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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/10/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 20 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero
2299 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
(Avv.ti GIGLIONE GIUSEPPE/SFERRAZZA CALOGERO)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
pag. 1 OGGETTO: assegno mensile di assistenza l.118/71 o, in subordine, per usufruire dell'esenzione totale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. Civ., regolarmente depositato, l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso, il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L.118/71 o, in subordine, per usufruire dell'esenzione totale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio, sin dalla data della domanda amministrativa
(09/11/21) , negatogli dapprima in sede di visita dalla Commissione
Medica Invalidi Civili e successivamente in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo nel procedimento portante R.G.N. 2712/2022.
A sostegno della propria domanda deduceva che in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo il consulente d'ufficio dott.
non aveva correttamente valutato dal punto di vista Per_1
medico-legale le patologie di cui parte ricorrente era affetta. e conseguentemente aveva erroneamente, ritenuto, che non fosse in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla l.118/1971 o, in subordine, per usufruire dell'esenzione totale dal pag. 2 pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio, sin dalla data della domanda amministrativa
(09/11/21) per quanto meglio dedotto ed articolato nel suo scritto difensivo. Concludeva, pertanto, chiedendo, disporsi il rinnovo della C.T.U. medico-legale al fine di vedersi riconosciuto il possesso del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta . Chiedeva infine la condanna dell' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_1
lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari con esclusione delle spese di consulenza tecnica.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
DI che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il 17 aprile 2024.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio a mezzo memoria difensiva l' Controparte_2
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore il quale previa verifica della tempestività del deposito del ricorso introduttivo del giudizio né chiedeva il rigetto poiché infondato.
In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo.
Nelle more del giudizio mutava la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario il quale con provvedimento del 16 luglio
2024 fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 2 dicembre 2024.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale versata agli atti di causa dalle parti e con la nuova c.t.u. medico-
pag. 3 legale, indi rinviata per discussione e decisione all'udienza del 20 ottobre 2025.
All'odierna udienza del 20 ottobre 2025 la causa veniva discusa dalle parti coma da verbale di udienza ed il Giudice la decideva con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la l.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge
(percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza di cui alla l. 118/71 risulta soddisfatto nei limiti di cui in perizia
Infatti il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio dott. C.T.U. sulla base delle accurate Persona_2
indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie richieste per fruire pag. 4 dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 118/1971,
o, in subordine, per usufruire dell'esenzione totale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio.
Più in particolare il consulente di ufficio , previo esame della perizianda, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “ (…) ……………..è affetta da: Pt_1
“…………”. Tali infermità hanno il carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità lavorativa pari al: 76%
a decorrere dal 01/08/2023 e all' 83% a decorrere dal
24/03/2025 (…)” (cfr. CTU in atti) misura richiesta dalla legge per accedere ai benefici richiesti.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/71 o, in subordine, per usufruire dell'esenzione totale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio, con le decorrenza sopra indicate.
pag. 5
Sulle spese di lite e di ctu
Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, e di quello operato nel procedimento per AT.P.
R.G.N. 551/2022 e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso appare equa la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in perizia e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è invalida civile al 76% a decorrere dal 01 agosto 2023 ed all' 83% a decorrere dal 24 marzo 2025 e che pertanto, la stessa è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per potere usufruire dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della l.118/71 o, in subordine, per usufruire dell'esenzione totale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
pag. 6 Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 20 ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
pag. 7