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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 36/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 36/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e Parte_1
difesa dall'avv. RULLO MARIROSA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. DI CP_1
MUZIO MORENO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 20/05/2006 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 30.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.01.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti, sita a Pescara, in Via Musone n.
7, rimarrà assegnata alla IG.ra con tutti i mobili in essa Parte_1
contenuti;
3) le figlie minori saranno affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre e diritto-dovere del padre di tenerle con sé due giorni a settimana, da concordare volta per volta, nonché due fine settimana alternati dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative del padre nonché con le attività didattiche ed extrascolastiche delle figlie;
il padre terrà con sé le figlie, durante le vacanze estive almeno una settimana o nel mese di luglio o nel mese di agosto;
detto periodo verrà stabilito volta per volta su accordo dei coniugi;
le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
4) il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile di CP_1 Parte_1
euro 800,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e verserà, altresì, alla
IG.ra , per il periodo intercorrente tra la data di deposito del presente Parte_1 atto e la sentenza di divorzio, un contributo al suo mantenimento di € 200,00, avendo i coniugi tenutone conto nel confezionare le condizioni di cui al ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dalle parti e in calce al ricorso introduttivo;
5) l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
pagina 3 di 4 6) il IG. pagherà il 75% delle spese straordinarie da sostenere per le CP_1
minori, come da protocollo del Tribunale di Pescara;
7) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra , Parte_1
con rinuncia allo stesso da parte del IG. CP_1
8) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo, l'istruzione e la salute
(scuola, sport, tempo libero, cure mediche, cure di ogni genere, etc.) delle figlie minori verranno prese concordemente dai genitori;
in caso di disaccordo, i genitori si impegnano a trovare un punto di mediazione, tenendo come rifermento sempre e solo l'interesse delle figlie.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.01.2025).
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 36/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e Parte_1
difesa dall'avv. RULLO MARIROSA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. DI CP_1
MUZIO MORENO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, e Parte_1
esponevano che in data 20/05/2006 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 30.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.01.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti, sita a Pescara, in Via Musone n.
7, rimarrà assegnata alla IG.ra con tutti i mobili in essa Parte_1
contenuti;
3) le figlie minori saranno affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre e diritto-dovere del padre di tenerle con sé due giorni a settimana, da concordare volta per volta, nonché due fine settimana alternati dalle ore 17,30 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative del padre nonché con le attività didattiche ed extrascolastiche delle figlie;
il padre terrà con sé le figlie, durante le vacanze estive almeno una settimana o nel mese di luglio o nel mese di agosto;
detto periodo verrà stabilito volta per volta su accordo dei coniugi;
le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
4) il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile di CP_1 Parte_1
euro 800,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e verserà, altresì, alla
IG.ra , per il periodo intercorrente tra la data di deposito del presente Parte_1 atto e la sentenza di divorzio, un contributo al suo mantenimento di € 200,00, avendo i coniugi tenutone conto nel confezionare le condizioni di cui al ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto dalle parti e in calce al ricorso introduttivo;
5) l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
pagina 3 di 4 6) il IG. pagherà il 75% delle spese straordinarie da sostenere per le CP_1
minori, come da protocollo del Tribunale di Pescara;
7) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra , Parte_1
con rinuncia allo stesso da parte del IG. CP_1
8) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo, l'istruzione e la salute
(scuola, sport, tempo libero, cure mediche, cure di ogni genere, etc.) delle figlie minori verranno prese concordemente dai genitori;
in caso di disaccordo, i genitori si impegnano a trovare un punto di mediazione, tenendo come rifermento sempre e solo l'interesse delle figlie.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.01.2025).
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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