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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 600/2019 EL Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza depositata in data 1.07.2024 all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 17 giugno 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale
T R A
, nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in OR Annunziata, alla via Piombiera n. 13, presso lo studio ELl'avv.
Raffaele Cirillo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE –
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Cesarano (C.F.: ), presso il cui studio in Scafati (SA) C.F._3 alla via Giovanni XXIII, n. 67 elettivamente domicilia in virtù di procura alle liti allegata in calce alla memoria difensiva ex art. 706, comma III, c.p.c. depositata nella fase presidenziale in data 30/04/2019;
RESISTENTE –
E
Il P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza EL 17 giugno 2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è riportata ai propri scritti difensivi Parte_1 ed alle richieste formulate in atti. Ha evidenziato come sia dalla relazione dei servizi sociali che dall'audizione EL minore emerga la ferma volontà di quest'ultimo di non intraprendere alcun percorso di avvicinamento alla figura paterna e come, per altro verso, il abbia pacificamente riconosciuto di essersi negli anni disinteressato CP_1 EL figlio. Ha quindi concluso affinchè il Tribunale disponesse l'affido esclusivo EL figlio minore alla madre con obbligo a carico EL padre di versare un Persona_1 assegno mensile nella misura di euro 500,00 per il mantenimento EL minore.
Parte resistente ha sottolineato come dalla relazione dei Controparte_1 servizi sociali in atti fosse emersa la piena volontà EL padre di riprendere un rapporto con il figlio;
volontà ostacolata dall'atteggiamento ostruzionistico ELla e Pt_1 dall'inerzia dei servizi sociali. Si è quindi riportato ai propri scritti difensivi ed ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio senza nulla prevedere a titolo di concorso al mantenimento ELla moglie, nonché prevedersi un assegno in favore EL minore in misura non superiore ad € 150,00 in considerazione ELle condizioni economiche EL resistente o, in subordine, di € 200,00 oltre 50% ELle spese straordinarie. Per il resto confermarsi le condizioni ELla separazione.
Il P.M. ha concluso in data 26.07.2024 per l'accoglimento EL ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2019, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in OR EL EC in data 13.05.2006 e Controparte_1 che da tale unione nasceva un solo figlio, ( nato a [...] il Persona_1
25.04.2007), ancora minorenne, deduceva che l'unione coniugale ben presto si rivelava infelice tanto da indurre i coniugi a depositare ricorso per la separazione consensuale presso il Tribunale di OR Annunziata;
che disposta la comparizione ELle parti innanzi al Presidente per l'udienza EL 29.11.2007, preso atto ELla volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il Tribunale omologava la separazione consensuale con decreto n. cron. ELl'8.01.2008; che, in particolare, fra le condizioni omologate dal Tribunale, veniva previsto l'affido condiviso EL piccolo con collocazione presso la madre e Persona_1 diritto EL padre di vederlo il martedì, giovedì e venerdì di ogni settimana dalle 19,00 alle
21,00 presso l'abitazione dei genitori ELla e soltanto dal compimento EL primo Pt_1 anno di età, di tenerlo e portarlo con sé, il martedì ed il giovedì dalle 19,00 alle 21,00 ed alternativamente il sabato o la domenica per l'intera giornata, nonché per quattro giorni durante le festività natalizie – comprendenti ad anni alterni il Natale o la vigilia di capodanno -, per due giorni durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì ELl'Angelo, per due settimane – preferibilmente non consecutive – durante le vacanze estive. Le parti prevedevano altresì l'obbligo a carico EL di versare in favore ELla moglie, a titolo di concorso al mantenimento EL CP_2 figlio minore, l'importo di € 400,00 mensili, oltre al 50% ELle spese straordinarie da sostenersi per il minore;
che dalla data di comparizione ELle parti innanzi al Presidente EL Tribunale nell'ambito EL giudizio di separazione, le stesse non si erano più riconciliate e che l'unione coniugale non si era più ricostituita. Tanto premesso Pt_1
chiedeva all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili EL
[...] matrimonio concordatario dalla stessa contratto con , alle medesime Controparte_1 condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale in data
8.01.2008.
