06 da sommare al credito in sofferenza rimasto insoddisfatto, pari a 11.403,78 per la quota capitale.
Con l'atto di citazione in appello, Parte_1 lamenta di essere stata condannata alle spese, nonostante il parziale accoglimento della domanda. La pronuncia sulle spese, infatti, non solo avrebbe vanificato del tutto l'effetto positivo dell'accoglimento della domanda in punto di interessi moratori, ma ha addirittura aggravato ulteriormente la posizione iniziale della odierna appellante.
In ultimo, la condanna appare in ogni caso gravosa se si considera la semplicità delle questioni sottese al giudizio, che non vi è stata istruttoria né sono stati svolti accertamenti, e che dunque la causa è stata decisa solo sulla scorta della produzione documentale.
Contesta l'assunto difensivo la società convenuta, richiamando i principi sulla tenutezza alle spese, non potendosi riscontrare una ipotesi di soccombenza, nel caso di ricalcolo del dovuto a titolo di interessi moratori, con riduzione della somma ingiunta.
pag. 4/7 2.
Il primo giudice ha condannato Parte_1 alle spese, quantificate in euro 2.538,50 oltre accessori, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di sia CP_1 pure in misura inferiore a quanto originariamente richiesto.
La doglianza fatta valere in appello può considerarsi fondata, nella misura in cui una parte della spiegata opposizione in effetti ha trovato accoglimento, pur incidendo in maniera marginale sul totale del dovuto che da euro 19.531,82 è passato a 18.834,84 euro.
E' però pur vero che la parte non aveva altro mezzo che promuovere la citazione avverso una tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, per contestare la domanda sotto il profilo dell'irregolarità della cessione del credito (censura oggi non più riproposta) e dell'irregolare applicazione del tasso di mora, ottenendo pieno accoglimento, sotto secondo tale profilo.
Cass. n. 24482/2022, citata da , non si CP_1 attaglia alla fattispecie in esame, perché si limita ad affermare che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Le altre citazioni giurisprudenziali sono riferite al principio, consacrato da S.U. 31.10.2022 n. 32061, secondo cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. pag. 5/7 E poiché è riconoscibile una parziale reciproca soccombenza, in relazione all'esito finale della lite, che ha portato ad una riduzione del credito originariamente vantato, le spese possono essere compensate nella misura di un terzo, anche per non mortificare del tutto il risultato ottenuto.
3.
La sentenza non dà conto del percorso seguito per giungere alla liquidazione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, ma è agevole comprendere che il primo giudice si è rifatto allo scaglione di riferimento, applicando i minimi tariffari, per le quattro fasi. L'importo è congruo, considerando comunque che era tenuta al pagamento Parte_1 della somma capitale, portata in giudizio dalla società cessionaria del credito.
L'accoglimento parziale dell'appello consiglia di compensare per un terzo anche le spese del secondo grado, dovute da , soccombente nella presente fase di CP_1 giudizio, liquidate in base al minore valore della causa (euro 2538,50/scaglione da 1.101 a 5.200).
Non vi sono altri provvedimenti da adottare, sulla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1355/2024, emessa l'11.6.2024 dal Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento del mezzo di impugnazione proposto, così provvede:
- dichiara compensate per un terzo le spese giudiziali nel primo grado di giudizio.
- condanna a rifondere nella misura dei CP_1
2/3 le spese sostenute da nel presente Parte_1 grado, restando compensato il rimanente 1/3, liquidati i compensi in euro 1.458,00 oltre rimborso forfettario spese pag. 6/7 generali al 15%, iva e cassa, disponendo il pagamento a favore dello Stato. Conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali vertente tra
– c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
LI (Cs) il 29.07.1985 e residente in [...], che ha istato per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Rende (Cs) – piazzale Kennedy 5, presso l'avv. Gianmarco FALANGA – c.f. C.F._2 che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13.10.2022; appellante e (P. VA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
P. VA ), società costituita ai sensi della Legge n. P.IVA_2
130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3 con studio in La Spezia (SP) alla Via C.F._4
Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP). appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “si riporta a tutti i propri scritti difensivi, ed in particolar modo alle memorie ex art. 352 c.p.c. versate in atti, ed insiste per l'accoglimento del gravame. Chiede dunque che la causa venga trattenuta in decisione”. Dall'atto di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi esposti:
- In via principale, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1355/24 (RGAC 3801/22), riconoscendo la sussistenza della soccombenza reciproca tra le parti processuali, e per l'effetto compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado;
- In via gradata, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n.1355/24 (RGAC 3801/22), riconoscendo la sussistenza della soccombenza reciproca tra le parti, e per l'effetto compensare parzialmente le spese del giudizio di primo grado;
- In estremo subordine, riconoscere quali eccessive, e dunque ridurre sensibilmente le spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado. In ogni caso, ed in presenza di contestazioni avversarie, Voglia condannare la convenuta-appellata alla rifusione delle spese e dei compensi per questo grado di giudizio con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio spese dello Stato”.
