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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/11/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 143/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BERARDINO MARIA FRANCA, come da Parte_1 procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1 P.IVA_1 ( ) CORSO TRIESTE N. 29 - UFFICIO LEGALE INAIL BARI;
C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.1.24, il ricorrente in epigrafe domandava , nei confronti dell' ,il CP_1 riconoscimento della rendita o dell' indennizzo per la malattia professionale dalla quale era affetto assseritamente rinveniente dalle mansioni di fabbro serramentista , vanamente richiesta in via amministrativa.
L'ente convenuto resisteva.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, si espletava una consulenza tecnica per il tramite del Dott. , specialista in audiologia. Per_1
Per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè alle malattie professionali denunciate, a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo sistema normativo incentrato sull'art. 13 d.lgs. 23.2.2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 del 2000), spetta il risarcimento del danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona), in luogo della rendita per l'inabilità permanente di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), t.u. 1124/65.
Le coordinate per l'erogazione dell'indennizzo, previsto dalla legge di riforma a titolo di ristoro del danno biologico e parametrato in base a una specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sono le seguenti:
- l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
- dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico";
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
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La relazione peritale nega la natura professionale della patologia del ricorrente .
Appare opportuno riportare testualmente l' articolato e motivato percorso argomentativo- motivazionale del ctu,:” Dalla valutazione della documentazione presentata ed agli atti e dai dati emersi in corso di visita medica si possono trarre le seguenti considerazioni: il ricorrente presenta una “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” in soggetto che ha svolto attività professionale quasi esclusivamente quale titolare di impresa artigiana svolgendo l'attività di serramentista. Premessa fondamentale nella valutazione di una malattia professionale quale l'ipoacusia da trauma acustico cronico è la ripetuta esposizione a rumori e/o vibrazioni per una adeguata durata giornaliera e per un periodo temporale in ambienti in cui si riscontra una rumorosità globale tale da provocare un danno acustico.
Dalla documentazione agli atti e precisamente da “Estratto conto Previdenziale ” si rileva che CP_2 il ricorrente ha espletato nel corso della sua vita lavorativa attività di titolare di impresa artigiana svolgendo attività di serramentista per numerosi anni.
Come da testimonianza del teste (Verbale udienza del 10/10/2024 - Scan2024-10- 10_115852) si rileva inoltre che il ricorrente ha utilizzato e utilizza materiale in ferro e alluminio per la realizzazione di infissi, portoni, ringhiere e cancelli con l'ausilio di strumenti quali il flessibile, la troncatrice, la saldatrice, il martello e il trapano in uso in una stanza ampia dotata di finestre e porta di ingresso.
L'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dal ricorrente
(ipoacusia neurosensoriale bilaterale) prevede l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia sempre che insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità.
Quanto alla lavorazione di “serramentista” non risulta espressamente inclusa in maniera specifica nelle attività professionali previste da “MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - DECRETO 9 aprile 2008 - NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 al D.P.R. 1124/1965) (GU
n.169 del 21-7-2008) - (H83.3) quale attività tabellata. Nell'ambito Parte_2 delle “Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico” previste dal codice 75) (H83.3) potrebbe individuarsi la lettera c) “martellatura, Parte_2 molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri)” o, a giudizio dello scrivente in maniera più reale, la lettera w) “Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)”. A tal proposito si espone che il ricorrente prima e il suo procuratore dopo (vedi pec del 16/07/2025) hanno evidenziato che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e quindi la valutazione fonometrica, obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, non è obbligatorio per liberi professionisti, ditte individuali e imprese familiari senza dipendenti, a parte la condizione della contitolarità pluriennale degli ambienti di lavoro riferita sia dal ricorrente che dal teste, lasciata alla specifica valutazione del Sig. Giudice circa i risvolti e le ripercussioni di esigenza documentale. Ne deriva che qualora possa essere riconosciuto in capo al ricorrente la condizione prevista dalla letttera c) “martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri)” lo stesso non dovrebbe dimostrare le condizioni ambientali in cui si è svolto il lavoro, mentre in caso contrario e cioe nel caso previsto dalla lettera w) “Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale , giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80
dB(A)” spetta al ricorrente (titolare della ditta individuale) dimostrare le condizioni ambientali lavorative e la rumorosità dei macchinari ivi utilizzati anche con il reperimento di ogni elemento utile al fine della verifica dell'emissione sonora o di rumore degli stessi macchinari.
Quanto alla malattia ritenuta di origine professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) si premette che, ai fini di una corretta valutazione di un tracciato audiometrico tonale correlandolo ad una attività professionale potenzialmente idonea a determinare un “trauma acustico cronico”, devono necessariamente riscontrarsi specifici requisiti e precisamente:
- l'ipoacusia deve essere di tipo neurosensoriale bilaterale e simmetrica (differenza interaurale massima pari a 15 dB);
- nelle fasi iniziali sono interessate le frequenze 3-4-6 kHz, quindi il danno si estende alle frequenze 2-1-0.5 kHz, con specifica e patognomonica tendenza alla risalita sugli 8 kHz;
- l'entità del danno è progressiva in relazione alla esposizione al rumore;
- il danno uditivo risulta non evolutivo una volta cessata l'esposizione al rumore.
Quanto alla condizione clinica dell'apparato uditivo “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”,
l'unico esame audiometrico allegato agli atti (datato 29/06/2022 - Azienda Sanitaria Locale
BT - DSS n. 4 Barletta - audiogramma n. 145/2022) mostra una ipoacusia di tipo neurosensoriale bilaterale in discesa sulle frequenze acute senza risalita sugli 8 kHz, risultando non già tipica e patognomonica di ipoacusia da trauma acustico cronico bensì da probabile presbiacusia.
Come già precedentemente indicato, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, o non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal ricorrente secondo i criteri ordinari.
Si prende visione delle “risultanze istruttorie” e precisamente del verbale di udienza del
10/10/2022 relative alle circostanze confermate dal teste. Agli atti non sono presenti né una valutazione sanitaria in quanto il ricorrente, secondo quanto attestato anche dall'avv. Berardino, è titolare di impresa individuale (il ricorrente ha riferito di non aver mai eseguito valutazioni audiologiche durante e nell'ambito dell'attività lavorativa svolta), né quella fonometrica relativa alla rumorosità delle macchine neanche come documentazione della/e ditta/e costruttrice/i al fine della verifica dell'emissione sonora o di rumore delle stesse macchine.
Ne deriva che la malattia denunciata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” non può essere considerata patologia eziologicamente derivante dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente perché la curva audiometrica (unico esame audiometrico tonale presente in atti) non mostra i caratteri patognomonici della ipoacusia da trauma acustico cronico nel caso si ritenga valida la condizione prevista dalla lettera c) “martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri)” nè può essere altresì considerata patologia eziologicamente derivante dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel caso si ritenga valida (come a giudizio dello scrivente) la condizione prevista dalla lettera w) “Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale , giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)” poichè, non essendo tabellata, necessità di essere provata dal ricorrente secondo i previsti criteri per l'esistenza del nesso di causalità.
Con la conseguenza che con l'attività espletata dal ricorrente non è derivato un danno biologico consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona risarcibile in base alla specifica
“tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.”.
Poiché le risultanze processuali non forniscono significativi spunti ulteriori;
considerato che
gli elementi di valutazione disponibili sono adeguati ai fini della decisione, deve statuirsi il rigetto della domanda attorea.
Le spese processuali possono essere regolate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Il costo dell'indagine peritale rimane interamente a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione (art. 57 l. 153/69 e successive modificazioni e integrazioni;
Cass. 6.5.1998, n. 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 8.1.24, nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Così deciso in Trani, il 06/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore