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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/12/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:
dr. NI TR M. LAMORGESE Presidente
dr. NI SCARPA Consigliere di Cassazione
dr. Stefano OLIVA Consigliere di Cassazione
dr. RG MANCA Consigliere di Stato - Relatore dr.ssa Diana CAMINITI Consigliere di Stato
dr. Sebastiano ZAFARANA Consigliere di Stato ing. Pasquale GIARDINA Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 133 del Registro Generale dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Rocco Massaro, Fabio Vedani e Raffaella Chiummiento;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Boscolo;
resistente
e nei confronti di
, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
RA IM;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, non costituita;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
Controparte_5
, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Controparte_6
, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Controparte_7
, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Controparte_8 , in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Controparte_9
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Controparte_10
, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Controparte_11
, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Controparte_12
, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Controparte_13
non costituita;
Controparte_14 per l'annullamento della determinazione n. 679/2021, della , avente ad oggetto Controparte_2
l'approvazione del progetto di fattibilità per “interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”; della deliberazione della Giunta della n. XI/3671 del 13 ottobre 2020, quale atto CP_3 CP_3 presupposto della predetta determinazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della e della Controparte_2 [...]
CP_3
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025, il Cons. RG AN e uditi per le parti gli avvocati come dal verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Premesso che, con il ricorso in trattazione, la società ha chiesto l'annullamento dei Controparte_1 provvedimenti della , meglio descritti in epigrafe;
Controparte_2 che, a seguito dell'udienza innanzi al giudice delegato del 5 marzo 2025, la Controparte_2
ha depositato in giudizio la delibera della Giunta esecutiva n. 35 del 24 aprile 2025, con
[...] la quale sono stati revocati gli atti e i provvedimenti impugnati nel giudizio in epigrafe;
che, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025, le parti hanno dato atto della circostanza che gli atti impugnati sono stati ritirati dall'amministrazione e hanno quindi cessato di produrre effetti, concludendo per la cessata materia del contendere o per la improcedibilità del ricorso per il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere;
che anche all'udienza collegiale del 10 dicembre 2025 le parti hanno ribadito le conclusioni sopra riassunte.
Considerato che, esaminati gli atti depositati in giudizio dalla e preso atto delle dichiarazioni Controparte_2 delle parti, il Collegio non può che pronunciare l'improcedibilità del ricorso per il difetto sopravvenuto dell'interesse a ricorrere, ai sensi dell'art. 35, primo comma, lettera c) del codice del processo amministrativo, applicabile al presente giudizio, in assenza di specifica disciplina del R.d.
11 dicembre 1933, n. 1735, in forza del rinvio formale operato dall'art. 208 del detto regio decreto, all'allora vigente Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054 (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 13 ottobre 2017, n. 24146; 31 maggio 2023, n.
15281).
Ritenuto che le spese giudiziali vanno compensate tra le parti, in ragione dell'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, decidendo sul ricorso proposto come in epigrafe, lo dichiara improcedibile per il difetto sopravvenuto dell'interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 10 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RG AN NI M. TR MO