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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 14271/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in CORSO CASALE 265, TORINO presso lo Parte_1 studio dell'avv. DE RUVO GIAN LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in VIA SALUZZO 48, PINEROLO presso lo Controparte_1 studio dell'avv. FIORILLO ISABELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 27-29/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Per_1 Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 chiedeva la modifica del decreto Parte_1 assunto da questo Tribunale in data 16/11/2018.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Nelle more del procedimento, le parti raggiungevano un accordo. Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti, ritualmente, depositavano note scritte congiunte. La causa, quindi, veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori.
Spese compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c. in modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 16/11/2018:
PRENDE ATTO che il sig. e hanno definito tutti i rapporti Parte_1 Controparte_1 patrimoniali, ivi compresi i rapporti di debito e di credito derivanti dal decreto del 15/11/2018 emesso dal Tribunale di OR (procedimento R.G.V.G.n.12946/2017) tra i quali semplificativamente e non esaustivamente, quelli a titolo di mantenimento, di rivalutazione Istat e di spese straordinarie, e che nulla sarà più dovuto reciprocamente a seguito del versamento da parte del sig. alla Parte_1 sig.ra della somma di euro 5.000,00 a titolo di saldo e stralcio degli arretrati per Controparte_1 il mantenimento del minore e per tutti i titoli sopra indicati che avverrà in 18 rate Persona_2 mensili ciascuna di € 277,78 di cui la prima da versarsi entro 5 giorni dalla data di deposito del provvedimento decisorio del presente giudizio e che il Sig. con la presente Parte_1 sottoscrizione si impegna ad adempiere esattamente. REVOCA il decreto del 15/11/2018 emesso dal Tribunale di OR (procedimento R.G.V.G.n.
12946/2017) nella parte in cui fissa l'assegno a carico del sig. a favore della sig.ra Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio , in euro 650,00 oltre al 50% delle spese mediche non coperte Per_1 dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
RIDETERMINA l'assegno di mantenimento a carico del Sig. a favore della sig.ra Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio , in euro 300,00 da versarsi entro il cinque di ogni mese a Per_1 partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre adeguamento annuale
Istat ed al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di OR, mantenendo l'assegno unico interamente a favore della sig.ra CP_1
CONFERMA per il resto quanto previsto con il provvedimento del 15/11/2018 emesso dal Tribunale di OR fra le parti.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di OR in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 14271/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in CORSO CASALE 265, TORINO presso lo Parte_1 studio dell'avv. DE RUVO GIAN LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in VIA SALUZZO 48, PINEROLO presso lo Controparte_1 studio dell'avv. FIORILLO ISABELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 27-29/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Per_1 Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 chiedeva la modifica del decreto Parte_1 assunto da questo Tribunale in data 16/11/2018.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Nelle more del procedimento, le parti raggiungevano un accordo. Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti, ritualmente, depositavano note scritte congiunte. La causa, quindi, veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori.
Spese compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c. in modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 16/11/2018:
PRENDE ATTO che il sig. e hanno definito tutti i rapporti Parte_1 Controparte_1 patrimoniali, ivi compresi i rapporti di debito e di credito derivanti dal decreto del 15/11/2018 emesso dal Tribunale di OR (procedimento R.G.V.G.n.12946/2017) tra i quali semplificativamente e non esaustivamente, quelli a titolo di mantenimento, di rivalutazione Istat e di spese straordinarie, e che nulla sarà più dovuto reciprocamente a seguito del versamento da parte del sig. alla Parte_1 sig.ra della somma di euro 5.000,00 a titolo di saldo e stralcio degli arretrati per Controparte_1 il mantenimento del minore e per tutti i titoli sopra indicati che avverrà in 18 rate Persona_2 mensili ciascuna di € 277,78 di cui la prima da versarsi entro 5 giorni dalla data di deposito del provvedimento decisorio del presente giudizio e che il Sig. con la presente Parte_1 sottoscrizione si impegna ad adempiere esattamente. REVOCA il decreto del 15/11/2018 emesso dal Tribunale di OR (procedimento R.G.V.G.n.
12946/2017) nella parte in cui fissa l'assegno a carico del sig. a favore della sig.ra Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio , in euro 650,00 oltre al 50% delle spese mediche non coperte Per_1 dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
RIDETERMINA l'assegno di mantenimento a carico del Sig. a favore della sig.ra Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio , in euro 300,00 da versarsi entro il cinque di ogni mese a Per_1 partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre adeguamento annuale
Istat ed al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di OR, mantenendo l'assegno unico interamente a favore della sig.ra CP_1
CONFERMA per il resto quanto previsto con il provvedimento del 15/11/2018 emesso dal Tribunale di OR fra le parti.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di OR in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.