In data 30/04/2019, con memoria difensiva ex art. 706, comma III, c.p.c., si costituiva nella fase presidenziale il quale non si opponeva alla Controparte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili EL proprio matrimonio, ma relativamente alla richiesta di controparte di confermare le condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, chiedeva per quanto concerne l'aspetto economico, la revoca di ogni contributo economico in favore ELla moglie ed in riferimento al mantenimento EL figlio minore , la revisione ELl'assegno mensile posto a suo carico, nella misura di Persona_1 euro 250,00 mensili, ovvero nella diversa misura che il Tribunale adito riteneva equa e giusta, oltre al pagamento EL 50% ELle spese sanitarie. All'udienza ELl'08/05/2019, il
Presidente EL Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e sentite le parti, adottava con ordinanza depositata in data 28/05/2019, i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando allo stato le condizioni di cui alla separazione consensuale, fatta eccezione, sulla base ELla documentazione reddituale EL CP_1 per la parte relativa ai profili di carattere patrimoniale in relazione ai quali, a modifica di quanto previsto in sede di separazione, riduceva ad euro 200 (duecento) l'importo ELl'assegno mensile imposto a carico EL a titolo di contributo al CP_1 mantenimento EL figlio minore , oltre al 50% di tutte le spese Persona_1 mediche di carattere straordinario, scolastiche e sportive.
Con comparsa depositata in data 22.06.2019, si costituiva in giudizio CP_1
, riportandosi alle difese già articolate nella comparsa EL 30.04.2019 e
[...] chiedendo, a parziale modifica ELle conclusioni rese in tale sede ed in conformità a quanto stabilito dal Presidente con ordinanza ELl' 8.05.2019, di porre a proprio carico un assegno mensile, quale contributo al mantenimento EL figlio minore, non superiore ad € 200,00 mensili. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., con ordinanza EL 5.06.2020 il giudice sitruttore, preso atto che entrambe le parti in lite avevano dedotto nelle rispettive memorie l'assenza di rapporti fra il padre ed il figlio minore ( la ricorrente imputandone la causa a disinteresse da parte EL ed il resistente deducendo CP_1 che ciò sarebbe avvenuto a causa EL comportamento ostativo posto in essere dalla
), disponeva che i Servizi Sociali di OR EL EC, previo accesso presso le Pt_1 abitazioni ELle parti e colloquio con le stesse ed il minore, accertassero le attuali condizioni di vita EL minore , i rapporti con entrambi i genitori e Persona_1
l'attuale stato psicologico ELlo stesso. Veniva inoltre ammessa con successiva ordinanza EL 12.11.2020 la prova articolata dalle parti ed espletata la relativa attività istruttoria, acquisite le relazioni dei servizi sociali e disposta l'audizione EL minore;
quindi, con ordinanza resa in data 1.07.2024 all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 17 giugno 2024, la causa sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190
c.p.c.
Il PM in data 26.07.2024 concludeva affichè fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio disponendo l'affido condiviso EL minore con collocaizone presso la residenza materna, e prevedendo un congruo assegno di mantenimento in favore EL minore.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/70, così come modificato dalla L. 6/3/1987 n. 74, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente EL Tribunale di OR Annunziata EL
29.11.2007, nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 2304/2011 emesso dal predetto tribunale in data 8.01.2008, e da quella data
è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza o comunque a seguito di rinunzia ELla relativa eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quel che riguarda i rapporti accessori, va osservato che all'esito ELl'istruttoria svolta in corso di giudizio, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo EL figlio minore ELla coppia, in ragione ELla condotta di abbandono tenuta dal padre e ELla volontà ferma, manifestata da di non voler tentare un recupero dei rapporti Persona_1 con lo stesso;
il resistente, dal canto suo, ha nel corso EL giudizio lamentato che la interruzione dei rapporti con il figlio sarebbe imputabile all'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla madre la quale, sin dall'inizio ELla separazione, avvenuta quando Per_1
aveva appena pochi mesi, avrebbe dapprima impedito le visite padre figlio
[...] accampando scuse di vario tipo, per poi progressivamente inibire anche con atteggiamenti violenti e di ingiuria, ogni contatto fra padre e figlio. Il in CP_1 particolare, riferiva che fino al primo anno di vita EL bambino avrebbe versato regolarmente gli alimenti ed avrebbe cercato di mantenere i rapporti con il bambino, ma l'ostilità opposta dalla e dalla sua famiglia, lo avrebbe indotto ad allontarsi dal Pt_1 minore per evitare ulteriori conflitti.
Va osservato che, a fronte ELla interruzione totale dei rapporti fra padre figlio, come emersa in corso di giudizio, il giudice istruttore con ordinanza EL 5.06.2020, disponeva indagini dei Servizi Sociali di OR EL EC ( luogo di residenza dei coniugi e EL minore), affinchè previo accesso presso le abitazioni ELle parti e colloquio con le stesse ed il minore, accertassero le attuali condizioni di vita EL minore , Persona_1
i rapporti con entrambi i genitori e l'attuale stato psicologico ELlo stesso.
In esito alle indagini demandate, i Servizi Sociali, con una prima relazione depositata in data 30.10.2020 davano conto dei contesti abitativi ELle parti e ELle ragioni poste da queste ultime alla base ELla crisi coniugale prima e ELla recisione dei rapporti padre – figlio in seguito, individuate dal nell'atteggiamento invadente e CP_1 dispotico ELla suocera, dalla nella invadenza ELla familgia EL marito e Pt_1 nell'atteggiamento di disinteresse palesato dal il quale, alla notizia ELla CP_1 gravidanza ELla moglie, avrebbe manifestato amarezza e preoccupazione, piuttosto che gioia ed entusiasmo. Nel corso ELla visita domiciliare presso l'abitazione ELla ricorrente e EL minore , gli assistenti sociali rilevavano un clima di serenità EL minore Persona_1 il quale, apparso particolarmente maturo per la sua età, mostrava un forte legame con la nonna materna, da questi considerata alla strgua di una madre e comunque come un sicuro punto di riferimento affettivo, mentre relativamente al padre ed al ramo familiare paterno, riferiva un completo senso di estraneità e distacco, non essendo stati mai presenti nella vita EL minore.
In partioclare, dalla relazione EL 29.10.2020 ELla dott.ssa psicologa in Per_2 servizio presso l'UOMI – Distretto 57 di OR EL EC, a seguito dei colloqui con il minore, è emerso che “al momento sembra esserci un rifiuto nei confronti EL padre, quasi anche EL cognome, poiché figura assente nella sua vita ma presente solo per racconti negativi. Talvolta lo ha incontrato per strada, conoscendolo fisicamente, ma riferisce che non si è mai avvicinato a lui, mantenendo solo uno sguardo a distanza”
Quanto al quest'ultimo riferiva “di essere stato allontanato in tutti i modi CP_1 dalla moglie e dalla sua famiglia, fin dai primi mesi EL matrimonio, infatti fu subito avviata la separazione ma continuava a mantenere dei rapporti col figlio. Dopo pochi mesi EL primo compleanno di preferì lasciare EL tutto questa famiglia per i continui Per_1 conflitti, sapendo che il figlio avrebbe avuto tutte le cure necessarie, anche senza la sua presenza di padre. Oggi il sig. probabilmente avverte il “vuoto” di un rapporto col CP_1 figlio, così come anche la sua famiglia di origine, in quanto sembrerebbe che non abbiano mai abbandonato questo figlio/nipote informandosi sempre di lui da amicizie comuni.”
In ragione di quanto emerso, quindi, con ordinanza ELl'1.06.2021, venvano disposti, per un verso, percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti e, per altro verso, incontri protetti fra il minore ed il padre presso i Servizi Sociali di OR EL
EC, subordinati alla previa verifica ELla condizione psicologica EL minore ed alla disponibilità di quest'ultimo ad intraprendere un percorso di progressivo riavvicinamento alla figura paterna, tenuto conto sia ELla ELicata età adolescenziale ELlo stesso ( all'epoca quattordicenne), sia ELla mancanza di ogni rapporto fra padre e figlio e EL rifiuto manifestato all'attualità ELla figura paterna.
Va dato atto, tuttavia, che tali incontri padre –figlio, come evincibile dalle relazioni in atti, non si sono mai tenuti per il chiaro e radicato dissenso espresso dal minore;
quest'ultimo, infatti, recatosi presso la sede dei servizi sociali, ha più volte riferito di non essere assolutamente interessato a ricostruire un rapporto né con il padre né con il ramo familiare paterno, rispetto al quale sente di essere completamente estraneo. Tale volontà
è stata ribadita dal minore anche in sede di audizione, all'udienza EL 27.02.2024: “con mio padre i rapporti sono praticamente nulli (….) non ritengo di volerlo vedere, in quanto non mi ha trasmesso nulla e non ho alcun bisogno né sentimento nei suoi confronti. Ci sono diverse ragioni, non è che io sia arrabbiato, in quanto sono molto riflessivo, ma piuttosto mi hanno dato fastidio diversi atteggiamenti che lui ha avuto nei confronti di mia madre.