Per l'appellata: “nell'interesse della società convenuta opposta
gli scriventi contestano quanto ex adverso Controparte_1
pag. 2/7 prodotto eccepito e dedotto, e richiamati i propri atti e verbali di causa, insistono come in essi e discutono la causa riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, che qui si intendono come precisate ed integralmente ritrascritte”.
pag. 3/7 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
La sentenza impugnata, decidendo su opposizione a decreto ingiuntivo, tardivamente notificato, ha accertato la stipula nel 2013 di un contratto di finanziamento con
, ceduto a nell'ambito di una Parte_2 CP_1 trasmissione in blocco di crediti, giudicando provata “la portata e l'entità dell'obbligazione risarcitoria” per come dedotto in giudizio, e pervenendo ad una sola modifica dell'importo oggetto di ingiunzione, per inesatta applicazione del tasso di mora, che andava calibrato in base al tasso ufficiale di riferimento BCE, maggiorato di 10 punti percentuali, tempo per tempo vigente.
Accogliendo il calcolo proposto a riguardo dall'opponente, il primo giudice ha ridotto l'importo dovuto per la mora da 8.128,04 a 7.431,06 da sommare al credito in sofferenza rimasto insoddisfatto, pari a 11.403,78 per la quota capitale.
Con l'atto di citazione in appello, Parte_1 lamenta di essere stata condannata alle spese, nonostante il parziale accoglimento della domanda. La pronuncia sulle spese, infatti, non solo avrebbe vanificato del tutto l'effetto positivo dell'accoglimento della domanda in punto di interessi moratori, ma ha addirittura aggravato ulteriormente la posizione iniziale della odierna appellante.
In ultimo, la condanna appare in ogni caso gravosa se si considera la semplicità delle questioni sottese al giudizio, che non vi è stata istruttoria né sono stati svolti accertamenti, e che dunque la causa è stata decisa solo sulla scorta della produzione documentale.
Contesta l'assunto difensivo la società convenuta, richiamando i principi sulla tenutezza alle spese, non potendosi riscontrare una ipotesi di soccombenza, nel caso di ricalcolo del dovuto a titolo di interessi moratori, con riduzione della somma ingiunta.
pag. 4/7 2.
Il primo giudice ha condannato Parte_1 alle spese, quantificate in euro 2.538,50 oltre accessori, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di sia CP_1 pure in misura inferiore a quanto originariamente richiesto.
La doglianza fatta valere in appello può considerarsi fondata, nella misura in cui una parte della spiegata opposizione in effetti ha trovato accoglimento, pur incidendo in maniera marginale sul totale del dovuto che da euro 19.531,82 è passato a 18.834,84 euro.
E' però pur vero che la parte non aveva altro mezzo che promuovere la citazione avverso una tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, per contestare la domanda sotto il profilo dell'irregolarità della cessione del credito (censura oggi non più riproposta) e dell'irregolare applicazione del tasso di mora, ottenendo pieno accoglimento, sotto secondo tale profilo.
Cass. n. 24482/2022, citata da , non si CP_1 attaglia alla fattispecie in esame, perché si limita ad affermare che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Le altre citazioni giurisprudenziali sono riferite al principio, consacrato da S.U. 31.10.2022 n. 32061, secondo cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. pag. 5/7 E poiché è riconoscibile una parziale reciproca soccombenza, in relazione all'esito finale della lite, che ha portato ad una riduzione del credito originariamente vantato, le spese possono essere compensate nella misura di un terzo, anche per non mortificare del tutto il risultato ottenuto.
3.
La sentenza non dà conto del percorso seguito per giungere alla liquidazione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, ma è agevole comprendere che il primo giudice si è rifatto allo scaglione di riferimento, applicando i minimi tariffari, per le quattro fasi. L'importo è congruo, considerando comunque che era tenuta al pagamento Parte_1 della somma capitale, portata in giudizio dalla società cessionaria del credito.
L'accoglimento parziale dell'appello consiglia di compensare per un terzo anche le spese del secondo grado, dovute da , soccombente nella presente fase di CP_1 giudizio, liquidate in base al minore valore della causa (euro 2538,50/scaglione da 1.101 a 5.200).
Non vi sono altri provvedimenti da adottare, sulla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1355/2024, emessa l'11.6.2024 dal Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento del mezzo di impugnazione proposto, così provvede:
- dichiara compensate per un terzo le spese giudiziali nel primo grado di giudizio.
- condanna a rifondere nella misura dei CP_1
2/3 le spese sostenute da nel presente Parte_1 grado, restando compensato il rimanente 1/3, liquidati i compensi in euro 1.458,00 oltre rimborso forfettario spese pag. 6/7 generali al 15%, iva e cassa, disponendo il pagamento a favore dello Stato. Conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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