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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio , composto da i: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14370/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFANO Parte_1 C.F._1
EUGENIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
Parte Ricorrente contro
- col patrocinio dell'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129
CP_1
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 14/12/2023 cittadino Pakistano nato il [...] ha impugnato, previa Parte_1 istanza di sospensiva, la decisione del 10/11/2023 (notificatagli il 28/11/2023) con cui il Questore di Firenze adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 25/9/2023 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
pagina 1 di 3 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Nel ricorso si espone : che la suddetta Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo alla concessione del permesso di soggiorno richiesto ritenendo insussistenti i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998; che il provvedimento impugnato viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U perché non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, così pregiudicando in maniera irrimediabile il suo significativo inserimento sul territorio nazionale. Ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 23/12/2023 il giudice relatore per il Collegio ha dichiarato non luogo a procedere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato rilevando che l'allontanamento dal territorio nazionale è oggi escluso per effetto sospensivo del ricorso pendente ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 avanti al Tribunale di Venezia, ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso all'udienza del 5/12/2024.
Il Questura di si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 CP_1 resistendo al ricorso di cui cha chiesto il rigetto richiamando ed allegando il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di CP_1
Il Giudice ha rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 101 cpc questione di litispendenza per la sussistenza di un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, instaurato dal ricorrente avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale emessa dalla competente Commissione Territoriale;
Con memoria depositata in data 27.11.2024, parte ricorrente ha contestato a la sussistenza della litispendenza, sostenendo che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, relativo alla richiesta di protezione internazionale, e quello instaurato presso il Tribunale di Firenze, avente ad oggetto il riconoscimento della protezione speciale, si distinguono per causa petendi e petitum;
Il Giudice rilevando che per l'esattezza si appariva configurarsi un'ipotesi di connessione per continenza di petitum, ha rinviato l'udienza per verificare l'esito del procedimento pendente presso il Tribunale di Venezia, sinchè il ricorrente, con nota depositata il 5/3/2025 ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio poiché, in relazione pregresso procedimento ex art 35 bis D.L.vo 25\2008 ) il Tribunale di Venezia gli ha riconosciuto la protezione speciale
Tanto ciò premesso, va ritenuto che, attraverso l'ottenimento del permesso suddetto il ricorrente abbia in effetti perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio (come del resto dichiarato nell'istanza) e che, quindi , poiché la sua pretesa di ottenere di un titolo di regolare soggiorno sul T.N. è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo, non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007);
La causa può essere pertanto definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere,
pagina 2 di 3 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite posto il presente procedimento è stato inutilmente introdotto mentre già era pendente, avanti ad altro Tribunale, domanda di protezione internazionale nell'ambito della quale il giudice adito, in caso di mancato riconoscimento delle protezione maggiori, avrebbe dovuto valutare anche la sussistenza dei presupposti della protezione speciale richiesta in questa sede.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese
SI COMUNICHI
Il Presidente est.
d.ssa Giuseppina Guttadauro dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.4.2025 su relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio , composto da i: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14370/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFANO Parte_1 C.F._1
EUGENIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
Parte Ricorrente contro
- col patrocinio dell'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129
CP_1
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 14/12/2023 cittadino Pakistano nato il [...] ha impugnato, previa Parte_1 istanza di sospensiva, la decisione del 10/11/2023 (notificatagli il 28/11/2023) con cui il Questore di Firenze adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 25/9/2023 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
pagina 1 di 3 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Nel ricorso si espone : che la suddetta Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo alla concessione del permesso di soggiorno richiesto ritenendo insussistenti i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998; che il provvedimento impugnato viene a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U perché non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, così pregiudicando in maniera irrimediabile il suo significativo inserimento sul territorio nazionale. Ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 23/12/2023 il giudice relatore per il Collegio ha dichiarato non luogo a procedere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato rilevando che l'allontanamento dal territorio nazionale è oggi escluso per effetto sospensivo del ricorso pendente ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 avanti al Tribunale di Venezia, ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso all'udienza del 5/12/2024.
Il Questura di si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 CP_1 resistendo al ricorso di cui cha chiesto il rigetto richiamando ed allegando il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di CP_1
Il Giudice ha rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 101 cpc questione di litispendenza per la sussistenza di un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, instaurato dal ricorrente avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale emessa dalla competente Commissione Territoriale;
Con memoria depositata in data 27.11.2024, parte ricorrente ha contestato a la sussistenza della litispendenza, sostenendo che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, relativo alla richiesta di protezione internazionale, e quello instaurato presso il Tribunale di Firenze, avente ad oggetto il riconoscimento della protezione speciale, si distinguono per causa petendi e petitum;
Il Giudice rilevando che per l'esattezza si appariva configurarsi un'ipotesi di connessione per continenza di petitum, ha rinviato l'udienza per verificare l'esito del procedimento pendente presso il Tribunale di Venezia, sinchè il ricorrente, con nota depositata il 5/3/2025 ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio poiché, in relazione pregresso procedimento ex art 35 bis D.L.vo 25\2008 ) il Tribunale di Venezia gli ha riconosciuto la protezione speciale
Tanto ciò premesso, va ritenuto che, attraverso l'ottenimento del permesso suddetto il ricorrente abbia in effetti perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio (come del resto dichiarato nell'istanza) e che, quindi , poiché la sua pretesa di ottenere di un titolo di regolare soggiorno sul T.N. è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo, non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007);
La causa può essere pertanto definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere,
pagina 2 di 3 TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII FFIIRREENNZZEE
Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite posto il presente procedimento è stato inutilmente introdotto mentre già era pendente, avanti ad altro Tribunale, domanda di protezione internazionale nell'ambito della quale il giudice adito, in caso di mancato riconoscimento delle protezione maggiori, avrebbe dovuto valutare anche la sussistenza dei presupposti della protezione speciale richiesta in questa sede.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese
SI COMUNICHI
Il Presidente est.
d.ssa Giuseppina Guttadauro dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.4.2025 su relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
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