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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 265/2024 con OGGETTO: Diritto di autore e diritti connessi promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SPISANI SONIA e dell'avv. IZZO ALFREDO P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
OR CL
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FAGGIOLI Controparte_2 P.IVA_3
PAOLA
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2443/2023 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il
25/08/2023
CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 2433/2023 pubblicata in data 25 agosto 2023 dal Tribunale di
Firenze, Giudice Dr.Pietro Merletti, non notificata, limitatamente: al capo nr. 3) relativamente alla quantificazione del danno e per l'effetto condan- nare la in persona del proprio legale rappresentante pro tem- Controparte_1 pore Sig. con sede legale in Piazza della Repubblica, 1 - 50058 Signa (FI) Parte_2
P.iva , al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di P.IVA_2
13.950,00, come sopra meglio precisato;
al capo nr. 6) laddove viene disposta la compensazione delle spese, chiedendo per l'effetto la condanna alle spese di lite di parte soccombente.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.”
Per L' Controparte_1
“In via principale: per il rigetto degli appelli di Parte_1
e di nonché, in riforma della sentenza impu-
[...] CP_2 CP_2 gnata, affinché sia accertata la mancanza di responsabilità dell' e per Controparte_1
l'effetto siano rigettate le domande di Parte_1 nei confronti dell'
[...] Controparte_1
-in denegata ipotesi: affinché, in caso di accoglimento anche parziale delle do- mande di nei confronti Parte_1 dell' la chiamata in causa sia condannata a rile- Controparte_1 CP_2 vare indenne;
Controparte_1
2 - in via ulteriormente subordinata: affinché la sentenza impugnata sia riformata quanto alla regolazione delle spese di lite disponendo la compensazione delle stesse an- che tra e Controparte_1 CP_2
In ogni caso con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condan- na di alla restituzione delle spese di lite pagate in esecuzione della sentenza CP_2 di primo grado (euro 3.530,20).”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed ec- cezione,
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società Parte_1
2) Dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla società CP_1
;
[...]
3) Rigettare nel merito il gravame proposto dalla società in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
4) Rigettare nel merito il gravame proposto dalla società in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
5) Riformare la sentenza di primo grado del tribunale di Firenze, sezione specia- lizzata per l'impresa, n. 2443/2023 nella parte in cui non considera maturata la pre- scrizione dell'azione proposta dall' nei confronti di Controparte_1 CP_2
6) Riformare la suindicata sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' e, per l'effetto, condannare la stessa Controparte_1 alla somma ritenuta di giustizia, da rifondere a CP_2
7) Riformare e/o correggere il capo n. 7 della suindicata sentenza, indicando la quantificazione puntuale delle spese di CTP sopportate da nel giudizio CP_2 di primo grado nella misura di € 1.000,00 e per l'effetto, porre la somma, a carico dell' . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, di entrambi i gradi.”
3
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel dicembre 2019
[...] conveniva davanti al Tribunale di Firenze Parte_3
– Sezione Imprese chiedendo di accertare l'illecita utilizza- Controparte_1 zione dell'opera musicale "Digital Life", riprodotta e sincronizzata in un filmato pubbli- cato sul canale Youtube della società convenuta, con inibitoria, condanna al risarcimento del danno quantificato in € 25.000,00, pubblicazione della sentenza e fissazione di una penale per ulteriori violazioni.
Si costituiva la società convenuta, contestando le domande ed in particolare espo- nendo:
- di essere una società a capitale misto (51% del Comune di Signa), per la gestione del parco pubblico ad ingresso libero e gratuito denominato Parco dei Renai;
- di aver commissionato, nel settembre 2010, in occasione del decennale dell'inaugurazione del parco, un servizio di taglio giornalistico con finalità informativo- istituzionale alla società titolare dell'omonima emittente locale, con Controparte_2 una serie di interviste ed interventi raccolti in occasione dell'evento, con compenso rego- larmente fatturato e di averne ricevuta una copia di cortesia per la pubblicazione sul proprio canale Youtube;
- di aver corrisposto all'emittente € 250,00 oltre IVA, come da regolare fattura;
- di non avere alcuna responsabilità, anche per carenza dell'elemento soggettivo, essendosi affidata a società specializzata del settore;
- che la violazione era in ipotesi attribuibile alla che chiamava in Controparte_2 causa con citazione notificata nell'aprile 2020 per essere manlevata in ipotesi di con- danna.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata opponendosi alle Controparte_2 domande proposte nei suoi confronti ed in particolare esponendo:
- che in effetti nel settembre 2010 l' aveva commissionato un “reda- Controparte_1 zionale”, vale a dire una trasmissione televisiva di comunicazione informativa dal taglio
4 giornalistico, in occasione del decennale del Parco, con l'intento di raccontare al pubbli- co l'evento, anche tramite interviste al presidente e ad alcuni esponenti politici;
- che la trasmissione fu mandata in onda una volta ed il rapporto professionale fra le due parti si era concluso;
- che non era più possibile reperire negli archivi dell'emittente la trasmissione ori- ginale andata in onda;
- di non aver mai consegnato alla società alcun DVD o altro suppor- Controparte_1 to con il filmato del servizio andato in onda;
- che, in ogni caso, era stata l' a caricare sul proprio canale Youtube Controparte_1 il video;
- che era maturata la prescrizione con riferimento ad ogni azione risarcitoria.
Istruita la causa con prove orali, documenti, CTU, il Tribunale di Firenze – Sezione imprese con sentenza n. 2443/2023 pubblicata il 25/08/2023 così statuiva:
“1) dichiara l'illiceità dell'utilizzazione dell'opera musicale "Digital Life" sincroniz- zata, riprodotta e pubblicata nel filmato promo-pubblicitario di Parte_4
su You Tube;
[...]
2) inibisce a ogni ulteriore utilizzazione dell'opera musica- Controparte_1 le "Digital Life";
3) condanna la al risarcimento dei danni subiti dall'attri- Controparte_1 ce, nella misura di euro 4.185,00, oltre ad interessi legali sul capitale mediamente riva- lutato;
4) respinge la domanda di pubblicazione per estratto della sentenza;
5) dispone, ex art. 163 n. 2 L.d.a., a carico de in persona Controparte_1 del proprio legale rappresentante pro tempore, una penale, nella misura di Euro
500,00, a favore dell'attrice, per ogni violazione o inosservanza delle disposizioni della presente sentenza, o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa;
6) dispone la compensazione delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU e
CTP sostenute, tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
5 7) condanna alla refusione, a favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in complessive euro 2.950,00, oltre 15% spese generali, IVA
e CAP come per legge, oltre alla refusione, sempre a favore della terza chiamata, delle spese di CTU e CTP sostenute, liquidate come da dispositivo”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“l'utilizzazione economica del brano musicale “Digital Life” spetta esclusivamente all'attrice, in quanto produttrice di fonogrammi, secondo quanto previsto dall'art. 72 della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633 del 1941, “L.d.a.”).
