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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.282/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Damiano Motta;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Lanza;
Appellato
OGGETTO: appello – infortunio sul lavoro-risarcimento danno differenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1033/2022 del 25 ottobre 2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei CP_1
confronti di , condannando quest'ultimo a risarcire il danno Parte_1 differenziale relativo all'infortunio sul lavoro allo stesso occorso in data 1.04.2016, per un importo complessivo di euro 44.607,75, e a corrispondere allo stesso la somma di euro 4.662,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo, a titolo di differenze retributive relative al periodo aprile/dicembre
2016; condannava, altresì, alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Il ricorrente aveva esposto di essere stato assunto da in data 1.11.2009 Parte_1
per lo svolgimento di mansioni di colf, con orario di lavoro pari a 25 ore settimanali e retribuzione oraria pari ad € 5.18; di avere lavorato, tuttavia, più ore rispetto a quelle contrattualmente previste, ossia dodici ore al giorno per sei giorni la settimana;
di non avere ricevuto alcuna retribuzione per i mesi da aprile al 12 dicembre 2016, data di risoluzione del rapporto di lavoro;
di avere maturato un credito complessivo pari ad euro 119.753,10 a titolo di differenze retributive (anche per lavoro straordinario, tredicesima e TFR).
Aveva esposto, altresì, di aver subito un infortunio in data 19 aprile 2016, allorquando, su ordine del , nell'atto di montare una zanzariera su una finestra sita al Parte_1
primo piano dell'immobile in cui svolgeva la propria prestazione lavorativa, cadeva rovinosamente dalla scala a pioli che aveva utilizzato per raggiungere la finestra, riportando lesioni che esitavano in una inabilità accertata in misura percentuale del
20%; che, essendo titolare di una rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL dell'importo di € 2.986,19 annui, con rateo mensile di € 248,85, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno differenziale, stimato in euro 41.000,00.
Il giudice di prime cure, istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale e ricostruito l'onere probatorio come ricadente sulle parti in causa in tema di risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, riteneva parzialmente fondata la pretesa del ricorrente.
In particolare, disattendendo le eccezioni poste dal resistente accertava che il compito di riparare la zanzariera poteva ritenersi affidato al ricorrente dal , Parte_1
sebbene per il tramite del figlio, il quale, in sede di prova testimoniale aveva dichiarato di provvedere talvolta, su incarico del padre, ad impartire direttive datoriali al lavoratore e di avere manifestato al ricorrente, sempre su indicazione del padre,
l'esigenza di sistemare la zanzariera.
Accertava, poi, che nessuna indicazione circa le modalità di esecuzione del lavoro era stata fornita al lavoratore, con la conseguenza che non poteva dirsi assolto l'obbligo, riconducibile al , di adottare tutte le cautele occorrenti ad evitare il verificarsi Parte_1
del danno, evidenziando che nel caso concreto l'accesso dall'interno alla finestra risultava più comodo e più sicuro per il lavoratore, sì da ritenersi inverosimile la tesi secondo la quale il lavoratore avrebbe autonomamente optato per il più disagevole e rischioso accesso dalla parte esterna tramite scala a pioli poggiata sulla parete.
Relativamente al quantum del risarcimento, in assenza di contestazione circa il criterio equitativo ritenuto applicabile, sulla scorta delle tabelle milanesi, e detratta la somma già riconosciuta dall'INAIL a titolo di rendita, condannava il resistente al risarcimento del danno differenziale, quantificato in euro 44.607,75.
Quanto alle differenze retributive vantate riteneva fondata la pretesa volta ad ottenere la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte al lavoratore, riferite al periodo compreso tra il giorno dell'infortunio e la data di cessazione del rapporto, per non avere il resistente adeguatamente provato l'avvenuto versamento delle suddette spettanze, quantificate in euro 4.662,00.
Rigettava, invece, la domanda con riferimento allo svolgimento di lavoro straordinario, non avendo le risultanze probatorie (in particolare, l'esito delle acquisite testimonianze) confermato la prospettazione del ricorrente.
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2023 impugnava la sentenza;
Parte_1
resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, con il primo ed unico motivo di gravame, lamenta che la motivazione della sentenza risulta affetta da illogicità e falsa interpretazione delle norme applicabili al caso de quo, in relazione agli artt. 2087 c.c., 2697 c.c.1227 c.c. e 115 c.p.c.
Sostiene, infatti, che il primo decidente ha valutato in modo erroneo la prova testimoniale resa dal figlio di esso appellante ed omesso, nella propria motivazione, di indicarne gli aspetti più salienti, traendo, dall'escussione testimoniale, l'errata deduzione secondo cui egli sarebbe venuto meno all'obbligo di adottare le misure precauzionali idonee ad evitare il verificarsi del danno.