Quindi io non voglio avere rapporti con lui non solo perché ha avuto atteggiamenti che io non condiviso con mia madre ma anche perché di fatto è stata una figura totalmente assente dalla mia vita, tanto che io considero mio nonno come una figura paterna. Ho riflettuto sulla possibilità di dare una seconda possibilità a mio padre di tentare un riavvicinamento ma a mio parere non ne vale la pena di talchè non sono intenzionato ad intraprendere alcun percorso in tal senso. Le cose mi stanno bene come sono adesso. Mio padre, inoltre non ha tentato approcci di riavvicinamento nei miei confronti, non mi ha contattato né telefonato.”
Tenuto conto ELl'età EL minore, oramai prossimo al compimento EL diciottesimo anno di età, ELla maturità e consapevolezza ELlo stesso, deve quindi ritenersi che la chiara volontà da questi manifestata di non dar corso ad alcun tentativo di riavvicinamento alla figura paterna, non possa che essere rispettata da questo Tribunale. Del resto vale evidenziare, per un verso, che anche il personale dei servizi sociali incaricato di offrire un supporto psicologico al minore, ha rilevato la ferma e consapevole volontà di quest'ultimo ritenendo inopportuno imporre forzatamente qualsiasi percorso di riavvicinamento allo stesso non gradito, al fine di non turbarne l'equilibrio e la serenità; per altro verso, va stigmatizzata anche la condotta EL il quale, sebbene si sia detto speranzoso e CP_1 desideroso nel recupero di un rapporto con il minore, ha accettato di allontarsi a suo tempo dal figlio senza mai attivarsi in questi lunghi anni per favorire tale recupero, convinto che il minore potesse comunque crescere sereno anche senza di lui, nell'ambito EL solo contesto familiare materno, ed ancora nel corso EL presente giudizio non ha manifestato alcuna disponibilità a seguire i percorsi di sostegno alla genitorialità disposti dal Tribunale, asserendo di essere impegnato nella cura ELla gravemente Pt_2 ammalata ed allettata da anni.
In ragione ELle circostanze emerse nel corso EL giudizio come sopra illustrate, ritiene il
Tribunale conforme all'interesse EL minore disporre l'affido eslcusivo ELlo stesso alla madre, con collocazione presso quest'ultima.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi ELl'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse EL minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento EL minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza EL figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti ELl'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità EL genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nel caso che ne occupa la condotta di sostanziale abbandono tenuta dal CP_1 in tutti questi anni, per quanto dallo stesso giustificata dall'atteggiamento ELla ricorrente e ELla madre di quest'ultima, la recisione di ogni rapporto con il minore che ne è scaturita ed il conseguenziale rifiuto, da parte di quest'ultimo, di ogni rapporto con la figura paterna, costituiscono ad avviso EL collegio elementi di fatto sufficienti per diporre l'affido eslcusivo EL minore in capo alla madre.
Quanto alle visite con il genitore non collocatario, poi, tenuto conto ELl'età EL minore ( orami prossimo al compimento ELla maggiore età) EL chiaro rifiuto opposto da quest'ultimo alla frequentazione con il padre e ELl'assenza di ogni rapporto fra i due, alcun regime di visite è possibile ipotizzare, con la conseguenza che la ripresa dei rapporti viene rimessa alla eventuale manifestazione futura di una volontà in tal senso di entrambe le parti.
Venendo poi alle statuizioni di carattere economico, relative al mantenimento EL minore, nel corso EL giudizio è emerso che il un tempo dipendente ELla CP_1 società Cometal 2 srl con contratto di lavoro part time ed una retribuzione mensile di €
600,00 circa, all'attualità a seguito di cessazione EL rapporto di lavoro in data
24.10.2019, risulta disoccupato e privo di redditi e vivrebbe unitamente ai propri genitori anziani, dedicandosi alla cura ELla madre ammalata di SLA. Di contro, la Pt_1 dichiarava agli assistenti sociali di OR EL EC di essere supportata dalla propria famiglia di origine, di aver conseguito il diploma di estetista presso una scuola in
Castellammare di Stabia e di aver negli anni sempre prestato attività lavorativa, con collaborazioni saltuarie, non solo in tale campo ma anche nel settore ELla ristorazione, ELle pulizie, agricolo.
Sulla scorta di tali emergenze processuali, tenuto conto ELla reciproca condizione economica ELle parti, come sopra illustrata, ELl'età EL minore e ELle sue attuali esigenze, si ritiene congruo confermare l'importo di € 200,00 mensili, già stabilito con ordinanza EL Presidente EL 30 maggio 2019, quale contributo da porre a carico EL
a titolo di concorso al mantenimento EL figlio minore. Tale importo sarà CP_1 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'1.01.2026, come per legge.