Nel caso di specie parte convenuta, pubblicando sul proprio canale Youtube “par- codeirenaisigna”, un video dal titolo “10 anni del Parco dei Renai Parte 1” e “10 anni del
Parco dei Renai Parte 2” con la sincronizzazione del brano musicale “Digital Life”, sen- za previo accordo di licenza con , ha violato i diritti di utilizzazione economica Pt_1 di quest'ultima. […]
La convenuta deduce, peraltro, di non poter essere considerata responsabile di al- cuna violazione, in quanto esente da colpa anche lieve, poiché la violazione sarebbe, in- vece, imputabile a , avendo quest'ultima realizzato su sua commissione il CP_2 filmato, corredandolo però della sincronizzazione del brano, che era poi andato in on- da, in un primo momento, proprio su . CP_2
Ma nel caso in esame, la violazione in contestazione, che, dunque, rileva ai fini della decisione, è quella della pubblicazione del video sul canale YouTube, e non la tra- smissione dello stesso in televisione, su . CP_2
Al riguardo va osservato che, se è vero che, secondo la giurisprudenza di legitti- mità sul punto, “la responsabilità per illegittima riproduzione del brano non ha natura oggettiva e non può ricadere, quindi, sul beneficiario della pubblicità”, è anche vero che quest'ultimo incorre in responsabilità se è stato “autore o compartecipe della violazione del diritto di autore” (Cass. 24754/2014).
Nel caso di specie, indipendentemente da quanto si dirà, in prosieguo, circa la po- sizione della terza chiamata , che risulta solo avere realizzato un filmato te- CP_2 levisivo, la corrispondenza al quale del filmato caricato dalla convenuta su YouTube non è neppure provata, come sempre si dirà in prosieguo, non può non osservarsi che il
6 caricamento su YouTube del filmato da parte della convenuta rappresenta un autono- mo atto di riproduzione e comunicazione al pubblico del brano, rispetto alla trasmis- sione del filmato su , che non è in contestazione in questa sede, e dunque, CP_2 un'autonoma violazione dei diritti di utilizzazione economica dell'attrice, imputabile al- la convenuta, che non si è accertata della legittimità della riproduzione del brano al momento del caricamento del video sul canale You Tube, che costituisce il momento della riproduzione dell'opera sincronizzata, lamentata in questa sede da parte attrice.
Va, pertanto, in accoglimento della domanda di , inibita ogni ulteriore Pt_1 utilizzazione dell'opera musicale “Digital Life”, ex art. 156 l.d.a., da parte della conve- nuta.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria […]
Il CTU ha pertanto considerato, per stimare il valore del brano in considerazione, il campo di valori di cui al listino per la licenza annuale della playlist relativa Pt_1
a “DOCUMENTARI/PRODOTTI MULTIMEDIALI/ AUDIOVISIVI AZIENDALI”, e per quella relativa a “UTILIZZO WEB E SU PIATTAFORME TIPO YOUTUBE/VIDEO”, ri- tenendo, in maniera corretta, dette modalità di utilizzo applicabili all'utilizzo del brano
“Digital Life” nel caso in esame, concludendo che “… In risposta al quesito, in base a quanto sopra, il sottoscritto CTU, conferma che l'importo di Euro1550 rappresenti in modo congruo il corrispettivo medio annuo di mercato per la sincronizzazione del bra- no musicale “Digital Life” in uno spot pubblicitario aziendale” (pag. 24 della relazione).
[…]
Osserva a tal riguardo però il Collegio che seppure, come detto, è condivisibile il ragionamento effettuato dal CTU per l'attribuzione del valore del brano “Digital Life” con riferimento al valore dell'intera collezione di brani del quale lo stesso fa parte, e seppure deve tenersi conto del fatto che il consenso alla riproduzione del titolare della licenza è relativo all'intera playlist, con richiesta, pertanto, del prezzo dell'intera com- posizione per l'utilizzo di tutti i brani nella stessa inclusi, non può, d'altro canto, esclu- dersi che sulla valutazione dell'utilizzatore del consenso influisca la notorietà dell'opera e del suo autore, che, nel caso di specie, non appare essere di particolare evidenza.
7 Non può, dunque, escludersi che di fronte ad un'offerta, da parte del titolare della licenza, rigidamente ancorata, quanto al prezzo, al valore dell'intera intera playlist, il destinatario di tale proposta non avrebbe finito con il desistere dall'utilizzazione del singolo brano “Digital Life”, proprio per il fatto di dover corrispondere, per la sincro- nizzazione di un solo brano, non particolarmente conosciuto sul mercato, il prezzo ri- chiesto per un'intera playlist […]
Il danno derivante dall'illecita produzione deve, comunque, essere liquidato equi- tativamente, tenuto conto dei parametri indicati, e, come detto, non può non tenersi conto della riproduzione di un singolo brano, pur ricompreso in una playlist, anche, come pure detto, per l'incidenza solo di tale singolo brano sugli utili derivati dall'illecito utilizzo, e sull'ampiezza della lesione dell'altrui diritto di esclusiva.
Ciò premesso, considerato il valore medio di una playlist quale quella prodotta da parte attrice, della quale fa parte il brano “Digital Life”, e considerato che tale prezzo è riferibile ad una compilazione composta da 10 brani (cfr. doc. n. del fascicolo di parte attrice), tenuto conto dei criteri sopra enunciati, si ritiene equo riconoscere a parte at- trice a titolo risarcitorio, per l'illecito utilizzo del brano, la somma di euro 465,00 per anno, pari al triplo di quella spettante, per ogni singolo anno, per l'utilizzo di uno dei
10 brani dei quali è composta la playlist dell'attrice (valore dell'intera playlist euro
1.550 : 10, numero dei brani contenuti nella stessa = 155, somma da moltiplicare x 3 =
465,00).
Detta somma va moltiplicata per i 9 anni di utilizzo del brano su YouTube (dal
2010, anno d'inserimento, al 2019, anno in cui è stato rimosso in seguito alla diffida di parte attrice, si veda il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta, nonché quanto dedotto da parte attrice nella prima comparsa conclusiona- le), per un totale di euro 4.185,00.
La convenuta va, pertanto, condannata alla refusione, a favore dell'attrice, della somma di euro 4.185,00, oltre ad interessi legali sul capitale mediamente rivalutato
(Cass. n. 13653/2014). […]
Nel merito, va osservato, quanto alla domanda della convenuta, di essere tenuta indenne dall'emittente televisiva terza chiamata in causa, che ha negato di CP_2
8 aver utilizzato il brano “Digital Life” nel proprio servizio televisivo, e, comunque, di avere fornito alla convenuta la registrazione del video.
Sul punto, vengono in primo luogo in rilievo le dichiarazioni del teste Tes_1
sentito all'udienza del 13.4.2023, che, interrogato sul capitolo 13 di prova di
[...] cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta, ha risposto
“… che era consuetudine della ditta IN RO che realizzava i servizi di darmi una copia di cortesia e io passavo dagli uffici della e lasciavo una copia del di- CP_1 schetto e penso che rispecchiasse il servizio mandato in onda ma dato il tempo trascor- so non ricordo di più e penso di aver fatto così anche nel caso di specie”.