Ritiene, piuttosto, che non vi era alcuna altra modalità di sostituzione della zanzariera che non prevedesse il raggiungimento della finestra tramite la scala interna;
che la scelta di utilizzare la scala a pioli, lungi dal poter essere ricondotta ad una indicazione di esso datore di lavoro, era stata adottata in piena autonomia dal lavoratore, il quale aveva libero accesso alla scala interna, occupandosi anche di faccende domestiche;
che, adottando il comune senso di prudenza e ragionevolezza, il lavoratore avrebbe potuto escludere l'opzione rappresentata dall'utilizzo della scala.
Sostiene, pertanto, che esso datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere del rischio elettivo, come inteso anche dalla giurisprudenza di legittimità, ossia della
“condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali". Rileva, infatti, che, nel caso di specie, il lavoratore ha utilizzato la scala a pioli al fine di spendere meno energie, ponendo in essere una condotta più pericolosa di quella imposta dai normali criteri di prudenza.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
3. In via preliminare deve darsi atto che nessuna impugnazione è stata proposta avverso il capo della sentenza relativo alle differenze retributive;
parimenti nessuna impugnazione investe il quantum del risarcimento;
tali capi devono, pertanto, ritenersi passati in cosa giudicata.
4. Quanto all'infortunio, la motivazione resa dal giudice di prime cure è correttamente motivata sia sulla base delle allegazioni delle parti, delle circostanze non contestate e delle risultanze istruttorie che sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, come evidenziato in sentenza, “non costituisce anzitutto oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente sia rimasto vittima di un infortunio durante lo svolgimento di un … determinato compito lavorativo a lui demandato
(montaggio di una zanzariera)”; ciò che è in contestazione è la modalità di esecuzione della prestazione svolta;
secondo la prospettazione del lavoratore detto ordine sarebbe stato impartito dal figlio del datore di lavoro per evitare di “sporcare” la stanza accedendo alla finestra dall'interno (cfr. dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 2.07.2019: “Quando fui incaricato di montare la zanzariera mi recai nella stanza dove doveva essere collocata ma, a quel punto, il figlio del resistente mi disse che in quel modo avrei sporcato la stanza sicché mi ordinò di procedere al lavoro dalla parte esterna, utilizzando la scala a pioli”); secondo la prospettazione del datore di lavoro poiché “non sussisteva … alcuna altra modalità di sostituzione della zanzariera se non dalla più comoda e sicura scala interna”, nessuna cautela doveva essere adottata dallo stesso;
sicché era imputabile al lavoratore “la scellerata scelta adottata in piena autonomia … di accedere alla finestra per mezzo di una scala esterna” e che la stessa era stata intrapresa “in tutta autonomia al probabile fine di velocizzare il lavoro e risparmiare energie considerato che l'accesso sicuro dalla scala interna avrebbe comportato per il lavoratore un più lungo e tortuoso tragitto per quanto certamente più sicuro”.
4.1 In ordine alle dichiarazioni rese da , unico teste escusso in ordine Testimone_1
all'infortunio, si evidenzia che le stesse confermano il conferimento dell'incarico da parte del padre, datore di lavoro, ma nulla provano in ordine alle modalità: “… sono il figlio di […] sull'art. 1 di cui in memoria difensiva: sì è vero. Anche Parte_1
io a volte gli dicevo cosa fare, quando mio padre me lo chiedeva. Posso riferire solo per le volte che io ero sui posti. Io andavo spesso e a volte mi fermavo da mio padre
[…] io non ero presente sul luogo della caduta e penso che sia salito spontaneamente.
Io gli ho riferito che c'era una zanzariera da sistemare così come mi aveva detto mio padre…ero presente in villa quel giorno”. Sentito a prova contraria sugli articolati di parte ricorrente. Art. 1 sì è vero. Era un tuttofare e si spostava anche in altri luoghi” art. 2 “non è vero” […] art. 4[“Il sig. , il 1/4/2016, subiva un infortunio sul CP_1 lavoro presso la villa ove prestava servizio quale collaboratore domestico”] “sì è vero” art. 5 [“In quell'occasione, al sig. veniva impartito di montare una CP_1
zanzariera sulla finestra al primo piano, utilizzando una scala a pioli”] “non è vero”
[…]”.
4.2 Quanto ai principi che governano la materia, va condiviso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, già richiamato dal giudice di prime cure, secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità)”- Sez. 3 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023; nello stesso senso cfr.
Sez. L - , Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021, secondo cui “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che - sebbene avesse accertato che il lavoratore, eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato - aveva escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del prestatore, omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo)”.
5. Alla stregua dei superiori principi la condotta dell'odierno appellato non può ritenersi affatto abnorme o esorbitante rispetto al procedimento lavorativo, in quanto rientrante nell'esecuzione dei compiti allo stesso affidati (montaggio della zanzariera); per contro
è provata la violazione da parte del datore di lavoro delle norme a tutela della salute del lavoratore, sia per non avere impartito allo stesso le direttive per l'esecuzione in sicurezza della prestazione lavorativa, sia per non avere vigilato perché la stessa prestazione venisse svolta nel rispetto delle norme a tutela della salute del lavoratore.
6. Per le ragioni che precedono l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in euro 4.996,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese