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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7030/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7030/2023
Oggi 8.4.2025 il giudice, preso atto del deposito delle note scritte sostitutive di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, pronuncia sentenza allegata a verbale.
Modena, 8.4.2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 3 N. R.G. 7030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7030/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTI contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._1
APPELLATO
In punto a: appello in tema di sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza del 4.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 6 dicembre 2023, l' e il Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, hanno impugnato la sentenza Controparte_1
n. 1010/2023 del Giudice di Pace di Modena, pubblicata il 26 ottobre 2023 e notificata il 7 novembre
2023, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , non evocato nel giudizio di primo grado;
Controparte_1
2 di 3 2) Nel merito, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di addebito n. 07020226000483866000, in quanto notificato prima del periodo di sospensione previsto dall'art. 7 comma 1-bis del D.L. n. 162/2022, essendo stato consegnato all'ente postale per la notifica in data 5/12/2022.
Il Giudice ha dichiarato la contumacia dell'appellato ed ha fissato l'udienza virtuale del CP_2
4/2/2025 e poi 8.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
Nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. n. 202/2024 che, all'art. 21 comma 5, ha previsto che "i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate [...] I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate". Tale norma è stata convertita in legge dall'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2025, n. 15.
A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa, parte appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate, o in alternativa, nulla in punto spese stante la mancata costituzione nel presente giudizio di appello della controparte.
La disposizione normativa citata prevede espressamente l'estinzione di diritto dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori per inosservanza dell'obbligo vaccinale, con compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, trattandosi di opposizione avverso un avviso di addebito notificato da per il CP_4 pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00 prevista dall'art.
4-sexies del D.L. n. 44/2021 per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti Covid-19, ricorrono i presupposti per l'applicazione della norma sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 21, comma 5, D.L. n. 202/2024, convertito in L. n. 15/2025;
- nulla sulle spese di lite.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
3 di 3
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7030/2023
Oggi 8.4.2025 il giudice, preso atto del deposito delle note scritte sostitutive di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, pronuncia sentenza allegata a verbale.
Modena, 8.4.2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 3 N. R.G. 7030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7030/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTI contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._1
APPELLATO
In punto a: appello in tema di sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza del 4.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 6 dicembre 2023, l' e il Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, hanno impugnato la sentenza Controparte_1
n. 1010/2023 del Giudice di Pace di Modena, pubblicata il 26 ottobre 2023 e notificata il 7 novembre
2023, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , non evocato nel giudizio di primo grado;
Controparte_1
2 di 3 2) Nel merito, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di addebito n. 07020226000483866000, in quanto notificato prima del periodo di sospensione previsto dall'art. 7 comma 1-bis del D.L. n. 162/2022, essendo stato consegnato all'ente postale per la notifica in data 5/12/2022.
Il Giudice ha dichiarato la contumacia dell'appellato ed ha fissato l'udienza virtuale del CP_2
4/2/2025 e poi 8.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa.
Nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. n. 202/2024 che, all'art. 21 comma 5, ha previsto che "i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate [...] I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate". Tale norma è stata convertita in legge dall'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2025, n. 15.
A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa, parte appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate, o in alternativa, nulla in punto spese stante la mancata costituzione nel presente giudizio di appello della controparte.
La disposizione normativa citata prevede espressamente l'estinzione di diritto dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori per inosservanza dell'obbligo vaccinale, con compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, trattandosi di opposizione avverso un avviso di addebito notificato da per il CP_4 pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00 prevista dall'art.
4-sexies del D.L. n. 44/2021 per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti Covid-19, ricorrono i presupposti per l'applicazione della norma sopravvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 21, comma 5, D.L. n. 202/2024, convertito in L. n. 15/2025;
- nulla sulle spese di lite.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
3 di 3