Il teste, dunque, ha fatto riferimento ad una terza ditta “IN RO”, per la realizzazione del servizio, precisando che era consuetudine che gli fosse consegnata una copia del servizio stesso, il cui dischetto passava poi a consegnare presso gli uffici della convenuta. Il teste ha altresì aggiunto, come detto, di ritenere che il dischetto con- segnato rispecchiasse il contenuto del servizio mandato in onda, ma che, dato il tempo trascorso, non ricordava di più […] La teste interrogata sui capitoli 2 e 3 Tes_2 di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta, ha confermato la circostanza che tramite il suo collaboratore CP_2 Tes_1
autore delle interviste realizzate nel filmato del “decennale”, ai primi del me-
[...] se di ottobre 2010 consegnò all' una copia di cortesia del servizio su Controparte_1
DVD-ROM, e che il relativo filmato, nei giorni immediatamente successivi al suo rice- vimento, venne pubblicato esattamente come ricevuto dall' sul canale Controparte_1
YouTube di quest'ultima, 'Parco dei Renai' per la sua Parte_5 lunghezza per agevolarne il caricamento. […]
Non può, dunque, ritenersi provato né che la sincronizzazione del filmato con il brano “Digital Life” sia stata effettuata da , né che abbia tra- CP_2 CP_2 smesso il filmato contenente il brano illecitamente sincronizzato, posto che il teste
[...]
come detto, ha riferito della consegna di un filmato fornitogli dalla ditta realiz- Tes_3 zatrice dello stesso, IN RO, né, infine, che il filmato caricato su YouTube dalla convenuta corrispondesse a quello mandato in onda da . CP_2
9 Oltretutto, come osservato, la teste a dichiarato di non essere in grado di Tes_2 riferire se il video caricato su YouTube fosse lo stesso mandato in onda su , CP_2 non vedendo la stessa le trasmissioni dell'emittente.
E, d'altro canto, la parte convenuta, pur deducendo di avere commissionato all'odierna terza chiamata la realizzazione del filmato, ha però prodotto in atti una fat- tura emessa nei confronti di , relativa alla realizzazione non di un filmato, CP_2 bensì di un “servizio televisivo”.
La domanda formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata non può, pertanto, trovare accoglimento.
In considerazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria solo per una par- te della somma richiesta, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per disporre la com- pensazione delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU e CTP sostenute, tra l'attrice
, e la convenuta (cfr., sul punto, Cass. S.U. 31.10.2022, n. Pt_1 Controparte_1
32061).
In considerazione, invece, della reiezione della domanda nei confronti della terza chiamata, formulata da parte convenuta, quest'ultima va condannata alla refusione delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU e CTP sostenute, a favore della prima, liquidate come da dispositivo”.
L'appello.
2. Proponeva appello Parte_1 itenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti
[...] motivi di impugnazione:
1) erroneità nella quantificazione del risarcimento del danno richiesto da;
Pt_1
2) erronea applicazione della compensazione delle spese.
Si costituiva in giudizio che contestava quanto dedotto Controparte_1 da e proponeva a sua volta appello incidentale nei confronti della sentenza Pt_1 impugnata, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sull'onere della prova;
2) ingiusta regolazione delle spese di lite.
10 Si costituiva in giudizio che contestava quanto dedotto Controparte_2 dall'appellante principale e dall'appellante inci- Parte_1 dentale e proponeva a sua volta appello incidentale nei con- Controparte_1 fronti della sentenza impugnata, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta da;
CP_2
2) mancato accoglimento della domanda di condanna dell' ex art. 96 Controparte_1
c.p.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascrit- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Deve essere esaminata preliminarmente l'appello incidentale di CP_1
[...]
Con il primo motivo (“1) erronea applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sull'onere della prova”) in sintesi deduce: “de- Controparte_1 ve ribadirsi che una responsabilità dell' non sembra ravvisabile per Parte_6 mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito perché che da parte sua non vi fu né do- lo né colpa. Invero stiamo parlando di un soggetto certamente non addetto ai lavori che commissionò un servizio di natura informativo-promozionale di taglio giornalisti- co ad un operatore professionale, un'emittente TV molto radicata e conosciuta con nu- meri di tutto rispetto […] Non vi fu alcuna responsabilità della convenuta nella scelta del soggetto cui commissionò il servizio, tanto più che si trattava di un operatore di cui la convenuta si era già avvalsa in precedenza e di cui ha continuato ad avvalersi in se- guito senza mai alcun problema (cfr. partitario contabilità fornitore – doc. 3). Nulla insomma induceva a pensare che quel breve stacco di musica fosse stato indebitamente sincronizzato nel servizio di in violazione dei diritti di privativa altrui. Al CP_2
Co contrario, la notorietà dell'emittente e la consuetudine di rapporti con questa indus- sero a confidare del tutto ragionevolmente nella perfetta legittimità Controparte_1 del prodotto realizzato da che al solito poi ne consegnò una copia al com- CP_2
11 mittente tramite il giornalista che aveva condotto le interviste Testimone_1 all'interno del servizio […] La presunta responsabilità dell' perché non si Controparte_1
è accertata della legittimità della riproduzione del brano al momento del caricamento del video sul canale You Tube, implica un inesistente dovere generalizzato del cliente di vigilare il rispetto delle regole settoriali da parte del professionista. Invero il cliente non è tenuto a farlo e nella gran parte dei casi non avrebbe comunque le competenze all'uopo necessarie. Invero nulla poteva indurre a supporre che Controparte_1
l'anonimo e totalmente sconosciuto brano digitale sincronizzato nel servizio fosse co- perto dal diritto d'autore ed utilizzato da senza averne acquisito i diritti CP_2
[…] Per queste ragioni continua a sembrarci pertinente il richiamo a Cassazione
24754/14 e a Cassazione 25563/14, in cui curiosamente era parte in causa sempre
[...]
, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non Pt_7 Controparte_1 fu compartecipe della violazione, non avendo collaborato in alcun modo alla realizza- zione del servizio”.
Il motivo è fondato.
Il risarcimento del danno previsto dall'art. 152 della legge 633/1941, come sostitui- to dal D. Lgs. 140/2006 di attuazione della direttiva 2004/48/CE, richiede, secondo i principi generali, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
Chiara in tal senso è la previsione dell'art. 13 della citata direttiva 2004/48/CE, che prevede l'obbligo di risarcire i danni solo per “l'autore della violazione, implicato consa- pevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazio- ne”.
Anche in tema di brevetti i giudici di legittimità hanno chiarito che l'ordinario ri- sarcimento del danno per la violazione dei diritti di privativa richiede, secondo le regole generali, l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, potendosene prescindere solo per la distinta misura della retroversione degli utili (vedi Cass. sez. I, 29/07/2021, n.21832:
“in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare spe-
12 cificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con do- lo”).
Nella fattispecie, come già esposto, è da escludere che la società Controparte_3
(che gestisce un parco pubblico ad ingresso gratuito) abbia conseguito un
[...] qualche utile dalla pubblicazione del video.