Deve, poi, porsi a carico EL padre il 50% ELle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc. etc.), relative al figlio.
Quanto, invece, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, appare in via preliminare opportuno osservare che, sebbene tale domanda non sia stata reiterata in sede di comparsa conclusionale, in mancanza di espressa rinuncia, non può considerarsi come implicitamente abbandonata, con la conseguenza che rimane l'obbligo da parte di questo Tribunale, di pronunciarsi sulla fondatezza ELla stessa.
Ai fini ELla decisione, dunque, opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento EL diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi EL coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno ELl'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza EL divorzio, ELle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 EL 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 EL 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 EL 15.7.2003).
La verifica ELla inadeguatezza dei mezzi EL coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione ELlo stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso EL rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica ELla sussistenza, in conseguenza ELla cessazione EL vincolo e ELla convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento ELle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza ELla Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 EL 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce ELla prima ELle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" ELl'ex coniuge nella fase ELl'an debeatur, l'entità EL predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase EL quantum debeatur, non già "in ragione" EL rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" EL periodo più o meno lungo ELla vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento ELl'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» ELl'ex coniuge richiedente o ELle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire ELla "indipendenza o autosufficienza economica" ELlo stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento EL diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto ELla "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, ELle condizioni EL diritto all'assegno, nella fase ELl'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione EL 2017 chiarisce che l'utilizzo EL parametro EL «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase ELl'accertamento ELl'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, EL quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto ELl'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione ELl'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio ELle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento ELla indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale ELl'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite ELla Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia EL
2017 - secondo la quale il fondamento ELl'attribuzione ELl'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica ELl'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione ELla vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine ELl'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 EL 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento EL vincolo: nella sentenza EL 2017 lo scioglimento EL vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti ELla cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto ELlo stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione ELla condizione soggettiva EL richiedente, EL tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante EL parametro EL tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il moELlo di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione ELla rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione ELla vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata EL vincolo.
Con la cessazione ELl'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza ELle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno ELla relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione ELla relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini EL riconoscimento o meno ELl'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi, o comunque ELl'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte ELl'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità ELla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto ELlo scioglimento EL vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione ELla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata EL rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione EL contributo di ciascun coniuge alla formazione EL patrimonio comune e/o EL patrimonio ELl'altro coniuge, oltre che ELle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione ELla relazione matrimoniale, anche in relazione all'età EL coniuge richiedente ed alla conformazione EL mercato EL lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente si valuta fondata e meritevole di accoglimento.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali recentissimi appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum ELl'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e ELle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento ELl'esistenza ELla disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione ELla vita familiare, con il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Orbene, nella fattispecie in esame, ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato poco più di due anni, nell'ambito EL quale all'attuale posizione di disoccupazione EL marito, corrisponde una posizione lavorativa altrettanto instabile ELla moglie, la quale ha sempre svolto soltanto lavoretti saltuari senza mantenere mai una continuità lavorativa.
Ne discende la obiettiva insussistenza di squilibrio ELle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, le cui condizioni economiche sono cartatterizzate da pari precarietà.
In ragione ELle superiori osservazioni, quindi, la domanda di assegno divorzile proposta dalla non merita accoglimento. Pt_1
Le spese di lite, attesa la natura ELla controversia e l'accoglimento solo parziale ELle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto in
OR EL EC in data 13.05.2006 da e (atto Controparte_1 Parte_1
n. 71 P.2, serie A, EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di OR EL
EC ELl'anno 2006);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato civile EL Comune di OR EL EC per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. n
898/1970 ed agli artt. 133 n 2 e 88 n 7 ord. stato civile;
3. dispone che il figlio minore ELla coppia sia affidato in via Persona_1 eslcusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima;
4. nulla dispone quanto alle visite con il genitore collocatario che rimette all'iniziativa e volontà ELle parti;
5. pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo mensile di € 200,00 a titolo
[...] di contributo al mantenimento EL figlio minore, da rivalutarsi annualmentesecondo indici Istat a decorrere dal'1.01.2026;
6. pone a carico di ciasun genitore nella misura EL 50%, le spese straordinarie ( di carattere medico, ludico e sportivo) da sostenersi in favore EL figlio minore, purchè previamente concordate e documentate;
7. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
8. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in OR Annunziata il 18.12.2024, in camera di consiglio
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano