Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Altin Toska, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di respingimento alla frontiera del ricorrente ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. LU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 19 maggio 2022 e depositato il successivo 17 giugno, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la polizia di frontiera dello scalo aereo di -OMISSIS- lo ha respinto alla frontiera perché era sprovvisto dei documenti necessari per dimostrare lo scopo e la condizione del soggiorno nonché dei mezzi di sussistenza per la permanenza e per il rientro nel paese di origine.
2. Al contrario, lo straniero sostiene di essersi recato in Italia per incontrare il figlio che vivrebbe ad -OMISSIS-, il quale era, tra l’altro, in possesso del suo biglietto di ritorno, sicché le ragioni cotennute nel provvedimento impugnato non corrisponderebbero al vero.
Egli precisa, inoltre, che la situazione sarebbe stata aggravata dal fatto che egli non parlava la lingua italiana e che gli agenti si sarebbero rifiutati di interpellare il proprio foglio, che lo attendeva agli arrivi e che avrebbe potuto chiarire la situazione.
3. Il 20 giugno 2022 si è costituita l’amministrazione resistente, con una comparsa di mera forma e il 15 ottobre 2025 ha espresso le proprie difese in una memoria.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Con il proprio ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 286/1998 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
In particolare, lo straniero asserisce che gli operatori di polizia non avrebbero considerato il fatto che egli era in possesso di 550,00 euro in cotanti nonché del biglietto elettronico per il rientro in patria.
A ciò si aggiungerebbe che non sarebbe stato neppure interpellato il figlio del ricorrente che, parlando l’italiano, avrebbe potuto chiarire la posizione del genitore.
6. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 286/98 « La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato ».
Si tratta di un provvedimento che, da un lato, ha carattere istantaneo e consiste nell'impossibilità di entrare nel territorio nazionale nel momento in cui viene deciso il respingimento e, dall'altro, non consente di entrare nel territorio nazionale fino a quando i presupposti del respingimento non vengono.
Per tale ragione, le Autorità di Polizia dello Stato di destinazione possono respingere l'interessato in mancanza anche di uno solo dei presupposti previsti per l'ingresso, tra cui, in particolare, la mancanza del possesso della documentazione idonea a giustificare lo scopo del viaggio e le condizioni di soggiorno nonché il possesso di mezzi finanziari adeguati alla natura e alla durata del soggiorno stesso (cfr. art. 5 Accordo Schengen).
Tanto premesso, con particolare riferimento a tale ultimo requisito, si precisa che, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, egli non era in possesso della somma di 550 euro ma solo di 150.
Inoltre, dagli atti di causa non emerge neppure che lo straniero fosse in possesso di un biglietto elettronico per il rientro, posto che le fotografie delle scremate prodotte non offrono indicazioni univoche.
Al contrario, la documentazione attestante l’asserito rientro in patria consiste in una foto della schermata di acquisto di un biglietto (avvenuta in data 11 marzo a nome del ricorrente) che non contiene né l’itinerario né la data del viaggio; a cui si somma una successiva schermata raffigurante un itinerario -OMISSIS- - -OMISSIS- (-OMISSIS-), con partenza prevista alle 7.25 del 22 marzo e arrivo alle 9.25 del medesimo giorno, che però non contiene alcuna indicazione utile per individuare il titolare. Il che rende impossibile comprendere se il ricorrente fosse effettivamente in possesso di un valido biglietto di rientro.
Alla luce dell’infondatezza della doglianza esaminata il Collegio può esimersi dal vagliare la fondatezza delle contestazioni che attengono alla mancata dimostrazioni dello scopo del soggiorno in quanto il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio da un’eventuale accoglimento della censura: l’atto impugnato è, infatti, plurimotivato, ossia fondato su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali ideona a sorreggerne la legittimità.
7. Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il provvedimento adottato dall'Amministrazione sia legittimo; che il ricorrente sia stato correttamente respinto alla frontiera e, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. In virtù delle peculiarità della vicenda il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
ST ES OZ, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
LU PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU PA | ST ES OZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.