I giudici di legittimità nei precedenti richiamati anche a fondamento del motivo di appello, hanno chiarito che “la responsabilità per la riproduzione di un brano musicale senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico non ha natura oggettiva e, pertanto, nel caso in cui detto brano faccia da sottofondo ad un messaggio pubblicitario, non può ricadere sul beneficiario della pubblicità, a meno che non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di auto- re, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'indiretto beneficio goduto per effetto dell'abusiva riproduzione (nella specie, imputabile esclusivamente all'emittente radio- fonica incaricata di veicolare il messaggio, la quale non aveva ricevuto alcuna indica- zione in merito al brano da inserire come sottofondo)” (vedi Cass. 20/11/2014,
n.24754); in altra fattispecie analoga i giudici di legittimità hanno confermato la senten- za di merito che aveva escluso l'elemento soggettivo motivato con “l'affidamento della produzione dello spot ad una società specializzata nel settore” (vedi Cass. 04/12/2014,
n. 25653).
La sussistenza dell'elemento soggettivo (ovvero della “consapevolezza” della viola- zione o dei “ragionevoli motivi” per i quali tale consapevolezza doveva comunque sussi- stere, per riprendere le espressioni della direttiva) dovrà essere apprezzata avuto riguar- do alla diligenza richiesta nella concreta fattispecie, in particolare considerando, come avvenuto nei precedenti di legittimità citati, se trattasi o meno di soggetto che utilizza normalmente opere coperte da diritto di autore (emittenti televisive, radiofoniche;
agen- zie pubblicitarie, etc), se la violazione è stata compiuta direttamente o vi è stato, ad esempio, un legittimo affidamento in relazione a condotte di un operatore professionale, anche perché, come evidenziato in dottrina, a differenza di quello che avviene per marchi e brevetti, non vi sono registri, un sistema di pubblicità legale.
13 Il Tribunale nella sentenza impugnata in realtà si è limitato a constatare la oggetti- va partecipazione all'illecito (“nel caso in esame, la violazione in contestazione, che, dunque, rileva ai fini della decisione, è quella della pubblicazione del video sul canale
YouTube, e non la trasmissione dello stesso in televisione, su ”), senza svol- CP_2 gere alcuna considerazione attinente specificatamente all'elemento soggettivo.
Sotto tale profilo occorre evidenziare alcuni elementi di fatto pacifici o comunque risultati dall'istruttoria svolta:
- la società è società a capitale misto (51% del Comune Controparte_1 di Signa), per la gestione di un parco pubblico ad ingresso libero e gratuito, quindi un soggetto che non agisce per fini di lucro, con attività totalmente estranea rispetto ad ope- re musicali protette dal diritto di autore;
- la società aveva commissionato ad una emittente televisiva un servizio di taglio giornalistico in occasione di un singolo evento particolare (decennale di apertura del parco);
- a prescindere dalla corrispondenza tra il filmato caricato su Youtube ed il servizio all'epoca (settembre 2010) mandato in onda dall'emittente televisiva, le prove per testi hanno confermato che il filmato fu consegnato all' da parte Controparte_1 del giornalista che aveva realizzato il servizio su incarico dell'emittente televisiva e che quindi non è stato in alcun modo realizzato o modificato dalla società, che si è limitata a caricarlo sul proprio sito (vedi deposizione del teste “posso dire che era Tes_1 consuetudine della ditta IN RO che realizzava i servizi di darmi una copia di cortesia e io passavo dagli uffici della e lasciavo una copia del dischetto e penso CP_1 che rispecchiasse il servizio mandato in onda ma dato il tempo trascorso non ricordo di più e penso di aver fatto così anche nel caso di specie. Io non ho mai montato un servi- zio e non ho mai assistito ad un montaggio dei servizi, era una scelta del cameraman quella del montaggio del dischetto”; deposizione della teste “era consuetudine Tes_2 che il ci portasse una copia di cortesia […] ho provveduto io alla pubblicazio- Tes_1 ne su youtube del DVD e posso dire che fu pubblicato come ci è stato consegnato”);
- il brano “Digital Life” assume un rilievo del tutto marginale e trascurabile, sia in relazione alla durata e sviluppo complessivo del filmato, sia dal punto di vista funzionale
14 e di contenuto: il filmato è costituito da un lungo servizio giornalistico composto essen- zialmente da interviste, della durata di circa 25 minuiti nel quale il brano è montato per
18 secondi all'inizio e 33 alla fine, su di una immagine fissa;
il video è rimasto caricato per oltre dieci anni, con un numero di visualizzazioni assai limitato, circa 300 (vedi CTU:
“Nei primi 18 secondi e del primo video e negli ultimi 33 secondi del secondo compare l'immagine statica qui sotto riportata […] in sincronizzazione con questa immagine si ascolta una parte del brano Digital Life […] è utilizzato per un periodo breve, all'inizio ed al termine […] Il sottoscritto concorda che il video non sia uno spot pubblicitario, ma sia un'intervista di un evento del 2010, il decennale del Parco dei Renai, quindi confina- to a quell'evento. La durata dell'intervista è sproporzionata rispetto alla durata della sincronizzazione, confinata a 18 secondi prima dell'inizio dell'intervista, e a 33 secondi al termine della stessa. Non si tratta di un video promozionale di facile visione, essendo una lunga intervista legata ad un evento. La lunghezza ha comportato la necessità di spezzare il video in due separati file. Lo scarso interesse è confermato dal basso nume- ro di visualizzazioni complessivo, dalla prima pubblicazione del video, in un periodo di
10 anni”).
Gli elementi obbiettivi in precedenza esposti (società a prevalente capitale pubbli- co, creata per la gestione di un parco ad ingresso gratuito, del tutto estranea all'ambito musicale;
realizzazione del video nell'ambito di un servizio giornalistico commissionata ad una emittente televisiva;
assoluta estraneità della società alla realizzazione del video ed alla sincronizzazione del brano musicale, ricevuto dal giornalista, dal soggetto che aveva comunque agito per conto dell'operatore professionale al quale era stato commis- sionato il servizio;
rilievo assolutamente trascurabile del breve utilizzo del brano musica- le nell'ambito di un lungo video costituito essenzialmente da interviste) inducono ad escludere che vi sia stata, come richiesto da parte della società Controparte_1 la soggettiva “consapevolezza” della violazione o comunque che sussistano “ragio-
[...] nevoli motivi” per imputare comunque a titolo di colpa l'assenza di tale consapevolezza.
4. L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale di Controparte_1 comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello della stessa parte e degli
[...]
15 appelli proposti da Parte_1
[...] Controparte_2
5. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Nella fattispecie, considerata l'assoluta peculiarità della vicenda quale in preceden- za esposta (sussistenza oggettiva della violazione del diritto di autore;
esclusione dell'elemento soggettivo con riferimento alla società che ha proceduto alla pubblicazione su sito;
consegna del filmato contenente l'illegittima sincronizzazione del brano musicale da parte di giornalista incaricato dall'emittente televisiva di realizzare il servizio), sussi- stono i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c. come interato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 e ripar- tire le spese di CTU per un terzo a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da
[...]
Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 2443/2023 del Tribunale di Firenze-
[...] Controparte_2
Sezione Imprese pubblicata il 25/08/2023, in accoglimento dell'appello di CP_1
assorbiti gli altri, così provvede
[...]
IN RIFORMA della sentenza impugnata
- rigetta le domande proposte da Parte_8
[...]
- dichiara interamente compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio;
16 - pone definitivamente le spese di CTU di primo grado a carico delle tre parti in giudizio, nella misura di un terzo ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 265/2024 con OGGETTO: Diritto di autore e diritti connessi promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SPISANI SONIA e dell'avv. IZZO ALFREDO P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
OR CL
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FAGGIOLI Controparte_2 P.IVA_3
PAOLA
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2443/2023 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese pubblicata il
25/08/2023
CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 2433/2023 pubblicata in data 25 agosto 2023 dal Tribunale di
Firenze, Giudice Dr.Pietro Merletti, non notificata, limitatamente: al capo nr. 3) relativamente alla quantificazione del danno e per l'effetto condan- nare la in persona del proprio legale rappresentante pro tem- Controparte_1 pore Sig. con sede legale in Piazza della Repubblica, 1 - 50058 Signa (FI) Parte_2
P.iva , al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, nella misura di P.IVA_2
13.950,00, come sopra meglio precisato;
al capo nr. 6) laddove viene disposta la compensazione delle spese, chiedendo per l'effetto la condanna alle spese di lite di parte soccombente.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.”
Per L' Controparte_1
“In via principale: per il rigetto degli appelli di Parte_1
e di nonché, in riforma della sentenza impu-
[...] CP_2 CP_2 gnata, affinché sia accertata la mancanza di responsabilità dell' e per Controparte_1
l'effetto siano rigettate le domande di Parte_1 nei confronti dell'
[...] Controparte_1
-in denegata ipotesi: affinché, in caso di accoglimento anche parziale delle do- mande di nei confronti Parte_1 dell' la chiamata in causa sia condannata a rile- Controparte_1 CP_2 vare indenne;
Controparte_1
2 - in via ulteriormente subordinata: affinché la sentenza impugnata sia riformata quanto alla regolazione delle spese di lite disponendo la compensazione delle stesse an- che tra e Controparte_1 CP_2
In ogni caso con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condan- na di alla restituzione delle spese di lite pagate in esecuzione della sentenza CP_2 di primo grado (euro 3.530,20).”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed ec- cezione,
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società Parte_1
2) Dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla società CP_1
;
[...]
3) Rigettare nel merito il gravame proposto dalla società in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
4) Rigettare nel merito il gravame proposto dalla società in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
5) Riformare la sentenza di primo grado del tribunale di Firenze, sezione specia- lizzata per l'impresa, n. 2443/2023 nella parte in cui non considera maturata la pre- scrizione dell'azione proposta dall' nei confronti di Controparte_1 CP_2
6) Riformare la suindicata sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' e, per l'effetto, condannare la stessa Controparte_1 alla somma ritenuta di giustizia, da rifondere a CP_2
7) Riformare e/o correggere il capo n. 7 della suindicata sentenza, indicando la quantificazione puntuale delle spese di CTP sopportate da nel giudizio CP_2 di primo grado nella misura di € 1.000,00 e per l'effetto, porre la somma, a carico dell' . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, di entrambi i gradi.”
3
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel dicembre 2019
[...] conveniva davanti al Tribunale di Firenze Parte_3
– Sezione Imprese chiedendo di accertare l'illecita utilizza- Controparte_1 zione dell'opera musicale "Digital Life", riprodotta e sincronizzata in un filmato pubbli- cato sul canale Youtube della società convenuta, con inibitoria, condanna al risarcimento del danno quantificato in € 25.000,00, pubblicazione della sentenza e fissazione di una penale per ulteriori violazioni.
Si costituiva la società convenuta, contestando le domande ed in particolare espo- nendo:
- di essere una società a capitale misto (51% del Comune di Signa), per la gestione del parco pubblico ad ingresso libero e gratuito denominato Parco dei Renai;
- di aver commissionato, nel settembre 2010, in occasione del decennale dell'inaugurazione del parco, un servizio di taglio giornalistico con finalità informativo- istituzionale alla società titolare dell'omonima emittente locale, con Controparte_2 una serie di interviste ed interventi raccolti in occasione dell'evento, con compenso rego- larmente fatturato e di averne ricevuta una copia di cortesia per la pubblicazione sul proprio canale Youtube;
- di aver corrisposto all'emittente € 250,00 oltre IVA, come da regolare fattura;
- di non avere alcuna responsabilità, anche per carenza dell'elemento soggettivo, essendosi affidata a società specializzata del settore;
- che la violazione era in ipotesi attribuibile alla che chiamava in Controparte_2 causa con citazione notificata nell'aprile 2020 per essere manlevata in ipotesi di con- danna.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata opponendosi alle Controparte_2 domande proposte nei suoi confronti ed in particolare esponendo:
- che in effetti nel settembre 2010 l' aveva commissionato un “reda- Controparte_1 zionale”, vale a dire una trasmissione televisiva di comunicazione informativa dal taglio
4 giornalistico, in occasione del decennale del Parco, con l'intento di raccontare al pubbli- co l'evento, anche tramite interviste al presidente e ad alcuni esponenti politici;
- che la trasmissione fu mandata in onda una volta ed il rapporto professionale fra le due parti si era concluso;
- che non era più possibile reperire negli archivi dell'emittente la trasmissione ori- ginale andata in onda;
- di non aver mai consegnato alla società alcun DVD o altro suppor- Controparte_1 to con il filmato del servizio andato in onda;
- che, in ogni caso, era stata l' a caricare sul proprio canale Youtube Controparte_1 il video;
- che era maturata la prescrizione con riferimento ad ogni azione risarcitoria.
Istruita la causa con prove orali, documenti, CTU, il Tribunale di Firenze – Sezione imprese con sentenza n. 2443/2023 pubblicata il 25/08/2023 così statuiva:
“1) dichiara l'illiceità dell'utilizzazione dell'opera musicale "Digital Life" sincroniz- zata, riprodotta e pubblicata nel filmato promo-pubblicitario di Parte_4
su You Tube;
[...]
2) inibisce a ogni ulteriore utilizzazione dell'opera musica- Controparte_1 le "Digital Life";
3) condanna la al risarcimento dei danni subiti dall'attri- Controparte_1 ce, nella misura di euro 4.185,00, oltre ad interessi legali sul capitale mediamente riva- lutato;
4) respinge la domanda di pubblicazione per estratto della sentenza;
5) dispone, ex art. 163 n. 2 L.d.a., a carico de in persona Controparte_1 del proprio legale rappresentante pro tempore, una penale, nella misura di Euro
500,00, a favore dell'attrice, per ogni violazione o inosservanza delle disposizioni della presente sentenza, o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa;
6) dispone la compensazione delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU e
CTP sostenute, tra e Parte_1 [...]
Controparte_1
5 7) condanna alla refusione, a favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in complessive euro 2.950,00, oltre 15% spese generali, IVA
e CAP come per legge, oltre alla refusione, sempre a favore della terza chiamata, delle spese di CTU e CTP sostenute, liquidate come da dispositivo”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“l'utilizzazione economica del brano musicale “Digital Life” spetta esclusivamente all'attrice, in quanto produttrice di fonogrammi, secondo quanto previsto dall'art. 72 della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633 del 1941, “L.d.a.”).
Nel caso di specie parte convenuta, pubblicando sul proprio canale Youtube “par- codeirenaisigna”, un video dal titolo “10 anni del Parco dei Renai Parte 1” e “10 anni del
Parco dei Renai Parte 2” con la sincronizzazione del brano musicale “Digital Life”, sen- za previo accordo di licenza con , ha violato i diritti di utilizzazione economica Pt_1 di quest'ultima. […]
La convenuta deduce, peraltro, di non poter essere considerata responsabile di al- cuna violazione, in quanto esente da colpa anche lieve, poiché la violazione sarebbe, in- vece, imputabile a , avendo quest'ultima realizzato su sua commissione il CP_2 filmato, corredandolo però della sincronizzazione del brano, che era poi andato in on- da, in un primo momento, proprio su . CP_2
Ma nel caso in esame, la violazione in contestazione, che, dunque, rileva ai fini della decisione, è quella della pubblicazione del video sul canale YouTube, e non la tra- smissione dello stesso in televisione, su . CP_2
Al riguardo va osservato che, se è vero che, secondo la giurisprudenza di legitti- mità sul punto, “la responsabilità per illegittima riproduzione del brano non ha natura oggettiva e non può ricadere, quindi, sul beneficiario della pubblicità”, è anche vero che quest'ultimo incorre in responsabilità se è stato “autore o compartecipe della violazione del diritto di autore” (Cass. 24754/2014).
Nel caso di specie, indipendentemente da quanto si dirà, in prosieguo, circa la po- sizione della terza chiamata , che risulta solo avere realizzato un filmato te- CP_2 levisivo, la corrispondenza al quale del filmato caricato dalla convenuta su YouTube non è neppure provata, come sempre si dirà in prosieguo, non può non osservarsi che il
6 caricamento su YouTube del filmato da parte della convenuta rappresenta un autono- mo atto di riproduzione e comunicazione al pubblico del brano, rispetto alla trasmis- sione del filmato su , che non è in contestazione in questa sede, e dunque, CP_2 un'autonoma violazione dei diritti di utilizzazione economica dell'attrice, imputabile al- la convenuta, che non si è accertata della legittimità della riproduzione del brano al momento del caricamento del video sul canale You Tube, che costituisce il momento della riproduzione dell'opera sincronizzata, lamentata in questa sede da parte attrice.
Va, pertanto, in accoglimento della domanda di , inibita ogni ulteriore Pt_1 utilizzazione dell'opera musicale “Digital Life”, ex art. 156 l.d.a., da parte della conve- nuta.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria […]
Il CTU ha pertanto considerato, per stimare il valore del brano in considerazione, il campo di valori di cui al listino per la licenza annuale della playlist relativa Pt_1
a “DOCUMENTARI/PRODOTTI MULTIMEDIALI/ AUDIOVISIVI AZIENDALI”, e per quella relativa a “UTILIZZO WEB E SU PIATTAFORME TIPO YOUTUBE/VIDEO”, ri- tenendo, in maniera corretta, dette modalità di utilizzo applicabili all'utilizzo del brano
“Digital Life” nel caso in esame, concludendo che “… In risposta al quesito, in base a quanto sopra, il sottoscritto CTU, conferma che l'importo di Euro1550 rappresenti in modo congruo il corrispettivo medio annuo di mercato per la sincronizzazione del bra- no musicale “Digital Life” in uno spot pubblicitario aziendale” (pag. 24 della relazione).
[…]
Osserva a tal riguardo però il Collegio che seppure, come detto, è condivisibile il ragionamento effettuato dal CTU per l'attribuzione del valore del brano “Digital Life” con riferimento al valore dell'intera collezione di brani del quale lo stesso fa parte, e seppure deve tenersi conto del fatto che il consenso alla riproduzione del titolare della licenza è relativo all'intera playlist, con richiesta, pertanto, del prezzo dell'intera com- posizione per l'utilizzo di tutti i brani nella stessa inclusi, non può, d'altro canto, esclu- dersi che sulla valutazione dell'utilizzatore del consenso influisca la notorietà dell'opera e del suo autore, che, nel caso di specie, non appare essere di particolare evidenza.
7 Non può, dunque, escludersi che di fronte ad un'offerta, da parte del titolare della licenza, rigidamente ancorata, quanto al prezzo, al valore dell'intera intera playlist, il destinatario di tale proposta non avrebbe finito con il desistere dall'utilizzazione del singolo brano “Digital Life”, proprio per il fatto di dover corrispondere, per la sincro- nizzazione di un solo brano, non particolarmente conosciuto sul mercato, il prezzo ri- chiesto per un'intera playlist […]
Il danno derivante dall'illecita produzione deve, comunque, essere liquidato equi- tativamente, tenuto conto dei parametri indicati, e, come detto, non può non tenersi conto della riproduzione di un singolo brano, pur ricompreso in una playlist, anche, come pure detto, per l'incidenza solo di tale singolo brano sugli utili derivati dall'illecito utilizzo, e sull'ampiezza della lesione dell'altrui diritto di esclusiva.
Ciò premesso, considerato il valore medio di una playlist quale quella prodotta da parte attrice, della quale fa parte il brano “Digital Life”, e considerato che tale prezzo è riferibile ad una compilazione composta da 10 brani (cfr. doc. n. del fascicolo di parte attrice), tenuto conto dei criteri sopra enunciati, si ritiene equo riconoscere a parte at- trice a titolo risarcitorio, per l'illecito utilizzo del brano, la somma di euro 465,00 per anno, pari al triplo di quella spettante, per ogni singolo anno, per l'utilizzo di uno dei
10 brani dei quali è composta la playlist dell'attrice (valore dell'intera playlist euro
1.550 : 10, numero dei brani contenuti nella stessa = 155, somma da moltiplicare x 3 =
465,00).
Detta somma va moltiplicata per i 9 anni di utilizzo del brano su YouTube (dal
2010, anno d'inserimento, al 2019, anno in cui è stato rimosso in seguito alla diffida di parte attrice, si veda il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta, nonché quanto dedotto da parte attrice nella prima comparsa conclusiona- le), per un totale di euro 4.185,00.
La convenuta va, pertanto, condannata alla refusione, a favore dell'attrice, della somma di euro 4.185,00, oltre ad interessi legali sul capitale mediamente rivalutato
(Cass. n. 13653/2014). […]
Nel merito, va osservato, quanto alla domanda della convenuta, di essere tenuta indenne dall'emittente televisiva terza chiamata in causa, che ha negato di CP_2
8 aver utilizzato il brano “Digital Life” nel proprio servizio televisivo, e, comunque, di avere fornito alla convenuta la registrazione del video.
Sul punto, vengono in primo luogo in rilievo le dichiarazioni del teste Tes_1
sentito all'udienza del 13.4.2023, che, interrogato sul capitolo 13 di prova di
[...] cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta, ha risposto
“… che era consuetudine della ditta IN RO che realizzava i servizi di darmi una copia di cortesia e io passavo dagli uffici della e lasciavo una copia del di- CP_1 schetto e penso che rispecchiasse il servizio mandato in onda ma dato il tempo trascor- so non ricordo di più e penso di aver fatto così anche nel caso di specie”.
Il teste, dunque, ha fatto riferimento ad una terza ditta “IN RO”, per la realizzazione del servizio, precisando che era consuetudine che gli fosse consegnata una copia del servizio stesso, il cui dischetto passava poi a consegnare presso gli uffici della convenuta. Il teste ha altresì aggiunto, come detto, di ritenere che il dischetto con- segnato rispecchiasse il contenuto del servizio mandato in onda, ma che, dato il tempo trascorso, non ricordava di più […] La teste interrogata sui capitoli 2 e 3 Tes_2 di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte convenuta, ha confermato la circostanza che tramite il suo collaboratore CP_2 Tes_1
autore delle interviste realizzate nel filmato del “decennale”, ai primi del me-
[...] se di ottobre 2010 consegnò all' una copia di cortesia del servizio su Controparte_1
DVD-ROM, e che il relativo filmato, nei giorni immediatamente successivi al suo rice- vimento, venne pubblicato esattamente come ricevuto dall' sul canale Controparte_1
YouTube di quest'ultima, 'Parco dei Renai' per la sua Parte_5 lunghezza per agevolarne il caricamento. […]
Non può, dunque, ritenersi provato né che la sincronizzazione del filmato con il brano “Digital Life” sia stata effettuata da , né che abbia tra- CP_2 CP_2 smesso il filmato contenente il brano illecitamente sincronizzato, posto che il teste
[...]
come detto, ha riferito della consegna di un filmato fornitogli dalla ditta realiz- Tes_3 zatrice dello stesso, IN RO, né, infine, che il filmato caricato su YouTube dalla convenuta corrispondesse a quello mandato in onda da . CP_2
9 Oltretutto, come osservato, la teste a dichiarato di non essere in grado di Tes_2 riferire se il video caricato su YouTube fosse lo stesso mandato in onda su , CP_2 non vedendo la stessa le trasmissioni dell'emittente.
E, d'altro canto, la parte convenuta, pur deducendo di avere commissionato all'odierna terza chiamata la realizzazione del filmato, ha però prodotto in atti una fat- tura emessa nei confronti di , relativa alla realizzazione non di un filmato, CP_2 bensì di un “servizio televisivo”.
La domanda formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata non può, pertanto, trovare accoglimento.
In considerazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria solo per una par- te della somma richiesta, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per disporre la com- pensazione delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU e CTP sostenute, tra l'attrice
, e la convenuta (cfr., sul punto, Cass. S.U. 31.10.2022, n. Pt_1 Controparte_1
32061).
In considerazione, invece, della reiezione della domanda nei confronti della terza chiamata, formulata da parte convenuta, quest'ultima va condannata alla refusione delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU e CTP sostenute, a favore della prima, liquidate come da dispositivo”.
L'appello.
2. Proponeva appello Parte_1 itenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti
[...] motivi di impugnazione:
1) erroneità nella quantificazione del risarcimento del danno richiesto da;
Pt_1
2) erronea applicazione della compensazione delle spese.
Si costituiva in giudizio che contestava quanto dedotto Controparte_1 da e proponeva a sua volta appello incidentale nei confronti della sentenza Pt_1 impugnata, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sull'onere della prova;
2) ingiusta regolazione delle spese di lite.
10 Si costituiva in giudizio che contestava quanto dedotto Controparte_2 dall'appellante principale e dall'appellante inci- Parte_1 dentale e proponeva a sua volta appello incidentale nei con- Controparte_1 fronti della sentenza impugnata, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta da;
CP_2
2) mancato accoglimento della domanda di condanna dell' ex art. 96 Controparte_1
c.p.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascrit- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Deve essere esaminata preliminarmente l'appello incidentale di CP_1
[...]
Con il primo motivo (“1) erronea applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sull'onere della prova”) in sintesi deduce: “de- Controparte_1 ve ribadirsi che una responsabilità dell' non sembra ravvisabile per Parte_6 mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito perché che da parte sua non vi fu né do- lo né colpa. Invero stiamo parlando di un soggetto certamente non addetto ai lavori che commissionò un servizio di natura informativo-promozionale di taglio giornalisti- co ad un operatore professionale, un'emittente TV molto radicata e conosciuta con nu- meri di tutto rispetto […] Non vi fu alcuna responsabilità della convenuta nella scelta del soggetto cui commissionò il servizio, tanto più che si trattava di un operatore di cui la convenuta si era già avvalsa in precedenza e di cui ha continuato ad avvalersi in se- guito senza mai alcun problema (cfr. partitario contabilità fornitore – doc. 3). Nulla insomma induceva a pensare che quel breve stacco di musica fosse stato indebitamente sincronizzato nel servizio di in violazione dei diritti di privativa altrui. Al CP_2
Co contrario, la notorietà dell'emittente e la consuetudine di rapporti con questa indus- sero a confidare del tutto ragionevolmente nella perfetta legittimità Controparte_1 del prodotto realizzato da che al solito poi ne consegnò una copia al com- CP_2
11 mittente tramite il giornalista che aveva condotto le interviste Testimone_1 all'interno del servizio […] La presunta responsabilità dell' perché non si Controparte_1
è accertata della legittimità della riproduzione del brano al momento del caricamento del video sul canale You Tube, implica un inesistente dovere generalizzato del cliente di vigilare il rispetto delle regole settoriali da parte del professionista. Invero il cliente non è tenuto a farlo e nella gran parte dei casi non avrebbe comunque le competenze all'uopo necessarie. Invero nulla poteva indurre a supporre che Controparte_1
l'anonimo e totalmente sconosciuto brano digitale sincronizzato nel servizio fosse co- perto dal diritto d'autore ed utilizzato da senza averne acquisito i diritti CP_2
[…] Per queste ragioni continua a sembrarci pertinente il richiamo a Cassazione
24754/14 e a Cassazione 25563/14, in cui curiosamente era parte in causa sempre
[...]
, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non Pt_7 Controparte_1 fu compartecipe della violazione, non avendo collaborato in alcun modo alla realizza- zione del servizio”.
Il motivo è fondato.
Il risarcimento del danno previsto dall'art. 152 della legge 633/1941, come sostitui- to dal D. Lgs. 140/2006 di attuazione della direttiva 2004/48/CE, richiede, secondo i principi generali, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
Chiara in tal senso è la previsione dell'art. 13 della citata direttiva 2004/48/CE, che prevede l'obbligo di risarcire i danni solo per “l'autore della violazione, implicato consa- pevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazio- ne”.
Anche in tema di brevetti i giudici di legittimità hanno chiarito che l'ordinario ri- sarcimento del danno per la violazione dei diritti di privativa richiede, secondo le regole generali, l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, potendosene prescindere solo per la distinta misura della retroversione degli utili (vedi Cass. sez. I, 29/07/2021, n.21832:
“in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare spe-
12 cificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con do- lo”).
Nella fattispecie, come già esposto, è da escludere che la società Controparte_3
(che gestisce un parco pubblico ad ingresso gratuito) abbia conseguito un
[...] qualche utile dalla pubblicazione del video.
I giudici di legittimità nei precedenti richiamati anche a fondamento del motivo di appello, hanno chiarito che “la responsabilità per la riproduzione di un brano musicale senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico non ha natura oggettiva e, pertanto, nel caso in cui detto brano faccia da sottofondo ad un messaggio pubblicitario, non può ricadere sul beneficiario della pubblicità, a meno che non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di auto- re, non essendo sufficiente la dimostrazione dell'indiretto beneficio goduto per effetto dell'abusiva riproduzione (nella specie, imputabile esclusivamente all'emittente radio- fonica incaricata di veicolare il messaggio, la quale non aveva ricevuto alcuna indica- zione in merito al brano da inserire come sottofondo)” (vedi Cass. 20/11/2014,
n.24754); in altra fattispecie analoga i giudici di legittimità hanno confermato la senten- za di merito che aveva escluso l'elemento soggettivo motivato con “l'affidamento della produzione dello spot ad una società specializzata nel settore” (vedi Cass. 04/12/2014,
n. 25653).
La sussistenza dell'elemento soggettivo (ovvero della “consapevolezza” della viola- zione o dei “ragionevoli motivi” per i quali tale consapevolezza doveva comunque sussi- stere, per riprendere le espressioni della direttiva) dovrà essere apprezzata avuto riguar- do alla diligenza richiesta nella concreta fattispecie, in particolare considerando, come avvenuto nei precedenti di legittimità citati, se trattasi o meno di soggetto che utilizza normalmente opere coperte da diritto di autore (emittenti televisive, radiofoniche;
agen- zie pubblicitarie, etc), se la violazione è stata compiuta direttamente o vi è stato, ad esempio, un legittimo affidamento in relazione a condotte di un operatore professionale, anche perché, come evidenziato in dottrina, a differenza di quello che avviene per marchi e brevetti, non vi sono registri, un sistema di pubblicità legale.
13 Il Tribunale nella sentenza impugnata in realtà si è limitato a constatare la oggetti- va partecipazione all'illecito (“nel caso in esame, la violazione in contestazione, che, dunque, rileva ai fini della decisione, è quella della pubblicazione del video sul canale
YouTube, e non la trasmissione dello stesso in televisione, su ”), senza svol- CP_2 gere alcuna considerazione attinente specificatamente all'elemento soggettivo.
Sotto tale profilo occorre evidenziare alcuni elementi di fatto pacifici o comunque risultati dall'istruttoria svolta:
- la società è società a capitale misto (51% del Comune Controparte_1 di Signa), per la gestione di un parco pubblico ad ingresso libero e gratuito, quindi un soggetto che non agisce per fini di lucro, con attività totalmente estranea rispetto ad ope- re musicali protette dal diritto di autore;
- la società aveva commissionato ad una emittente televisiva un servizio di taglio giornalistico in occasione di un singolo evento particolare (decennale di apertura del parco);
- a prescindere dalla corrispondenza tra il filmato caricato su Youtube ed il servizio all'epoca (settembre 2010) mandato in onda dall'emittente televisiva, le prove per testi hanno confermato che il filmato fu consegnato all' da parte Controparte_1 del giornalista che aveva realizzato il servizio su incarico dell'emittente televisiva e che quindi non è stato in alcun modo realizzato o modificato dalla società, che si è limitata a caricarlo sul proprio sito (vedi deposizione del teste “posso dire che era Tes_1 consuetudine della ditta IN RO che realizzava i servizi di darmi una copia di cortesia e io passavo dagli uffici della e lasciavo una copia del dischetto e penso CP_1 che rispecchiasse il servizio mandato in onda ma dato il tempo trascorso non ricordo di più e penso di aver fatto così anche nel caso di specie. Io non ho mai montato un servi- zio e non ho mai assistito ad un montaggio dei servizi, era una scelta del cameraman quella del montaggio del dischetto”; deposizione della teste “era consuetudine Tes_2 che il ci portasse una copia di cortesia […] ho provveduto io alla pubblicazio- Tes_1 ne su youtube del DVD e posso dire che fu pubblicato come ci è stato consegnato”);
- il brano “Digital Life” assume un rilievo del tutto marginale e trascurabile, sia in relazione alla durata e sviluppo complessivo del filmato, sia dal punto di vista funzionale
14 e di contenuto: il filmato è costituito da un lungo servizio giornalistico composto essen- zialmente da interviste, della durata di circa 25 minuiti nel quale il brano è montato per
18 secondi all'inizio e 33 alla fine, su di una immagine fissa;
il video è rimasto caricato per oltre dieci anni, con un numero di visualizzazioni assai limitato, circa 300 (vedi CTU:
“Nei primi 18 secondi e del primo video e negli ultimi 33 secondi del secondo compare l'immagine statica qui sotto riportata […] in sincronizzazione con questa immagine si ascolta una parte del brano Digital Life […] è utilizzato per un periodo breve, all'inizio ed al termine […] Il sottoscritto concorda che il video non sia uno spot pubblicitario, ma sia un'intervista di un evento del 2010, il decennale del Parco dei Renai, quindi confina- to a quell'evento. La durata dell'intervista è sproporzionata rispetto alla durata della sincronizzazione, confinata a 18 secondi prima dell'inizio dell'intervista, e a 33 secondi al termine della stessa. Non si tratta di un video promozionale di facile visione, essendo una lunga intervista legata ad un evento. La lunghezza ha comportato la necessità di spezzare il video in due separati file. Lo scarso interesse è confermato dal basso nume- ro di visualizzazioni complessivo, dalla prima pubblicazione del video, in un periodo di
10 anni”).
Gli elementi obbiettivi in precedenza esposti (società a prevalente capitale pubbli- co, creata per la gestione di un parco ad ingresso gratuito, del tutto estranea all'ambito musicale;
realizzazione del video nell'ambito di un servizio giornalistico commissionata ad una emittente televisiva;
assoluta estraneità della società alla realizzazione del video ed alla sincronizzazione del brano musicale, ricevuto dal giornalista, dal soggetto che aveva comunque agito per conto dell'operatore professionale al quale era stato commis- sionato il servizio;
rilievo assolutamente trascurabile del breve utilizzo del brano musica- le nell'ambito di un lungo video costituito essenzialmente da interviste) inducono ad escludere che vi sia stata, come richiesto da parte della società Controparte_1 la soggettiva “consapevolezza” della violazione o comunque che sussistano “ragio-
[...] nevoli motivi” per imputare comunque a titolo di colpa l'assenza di tale consapevolezza.
4. L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale di Controparte_1 comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello della stessa parte e degli
[...]
15 appelli proposti da Parte_1
[...] Controparte_2
5. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Nella fattispecie, considerata l'assoluta peculiarità della vicenda quale in preceden- za esposta (sussistenza oggettiva della violazione del diritto di autore;
esclusione dell'elemento soggettivo con riferimento alla società che ha proceduto alla pubblicazione su sito;
consegna del filmato contenente l'illegittima sincronizzazione del brano musicale da parte di giornalista incaricato dall'emittente televisiva di realizzare il servizio), sussi- stono i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c. come interato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 e ripar- tire le spese di CTU per un terzo a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da
[...]
Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 2443/2023 del Tribunale di Firenze-
[...] Controparte_2
Sezione Imprese pubblicata il 25/08/2023, in accoglimento dell'appello di CP_1
assorbiti gli altri, così provvede
[...]
IN RIFORMA della sentenza impugnata
- rigetta le domande proposte da Parte_8
[...]
- dichiara interamente compensate le spese di lite dei due gradi di giudizio;
16 - pone definitivamente le spese di CTU di primo grado a carico delle tre parti in giudizio, nella misura di un terzo ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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